Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 12/06/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1615/2022
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
* * *
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano Il Tribunale riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1615 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
(nata a [...] il [...] – c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppa Gagliostro
- ricorrente -
e
(nato a [...] il [...] – c.f. ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Bianco
- resistente-
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 25/09/2024
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26/10/2022 l'avv. ha adito il Parte_1
Tribunale di Palmi, ai sensi della L. n. 898/1970, al fine di ottenere la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con l'ing. , con CP_1 affido condiviso dei figli minori di età (9/06/2008) e (20/12/2010) e Per_1 Per_2 collocazione prevalente presso la madre, con previsione di un assegno quale contributo al mantenimento dei figli da porre a suo carico nella misura di € 1.000,00 (i aumento rispetto alle € 700,00 già concordate), con regolamentazione degli incontri tra i figli ed il
1
in corso di giudizio ha aderito alla richiesta del resistente di modificare i periodi di permanenza dei figli presso il padre.
La ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con il resistente in data
31/12/2007 in TE PP UL (atto trascritto nei registri dello Stato Civile
l'anno 2008 n. 1 parte II serie A) e che dall'unione sono nati i figli e Per_1 Per_2 ha dedotto che con decreto cron. n 4087/2019 del 5/07/2019 il Tribunale di Palmi ha omologato la separazione dei coniugi e che da quel momento la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non si è più ripristinata.
La ricorrente ha argomentato la richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento a beneficio dei figli indicando il peggioramento della propria situazione reddituale anche per effetto del periodo di pandemia, la circostanza di aver dovuto condurre in locazione un immobile a seguito della vendita della casa coniugale da parte del resistente, le accresciute esigenze di vita dei ragazzi, l'esposizione debitoria connessa a due finanziamenti.
L'ing. si è costituito confermando i presupposti per la cessazione CP_1 degli effetti civili del matrimonio, chiedendo la conferma dell'affido condiviso e della collocazione dei figli presso la madre ovvero in via alternativa presso di sé, contestando la richiesta misura mensile della contribuzione per i figli che ha proposto in € 500,00. In particolare, con riferimento alle modalità di gestione dei figli ha proposto una modifica in aumento dei tempi di permanenza dei figli presso il padre durante il periodo natalizio ed il periodo estivo: “
2. stabilire che i figli possano permanere con ciascun genitore nei seguenti periodi: a) Durante il periodo scolastico (che comprende anche il mese di giugno, in cui i minori potranno frequentare il campo estivo) il sig. avrà CP_1 facoltà di vedere e tenere con sé i figli secondo le modalità di seguito specificate: - lunedì, martedì e mercoledì, dall'orario di uscita da scuola fino alle ore 15:00. - venerdì dall'orario di uscita da scuola fino alle ore 16:00; - due week-end al mese in modalità alternata con la madre. Più precisamente avrà facoltà di tenere con sé i figli il primo sabato e la prima domenica di ogni mese, nonché il terzo sabato e la terza domenica di ogni mese (salvo diverso accordo sulla suddetta alternanza, che sarà previamente stabilito tra i coniugi), agli orari che saranno stabiliti tra i genitori. b) Durante il periodo non scolastico (luglio ed agosto) i coniugi si accordano come di seguito specificato: - spetta al padre ed ugualmente alla madre, una settimana a luglio ed una ad agosto, che deve essere intesa dalla giornata di sabato a quella del sabato successivo, oppure da domenica a domenica, e che verrà di volta in volta concordato tra i coniugi in considerazione dei propri impegni professionali o alle proprie ferie programmate. Tale periodo avrà inizio alle ore 9:00 del sabato o della domenica e terminerà dopo la cena
2 del sabato o della domenica successiva (tale modalità viene prevista per consentire la possibilità ai minori di effettuare una vacanza o un viaggio con ciascun genitore, visto che i c.d. “pacchetti vacanza” prevedono normalmente tale arco temporale); - Durante il periodo estivo di luglio e agosto non regolamentato dalla clausola che precede i figli trascorreranno 3 giorni consecutivi a settimana dal padre ed i successivi 3 giorni con la madre e la domenica a settimane alterne, salvo diversi accordi tra genitori. - Durante il periodo Natalizio: Nel periodo invernale natalizio i bambini ad anni alterni staranno:
Vigilia di Natale, Natale e tutto il periodo fino al 30 dicembre compreso con uno dei genitori ed il giorno 31 di dicembre (viglia di capodanno), primo gennaio (capodanno) e tutto il periodo fino al 6 gennaio compreso con l'altro genitore. I genitori eserciteranno il diritto di tenere con sé i bambini nei periodi predetti ad anni alternati, per cui il genitore che un anno tiene con sé i figli nel primo periodo (24/12-30/12) l'anno successivo terrà con sé i figli nel secondo periodo (31/12-6/1), e così via per gli anni a venire. - I figli trascorreranno con il padre ad anni alterni anche le altre festività Pasqua,
Pasquetta, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 giugno, 1° novembre 2 novembre 8 dicembre”.
