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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 22/05/2025, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Messina
Terza Sez. Civile (sez. Immigrazione)
N. R.G. 3459/2024
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott. Salvatore Irullo, nella causa civile promossa da:
, nata a [...], Tucuman, Argentina, il 14 luglio 1981, (C.F. Parte_1
), agendo in nome e rappresentanza dei suoi figli minorenni e con ella C.F._1 conviventi, , nato a [...], Argentina, il 7 gennaio 2007 Parte_2
(C.F. ), nata a [...], Tucuman, C.F._2 Parte_3
Argentina, il 3 gennaio 2017, (C.F. ) e , nato C.F._3 Parte_4 in San Miguel de Tucuman, Tucuman, Argentina, il 12 settembre 1999, (C.F.
), tutti residenti in [...]1006 della città di Tafi Viejo, Tucuman, C.F._4
Argentina, rappresentati e difesi dall'Avvocato del Foro di Roma Jorge Ernesto Villa Avila (ed elettivamente domiciliati presso il suo studio legale, sito in Roma, Via Oslavia n. 30, int. 7, 00195
-ricorrenti- contro
, C.F. , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina C.F.
presso i cui uffici in Via dei Mille is. 221, è ope legis domiciliato, C.F._5
-resistente-
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.03.2025, esaminati atti e documenti di causa, analizzate le questioni controverse, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 30.08.2024, i ricorrenti adivano l'intestato
Tribunale per chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere diretti discendenti del sig. , nato a [...] il [...] ed Persona_1 emigrato in Argentina.
Il si costituiva regolarmente in giudizio per mezzo dell'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato, senza contestare nel merito la domanda e rimettendo al Tribunale adito l'accertamento della c.d. continuità genealogica al fine del riconoscimento della cittadinanza italiana in favore degli odierni ricorrenti.
Parte resistente, tuttavia, chiedeva la compensazione delle spese di lite, in caso di accoglimento della domanda attorea, evidenziando i fattori cui sono dovuti i considerevoli ritardi cui le competenti Autorità incorrono nell'evadere le richieste di riconoscimento dello status civitatis iure sanguinis presentate in base all'articolo 1 della L. 91 del 1992 presso le Ambasciate e i Consolati italiani in Argentina;
si tratta, infatti, di un procedimento la cui complessità e articolazione richiede molteplici cautele e controlli, a fronte di un cospicuo numero di richieste.
Trattandosi di un procedimento inerente allo status della persona, gli atti di causa sono stati comunicati al Pubblico Ministero.
All'udienza del 17.03.2025 la causa è stata assunta in decisione.
* * *
In ordine al requisito della competenza territoriale va, in primo luogo, rammentata la previsione di cui all'art. 1 co. 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, entrata in vigore il 24.12.2021, che ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto legge 17.02.2017
n. 13, prevedendo che “All'art. 4, comma 5, del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, infine, il seguente periodo: Quando
l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Pertanto, essendo l'avo degli odierni ricorrenti nato nel Comune di Gioiosa Marea (ME), va affermata la competenza territoriale dell'intestato Tribunale, che giudica in composizione monocratica.
Infatti, ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.L. 13/2017 “le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana” mentre ai sensi del successivo comma 4 “salvo quanto previsto dal comma 4- bis, In deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”.
Tale espressa deroga consente di superare anche la previsione contenuta nel medesimo art. 50 bis, primo comma n. 1 c.p.c. secondo cui è competente il Tribunale in composizione collegiale nelle cause in cui è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero “salvo che sia diversamente disposto”.
Va, altresì, riconosciuta la sussistenza dell'interesse ad agire, considerate le lunghe liste d'attesa del a Buenos Aires, che determinano una non trascurabile Parte_5 incertezza in ordine ai tempi di definizione della richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana avanzata dagli odierni istanti. Sul punto, non appare superfluo evidenziare che, proprio a fronte delle liste d'attesa formatesi presso i investiti delle istanze di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, si è Parte_6 consolidato, in seno alla giurisprudenza di merito, l'orientamento secondo cui queste ampissime coordinate temporali, che costituiscono, nei fatti, un tacito diniego del riconoscimento del diritto agognato, giustificano il ricorso all'autorità giudiziaria da parte dei richiedenti, anche in mancanza del previo esperimento del procedimento amministrativo (v., tra le altre, ord. Tribunale di Roma
XVIII Sez. Civile del 15/06/2022, pronunciata nella causa iscritta al n. R.G. 3295/20; ord. Tribunale di Torino n. 16490/22 del 07/12/2022; ord. Tribunale di Firenze n. 8454/2022 del 10/02/2023).
