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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/04/2025, n. 2004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2004 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VII
Così composta:
dr Franco Petrolati Presidente rel.
dr sa Assunta Marini Consigliere
dr sa Anna Maria Giampaolino Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4179/2020 r.g. vertente tra
, difesa dagli avv. Pietro Casavola e Marco Iannacci Parte_1
APPELLANTE
e difesa dall'avv. Fabio Arcangeli Controparte_1
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti precisano le conclusioni all'udienza in data 29.1.2025.
1
(successivamente, ) conviene in giudizio Parte_2 Controparte_2 CP_1
instando per: l'accertamento della cessazione alla data 31.12.2016 del “Contratto di
[...]
cessione gratuita dell'uso di impianto di distribuzione di prodotti petroliferi” e del “Contratto di fornitura carburanti, combustibili a base di prodotti petroliferi e lubrificanti” con conseguente condanna alla riconsegna dell'impianto di distribuzione carburanti sito nel
Comune di Cressa, Area di servizio “Agogna Est” dell'Autostrada A26; la condanna al pagamento delle penali contrattuali nonché al risarcimento del maggior danno ai sensi dell'articolo 11 del contratto di comodato;
la condanna a manlevare e tenere indenne CP_2
di tutte le somme che quest'ultima dovesse essere chiamata a corrispondere ad
[...]
a titolo di penale e/o risarcimento del danno in conseguenza della mancata Controparte_3
riconsegna dell'impianto.
contesta tutte le domande e svolge riconvenzionali per : l'accertamento CP_1
della durata ex lege del contratto di comodato ed il diritto alla continuità aziendale, con condanna di al risarcimento del danno;
in alternativa, l'accertamento dell'inosservanza CP_2
di quanto previsto dal DM 7.8.2015 (Documento procedurale, punto 1 n. 2) e la condanna al pagamento del conseguente indennizzo;
in ogni caso la condanna al pagamento delle somme dovute a titolo di accordo colore Erg. Aut. del 6.11.2009 nonché a titolo di rimborso dei c.d. cali carburante.
Il Tribunale di Roma, adito da ex art.700 c.p.c., con provvedimento adottato CP_2
in sede di reclamo, in data 31.8.2017, ordina a la riconsegna dell'impianto, che è CP_1
successivamente eseguita in data 13.3.2018.
All'esito di c.t.u. il Tribunale di Roma con sentenza n. 1887/2020: dichiara che i contratti tra le parti avranno scadenza il 20.10.2020 e rigetta le ulteriori domande della società attrice;
in accoglimento parziale delle riconvenzionali condanna la società Parte_2
a pagare alla società la somma complessiva di € 171.367,17 (151.067,07 a
[...] CP_1
2 titolo di accordo di colore e 20.300,00 per cali tecnici) oltre agli interessi, nella misura legale, dal giorno della domanda sino all'effettivo soddisfo, rigettando le ulteriori domande riconvenzionali;
le spese di lite sono integralmente compensate e quelle di c.t.u. poste a carico di entrambe le parti.
Avverso la predetta sentenza propone appello concludendo per : CP_2
l'accertamento della scadenza dei contratti alla data del 31.12.2016, con conseguenti condanne al pagamento delle penali contrattuali pari ad € 198.247,77 ed al risarcimento del maggior danno ex art.11 del contratto di comodato;
la condanna alla manleva di tutte le somme dovute da ad a titolo di risarcimento del danno;
in via CP_2 Controparte_3
subordinata, la compensazione dell'eventuale debito per indennizzo con i “maggiori oneri” corrisposti a negli anni 2011 e 2012 pari ad € 130.000,00. CP_1
Al riguardo deduce cinque motivi: 1) la distribuzione dei carburanti lungo le autostrade costituisce un pubblico servizio disciplinato dal d.p.r. n. 1269/1971, il cui art. 19 prevede che la gestione degli impianti di distribuzione dei carburanti può essere affidata a terzi mediante contratti di cessione gratuita dell'uso degli apparecchi di distribuzione e delle attrezzature avente una durata non inferiore a nove anni, salvo che la concessione a monte giunga a scadenza prima di tale termine;
nel caso di specie il contratto di c.d. comodato petrolifero prevedeva espressamente che “il contratto scadrà al termine di durata del contratto di cui alla premessa sub A) e quindi il giorno 31.12.2016” (art.3.1.2), vale a dire al termine di durata della Convenzione tra e del 24.9.2008; il DM 7.8.2015, Pt_2 CP_3
al punto 2, comma 1, prescrive che, contestualmente al passaggio al nuovo subconcessionario a valle dell'affidamento dei servizi “decadranno tutti i contratti, ivi inclusi quello di comodato e di fornitura in esclusiva, tra il gestore ed il precedente subconcessionario”; 2) è da riconoscere, quindi, il diritto al pagamento delle penali pattuite per la mancata riconsegna del punto vendita, dall'1.1.2017 al 17.3.2018, in ragione di € 13.672,6 per ogni mese (art.10.1 lett. q del contratto di gestione gratuita), per complessivi € 198.247,77, oltre al risarcimento del maggior danno previsto dall'art.11.3 del contratto di comodato;
3) il Tribunale non si è pronunciato
3 sulla richiesta di manleva rispetto alle penali che potrebbe essere chiamata a CP_2
corrispondere ad in conseguenza della mancata cessazione dei contratti di CP_3
gestione e conseguente mancata riconsegna dell'area, stimabile nell'importo complessivo di €
383.698,00 ai sensi dell'art.