Il resistente ha contestato la sussistenza dei presupposti per l'aumento del contributo al mantenimento dei figli atteso che la redditualità della controparte non è peggiorata e che la vicenda relativa alla vendita dell'ex casa coniugale era stata già disciplinata consensualmente in sede di separazione. Ha aggiunto che il tenore di cita della ricorrente
è superiore ai redditi dichiarati e comprende anche spese personali diverse da quelle necessarie, così risultando in via indiziaria dimostrata una redditualità maggiore di quella dichiarata. Ha chiesto, per contro, la diminuzione dell'assegno per i figli in ragione della sua diminuita capacità reddituale.
L'esposizione delle questioni di fatto e di diritto proposte dalle parti è in questa sede meramente riassuntivo, dovendosi intendere interamente richiamate le più approfondite deduzioni ed argomentazioni contenute nei rispettivi scritti difensivi.
Con sentenza n. 136/2023 il Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio relativamente alle condizioni.
All'udienza del 25/09/2024 le parti hanno rassegnato le conclusioni (la ricorrente ha aggiunto la domanda ai sensi dell'art. 89 c.p.c.) e la causa è stata assegnata in decisione al Collegio, con concessione dei termini di legge (60+20) per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
I - Il Collegio ritiene che la domanda articolata dall'avv. di Parte_1 cancellazione delle frasi offensive non possa essere accolta.
3 Si è detto che nelle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. di precisazione delle conclusioni la ricorrente ha chiesto che il Tribunale ai sensi dell'art. 89 c.p.c. disponga la cancellazione di frasi sconvenienti o offensive contenute nella memoria di costituzione del resistente.
In particolare, la ricorrente ha indicato:
- il riferimento operato dal resistente a pag. 8 all'attività professionale di collaborazione svolta presso un altro studio legale insinuandone la natura non dichiarata dei redditi percepiti;
- l'indicazione contenuta a pag. 3, finalizzata ad una rappresentazione della ricorrente in termini negativi, alla scelta unilateralmente operata dalla madre di far abbandonare ai figli la casa coniugale e la città in cui erano cresciuti così costringendoli a cambiare ben due abitazioni”;
- l'indicazione a seguire secondo la quale la nuova abitazione “viene anche adibita ad uso professionale da parte della ricorrente, avv. e di cui Pt_1 restanti spazi vengono talvolta condivisi anche dalla stessa, con cui convivono
i figli, con un compagno con cui intrattiene una relazione sentimentale”;
- la successiva considerazione a pag. 4 relativa alla locazione che la ricorrente avrebbe perfezionato per proprie esigenze anche al di là delle vicende della separazione;
- l'ulteriore indicazione a pag. 8 inerente alla dedotta circostanza che la ricorrente “<CONTINUI A CONDURRE UNA VITA AGIATA, mantenendo i costi di una donna di servizio, di abiti sempre diversi, per la cura della persona, anche con spese per cure estetiche assolutamente voluttuarie, sostenendo viaggi […]>>.
Il Collegio ritiene che tutte le predette affermazioni, pur se non corrispondenti alla realtà o prospettate con finalità allusive, sono oggettivamente espressione di una modalità aggressiva ed in alcuni passaggi non necessaria nella redazione dell'atto ma non giustificano un intervento giudiziale per ripristinare il limite di legge travalicato.
L'art. 89 c.p.c. dispone che “Negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, le parti e i loro difensori non debbono usare espressioni sconvenienti od offensive. Il giudice, in ogni stato dell'istruzione, può disporre con ordinanza che si cancellino le espressioni sconvenienti od offensive, e, con la sentenza che decide la causa, può inoltre assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto, quando le espressioni offensive non riguardano
l'oggetto della causa”.