Nel merito, gli istanti esponevano:
1. di discendere sig. sig. , cittadino italiano, nato a [...] il Persona_1
17.11.1908
2. che quest'ultimo, in data 20.12.1937, aveva contratto matrimonio, in Argentina, con la sig.ra , cittadina argentina;
Persona_2
3. che i due generavano il sig. , nato il [...], a [...], Bahia Persona_3
Blanca, provincia di Buenos Aires, in Agentina;
4. che il sig. si naturalizzava cittadino argentino in data 30.05.1951; Persona_1
5. che il sig. contraeva matrimonio con la sig.ra in data Persona_3 Persona_4
10.02.1978;
6. che da predetta unione nasceva, in data 14.07.1981, a San Miguel De Tucuman,
[...]
, assieme ai suoi figli, odierna ricorrente;
Parte_1
7. che quest'ultima, in data 13.11.2010, convolava a nozze con il sig. Controparte_2
;
[...]
8. che da questa unione nascevano in Argentina, , nato a [...] Parte_2 de Tucuman, Argentina, il 7 gennaio 2007 nata a [...] Parte_3
Tucuman, Tucuman, Argentina, il 3 gennaio 2017, e , nato Parte_4 in San Miguel de Tucuman, Tucuman, Argentina, il 12 settembre 1999, odierni ricorrenti.
A fondamento della loro pretesa, i ricorrenti depositavano i seguenti documenti: 1) certificato
2) DF.p7m; 3) Controparte_3 Controparte_4 [...]
4) 5) Controparte_5 Controparte_6 [...]
6) 7) Controparte_7 Controparte_8 [...]
8) 9) Controparte_9 Controparte_10 [...]
10) 11) Controparte_11 Controparte_12 [...]
12) 13) Controparte_13 Controparte_14 [...] 14) 15) 16) Avv Punturo_de Controparte_15 Controparte_16 CP_17 mora.pdf.
Sul punto, occorre evidenziare che le certificazioni anagrafiche redatte e rilasciate dalle
Autorità straniere risultano tutte debitamente tradotte e apostillate, come previsto dalla Convenzione dell'Aja del 5 Ottobre 1961 (Convenzione sull'apostille), cui hanno aderito tanto l' quanto gli Pt_5
Stati Uniti.
Tanto premesso, va innanzitutto richiamata la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di cittadinanza.
Nel nostro ordinamento, la disciplina sulla cittadinanza è contenuta nella legge n. 91 del 1992 che, all'art. 1, individua le modalità di acquisto dello status civitatis italiano.
Nello specifico, la norma di cui sopra stabilisce che “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza”.
Invero, le prime vere disposizioni in materia di acquisto e perdita della cittadinanza risalgono al Codice civile del 1865 che, agli articoli dal 4 al 15, regolava l'acquisto e la perdita della cittadinanza italiana, prevedendo che “è cittadino il figlio di padre cittadino”.
Le regole stabilite dal Codice civile del 1865 hanno continuato a spiegare la loro efficacia fino al 1912, anno in cui viene approvata la l. n. 555, prima legge organica in materia di cittadinanza, il cui impianto normativo originario del 1912 riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito- padre.
In particolare, a norma dell'art. 1, comma 1, l. n. 555/1912, era cittadino per nascita solo ed esclusivamente il figlio di padre cittadino;
inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del medesimo testo normativo, la donna, cittadina italiana, che sposava un cittadino straniero perdeva la cittadinanza italiana.
