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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/04/2025, n. 3055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3055 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14554/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della g.u. Ambra Carla Tombesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 14554/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Andrea Ruocco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Foggia alla Via Lustro
n. 29 e, pertanto, presso il suo domicilio digitale
Email_1
- parte ricorrente -
contro
:
(C.F. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
Manuela Malavasi, Roberto Perrone e Federica De Vito ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano alla Via Barozzi Manzoni n. 1
- parte resistente-
Conclusioni di parte ricorrente
a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB.
b) In via subordinata, accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.
c) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Conclusioni di parte resistente
pagina 1 di 12 Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione: in via pregiudiziale:
dichiarare l'improcedibilità della domanda avversaria per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda avversaria e conseguentemente rigettarla per i motivi illustrati in atti;
in via preliminare:
accertare e dichiarare la prescrizione dell'avversa domanda di nullità ex art. 117
TUB e con-seguentemente rigettarla per i motivi illustrati in atti;
nel merito:
in via principale, respingere integralmente le domande avversarie in quanto del tutto infondate per i motivi illustrati in atti;
in ogni caso:
con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. il 18.04.24
[...]
ha chiesto di dichiarare la nullità del contratto di apertura credito Parte_1 mediante l'uso di carta revolving concluso il 31.10.2007 con Controparte_1
contestualmente alla stipulazione di contratto di credito al consumo finalizzato all'acquisto di un elettrodomestico tramite il fornitore di tale bene (doc. 1) per mancata pattuizione scritta del tasso di interesse poi applicato in corso di esecuzione del contratto chiedendo, conseguentemente, di accertare il diritto del consumatore a restituire le sole somme ricevute in prestito con l'uso della carta maggiorate dal tasso di interesse corrispettivo legale, da calcolare al saggio di cui all'art. 117, comma 7,
TUB, ed in via subordinata di accertare e dichiarare la nullità integrale di tale contratto siccome stipulato tramite il fornitore del bene finanziato con il diverso contratto di credito al consumo, deducendo che tale fatto abbia comportato la violazione dell'art. 3 del d.lgs. 374/99 ritenuto una norma imperativa, con conseguente diritto di restituire solo le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c.
2. A fondamento della domanda proposta parte ricorrente:
pagina 2 di 12 a) ha allegato di aver concluso un contratto di credito al consumo assieme al quale gli è stato offerto dal fornitore del bene finanziato, convenzionato con l'odierna resistente, di stipulare un contratto di apertura di credito tramite l'uso di una carta c.d. revolving (cfr. doc. 1);
b) ha documentato che le condizioni del contratto di apertura credito negoziate nell'ambito del contratto di credito al consumo non indicavano puntualmente la misura del tasso di interesse corrispettivo applicabile al rapporto di apertura credito, limitandosi il contratto a prevedere un limite minimo e massimo del tasso di interesse applicabile in corso di esecuzione del contratto, senza indicare alcun criterio ulteriore per la determinazione del tasso di interesse corrispettivo convenzionale all'interno di tale forbice e senza attribuire espressamente a nessuna delle parti il potere di procedere a tale quantificazione (cfr. doc. 1);
c) ha dedotto quindi la nullità della clausola di determinazione degli interessi corrispettivi contenuta nel contratto di apertura di credito tramite l'uso di carta di rifinanziamento per “violazione dell'art. 117 e/o 1284 c.c”, norme che prevedono entrambe che la misura degli interessi diversa da quella legale debba essere determinata per iscritto dalle parti a pena di nullità;
d) ha dedotto inoltre, in via subordinata, che il contratto di apertura credito sarebbe anche integralmente nullo siccome concluso in violazione di una norma imperativa, essendo stato stipulato per il tramite di soggetto non qualificabile come agente in attività finanziaria iscritto in elenco istituito presso l'Ufficio
ITno Cambi ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 374/1999 e non rientrando la stipulazione di tale contratto nell'ambito dell'attività di promozione e conclusione di contratti finanziari consentita ai fornitori di beni e servizi convenzionati con intermediari finanziari dall'art. 2 del regolamento del MEF adottato con D.M. 485 del 13.12.2001, come chiarito con il punto c) della
Comunicazione di AN d'IT del 20.4.2010, essendo il contratto di apertura credito finalizzato all'acquisto di un elettrodomestico;
3. La resistente si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1
della domanda di parte ricorrente perché infondata in fatto e diritto e in particolare:
ha eccepito l'improcedibilità delle domande di parte ricorrente per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, ritenendo che la presente controversia verta in materia di contratti bancari e finanziari;
pagina 3 di 12 ha eccepito, sempre in via preliminare, la carenza di interesse a ricorrere in capo alla ricorrente in relazione alle domande proposte nel presente giudizio siccome di mero accertamento, eccependo per lo stesso motivo l'inammissibilità delle domande attoree per abusivo frazionamento;
ha opposto l'exceptio doli generalis, per aver parte ricorrente contestato la nullità del rapporto dopo oltre 16 anni dalla stipula del contratto di linea di credito revolving;
ha eccepito, altresì, l'inammissibilità dell'azione per violazione dei principi di correttezza e buona fede di cui agli art. 1175 e 1375 c.c.