L'elaborazione giurisprudenziale ha chiarito che l'operatività del rimedio di cui all'art. 89 c.p.c. presuppone non la semplice natura inopportuna o inappropriata o
4 offensiva di alcune frasi contenute negli scritti difensivi bensì l'ulteriore requisito che le frasi incriminate siano esclusivamente volte a insultare la parte avversa, senza alcuna relazione con le esigenze della difesa, degenerando in attacchi gratuiti alla reputazione altrui (da ultimo, Trib. Palermo n. 3996 del 15/09/2023).
Dunque, l'eventuale pertinenza sostanziale (astratta) e la continenza formale del linguaggio utilizzata negli scritti difensivi impedisce la cancellazione di frasi anche se potenzialmente sconvenienti e non rispettose dell'altrui dignità.
Il principio è condiviso nell'a giurisprudenza della Suprema Corte: “In tema di espressioni offensive o sconvenienti contenute negli scritti difensivi, non può essere disposta, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle parole che non risultino dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, essendo ben possibile che nell'esercizio del diritto di difesa il giudizio sulla reciproca condotta possa investire anche il profilo della moralità, senza tuttavia eccedere le esigenze difensive o colpire la scarsa attendibilità delle affermazioni della controparte. Ne consegue che non possono essere qualificate offensive dell'altrui reputazione le parole (come, nella specie, la parola contrabbandare, che, significando far passare qualcosa per ciò che non è, si iscrive nella normale dialettica difensiva e, riferita ad una tesi della controparte, serve semplicemente
a rafforzare l'assunto della scarsa attendibilità di tale tesi), che, rientrando seppure in modo piuttosto graffiante nell'esercizio del diritto di difesa, non si rivelino comunque lesive della dignità umana e professionale dell'avversario” (Cass. n. 21031 del
18/10/2016).
In questo contesto le frasi utilizzate dal resistente nella memoria di costituzione, anche se oggettivamente evitabili, non possono essere considerate estranee al suo progetto difensivo (cioè quello di descrivere una condizione patrimoniale della ricorrente diverso dal formale) e come tali finalizzate in via esclusiva alla denigrazione della posizione della ricorrente.
II – In esito alla sentenza già resa sullo status, il thema decidendum che residua in questa sede concerne le condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale sui figli minori di età e Per_1 Per_2
L'affido dei figli minorenni deve essere disposto in modo condiviso tra i coniugi.
E' noto che a seguito della novella di cui alla L. n. 54/2006 è stato introdotto all'art. 337 ter c.c. il principio generale dell'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, essendo questo in via prioritaria il sistema normalmente più adeguato alla crescita equilibrata dei minori ed allo sviluppo del rapporto genitoriale.
L'art. 337 quater c.c. faculta il Tribunale a disporre l'affidamento esclusivo ad uno solo dei coniugi nell'eccezione ipotesi nella quale il regime della condivisione sia
5 contrario all'interesse della prole;
profilo questo da porre motivatamente a base del provvedimento.
E' condiviso nell'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale il principio secondo cui in tema di affidamento dei minori, il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice della separazione è costituito dall'esclusivo interesse morale a materiale della prole il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore (Cass. n. 14728 del 19/07/2016).
E' l'interesse dei minori, dunque, l'unico obiettivo che deve orientare la scelta del regime dell'affido nella patologia del rapporto di coniugio.
Ciò posto nel caso in esame non sono emersi profili che giustifichino la deroga al criterio ordinario (profili che il Tribunale è tenuto a vagliare d'ufficio, nel superiore interesse dei minori di età) e l'affido condiviso è stato richiesto concordemente dalle parti in continuità con il regime che ha caratterizzato la separazione.
Anche la collocazione prevalente presso la madre è condizione concordata tra le parti che può essere pacificamente confermata.
In punto di modalità di permanenza dei figli con i due genitori il resistente in sede di costituzione ha proposto, rispetto all'assetto della separazione, una modifica con parziale implemento del tempo trascorso dai figli con il padre.
La ricorrente ha prestato adesione a tale proposta.
Il Collegio ritiene che le modalità così concordate siano meritevoli di formalizzazione in sentenza, risultando adeguate alle esigenze dei figli:
- i figli potranno permanere con ciascun genitore nei seguenti periodi:
a) Durante il periodo scolastico (che comprende anche il mese di giugno, in cui i minori potranno frequentare il campo estivo) il sig. avrà facoltà CP_1 di vedere e tenere con sé i figli secondo le modalità di seguito specificate:
▪ lunedì, martedì e mercoledì, dall'orario di uscita da scuola fino alle ore 15:00.