In seguito all'entrata in vigore della Costituzione, alcune delle norme contenute all'interno della già menzionata legge non apparivano più attuali, in quanto non idonee a rispecchiare il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all'art. 29 della Costituzione.
Pertanto, la Corte costituzionale ha, dapprima, con la sentenza n. 87/1975, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, in sfavore della donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero;
successivamente, con la sentenza n. 30/1983, la Consulta ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 1 della medesima legge, nella parte in cui tale disposizione non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna.
Sul punto, è d'obbligo rilevare che tali declaratorie di illegittimità costituzionale comportano,
a tutt'oggi, che il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, in caso di discendenza in linea femminile, è ammesso, in via amministrativa, solo nel caso di matrimonio contratto dopo il 1° gennaio 1948 e nell'ipotesi di figlio nato successivamente a tale data.
Ai rapporti risalenti ad epoca pre-costituzionale si applicano, invece, i principi sanciti dalla
Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 4466 del 2009; grazie a suddetto intervento ermeneutico, infatti, il riacquisto della cittadinanza è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del matrimonio e dalla data di nascita del figlio (precedente o successivo al 1948) e incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto.
Tanto premesso, venendo al caso in esame, occorre rilevare che la linea di discendenza riportata nell'atto introduttivo trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, da cui risulta che i ricorrenti discendono dal sig. , cittadino italiano nato a [...], il Persona_1
17.11.1908, ed emigrato in Argentina dove, in data 20.12.1937, ha contratto matrimonio con la sig.ra
, cittadina argentina. Persona_2
Più precisamente, è stato documentalmente dimostrato che dal predetto matrimonio sia nato, in data 26.07.1943, il sig. , e che lo stesso sia padre della sig.ra Persona_3 Parte_1
e nonno dei sig.ri , e , odierni ricorrenti. Parte_2 Parte_3 Parte_4
Può dirsi, dunque, compiutamente documentato il rapporto di filiazione plurigenerazionale che lega gli istanti all'avo italiano . Persona_1
Tuttavia, dalla documentazione versata in atti risulta altresì che l'ascendente degli odierni ricorrenti si è naturalizzato cittadino argentino.
Più precisamente, dai documenti depositati risulta che il sig. si naturalizzava Persona_1 cittadino argentino in data 30.05.1951, come da certificato del servizio dello stato civile di Gioiosa
Marea (ME) del 28.06.2021.
Sul punto, è d'obbligo innanzitutto richiamare la legge n. 555 del 1912, applicabile ratione temporis.
L'art. 12, comma 3, della legge n. 555 del 1912 stabilisce che "i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9".
Gli articoli 3 e 9 della legge n. 555 del 1912 individuano, dunque, i modi di acquisto o riacquisto della cittadinanza italiana.
A mente dell'art. 3 della legge n. 555 del 1912, “Lo straniero nato nel Regno o figlio di genitori quivi residenti da almeno dieci anni a tempo della sua nascita diviene cittadino: 1) se presta servizio militare nel Regno o accetta un impiego nello Stato;
2) se compiuto il 21° anno risiede nel
Regno e dichiara entro il 22° anno di eleggere la cittadinanza italiana;
3) se risiede nel Regno da almeno dieci anni e non dichiara nel termine di cui al n. 2 di voler conservare la cittadinanza straniera. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allo straniero del quale il padre o la madre o l'avo paterno siano stati cittadini per nascita”.
Inoltre, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 555 del 1912, “Chi ha perduta la cittadinanza a norma degli articoli 7 e 8 la riacquista: 1) se presti servizio militare nel Regno o accetti un impiego dello
Stato; 2) se dichiari di rinunziare alla cittadinanza dello Stato a cui appartiene o provi di avere rinunziato all'impiego o al servizio militare all'estero esercitati nonostante divieto del governo italiano, ed in entrambi i casi abbia stabilito o stabilisca entro l'anno dalla rinuncia la propria residenza nel Regno;
3) dopo due anni di residenza nel Regno se la perdita della cittadinanza era derivata da acquisto di cittadinanza straniera. Tuttavia nei casi indicati ai nn. 2 e 3 sarà inefficace il riacquisto della cittadinanza se il governo lo inibisca. Tale facoltà potrà esercitarsi dal governo per ragioni gravi e su conforme parere del Consiglio di Stato entro il termine di tre mesi dal compimento delle condizioni stabilite nei detti nn. 2 e 3 se l'ultima cittadinanza straniera sia di uno
Stato europeo, ed altrimenti entro il termine di sei mesi. È ammesso il riacquisto della cittadinanza senz'obbligo di stabilire la residenza nel Regno, in favore di chi abbia da oltre due anni abbandonata la residenza nello Stato a cui apparteneva, per trasferirla in altro Stato estero di cui non assuma la cittadinanza. In tale caso però è necessaria la preventiva permissione del riacquisto da parte del governo”.