ha eccepito quindi la prescrizione della domanda di dichiarazione della nullità della clausola con la quale sono stati pattuiti interessi corrispettivi ultralegali nell'ambito del contratto di apertura credito, siccome ritenuta soggetta al termine di prescrizione quinquennale in forza di applicazione analogica alla domanda dichiarativa di nullità di protezione del termine di prescrizione previsto per le domande di annullamento, deducendo altresì che il termine quinquennale di prescrizione decorrerebbe dalla data di stipulazione del contratto;
ha eccepito, inoltre, la prescrizione di ogni pretesa restitutoria relativa al rapporto contestato in relazione ai pagamenti eseguiti nei 10 anni precedenti al deposito del ricorso introduttivo della presente controversia;
ha dedotto l'infondatezza della domanda di dichiarazione della nullità della clausola di determinazione degli interessi corrispettivi ultralegali in ragione del fatto che le condizioni contrattuali relative all'apertura credito tramite l'uso di carta revolving convenute nel contratto di credito al consumo costituirebbero una mera offerta contrattuale (doc. 1), mentre il contratto effettivo si sarebbe concluso solo successivamente nel momento in cui il consumatore ha ricevuto la lettera con la quale la finanziatrice ha precisato le condizioni economiche applicate al contratto, autorizzando l'uso della carta di credito contestualmente consegnata e da utilizzare previa sottoscrizione del retro della carta (doc. 5),
ha contestato quindi di aver unilateralmente determinato i tassi di interesse applicati, posto che il perfezionamento del contratto è avvenuto solo con l'attivazione della carta di credito ad opera del cliente, in un momento in cui quest'ultimo era conoscenza dei tassi applicati che ha accettato utilizzando la carta di credito;
pagina 4 di 12 ha dedotto che, in ogni caso, l'art. 117 TUB, dopo aver prescritto l'obbligo di forma scritta, prevede al comma 2, che il CICR possa prevedere per motivate ragioni tecniche che i contratti possano essere stipulati in altra forma. Il combinato disposto dell'art. 10 della delibera CICR 4 marzo 2003, n. 286 e della sezione
III, § 2 delle Istruzioni di Vigilanza di AN d'IT avrebbero, quindi, espressamente stabilito che la forma scritta non è obbligatoria per le operazioni ed i servizi effettuati in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto e ciò renderebbe valida la pattuizione degli interessi convenzionali relativi alla linea di credito revolving conclusa dalla resistente con la parte ricorrente, che aveva approvato per iscritto la forbice di valori nell'ambito del quale è stato poi definito il tasso di interesse convenzionale;
ha dedotto, inoltre, che tale modo di determinazione del contratto non sarebbe dissimile dalla variazione unilaterale del tasso di interesse ai sensi dell'art. 118
TUB, che attribuisce un diritto potestativo in capo all'istituto di credito di variazione delle condizioni contrattuali, ritenuto lecitamente esercitabile dalla giurisprudenza a condizione della parallela attribuzione alla parte che subisce la variazione unilaterale del diritto di recesso senza penalità, attribuito al ricorrente anche nell'ambito del contratto di apertura credito all'art. 17 delle condizioni generali di contratto (doc. 1, pag. 3);
ha dedotto, inoltre, che l'utilizzo continuato e prolungato della carta da parte del cliente della carta revolving per oltre 15 anni avrebbe avuto l'effetto di convalidare il contratto nullo;
ha confermato poi che l'esercente con il quale è stato stipulato il contratto non fosse un agente in attività finanziaria siccome avrebbe svolto esclusivamente la funzione di soggetto incaricato all'identificazione e alla raccolta della firma del finanziato, ossia un'attività preparatoria e preliminare rispetto all'effettiva conclusione del contratto, che sarebbe poi avvenuta con l'effettivo invio della carta revolving e delle condizioni particolari di contratto a cura della resistente;
ha dedotto l'infondatezza in diritto della domanda dichiarativa della nullità fondata sulla violazione dell'art. 3 del D.lgs. 374/99 siccome l'attività di distribuzione di carte di pagamento non rientra nell'ambito dell'attività di agenzia in attività finanziaria ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a) del D.M. 485/2001, come del resto evidenziato nelle Istruzioni di Vigilanza di AN d'IT, titolo III,
pagina 5 di 12 capitolo 2, Sezione III, essendo stato qualificato il rilascio di carta di credito come esercizio di attività finanziaria solo con l'entrata in vigore del D.lgs.
141/2010 e segnatamente del suo art. 12, con effetti da settembre 2010;
ha dedotto che, in ogni caso, l'art. 3 del d.lgs. 374/1999 non può essere qualificato come norma imperativa, in ragione del fatto che tale disposizione, nella disposizione vigente alla data di stipulazione del contratto, aveva esclusivamente la funzione di estendere l'ambito soggettivo di applicazione della normativa antiriciclaggio e non di limitare, a tutela del cliente, i soggetti legittimati a stipulare contratti finanziari.
4. All'udienza del 2 ottobre 2024, rilevato il mancato esperimento della mediazione considerata condizione di procedibilità del presente giudizio in quanto il giudizio verte in materia di contratto di apertura di credito mediante utilizzo di una carta di credito revolving a cui risulta applicabile la disciplina del
TUB e quindi un contratto bancario per gli effetti di cui all'art. 5 d.lgs. 28/2010, la causa è stata, quindi, rinviata ad altra udienza al fine di consentire alle parti di dare corso al procedimento di mediazione.
5. La causa è stata poi istruita documentalmente.
6. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
7. Preliminarmente, parte ricorrente ha dato prova di aver dato corso al tentativo di mediazione obbligatoria, conclusasi tuttavia con esito negativo per mancato accordo tra le parti di tal che la condizione di procedibilità della domanda prescritta dall'art. 5 d.lgs. 28/2010 deve essere ritenuta assolta (doc. 4 allegato alla nota di produzione del 08.04.2025 di parte ricorrente).
8. Deve poi essere rigettata l'eccezione di inammissibilità delle domande di parte resistente per illegittimo frazionamento del credito
La resistente ha infatti dedotto che la proposizione della sola domanda di nullità, senza contestuale domanda di condanna alla restituzione degli interessi corrisposti in esecuzione del contratto in forza delle clausole contestate come nulle determinerebbe un abusivo frazionamento delle domande, da sanzionare ritenendo le domande di accertamento proposte in questo giudizio inammissibili.
A sostegno della difesa ha richiamato, nell'ambito della discussione conclusiva, anche la recente pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n. 7299 del 19
pagina 6 di 12 marzo 2025, avente ad oggetto, tuttavia, la diversa ipotesi di proposizione di autonome e separate domande di condanna al pagamento di crediti originati da un unico titolo contrattuale e non la proposizione separata di domanda di accertamento della nullità (totale o parziale) di un contratto senza contestuale proposizione della diversa domanda di condanna alla ripetizione dell'indebito.