▪ venerdì dall'orario di uscita da scuola fino alle ore 16:00;
▪ due week-end al mese in modalità alternata con la madre. Più precisamente avrà facoltà di tenere con sé i figli il primo sabato e la prima domenica di ogni mese, nonché il terzo sabato e la terza domenica di ogni mese (salvo diverso accordo sulla suddetta
6 alternanza, che sarà previamente stabilito tra i coniugi), agli orari che saranno stabiliti tra i genitori.
b) Durante il periodo non scolastico (luglio ed agosto) i coniugi si accordano come di seguito specificato: spetta al padre ed ugualmente alla madre, una settimana a luglio ed una ad agosto, che deve essere intesa dalla giornata di sabato a quella del sabato successivo, oppure da domenica a domenica, e che verrà di volta in volta concordato tra i coniugi in considerazione dei propri impegni professionali o alle proprie ferie programmate. Tale periodo avrà inizio alle ore 9:00 del sabato o della domenica e terminerà dopo la cena del sabato o della domenica successiva
(tale modalità viene prevista per consentire la possibilità ai minori di effettuare una vacanza o un viaggio con ciascun genitore, visto che i c.d. “pacchetti vacanza” prevedono normalmente tale arco temporale);
c) Durante il periodo estivo di luglio e agosto non regolamentato dalla clausola che precede i figli trascorreranno 3 giorni consecutivi a settimana dal padre ed i successivi 3 giorni con la madre e la domenica a settimane alterne, salvo diversi accordi tra genitori.
d) Durante il periodo Natalizio: Nel periodo invernale natalizio i bambini ad anni alterni staranno: Vigilia di Natale, Natale e tutto il periodo fino al 30 dicembre compreso con uno dei genitori ed il giorno 31 di dicembre (viglia di capodanno), primo gennaio (capodanno) e tutto il periodo fino al 6 gennaio compreso con l'altro genitore. I genitori eserciteranno il diritto di tenere con sé i bambini nei periodi predetti ad anni alternati, per cui il genitore che un anno tiene con sé i figli nel primo periodo (24/12-30/12) l'anno successivo terrà con sé i figli nel secondo periodo (31/12-6/1), e così via per gli anni a venire.
e) I figli trascorreranno con il padre ad anni alterni anche le altre festività Pasqua,
Pasquetta, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 giugno, 1° novembre 2 novembre 8 dicembre.
III – Il reale contrasto tra le parti – che ha impedito una definizione concordata che, invero, sarebbe stata la soluzione più adeguata – sussiste in ordine alla misura del contributo al mantenimento dei figli.
In diritto è noto che ai sensi dell'art. 337 ter comma 2 c.c. grava sul genitore non affidatario o non collocatario l'obbligo del contributo economico per il mantenimento dei figli.
Al fine di garantire (per quanto possibile) alle parti dei procedimenti di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di responsabilità genitoriale una uniformità e prevedibilità di giudizio, la giurisprudenza del Tribunale di Palmi è comunemente concorde nel determinare la misura della contribuzione economica dei
7 genitori verso i figli ponderando tra loro per un verso le oggettive esigenze dei figli, per altro verso le abitudini di vita dei figli assicurate nel corso dell'unione familiare, per altro verso ancora la redditualità dei genitori in costanza di unità familiare e negli sviluppi successivi (cfr. anche Cass. n. 25134 del 10/10/2018).
La predeterminazione dei criteri generali su basi oggettive e la conseguente
“prevedibilità” del percorso valutativo del giudice rende possibile alle parti una seppur sommaria prognosi sull'esito del giudizio e così consente, con l'ausilio della difesa tecnica, di ponderare nell'esclusivo e superiore interesse dei figli la convenienza di soluzioni “concordate” che conducano la disgregazione familiare su quel binario “a conflitto temperato” fondamentale nell'effettivo e sostanziale perseguimento della bigenitorialità.
Uno sforzo di “prognosi” che nel caso in esame non ha sortito l'effetto sperato atteso che le parti non sono riuscite – neanche con l'ausilio della difesa tecnica che avrà senza dubbio svolto il suo dovere di “distaccata” mediazione – a far prevalere il valore aggiunto dell'accordo rispetto al desiderio del filtro giudiziale delle proprie aspettative
(atteggiamento, quest'ultimo, più che legittimo in astratto, ma non sempre fruttuoso nelle fasi di soluzione dei conflitti familiari).