Ebbene, la disposizione di cui all'art. 12, comma 3 della citata legge si riferisce ad un'ipotesi ben precisa: il caso del figlio minore di cittadino italiano, che possiede la cittadinanza straniera, ad esempio, per nascita nel Paese straniero e che perde la cittadinanza italiana come conseguenza della perdita della stessa da parte del padre, ferma restando la possibilità di riacquistarla nei casi previsti dagli artt. 3 e 9 della medesima legge. È proprio questo il caso del sig. che, in quanto figlio minore di cittadino Persona_3 italiana naturalizzato argentino volontariamente, come risulta dal certificato di naturalizzazione prodotto da parte istante e non contestato da parte resistente, ha perso il proprio status civitatis italiano e ha conservato, di contro, lo status di cittadino argentino, in quanto nato in [...]
In tal senso, infondato è l'argomento difensivo che fa leva sul tempo della naturalizzazione, sostenendo che il sig. non ha potuto trasmettere la cittadinanza italiana al figlio Persona_1
in quanto naturalizzatosi dopo della nascita dello stesso. Persona_3
Infatti, il sig. non ha trasmesso lo status di cittadino italiano al sig. Persona_1 R_
, in virtù della previsione di cui all'art. 12, comma 3, l. n. 555/1912, avendo perso la
[...] cittadinanza italiana, a seguito di rinuncia, quando il figlio era ancora minorenne.
Prevedendo che i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, il legislatore del 1912 ha chiaramente voluto far sì che lo status civitatis dei figli minori non emancipati seguisse quello dei genitori, proprio in considerazione dei caratteri tipici della minore età, tra cui l'assenza di capacità di agire e, dunque, l'incapacità di autodeterminarsi.
Peraltro, la portata di questa norma appare pienamente in linea con il principio dell'unità familiare, quale concetto su cui si regge l'intero impianto normativo della legge del 1912.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha sapientemente osservato che “Del resto, appare di intuitiva evidenza come l'istituto della iuris communicatio, come all'epoca disciplinato, fosse ispirato al principio dell'unità di cittadinanza del nucleo familiare, di talché appare conseguenziale la possibilità, al compimento della maggiore età, di scegliere, sia pure in concomitanza con il legame della residenza, la cittadinanza italiana. Non sono per altro estranei al nostro ordinamento i casi nei quali importanti opzioni in materia di diritti personalissimi vengono differite al momento del raggiungimento della maggiore età (cfr, ad esempio, l'art. c. 2, in tema di disconoscimento della paternità da parte del figlio)” (Cass., Sez. 1, sentenza. n. 9377 del 2011).
Il richiamo che il terzo comma dell'art. 12 l. n. 555/1912 fa agli artt. 3 e 9 dello stesso testo normativo, difatti, non fa altro che confermare la ricostruzione appena offerta: il figlio minore di chi ha rinunciato alla cittadinanza italiana, una volta divenuto maggiorenne, può decidere le sorti del proprio status civitatis, sia perché viene meno la necessità di preservare l'unità familiare – avendo ormai il soggetto raggiunto la maggiore età – sia perché la legge presume che il soggetto possieda ormai la piena capacità di autodeterminarsi e, quindi, di scegliere con consapevolezza di quale Stato
e/o Stati esser cittadino. Nello stesso senso depone l'ordinanza n. 17161 del 15.06.2023 della Prima Sezione della
Corte di Cassazione, secondo cui “I figli minori di persona che, ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge
n. 555 del 1912, abbia perduto la cittadinanza italiana, avendo spontaneamente acquistato la cittadinanza straniera e stabilito all'estero la propria residenza, perdono anch'essi la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 12, comma 3, l. cit., non rilevando l'esistenza di una valida consapevolezza in capo ai minori di voler rinunciare alla pregressa cittadinanza, potendo essi riacquistare la cittadinanza italiana mediante dichiarazione di volerla scegliere al compimento del diciottesimo atto di età, ai sensi degli artt. 3 e 9 della medesima legge”.