La proposizione di un autonomo giudizio di condanna alla ripetizione dell'indebito dopo la definizione del presente giudizio di accertamento della nullità è meramente eventuale, potendo in astratto concludersi il presente giudizio con il rigetto delle domande proposte da parte ricorrente, fatto che impedirebbe la successiva proposizione della paventata domanda di condanna, e potendo inoltre il successivo il giudizio di condanna alla ripetizione dell'indebito non rendersi necessario anche nel caso di accoglimento delle domande di parte ricorrente, nel caso di spontanea (e dovuta) conformazione al giudicato diparte resistente.
Sarà quindi solo il giudice che verrà eventualmente successivamente adito per decidere sulla domanda di condanna alla ripetizione dell'indebito a dover considerare se la ricorrente ha abusivamente frazionato le sue domande, ma ciò non preclude in astratto l'ammissibilità delle domande di accertamento e dichiarazione di una nullità contrattuale, senza contestuale proposizione di azione di ripetizione dei pagamenti eseguiti in esecuzione del contratto dichiarato totalmente o parzialmente nullo.
9. Parimenti infondata l'eccezione di carenza di interesse ad agire del ricorrente in quanto, a parere della resistente, in assenza di domanda di ripetizione dell'indebito non vi sarebbe alcun interesse ad ottenere una pronuncia che accerti la presunta nullità totale o parziale del contratto.
La difesa di parte ricorrente è manifestamente infondata in quanto l'unico modo che il ricorrente ha per far valere la nullità, totale o parziale, del contratto da lui concluso è agire in giudizio per ottenere la dichiarazione di tale nullità, di tal che essendo la parte ricorrente parte di quel contratto, l'unico strumento del quale dispone per far valere tale diritto è agire in giudizio per ottenere una pronuncia che accerti e dichiari l'invalidità del contratto concluso con la resistente.
pagina 7 di 12 10. Circa l'eccezione preliminare di merito di prescrizione quinquennale della domanda di dichiarazione della nullità, si ritiene la stessa manifestamente infondata ai sensi dell'art. 1422 c.c. che espressamente prescrive che l'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a termine prescrizione, di tal che in assenza di norma di legge successiva o speciale che preveda un diverso regime prescrizionale per le nullità di protezione, l'analogia proposta da parte resistente con la disciplina dell'annullamento non pare consentita siccome compiuta in violazione dell'art. 12, comma 1, delle disposizioni sulla legge in generale preliminari alla disciplina del codice civile.
11. Circa l'eccezione preliminare di merito di prescrizione delle pretese restitutorie di parte ricorrente, non avendo proposto parte ricorrente alcuna domanda di ripetizione si ritiene che l'eccezione non sia opponibile nel presente giudizio e che, in ogni caso, non rilevi ai fini della sua decisione.
12. Deve poi essere ritenuta infondata l'ulteriore l'eccezione di inammissibilità della domanda di parte ricorrente articolata in ragione della ritenuta violazione dei principi di correttezza e buona fede derivanti dall'uso protratto da parte del ricorrente della carta revolving fornita dalla resistente, senza contestare l'invalidità del contratto in forza del quale tale carta di credito è stata ottenuta.
Come già evidenziato ai sensi dell'art. 1422 c.c. l'azione di nullità è imprescrittibile e la mancata proposizione di tale azione, salvi gli effetti della prescrizione eventuale collegata azione di ripetizione dell'indebito, non incide sulla sussistenza del diritto riconosciuto al contraente di agire in giudizio per ottenere la dichiarazione di nullità, totale e parziale, del contratto privo dei requisiti per la sua valida stipulazione, prescritti dall'art. 1418 c.c.
Del resto l'art. 1423 c.c. stabilisce chiaramente che il contratto nullo non possa essere convalidato salvi i casi nei quali la convalida è espressamente prevista dalla legge, ipotesi non ricorrente nel caso di specie.
L'esecuzione del contratto nullo non comporta pertanto alcuna rinuncia a far valere i motivi di nullità del contratto né determina la convalida del contratto affetto da tale vizio.
pagina 8 di 12 13. Quanto al merito della presente controversia, si ritiene che parte ricorrente abbia documentato la fondatezza della domanda proposta in via principale che deve, quindi, trovare integrale accoglimento.
14. È pacifico e documentato che ha concluso il 31.10.2007 un Parte_1
contratto di credito al consumo con tramite il fornitore del Controparte_1 bene finanziato che ha agito in forza di convenzione stipulata con quest'ultimo.
Il ricorrente ha, inoltre, documentato che, contestualmente alla stipulazione di tale contratto, ha sottoscritto anche un contratto di apertura credito del quale avrebbe usufruito utilizzando una carta di credito, previa conferma scritta dell'apertura credito da parte della resistente (doc. 1 ric. e 1 res.). CP_1
Parte ricorrente ha chiesto di dichiarare la nullità parziale del tasso di interesse concordato con il contratto di apertura credito in ragione del fatto che il tasso di interesse indicato nelle condizioni generali di contratto da lui sottoscritte è indeterminato.
Nel documento di sintesi, nella sezione “Condizioni economiche relative alla carta di credito” è altresì previsto: “TAN: minimo 0% - max mai superiore al
TAEG. TAEG: minimo 0% - max 24,705% e comunque entro il tasso soglia come determinato ai sensi della legge 108/96 e successive modifiche”.
A parere della resistente tale pattuizione è pienamente legittima, perché con la sottoscrizione del doc. 1 il cliente ha preso atto della possibilità di ottenere la concessione da parte di di una linea di credito utilizzabile Controparte_1
tramite una carta di credito revolving e ha manifestato la propria adesione alle condizioni disciplinanti tale rapporto che sono poi state specificate e pattuite nelle fasi successive di esecuzione del contratto. Secondo la difesa di parte resistente, la finanziatrice non avrebbe determinato unilateralmente i tassi di interesse applicati in esecuzione del contratto, perché il perfezionamento del contratto è avvenuto solo con l'attivazione della carta di credito ad opera del cliente, in un momento in cui quest'ultimo era pacificamente a conoscenza dei tassi applicati, accettandoli con comportamento concludente.