La valutazione sulla capacità patrimoniale dei genitori tenuti al contributo di mantenimento non può che essere rapportata al reddito per come documentato o accertato nel processo, sia con riferimento agli anni precedenti la disgregazione familiare (appunto nell'ottica di acquisire elementi per comprendere quale fossero le abitudini di vita dei figli), sia con riferimento al momento in cui viene assunta la delibazione (in tale ultimo momento avendo riguardo pure alle possibili “alterazioni” indotte proprio in funzione della pendenza del giudizio, da valutare anche mediante indizi e presunzioni con i requisiti di legge).
In ipotesi di produzione delle dichiarazioni fiscali il dato da esse rinvenibile assume un valore presuntivo sulla sovrapponibilità della redditualità formale a quella sostanziale, ferma restando la possibilità di ritenere non veritieri quei dati sia mediante le indagini specifiche tecniche disposte su impulso di parte o d'ufficio, sia mediante un ragionamento deduttivo in rapporto alle circostanze di fatto provate nel processo.
Va, poi, osservato che le oggettive esigenze dei figli e le abitudini di vita assicurate nel corso dell'unione familiare assumono un particolare rilievo (essendo il fine da realizzare in presenza di possibilità reddituali), ma al contempo che il parametro del
“fabbisogno dei figli” deve necessariamente adeguarsi alla situazione di disgregazione del nucleo familiare che ordinariamente determina un “complessivo impoverimento” proprio per la duplicazione di spese fisse.
8 Proprio la ponderata correlazione tra il fabbisogno dei figli e la capacità reddituale dei genitori consente, per un verso, di assicurare ai figli continuità di stile di vita nelle ipotesi in cui la redditualità familiare sia tale da assorbire l'aumento dei costi provocati dalla disgregazione familiare e, per altro verso, di evitare che le esigenze dei figli per come sotto questo profilo “riconosciute” in giudizio siano sovrastimate rispetto alle possibilità dei genitori e, per altro verso ancora, che il mantenimento dei figli nella fase della patologia familiare non sia ancorata solo alle possibilità economiche dei genitori
(che pur essendo particolarmente abbienti potrebbero avere in corso di unità familiare adottato uno stile di vita ordinario) bensì alla “continuità”.
Sempre in diritto va osservato che nei giudizi di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio sussiste già in punto di contribuzione patrimoniale verso i figli una regolamentazione definita giudizialmente o concordata dalle parti e positivamente sottoposta al filtro giudiziale. La contribuzione verso i figli, cioè, è stata già determinata in applicazione di quei criteri generali sopra indicati e delle condizioni patrimoniali dei genitori.
Ne consegue che una diversa quantificazione in sede divorzile presuppone la valutazione di modifiche intervenute medio tempore che abbiano reso inadeguato il pregresso assetto (Cass. n. 18608 del 30/06/2021: “Il provvedimento di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli, sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti, presuppone non solo l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori, ma anche la sua idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato col precedente provvedimento attributivo del predetto assegno”).
L'elaborazione giurisprudenziale ha confermato l'operatività del principio anche alle ipotesi di determinazione convenzionale della contribuzione, atteso che quale che sia la modalità consentita dalla legge attraverso la quale si è pervenuti all'originaria quantificazione vi è sempre e comunque il filtro di garanzia giudiziale a tutela del superiore interesse dei figli minori (Cass. n. 19388 del 15/07/2024: “In tema di regime economico in favore della prole, in conseguenza della crisi familiare, la misura del contributo per il mantenimento dei figli minorenni, determinata in seno alla convenzione di negoziazione assistita per la soluzione consensuale del divorzio ex art. 6, comma 3, del d.l. n. 132 del 2014 , conv., con modif., dalla l. n. 162 del 2014 , è suscettibile di essere modificata, ai sensi dell' art. 337-quinquies c.c. , in presenza degli stessi presupposti previsti per il caso in cui l'assegno sia stato determinato in sede giurisdizionale, poiché
l'accordo produce gli effetti dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sicché, per la modifica del contributo, è necessario che sia sopravvenuto un mutamento delle condizioni
9 economiche dei genitori, idoneo a variare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con la convenzione”).