Non può rilevare, dunque, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'esistenza di una valida consapevolezza in capo al minore di voler rinunciare alla pregressa cittadinanza, ma può questo riacquistare la cittadinanza italiana mediante dichiarazione di volerla scegliere al compimento della maggiore età, a condizione di risiedere in (v. Cass., Sez. 1, sentenza n. 9377 del 27.04.2011). Pt_5
Quanto a quest'ultimo aspetto, non vi è prova in atti del riacquisto della cittadinanza italiana da parte del sig. al compimento della maggiore età. Persona_3
Dunque, la perdita della cittadinanza italiana da parte dell'avo ha inciso sullo Persona_1 stato di cittadinanza del figlio , al quale non ha potuto trasmettere iure sanguinis la Persona_3 cittadinanza italiana.
Naturalmente, l'effetto interruttivo della trasmissione causato dalla naturalizzazione, oltre che incidere, a monte, sullo status civitatis del figlio , ha, a valle, impedito l'acquisto Persona_3 della cittadinanza italiana da parte dei successivi discendenti, che hanno fatto ricorso a questo
Tribunale.
Inoltre, non appare superfluo evidenziare che, a norma dell'art. 8, n.1, della legge n. 555 del
1912, perde la cittadinanza chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza;
pertanto, al fine di accertare la perdita dello status civitatis italiano e la conseguente interruzione della trasmissione iure sanguinis dello stesso, occorre verificare il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario di rinuncia alla cittadinanza italiana, finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera.
Nel caso di specie, l'atto spontaneo e consapevole di rinuncia alla cittadinanza italiana e di acquisto della cittadinanza straniera è costituito dalla naturalizzazione allegata in giudizio del sig.
. Persona_1
A margine, è d'obbligo precisare che non risulta applicabile l'art. 7, comma 1, della legge n.
555 del 1912. Infatti, quest'ultima norma si riferisce alle sole ipotesi di doppia cittadinanza, in quanto prevede che "Salvo speciali disposizioni da stipulare con contratti internazionali, il cittadino nato e residente in uno stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiore o emancipato può rinunciarvi".
La norma appena citata presuppone il possesso dello status di cittadino italiano e, dunque, non può applicarsi a colui che, avendo perso la cittadinanza italiana in quanto figlio minore di cittadino non più italiano, non poteva conservarla per aggiungerla a quella straniera e nemmeno poteva rinunciarvi o trasmetterla ai discendenti (in tal senso, Cass. civ., n. 17161/23).
In altri termini, il figlio minore non emancipato di chi perde la cittadinanza italiana la perde a sua volta e può riacquistarla solo nei casi e con le modalità previste dalla legge;
a questo soggetto non può, dunque, applicarsi il citato art. 7, in quanto norma che si fonda su una premessa diversa, riferendosi a quei minori che possiedono una doppia cittadinanza (perché i genitori, com'è evidente, non hanno rinunciato) e non anche a quelli che l'hanno persa.
La chiara formulazione della norma contenuta all'interno dell'art. 7 non si presta ad interpretazioni di diversa portata: se, infatti, la si intendesse riferita a casi come quello in esame, l'art. 12 della legge n. 555/1912 perderebbe qualsiasi spazio di applicazione.
Di contro, il legislatore ha evidentemente voluto disciplinare, con queste due norme, due ipotesi opposte, consentendo: da un lato, al minore non emancipato che ha perso la cittadinanza italiana per fatto dei genitori di riacquistarla, una volta divenuto maggiorenne (art. 12 cit. in combinato disposto con gli artt. 3 e 9 cit.); dall'altro, al minore non emancipato il cui status civitatis italiano non sia stato intaccato per vicende dei genitori di rinunciarvi, una volta raggiunta la maggiore età o l'emancipazione (art 7 cit.).