Inoltre, avendo le parti raggiunto un accordo scritto sulla misura del tasso di interesse minimo e massimo applicabile al contratto di apertura credito, sarebbe poi legittima l'applicazione di un tasso di interesse nell'ambito di tale forbice siccome più favorevole rispetto al massimo tasso al quale il consumatore ha pagina 9 di 12 acconsentito, fatto che impedirebbe di dichiarare nullo il tasso in concreto applicato.
Tale difesa non può essere condivisa: ai sensi dell'art. 124 TUB (nella versione vigente alla data di stipulazione del contratto), dell'art. 117, comma 3, TUB e dell'art. 1284, comma 3, c.c. la misura del tasso di interesse ultralegale applicabile ad un rapporto contrattuale deve essere convenuta per iscritto tra le parti a pena di nullità e senza alcuna possibilità di determinazione equipollente del valore del tasso, per formazione progressiva o comportamento concludente.
Nessuna disposizione di legge prevede una sanatoria nei casi di mancata pattuizione per iscritto della misura del tasso di interesse corrispettivo convenzionale ultralegale applicato in corso di esecuzione di un rapporto contrattuale derivante dal comportamento serbato dalle parti nella fase esecutiva del contratto.
Anche la normativa regolamentare richiamata da parte resistente presuppone la valida pattuizione per iscritto di tutte le condizioni economiche applicate ad operazioni e servizi dei quali il cliente fruisca in un momento successivo rispetto alla stipulazione del relativo contratto, come desumibile dalla semplice lettura del paragrafo 2 lett. a), sez. III delle Istruzioni di Vigilanza di AN
d'IT (doc. 10 res.) secondo le quali la forma scritta non è obbligatoria “per le operazioni e i servizi effettuati in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto”, come ordinariamente avviene, ad esempio, per le aperture credito concesse nel corso dell'esecuzione di rapporti di conto corrente bancario, le cui condizioni economiche vengono convenute per iscritto nell'ambito delle condizioni generali e nel documento di sintesi del contratto di conto corrente, nonostante la concessione dell'apertura credito in conto possa essere convenuta ed eseguita successivamente, senza necessità di rinegoziare le relative condizioni economiche siccome già convenute per iscritto.
Anche la disciplina dell'art. 118 TUB, che consente a uno dei contraenti di variare unilateralmente le condizioni contrattuali presuppone, in primo luogo, la previa valida pattuizione di tali condizioni economiche in un contratto redatto per iscritto, in secondo luogo l'attribuzione del relativo potere ad una delle parti contrattuali con clausola che deve essere specificamente approvata per iscritto dalla parte che subirà le relative modificazioni, nonché, in terzo luogo,
pagina 10 di 12 l'esistenza e previa comunicazione di un giustificato motivo (diverso dalla mera convenienza economica) che giustifichi la modificazione unilaterale delle condizioni economiche altrimenti applicabili al contratto e che, nei contratti di durata, non possono mai avere ad oggetto la determinazione del tasso di interesse.
Ai sensi dell'art. 124 TUB e dell'art. 117, comma 3, TUB i contratti di credito al consumo devono essere convenuti per iscritto e, come chiarito dall'art. 124, comma 4, TUB (nella versione vigente alla data di stipulazione del contratto) nessuna somma può essere chiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali.
Nel caso di specie le parti non hanno quindi validamente convenuto per iscritto la misura del tasso di interesse applicato al contratto di apertura credito mediante l'uso della carta revolving, avendo la resistente predisposto condizioni generali di contratto nelle quali il tasso di interesse poteva da lei essere arbitrariamente determinato nell'ambito di una misura massima indicata. La clausola così predisposta è in palese violazione delle norme richiamate, non avendo le parti convenuto per iscritto la misura del tasso di interesse poi applicato in corso di esecuzione del contratto.
Di conseguenza, deve essere dichiarata la nullità parziale del contratto di apertura credito tramite l'uso di carta revolving stipulato tra il ricorrente e la resistente e deve essere accertato che, ai sensi dell'art, 124.5 TUB, il TAEG sostitutivo che deve essere applicato al rapporto di apertura credito mediante uso di carta revolving è pari, per tutta la durata del rapporto, al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti alla data di conclusione del contratto del 31.10.2007, tenuto conto della formulazione di tale disposizione vigente alla data da ultimo indicata.
15. L'accoglimento della domanda principale proposta da parte ricorrente comporta l'assorbimento delle domande che la ricorrente ha scelto di articolare solo in via subordinata.
16. Le spese seguono la soccombenza di parte resistente ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della controversia e per le sole fasi effettivamente svolte, applicando i parametri medi previsti dal DM
55/2014 per la fase di studio ed introduttiva, minimi per la fase decisoria, solo pagina 11 di 12 orale. La parziale infondatezza delle domande alternative proposte dalla parte ricorrente giustifica la compensazione parziale delle spese di lite nella misura del 25% tenuto conto dell'infondatezza anche delle eccezioni in rito della parte convenuta.
17. Le spese dovranno essere corrisposte da parte resistente direttamente in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario, ai sensi dell'art. 93
c.p.c.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) in accoglimento della domanda principale proposta da , Parte_1
dichiara la nullità della clausola determinativa del tasso di interesse convenuto nel contratto di credito al consumo tramite apertura di credito mediante l'utilizzo di carta di credito revolving stipulato da con Parte_1 [...] il 30.10.2007 ed accerta l'applicabilità a tale contratto del tasso CP_1
di interesse legale corrispondente al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi dei 12 mesi precedenti alla data di conclusione del contratto del 30.10.2007.
2) condanna l pagamento delle spese di lite che liquida Controparte_1 in € 3.268,50 per compensi ed € 518,00 per spese esenti, oltre al 15% dell'importo liquidato per compensi a titolo di rimborso per spese generali,
CPA ed IVA sull'importo imponibile, da distrarre in favore del difensore di parte ricorrente quale antistatario.