La Suprema Corte, in particolare, sul rapporto tra le accresciute esigenze dei figli e la condizione patrimoniale dei genitori ha chiarito che nei giudizi di separazione e divorzio, a fronte della richiesta di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli
(minorenni o maggiorenni e non autosufficienti economicamente), giustificata dall'insorgenza di maggiori oneri legati alla crescita di questi ultimi, il giudice di merito, che ritenga necessarie tali maggiori spese, non è tenuto, in via preliminare, ad accertare l'esistenza di sopravvenienze nel reddito del genitore obbligato, ma a verificare se tali maggiori spese comportino la necessità di rivedere l'assegno, ben potendo l'incremento di spesa determinare un maggiore contributo anche a condizioni economiche dei genitori immutate (o mutate senza alterare le proporzioni delle misure di ciascuno dei due), ovvero non incidere sulla misura del contributo di uno o di entrambi gli onerati, ove titolari di risorse non comprimibili ulteriormente (Cass. n. 22075 del 12/07/2022).
In punto di fatto va osservato che in sede di separazione consensuale con decreto cron. n. 4087/2019 del 9/07/2019 (R.G. n. 1515/2018) il Tribunale di palmi ha omologato l'accordo strutturato tra le parti prevedendo espressamente – per quanto di odierno interesse – al punto 7:
“In considerazione della situazione economica dei coniugi e delle esigenze dei figli
e i coniugi convengono che: Per_1 Per_2
- Il sig. provvederà economicamente all'ordinario CP_1 mantenimento diretto dei figli nei periodi a lui assegnati, pagherà le bollette
o fatture relative alle forniture di servizi o beni di utenza domestica (energia elettrica, acqua, gas, tarsu), della casa familiare dove sono prevalentemente collocati i figli con la madre e di cui si è fatto carico anche in precedenza, così pure continuerà a pagare l'affitto, le bollette o fatture relative alle forniture di servizi o beni di utenza domestica ((energia elettrica, acqua, gas, tarsu) e le prestazioni ed i servizi eseguiti da terzi per la pulizia domestica della casa dove i figli hanno la domiciliazione presso il padre nei periodi assegnati alla sua gestione diretta.
- La sig.ra pagherà le prestazioni ed i servizi eseguiti da Parte_1 terzi per la pulizia domestica e manutenzione ordinaria della casa in cui abitano i bambini, nonché le attività extrascolastiche dei figli (attività sportive e di educazione musicale), di cui si è fatta carico anche in precedenza;
- Il sig. riconosce alla sig.ra la somma di CP_1 Parte_1
€ 200,00 mensili da versare entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di
10 contributo al mantenimento dei figli, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT al consumo;
- Viene inoltre espressamente convenuto che in caso di vendita della casa coniugale – secondo quanto previsto nell'art. 22 – come anche in caso di trasferimento in altra abitazione della sig.ra con i figli per sua Pt_1 diversa decisione, il sig. contribuirà al mantenimento dei figli e la CP_1 gestione familiare mediante corresponsione di una somma di denaro che si determina sin d'ora in € 700,00 mensili da versare entro il giorno 5 di ogni mese”.
Al successivo punto 8 è stato previsto che “Eventuali spese straordinarie relative ai bambini (in maniera esemplificativa e non esaustiva: mediche, scolastiche, terapeutiche, culturali, ricreative) sono poste a carico di entrambi i coniugi, in ragione del 50% per parte”.
Tale pattuizione è stata concordata – e valutata legittima dal Tribunale in relazione al superiore interesse dei figli – sulla base delle condizioni patrimoniali dei coniugi per come esistenti a quella data ed alle esigenze dei figli.
Le parti hanno riferito e documentato che dopo l'omologa si è realizzata la condizione di cui all'ultimo periodo del punto 7 (la vendita dell'ex casa coniugale) sicchè la regolamentazione della responsabilità genitoriale relativamente al profilo patrimoniale da allora è stata concretamente così disciplinata:
- il sig. contribuirà al mantenimento dei figli e la gestione CP_1 familiare mediante corresponsione in favore della sig.ra di Parte_1 una somma di denaro che si determina sin d'ora in € 700,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT al consumo, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
- le spese straordinarie relative ai bambini (in maniera esemplificativa e non esaustiva: mediche, scolastiche, terapeutiche, culturali, ricreative) sono poste a carico di entrambi i coniugi, in ragione del 50% per parte.