Peraltro, anche la norma di cui all'art. 7 testé richiamata, differenziando nuovamente tra minore e maggiore età conferma l'idea del legislatore secondo cui lo status civitatis dei minori segue le vicende dei genitori, acquisendo il figlio solo da maggiorenne la capacità di decidere in autonomia del proprio status.
Allo stesso modo inapplicabile è l'art. 17 della legge n. 91 del 1992, ai sensi del quale "Chi ha perduto la cittadinanza italiana in applicazione della legge n. 555/1912, artt. 8 e 12, o per non aver reso l'opzione prevista dalla legge n. 123/1983, art. 5, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge", mancando nel caso di esame una dichiarazione di tal fatta. In definitiva, in virtù dell'applicazione della disposizione dell'art.12, comma 2 l. n. 555/1912, all'epoca vigente, deve ritenersi che la sig. , alla data di acquisto della cittadinanza Persona_1 argentina, abbia perduto la cittadinanza italiana e che ciò abbia determinato la perdita della cittadinanza italiana, acquisita iure sanguinis al momento della nascita, da parte del figlio R_
, che non l'ha più riacquistata;
di conseguenza, lo stesso non ha potuto trasmettere la
[...] cittadinanza italiana iure sanguinis ai propri discendenti, oggi ricorrenti.
In forza delle considerazioni sopra esposte, la domanda non può essere accolta.
La novità e la complessità delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Messina, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3459/2024 r.g., così decide:
1. respinge la domanda;
2. compensa le spese di lite.
Messina, 21 maggio2025
Il Giudice onorario
Dott. Salvatore Irullo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott. Marcello Saccà, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la Terza Sezione Civile del Tribunale di
Messina.
Terza Sez. Civile (sez. Immigrazione)
N. R.G. 3459/2024
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott. Salvatore Irullo, nella causa civile promossa da:
, nata a [...], Tucuman, Argentina, il 14 luglio 1981, (C.F. Parte_1
), agendo in nome e rappresentanza dei suoi figli minorenni e con ella C.F._1 conviventi, , nato a [...], Argentina, il 7 gennaio 2007 Parte_2
(C.F. ), nata a [...], Tucuman, C.F._2 Parte_3
Argentina, il 3 gennaio 2017, (C.F. ) e , nato C.F._3 Parte_4 in San Miguel de Tucuman, Tucuman, Argentina, il 12 settembre 1999, (C.F.
), tutti residenti in [...]1006 della città di Tafi Viejo, Tucuman, C.F._4
Argentina, rappresentati e difesi dall'Avvocato del Foro di Roma Jorge Ernesto Villa Avila (ed elettivamente domiciliati presso il suo studio legale, sito in Roma, Via Oslavia n. 30, int. 7, 00195
-ricorrenti- contro
, C.F. , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina C.F.
presso i cui uffici in Via dei Mille is. 221, è ope legis domiciliato, C.F._5
-resistente-
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.03.2025, esaminati atti e documenti di causa, analizzate le questioni controverse, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 30.08.2024, i ricorrenti adivano l'intestato
Tribunale per chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere diretti discendenti del sig. , nato a [...] il [...] ed Persona_1 emigrato in Argentina.
Il si costituiva regolarmente in giudizio per mezzo dell'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato, senza contestare nel merito la domanda e rimettendo al Tribunale adito l'accertamento della c.d. continuità genealogica al fine del riconoscimento della cittadinanza italiana in favore degli odierni ricorrenti.
Parte resistente, tuttavia, chiedeva la compensazione delle spese di lite, in caso di accoglimento della domanda attorea, evidenziando i fattori cui sono dovuti i considerevoli ritardi cui le competenti Autorità incorrono nell'evadere le richieste di riconoscimento dello status civitatis iure sanguinis presentate in base all'articolo 1 della L. 91 del 1992 presso le Ambasciate e i Consolati italiani in Argentina;
si tratta, infatti, di un procedimento la cui complessità e articolazione richiede molteplici cautele e controlli, a fronte di un cospicuo numero di richieste.