8.1 della Convenzione;
4) la somma di € 151.067,07 è stata riconosciuta in favore di , a titolo di accordi di colore tra le Associazioni di Categoria CP_1
ed i gestori, senza alcun accertamento in ordine ai presupposti di applicazione di tali accordi;
5) in via subordinata, comunque, la somma riconosciuta è da compensare con i maggiori oneri erogati a nel 2011 e 2012, pari ad € 130.000,00 a titolo di indennizzo preventivo CP_1
delle perdite per depauperamento dei volumi di vendita.
Si costituisce contestando l'ammissibilità e la fondatezza del gravame. CP_1
La Corte così ragiona.
Il motivo 1) deve ritenersi fondato in quanto è conforme al giudicato formatosi con sentenza del Tribunale di Modena n. 1366/2023 nella causa promossa da nei CP_1
confronti di per essere risarcita a seguito della lamentata lesione del diritto a Controparte_4
subentrare nel contratto di cessione gratuita dell'uso di impianto di distribuzione di prodotti carbolubrificanti, in essere con dalla data della presa in Controparte_5
possesso dell'impianto (20.03.2018) alla data di scadenza del contratto stesso (20.10.2020); causa nella quale ha a sua volta chiamato in giudizio per essere dalla CP_4 CP_2
stessa manlevata. E' stato, infatti, definitivamente accertato, in contraddittorio anche tra le parti odierne, che nel “contratto di comodato petrolifero si faceva esplicito riferimento alla
Convenzione di Servizio sottoscritta in data 24.09.2008 e scadente in data 31.12.2016, recante
l'affidamento in sub-concessione a da parte di della CP_6 Controparte_3
disponibilità dell'Area in questione” ”Contrariamente a quanto asserito da parte attrice, le clausole in esame non possono dirsi nulle per contrarietà all'art. 1, co. 6 D. Lgs. 32/98 in combinato disposto con l'art. 2 dell'accordo interprofessionale del 1997, non trattandosi di disposizioni aventi carattere cogente quanto alla durata minima del contratto di cessione in
4 uso gratuito dell'impianto. Invero, proprio la normativa successiva di settore ha fissato uno stretto collegamento tra la concessione per l'affidamento del servizio di distribuzione di prodotti carbo-lubrificanti e i contratti di concessione in godimento dei relativi impianti”, concludendosi, pertanto, che “Stanti, dunque, l'intervenuta disdetta e il venir meno del rapporto concessorio a monte, non vi è dubbio che i contratti conclusi con fossero da CP_1
intendersi definitivamente risolti alla data del 31.12.2016”, con conseguente rigetto integrale delle domande svolte da . CP_1
Quanto al motivo 2), consegue a quanto accertato che il ritardo nella riconsegna del punto di vendita – avvenuto in data 13.3.2018 in luogo che al 31.12.2016 - deve essere sanzionato mediante l'applicazione della penale prevista dall'art.10.1 lett. q del contratto di cessione gratuita;
deve, tuttavia, tenersi conto che anche durante il periodo di mora è pacifico che sia continuata l'attività di rivendita dei carbolubrificanti forniti da e, quindi, CP_2
l'importo dovuto è da ritenersi “manifestazione eccessivo” ex art. 1384 c.c. avuto “riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento”, sicchè appare corretto ridurne l'importo ad un terzo, pari quindi alla somma di € 66.082,59.
Apodittica è rimasta, invece, quanto ai presupposti, l'invocazione del maggior danno.
Il motivo 3) non deduce un effettivo ed attuale interesse alla manleva, avuto riguardo cioè alle ipotizzate pretese risarcitorie di , di cui non è fornito alcun CP_3
riscontro concreto.
Il motivo 4) censura in termini apodittici l'applicazione operata dal Tribunale degli accordi di colore del 6.11.2009, fino alla data del 31.7.2017 e, successivamente, del 6.7.2017, in conformità alla stima formulata dal c.t.u. – 75% per self service e 25% per servito – alla stregua di presupposti e criteri che non sono stati oggetto di specifiche censure nel gravame.
5 Il motivo 5) è parimenti indeterminato in ordine alle modalità ed alle ragioni delle eccepite compensazioni preventive per gli anni 2011 e 2012 ed è, pertanto, inidoneo a circoscrivere il credito accertato in base agli applicati accordi di colore.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi ed il definitivo riparto delle spese di c.t.u. in pari misura.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando:
- in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 1887/2020 dichiara cessati alla data del 31.12.2016 il “Contratto di cessione gratuita dell'uso di impianto di distribuzione di prodotti petroliferi” ed il “Contratto di fornitura carburanti, combustibili a base di prodotti petroliferi e lubrificanti” relativi all'area di servizio Agogna Est sull'autostrada A26;
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 66.082,59 a titolo di penali contrattuali;
[...]
- dichiara compensate tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi e pone definitivamente a carico delle stesse in pari misura le spese di c.t.u.;
- conferma nel resto l'appellata sentenza n. 1887/2020
Roma, 1.4.2025
IL PRESIDENTE est.
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