Nel presente giudizio, dunque, il Collegio può valutare le domande delle parti sulla misura della contribuzione in favore dei figli avuto riguardo all'assetto da ultimo riportato nonché alle condizioni patrimoniali dei coniugi valutate nel confronto con quelle di luglio
2019.
La richiesta del resistente ing. di ridurre l'assegno mensile di CP_1 contribuzione ad € 250,00 per ciascun figlio risulta oggettivamente infondata.
Al di là dell'esatto raffronto tra la sua condizione patrimoniale (reddito prodotto e patrimonio complessivo anche immobiliare) del 2019 e quella attuale, dirimente risulta il rilievo che nei criteri orientativi in uso presso il Tribunale l'importo mensile di € 150,00
11 per ciascun figlio costituisce l'onere gravante anche sul genitore non collocatario inoccupato o disoccupato.
Avuto riguardo alla circostanza che nel caso in esame il resistente è tenuto a contribuire anche ad una quota dell'esborso necessario per garantire l'abitazione prevalente ai minori (condizione resasi attuale per la scelta di vendere la casa coniugale prima in proprietà), è evidente che la quota di € 500,00 mensile complessivamente proposta sarebbe pari alla soglia minima maggiorata per entrambi i figli di un contributo alla locazione di soli € 200,00.
E' del tutto evidente che tale assetto si palesa irragionevole in rapporto alla capacità reddituale del resistente ed al suo complessivo patrimonio (ben al di sopra di quella di un inoccupato o disoccupato) ed al mercato delle locazioni nell'ambito territoriale in cui da sempre i minori di età vivono.
Né a diversa soluzione – per le medesime assorbenti ragioni – potrebbe portare l'analisi che il resistente ha condotto sulle spese registrate dalla ricorrente.
Anche la richiesta di aumento formulata dall'avv. non può essere Parte_1 condivisa.
La ricorrente ha dedotto nell'atto introduttivo i maggiori oneri sulla stessa gravanti per aver dovuto condurre in locazione un immobile a seguito della vendita della casa coniugale da parte del resistente.
Il profilo è inconducente atteso che, come sopra richiamato, le dinamiche relative alla vendita dell'ex casa coniugale sono state già contemplate e valutate in sede di separazione.
La regolamentazione vigente al momento dell'introduzione del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata espressamente concordata proprio quale effetto del verificarsi della vendita dell'ex casa coniugale. Tale ultima circostanza, quindi, non è un evento nuovo che è possibile ponderare ora per poi valutarne i possibili effetti sul precedente assetto.
La ricorrente ha, poi, dedotto un peggioramento della propria situazione reddituale
(anche per effetto del periodo di pandemia) e dell'intervenuta necessità di contrarre nuovi finanziamenti.
La prospettazione non può essere condivisa.
L'esame dei dati reddituali a disposizione del Tribunale – cioè la produzione documentale delle parti e quanto accertato dalla Guardia di Finanza – ha evidenziato che in realtà i redditi registrati nel 2018 e nel 2019 (rispettivamente € 6.747,00 ed € 14.086,00) dei quali si è tenuto conto in sede di separazione consensuale non sono molto inferiori a quelli successivi (anno 2021 € 9.387,23; non sono stati prodotti i successivi).
12 Nè i finanziamenti contratti successivamente alla separazione sono rilevanti, atteso che all'introduzione di un obbligo restitutorio rateale si è accompagnato l'incasso del capitale finanziato.
Meritevole di attenzione sarebbe stato il profilo delle accresciute esigenze dei ragazzi, che si trovano ora nella fase dell'adolescenza con le conseguenti modifiche di abitudini soprattutto di socialità.
Come già esposto in punto di diritto, tuttavia, il dato delle accresciute esigenze die figli deve essere ponderato con quello delle concrete potenzialità reddituali dei genitori.
Nel caso in esame – fermo restando il tema delle spese straordinarie sulle quali i genitori devono concordare di volta in volta gran parte degli esborsi non prevedibili, così potendo bilanciare in concreto l'esigenza di maggiore agiatezza dei figli con le loro possibilità del momento – i datti reddituali formali vantati allo stato da entrambe le parti non consentono di aumentare l'assegno di contribuzione mensile.
Né le risultanze dell'accertamento patrimoniali compiuto mediante la Guardia di
Finanza (basato sempre su dati formali) hanno consentito di evidenziare profili di maggior reddito rispetto a quanto dichiarato dalle parti.