Milano, 10 aprile 2025
La giudice
Ambra Carla Tombesi
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della g.u. Ambra Carla Tombesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 14554/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Andrea Ruocco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Foggia alla Via Lustro
n. 29 e, pertanto, presso il suo domicilio digitale
Email_1
- parte ricorrente -
contro
:
(C.F. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
Manuela Malavasi, Roberto Perrone e Federica De Vito ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano alla Via Barozzi Manzoni n. 1
- parte resistente-
Conclusioni di parte ricorrente
a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB.
b) In via subordinata, accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.
c) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Conclusioni di parte resistente
pagina 1 di 12 Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione: in via pregiudiziale:
dichiarare l'improcedibilità della domanda avversaria per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda avversaria e conseguentemente rigettarla per i motivi illustrati in atti;
in via preliminare:
accertare e dichiarare la prescrizione dell'avversa domanda di nullità ex art. 117
TUB e con-seguentemente rigettarla per i motivi illustrati in atti;
nel merito:
in via principale, respingere integralmente le domande avversarie in quanto del tutto infondate per i motivi illustrati in atti;
in ogni caso:
con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. il 18.04.24
[...]
ha chiesto di dichiarare la nullità del contratto di apertura credito Parte_1 mediante l'uso di carta revolving concluso il 31.10.2007 con Controparte_1
contestualmente alla stipulazione di contratto di credito al consumo finalizzato all'acquisto di un elettrodomestico tramite il fornitore di tale bene (doc. 1) per mancata pattuizione scritta del tasso di interesse poi applicato in corso di esecuzione del contratto chiedendo, conseguentemente, di accertare il diritto del consumatore a restituire le sole somme ricevute in prestito con l'uso della carta maggiorate dal tasso di interesse corrispettivo legale, da calcolare al saggio di cui all'art. 117, comma 7,
TUB, ed in via subordinata di accertare e dichiarare la nullità integrale di tale contratto siccome stipulato tramite il fornitore del bene finanziato con il diverso contratto di credito al consumo, deducendo che tale fatto abbia comportato la violazione dell'art. 3 del d.lgs. 374/99 ritenuto una norma imperativa, con conseguente diritto di restituire solo le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c.
2. A fondamento della domanda proposta parte ricorrente:
pagina 2 di 12 a) ha allegato di aver concluso un contratto di credito al consumo assieme al quale gli è stato offerto dal fornitore del bene finanziato, convenzionato con l'odierna resistente, di stipulare un contratto di apertura di credito tramite l'uso di una carta c.d. revolving (cfr. doc. 1);
b) ha documentato che le condizioni del contratto di apertura credito negoziate nell'ambito del contratto di credito al consumo non indicavano puntualmente la misura del tasso di interesse corrispettivo applicabile al rapporto di apertura credito, limitandosi il contratto a prevedere un limite minimo e massimo del tasso di interesse applicabile in corso di esecuzione del contratto, senza indicare alcun criterio ulteriore per la determinazione del tasso di interesse corrispettivo convenzionale all'interno di tale forbice e senza attribuire espressamente a nessuna delle parti il potere di procedere a tale quantificazione (cfr. doc. 1);
c) ha dedotto quindi la nullità della clausola di determinazione degli interessi corrispettivi contenuta nel contratto di apertura di credito tramite l'uso di carta di rifinanziamento per “violazione dell'art. 117 e/o 1284 c.c”, norme che prevedono entrambe che la misura degli interessi diversa da quella legale debba essere determinata per iscritto dalle parti a pena di nullità;
d) ha dedotto inoltre, in via subordinata, che il contratto di apertura credito sarebbe anche integralmente nullo siccome concluso in violazione di una norma imperativa, essendo stato stipulato per il tramite di soggetto non qualificabile come agente in attività finanziaria iscritto in elenco istituito presso l'Ufficio
ITno Cambi ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 374/1999 e non rientrando la stipulazione di tale contratto nell'ambito dell'attività di promozione e conclusione di contratti finanziari consentita ai fornitori di beni e servizi convenzionati con intermediari finanziari dall'art. 2 del regolamento del MEF adottato con D.M. 485 del 13.12.2001, come chiarito con il punto c) della
Comunicazione di AN d'IT del 20.4.2010, essendo il contratto di apertura credito finalizzato all'acquisto di un elettrodomestico;
3. La resistente si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1
della domanda di parte ricorrente perché infondata in fatto e diritto e in particolare:
ha eccepito l'improcedibilità delle domande di parte ricorrente per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, ritenendo che la presente controversia verta in materia di contratti bancari e finanziari;
pagina 3 di 12 ha eccepito, sempre in via preliminare, la carenza di interesse a ricorrere in capo alla ricorrente in relazione alle domande proposte nel presente giudizio siccome di mero accertamento, eccependo per lo stesso motivo l'inammissibilità delle domande attoree per abusivo frazionamento;
ha opposto l'exceptio doli generalis, per aver parte ricorrente contestato la nullità del rapporto dopo oltre 16 anni dalla stipula del contratto di linea di credito revolving;
ha eccepito, altresì, l'inammissibilità dell'azione per violazione dei principi di correttezza e buona fede di cui agli art. 1175 e 1375 c.c.