Trattandosi di un procedimento inerente allo status della persona, gli atti di causa sono stati comunicati al Pubblico Ministero.
All'udienza del 17.03.2025 la causa è stata assunta in decisione.
* * *
In ordine al requisito della competenza territoriale va, in primo luogo, rammentata la previsione di cui all'art. 1 co. 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, entrata in vigore il 24.12.2021, che ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto legge 17.02.2017
n. 13, prevedendo che “All'art. 4, comma 5, del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, infine, il seguente periodo: Quando
l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Pertanto, essendo l'avo degli odierni ricorrenti nato nel Comune di Gioiosa Marea (ME), va affermata la competenza territoriale dell'intestato Tribunale, che giudica in composizione monocratica.
Infatti, ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.L. 13/2017 “le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana” mentre ai sensi del successivo comma 4 “salvo quanto previsto dal comma 4- bis, In deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”.
Tale espressa deroga consente di superare anche la previsione contenuta nel medesimo art. 50 bis, primo comma n. 1 c.p.c. secondo cui è competente il Tribunale in composizione collegiale nelle cause in cui è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero “salvo che sia diversamente disposto”.
Va, altresì, riconosciuta la sussistenza dell'interesse ad agire, considerate le lunghe liste d'attesa del a Buenos Aires, che determinano una non trascurabile Parte_5 incertezza in ordine ai tempi di definizione della richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana avanzata dagli odierni istanti. Sul punto, non appare superfluo evidenziare che, proprio a fronte delle liste d'attesa formatesi presso i investiti delle istanze di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, si è Parte_6 consolidato, in seno alla giurisprudenza di merito, l'orientamento secondo cui queste ampissime coordinate temporali, che costituiscono, nei fatti, un tacito diniego del riconoscimento del diritto agognato, giustificano il ricorso all'autorità giudiziaria da parte dei richiedenti, anche in mancanza del previo esperimento del procedimento amministrativo (v., tra le altre, ord. Tribunale di Roma
XVIII Sez. Civile del 15/06/2022, pronunciata nella causa iscritta al n. R.G. 3295/20; ord. Tribunale di Torino n. 16490/22 del 07/12/2022; ord. Tribunale di Firenze n. 8454/2022 del 10/02/2023).
Nel merito, gli istanti esponevano:
1. di discendere sig. sig. , cittadino italiano, nato a [...] il Persona_1
17.11.1908
2. che quest'ultimo, in data 20.12.1937, aveva contratto matrimonio, in Argentina, con la sig.ra , cittadina argentina;
Persona_2
3. che i due generavano il sig. , nato il [...], a [...], Bahia Persona_3
Blanca, provincia di Buenos Aires, in Agentina;
4. che il sig. si naturalizzava cittadino argentino in data 30.05.1951; Persona_1
5. che il sig. contraeva matrimonio con la sig.ra in data Persona_3 Persona_4
10.02.1978;
6. che da predetta unione nasceva, in data 14.07.1981, a San Miguel De Tucuman,
[...]
, assieme ai suoi figli, odierna ricorrente;
Parte_1
7. che quest'ultima, in data 13.11.2010, convolava a nozze con il sig. Controparte_2
;
[...]
8. che da questa unione nascevano in Argentina, , nato a [...] Parte_2 de Tucuman, Argentina, il 7 gennaio 2007 nata a [...] Parte_3
Tucuman, Tucuman, Argentina, il 3 gennaio 2017, e , nato Parte_4 in San Miguel de Tucuman, Tucuman, Argentina, il 12 settembre 1999, odierni ricorrenti.
A fondamento della loro pretesa, i ricorrenti depositavano i seguenti documenti: 1) certificato
2) DF.p7m; 3) Controparte_3 Controparte_4 [...]
4) 5) Controparte_5 Controparte_6 [...]
6) 7) Controparte_7 Controparte_8 [...]