Né le parti hanno dedotto l'espletamento di attività lavorativa retribuita non dichiarata ed hanno articolato mezzi di prova costituenda al riguardo.
In questo contesto il Collegio ritiene che debba darsi continuità alla misura della contribuzione gravante sul genitore non collocatario per come già concordata dalle parti in sede di separazione consensuale.
In punto di regolamento delle spese di lite il Collegio ritiene che debba essere pronunciata l'integrale compensazione in ragione dell'assenza di effettivo contrasto su gran parte delle questioni delibate in sentenza e della sostanziale reciproca soccombenza sull'unico passaggio controverso (la misura del mantenimento per i figli).
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
, così provvede in ordine alle condizioni: CP_1
- i figli minori di età e sono affidati in via congiunta ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori e sono collocati in via prevalente presso la madre;
- i figli e potranno permanere con ciascun genitore nei seguenti Per_1 Per_2 periodi:
a) Durante il periodo scolastico (che comprende anche il mese di giugno, in cui i minori potranno frequentare il campo estivo) il sig. avrà facoltà CP_1 di vedere e tenere con sé i figli secondo le modalità di seguito specificate:
13 ▪ lunedì, martedì e mercoledì, dall'orario di uscita da scuola fino alle ore 15:00.
▪ venerdì dall'orario di uscita da scuola fino alle ore 16:00;
▪ due week-end al mese in modalità alternata con la madre. Più precisamente avrà facoltà di tenere con sé i figli il primo sabato e la prima domenica di ogni mese, nonché il terzo sabato e la terza domenica di ogni mese (salvo diverso accordo sulla suddetta alternanza, che sarà previamente stabilito tra i coniugi), agli orari che saranno stabiliti tra i genitori.
b) Durante il periodo non scolastico (luglio ed agosto) i coniugi si accordano come di seguito specificato: spetta al padre ed ugualmente alla madre, una settimana a luglio ed una ad agosto, che deve essere intesa dalla giornata di sabato a quella del sabato successivo, oppure da domenica a domenica, e che verrà di volta in volta concordato tra i coniugi in considerazione dei propri impegni professionali o alle proprie ferie programmate. Tale periodo avrà inizio alle ore 9:00 del sabato o della domenica e terminerà dopo la cena del sabato o della domenica successiva
(tale modalità viene prevista per consentire la possibilità ai minori di effettuare una vacanza o un viaggio con ciascun genitore, visto che i c.d. “pacchetti vacanza” prevedono normalmente tale arco temporale);
c) Durante il periodo estivo di luglio e agosto non regolamentato dalla clausola che precede i figli trascorreranno 3 giorni consecutivi a settimana dal padre ed i successivi 3 giorni con la madre e la domenica a settimane alterne, salvo diversi accordi tra genitori.
d) Durante il periodo Natalizio: Nel periodo invernale natalizio i bambini ad anni alterni staranno: Vigilia di Natale, Natale e tutto il periodo fino al 30 dicembre compreso con uno dei genitori ed il giorno 31 di dicembre (viglia di capodanno), primo gennaio (capodanno) e tutto il periodo fino al 6 gennaio compreso con l'altro genitore. I genitori eserciteranno il diritto di tenere con sé i bambini nei periodi predetti ad anni alternati, per cui il genitore che un anno tiene con sé i figli nel primo periodo (24/12-30/12) l'anno successivo terrà con sé i figli nel secondo periodo (31/12-6/1), e così via per gli anni a venire.
e) I figli trascorreranno con il padre ad anni alterni anche le altre festività Pasqua,
Pasquetta, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 giugno, 1° novembre 2 novembre 8 dicembre.
- il sig. contribuirà al mantenimento dei figli e la gestione familiare CP_1 mediante corresponsione in favore della sig.ra di una somma Parte_1 di denaro che si determina sin d'ora in € 700,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT al consumo, da versare entro il giorno 5 di
14 ogni mese;
le spese straordinarie (determinate sulla base del protocollo del CNF) relative ai bambini (in maniera esemplificativa e non esaustiva: mediche, scolastiche, terapeutiche, culturali, ricreative) sono poste a carico di entrambi i coniugi, in ragione del 50% per parte.
- Rigetta la domanda ai sensi dell'art. 89 c.p.c.
- Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 5 giugno 2025
Il Presidente
dott. Piero Viola
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