ha eccepito quindi la prescrizione della domanda di dichiarazione della nullità della clausola con la quale sono stati pattuiti interessi corrispettivi ultralegali nell'ambito del contratto di apertura credito, siccome ritenuta soggetta al termine di prescrizione quinquennale in forza di applicazione analogica alla domanda dichiarativa di nullità di protezione del termine di prescrizione previsto per le domande di annullamento, deducendo altresì che il termine quinquennale di prescrizione decorrerebbe dalla data di stipulazione del contratto;
ha eccepito, inoltre, la prescrizione di ogni pretesa restitutoria relativa al rapporto contestato in relazione ai pagamenti eseguiti nei 10 anni precedenti al deposito del ricorso introduttivo della presente controversia;
ha dedotto l'infondatezza della domanda di dichiarazione della nullità della clausola di determinazione degli interessi corrispettivi ultralegali in ragione del fatto che le condizioni contrattuali relative all'apertura credito tramite l'uso di carta revolving convenute nel contratto di credito al consumo costituirebbero una mera offerta contrattuale (doc. 1), mentre il contratto effettivo si sarebbe concluso solo successivamente nel momento in cui il consumatore ha ricevuto la lettera con la quale la finanziatrice ha precisato le condizioni economiche applicate al contratto, autorizzando l'uso della carta di credito contestualmente consegnata e da utilizzare previa sottoscrizione del retro della carta (doc. 5),
ha contestato quindi di aver unilateralmente determinato i tassi di interesse applicati, posto che il perfezionamento del contratto è avvenuto solo con l'attivazione della carta di credito ad opera del cliente, in un momento in cui quest'ultimo era conoscenza dei tassi applicati che ha accettato utilizzando la carta di credito;
pagina 4 di 12 ha dedotto che, in ogni caso, l'art. 117 TUB, dopo aver prescritto l'obbligo di forma scritta, prevede al comma 2, che il CICR possa prevedere per motivate ragioni tecniche che i contratti possano essere stipulati in altra forma. Il combinato disposto dell'art. 10 della delibera CICR 4 marzo 2003, n. 286 e della sezione
III, § 2 delle Istruzioni di Vigilanza di AN d'IT avrebbero, quindi, espressamente stabilito che la forma scritta non è obbligatoria per le operazioni ed i servizi effettuati in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto e ciò renderebbe valida la pattuizione degli interessi convenzionali relativi alla linea di credito revolving conclusa dalla resistente con la parte ricorrente, che aveva approvato per iscritto la forbice di valori nell'ambito del quale è stato poi definito il tasso di interesse convenzionale;
ha dedotto, inoltre, che tale modo di determinazione del contratto non sarebbe dissimile dalla variazione unilaterale del tasso di interesse ai sensi dell'art. 118
TUB, che attribuisce un diritto potestativo in capo all'istituto di credito di variazione delle condizioni contrattuali, ritenuto lecitamente esercitabile dalla giurisprudenza a condizione della parallela attribuzione alla parte che subisce la variazione unilaterale del diritto di recesso senza penalità, attribuito al ricorrente anche nell'ambito del contratto di apertura credito all'art. 17 delle condizioni generali di contratto (doc. 1, pag. 3);
ha dedotto, inoltre, che l'utilizzo continuato e prolungato della carta da parte del cliente della carta revolving per oltre 15 anni avrebbe avuto l'effetto di convalidare il contratto nullo;
ha confermato poi che l'esercente con il quale è stato stipulato il contratto non fosse un agente in attività finanziaria siccome avrebbe svolto esclusivamente la funzione di soggetto incaricato all'identificazione e alla raccolta della firma del finanziato, ossia un'attività preparatoria e preliminare rispetto all'effettiva conclusione del contratto, che sarebbe poi avvenuta con l'effettivo invio della carta revolving e delle condizioni particolari di contratto a cura della resistente;
ha dedotto l'infondatezza in diritto della domanda dichiarativa della nullità fondata sulla violazione dell'art. 3 del D.lgs. 374/99 siccome l'attività di distribuzione di carte di pagamento non rientra nell'ambito dell'attività di agenzia in attività finanziaria ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a) del D.M. 485/2001, come del resto evidenziato nelle Istruzioni di Vigilanza di AN d'IT, titolo III,
pagina 5 di 12 capitolo 2, Sezione III, essendo stato qualificato il rilascio di carta di credito come esercizio di attività finanziaria solo con l'entrata in vigore del D.lgs.
141/2010 e segnatamente del suo art. 12, con effetti da settembre 2010;
ha dedotto che, in ogni caso, l'art. 3 del d.lgs. 374/1999 non può essere qualificato come norma imperativa, in ragione del fatto che tale disposizione, nella disposizione vigente alla data di stipulazione del contratto, aveva esclusivamente la funzione di estendere l'ambito soggettivo di applicazione della normativa antiriciclaggio e non di limitare, a tutela del cliente, i soggetti legittimati a stipulare contratti finanziari.
4. All'udienza del 2 ottobre 2024, rilevato il mancato esperimento della mediazione considerata condizione di procedibilità del presente giudizio in quanto il giudizio verte in materia di contratto di apertura di credito mediante utilizzo di una carta di credito revolving a cui risulta applicabile la disciplina del
TUB e quindi un contratto bancario per gli effetti di cui all'art. 5 d.lgs. 28/2010, la causa è stata, quindi, rinviata ad altra udienza al fine di consentire alle parti di dare corso al procedimento di mediazione.
5. La causa è stata poi istruita documentalmente.
6. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
7. Preliminarmente, parte ricorrente ha dato prova di aver dato corso al tentativo di mediazione obbligatoria, conclusasi tuttavia con esito negativo per mancato accordo tra le parti di tal che la condizione di procedibilità della domanda prescritta dall'art. 5 d.lgs. 28/2010 deve essere ritenuta assolta (doc. 4 allegato alla nota di produzione del 08.04.2025 di parte ricorrente).
8. Deve poi essere rigettata l'eccezione di inammissibilità delle domande di parte resistente per illegittimo frazionamento del credito
La resistente ha infatti dedotto che la proposizione della sola domanda di nullità, senza contestuale domanda di condanna alla restituzione degli interessi corrisposti in esecuzione del contratto in forza delle clausole contestate come nulle determinerebbe un abusivo frazionamento delle domande, da sanzionare ritenendo le domande di accertamento proposte in questo giudizio inammissibili.
A sostegno della difesa ha richiamato, nell'ambito della discussione conclusiva, anche la recente pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n. 7299 del 19
pagina 6 di 12 marzo 2025, avente ad oggetto, tuttavia, la diversa ipotesi di proposizione di autonome e separate domande di condanna al pagamento di crediti originati da un unico titolo contrattuale e non la proposizione separata di domanda di accertamento della nullità (totale o parziale) di un contratto senza contestuale proposizione della diversa domanda di condanna alla ripetizione dell'indebito.
La proposizione di un autonomo giudizio di condanna alla ripetizione dell'indebito dopo la definizione del presente giudizio di accertamento della nullità è meramente eventuale, potendo in astratto concludersi il presente giudizio con il rigetto delle domande proposte da parte ricorrente, fatto che impedirebbe la successiva proposizione della paventata domanda di condanna, e potendo inoltre il successivo il giudizio di condanna alla ripetizione dell'indebito non rendersi necessario anche nel caso di accoglimento delle domande di parte ricorrente, nel caso di spontanea (e dovuta) conformazione al giudicato diparte resistente.
Sarà quindi solo il giudice che verrà eventualmente successivamente adito per decidere sulla domanda di condanna alla ripetizione dell'indebito a dover considerare se la ricorrente ha abusivamente frazionato le sue domande, ma ciò non preclude in astratto l'ammissibilità delle domande di accertamento e dichiarazione di una nullità contrattuale, senza contestuale proposizione di azione di ripetizione dei pagamenti eseguiti in esecuzione del contratto dichiarato totalmente o parzialmente nullo.
9. Parimenti infondata l'eccezione di carenza di interesse ad agire del ricorrente in quanto, a parere della resistente, in assenza di domanda di ripetizione dell'indebito non vi sarebbe alcun interesse ad ottenere una pronuncia che accerti la presunta nullità totale o parziale del contratto.
La difesa di parte ricorrente è manifestamente infondata in quanto l'unico modo che il ricorrente ha per far valere la nullità, totale o parziale, del contratto da lui concluso è agire in giudizio per ottenere la dichiarazione di tale nullità, di tal che essendo la parte ricorrente parte di quel contratto, l'unico strumento del quale dispone per far valere tale diritto è agire in giudizio per ottenere una pronuncia che accerti e dichiari l'invalidità del contratto concluso con la resistente.
pagina 7 di 12 10. Circa l'eccezione preliminare di merito di prescrizione quinquennale della domanda di dichiarazione della nullità, si ritiene la stessa manifestamente infondata ai sensi dell'art. 1422 c.c. che espressamente prescrive che l'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a termine prescrizione, di tal che in assenza di norma di legge successiva o speciale che preveda un diverso regime prescrizionale per le nullità di protezione, l'analogia proposta da parte resistente con la disciplina dell'annullamento non pare consentita siccome compiuta in violazione dell'art. 12, comma 1, delle disposizioni sulla legge in generale preliminari alla disciplina del codice civile.
11. Circa l'eccezione preliminare di merito di prescrizione delle pretese restitutorie di parte ricorrente, non avendo proposto parte ricorrente alcuna domanda di ripetizione si ritiene che l'eccezione non sia opponibile nel presente giudizio e che, in ogni caso, non rilevi ai fini della sua decisione.
12. Deve poi essere ritenuta infondata l'ulteriore l'eccezione di inammissibilità della domanda di parte ricorrente articolata in ragione della ritenuta violazione dei principi di correttezza e buona fede derivanti dall'uso protratto da parte del ricorrente della carta revolving fornita dalla resistente, senza contestare l'invalidità del contratto in forza del quale tale carta di credito è stata ottenuta.
Come già evidenziato ai sensi dell'art. 1422 c.c. l'azione di nullità è imprescrittibile e la mancata proposizione di tale azione, salvi gli effetti della prescrizione eventuale collegata azione di ripetizione dell'indebito, non incide sulla sussistenza del diritto riconosciuto al contraente di agire in giudizio per ottenere la dichiarazione di nullità, totale e parziale, del contratto privo dei requisiti per la sua valida stipulazione, prescritti dall'art. 1418 c.c.
Del resto l'art. 1423 c.c. stabilisce chiaramente che il contratto nullo non possa essere convalidato salvi i casi nei quali la convalida è espressamente prevista dalla legge, ipotesi non ricorrente nel caso di specie.
L'esecuzione del contratto nullo non comporta pertanto alcuna rinuncia a far valere i motivi di nullità del contratto né determina la convalida del contratto affetto da tale vizio.
pagina 8 di 12 13. Quanto al merito della presente controversia, si ritiene che parte ricorrente abbia documentato la fondatezza della domanda proposta in via principale che deve, quindi, trovare integrale accoglimento.
14. È pacifico e documentato che ha concluso il 31.10.2007 un Parte_1
contratto di credito al consumo con tramite il fornitore del Controparte_1 bene finanziato che ha agito in forza di convenzione stipulata con quest'ultimo.
Il ricorrente ha, inoltre, documentato che, contestualmente alla stipulazione di tale contratto, ha sottoscritto anche un contratto di apertura credito del quale avrebbe usufruito utilizzando una carta di credito, previa conferma scritta dell'apertura credito da parte della resistente (doc. 1 ric. e 1 res.). CP_1
Parte ricorrente ha chiesto di dichiarare la nullità parziale del tasso di interesse concordato con il contratto di apertura credito in ragione del fatto che il tasso di interesse indicato nelle condizioni generali di contratto da lui sottoscritte è indeterminato.
Nel documento di sintesi, nella sezione “Condizioni economiche relative alla carta di credito” è altresì previsto: “TAN: minimo 0% - max mai superiore al
TAEG. TAEG: minimo 0% - max 24,705% e comunque entro il tasso soglia come determinato ai sensi della legge 108/96 e successive modifiche”.
A parere della resistente tale pattuizione è pienamente legittima, perché con la sottoscrizione del doc. 1 il cliente ha preso atto della possibilità di ottenere la concessione da parte di di una linea di credito utilizzabile Controparte_1
tramite una carta di credito revolving e ha manifestato la propria adesione alle condizioni disciplinanti tale rapporto che sono poi state specificate e pattuite nelle fasi successive di esecuzione del contratto. Secondo la difesa di parte resistente, la finanziatrice non avrebbe determinato unilateralmente i tassi di interesse applicati in esecuzione del contratto, perché il perfezionamento del contratto è avvenuto solo con l'attivazione della carta di credito ad opera del cliente, in un momento in cui quest'ultimo era pacificamente a conoscenza dei tassi applicati, accettandoli con comportamento concludente.
Inoltre, avendo le parti raggiunto un accordo scritto sulla misura del tasso di interesse minimo e massimo applicabile al contratto di apertura credito, sarebbe poi legittima l'applicazione di un tasso di interesse nell'ambito di tale forbice siccome più favorevole rispetto al massimo tasso al quale il consumatore ha pagina 9 di 12 acconsentito, fatto che impedirebbe di dichiarare nullo il tasso in concreto applicato.
Tale difesa non può essere condivisa: ai sensi dell'art. 124 TUB (nella versione vigente alla data di stipulazione del contratto), dell'art. 117, comma 3, TUB e dell'art. 1284, comma 3, c.c. la misura del tasso di interesse ultralegale applicabile ad un rapporto contrattuale deve essere convenuta per iscritto tra le parti a pena di nullità e senza alcuna possibilità di determinazione equipollente del valore del tasso, per formazione progressiva o comportamento concludente.
Nessuna disposizione di legge prevede una sanatoria nei casi di mancata pattuizione per iscritto della misura del tasso di interesse corrispettivo convenzionale ultralegale applicato in corso di esecuzione di un rapporto contrattuale derivante dal comportamento serbato dalle parti nella fase esecutiva del contratto.
Anche la normativa regolamentare richiamata da parte resistente presuppone la valida pattuizione per iscritto di tutte le condizioni economiche applicate ad operazioni e servizi dei quali il cliente fruisca in un momento successivo rispetto alla stipulazione del relativo contratto, come desumibile dalla semplice lettura del paragrafo 2 lett. a), sez. III delle Istruzioni di Vigilanza di AN
d'IT (doc. 10 res.) secondo le quali la forma scritta non è obbligatoria “per le operazioni e i servizi effettuati in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto”, come ordinariamente avviene, ad esempio, per le aperture credito concesse nel corso dell'esecuzione di rapporti di conto corrente bancario, le cui condizioni economiche vengono convenute per iscritto nell'ambito delle condizioni generali e nel documento di sintesi del contratto di conto corrente, nonostante la concessione dell'apertura credito in conto possa essere convenuta ed eseguita successivamente, senza necessità di rinegoziare le relative condizioni economiche siccome già convenute per iscritto.
Anche la disciplina dell'art. 118 TUB, che consente a uno dei contraenti di variare unilateralmente le condizioni contrattuali presuppone, in primo luogo, la previa valida pattuizione di tali condizioni economiche in un contratto redatto per iscritto, in secondo luogo l'attribuzione del relativo potere ad una delle parti contrattuali con clausola che deve essere specificamente approvata per iscritto dalla parte che subirà le relative modificazioni, nonché, in terzo luogo,
pagina 10 di 12 l'esistenza e previa comunicazione di un giustificato motivo (diverso dalla mera convenienza economica) che giustifichi la modificazione unilaterale delle condizioni economiche altrimenti applicabili al contratto e che, nei contratti di durata, non possono mai avere ad oggetto la determinazione del tasso di interesse.
Ai sensi dell'art. 124 TUB e dell'art. 117, comma 3, TUB i contratti di credito al consumo devono essere convenuti per iscritto e, come chiarito dall'art. 124, comma 4, TUB (nella versione vigente alla data di stipulazione del contratto) nessuna somma può essere chiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali.
Nel caso di specie le parti non hanno quindi validamente convenuto per iscritto la misura del tasso di interesse applicato al contratto di apertura credito mediante l'uso della carta revolving, avendo la resistente predisposto condizioni generali di contratto nelle quali il tasso di interesse poteva da lei essere arbitrariamente determinato nell'ambito di una misura massima indicata. La clausola così predisposta è in palese violazione delle norme richiamate, non avendo le parti convenuto per iscritto la misura del tasso di interesse poi applicato in corso di esecuzione del contratto.
Di conseguenza, deve essere dichiarata la nullità parziale del contratto di apertura credito tramite l'uso di carta revolving stipulato tra il ricorrente e la resistente e deve essere accertato che, ai sensi dell'art, 124.5 TUB, il TAEG sostitutivo che deve essere applicato al rapporto di apertura credito mediante uso di carta revolving è pari, per tutta la durata del rapporto, al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti alla data di conclusione del contratto del 31.10.2007, tenuto conto della formulazione di tale disposizione vigente alla data da ultimo indicata.
15. L'accoglimento della domanda principale proposta da parte ricorrente comporta l'assorbimento delle domande che la ricorrente ha scelto di articolare solo in via subordinata.
16. Le spese seguono la soccombenza di parte resistente ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della controversia e per le sole fasi effettivamente svolte, applicando i parametri medi previsti dal DM
55/2014 per la fase di studio ed introduttiva, minimi per la fase decisoria, solo pagina 11 di 12 orale. La parziale infondatezza delle domande alternative proposte dalla parte ricorrente giustifica la compensazione parziale delle spese di lite nella misura del 25% tenuto conto dell'infondatezza anche delle eccezioni in rito della parte convenuta.
17. Le spese dovranno essere corrisposte da parte resistente direttamente in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario, ai sensi dell'art. 93
c.p.c.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) in accoglimento della domanda principale proposta da , Parte_1
dichiara la nullità della clausola determinativa del tasso di interesse convenuto nel contratto di credito al consumo tramite apertura di credito mediante l'utilizzo di carta di credito revolving stipulato da con Parte_1 [...] il 30.10.2007 ed accerta l'applicabilità a tale contratto del tasso CP_1
di interesse legale corrispondente al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi dei 12 mesi precedenti alla data di conclusione del contratto del 30.10.2007.
2) condanna l pagamento delle spese di lite che liquida Controparte_1 in € 3.268,50 per compensi ed € 518,00 per spese esenti, oltre al 15% dell'importo liquidato per compensi a titolo di rimborso per spese generali,
CPA ed IVA sull'importo imponibile, da distrarre in favore del difensore di parte ricorrente quale antistatario.
Milano, 10 aprile 2025
La giudice
Ambra Carla Tombesi
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