8) 9) Controparte_9 Controparte_10 [...]
10) 11) Controparte_11 Controparte_12 [...]
12) 13) Controparte_13 Controparte_14 [...] 14) 15) 16) Avv Punturo_de Controparte_15 Controparte_16 CP_17 mora.pdf.
Sul punto, occorre evidenziare che le certificazioni anagrafiche redatte e rilasciate dalle
Autorità straniere risultano tutte debitamente tradotte e apostillate, come previsto dalla Convenzione dell'Aja del 5 Ottobre 1961 (Convenzione sull'apostille), cui hanno aderito tanto l' quanto gli Pt_5
Stati Uniti.
Tanto premesso, va innanzitutto richiamata la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di cittadinanza.
Nel nostro ordinamento, la disciplina sulla cittadinanza è contenuta nella legge n. 91 del 1992 che, all'art. 1, individua le modalità di acquisto dello status civitatis italiano.
Nello specifico, la norma di cui sopra stabilisce che “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza”.
Invero, le prime vere disposizioni in materia di acquisto e perdita della cittadinanza risalgono al Codice civile del 1865 che, agli articoli dal 4 al 15, regolava l'acquisto e la perdita della cittadinanza italiana, prevedendo che “è cittadino il figlio di padre cittadino”.
Le regole stabilite dal Codice civile del 1865 hanno continuato a spiegare la loro efficacia fino al 1912, anno in cui viene approvata la l. n. 555, prima legge organica in materia di cittadinanza, il cui impianto normativo originario del 1912 riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito- padre.
In particolare, a norma dell'art. 1, comma 1, l. n. 555/1912, era cittadino per nascita solo ed esclusivamente il figlio di padre cittadino;
inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del medesimo testo normativo, la donna, cittadina italiana, che sposava un cittadino straniero perdeva la cittadinanza italiana.
In seguito all'entrata in vigore della Costituzione, alcune delle norme contenute all'interno della già menzionata legge non apparivano più attuali, in quanto non idonee a rispecchiare il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all'art. 29 della Costituzione.
Pertanto, la Corte costituzionale ha, dapprima, con la sentenza n. 87/1975, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, in sfavore della donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero;
successivamente, con la sentenza n. 30/1983, la Consulta ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 1 della medesima legge, nella parte in cui tale disposizione non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna.
Sul punto, è d'obbligo rilevare che tali declaratorie di illegittimità costituzionale comportano,
a tutt'oggi, che il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, in caso di discendenza in linea femminile, è ammesso, in via amministrativa, solo nel caso di matrimonio contratto dopo il 1° gennaio 1948 e nell'ipotesi di figlio nato successivamente a tale data.
Ai rapporti risalenti ad epoca pre-costituzionale si applicano, invece, i principi sanciti dalla
Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 4466 del 2009; grazie a suddetto intervento ermeneutico, infatti, il riacquisto della cittadinanza è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del matrimonio e dalla data di nascita del figlio (precedente o successivo al 1948) e incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto.
Tanto premesso, venendo al caso in esame, occorre rilevare che la linea di discendenza riportata nell'atto introduttivo trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, da cui risulta che i ricorrenti discendono dal sig. , cittadino italiano nato a [...], il Persona_1
17.11.1908, ed emigrato in Argentina dove, in data 20.12.1937, ha contratto matrimonio con la sig.ra
, cittadina argentina. Persona_2
Più precisamente, è stato documentalmente dimostrato che dal predetto matrimonio sia nato, in data 26.07.1943, il sig. , e che lo stesso sia padre della sig.ra Persona_3 Parte_1
e nonno dei sig.ri , e , odierni ricorrenti. Parte_2 Parte_3 Parte_4
Può dirsi, dunque, compiutamente documentato il rapporto di filiazione plurigenerazionale che lega gli istanti all'avo italiano . Persona_1
Tuttavia, dalla documentazione versata in atti risulta altresì che l'ascendente degli odierni ricorrenti si è naturalizzato cittadino argentino.
Più precisamente, dai documenti depositati risulta che il sig. si naturalizzava Persona_1 cittadino argentino in data 30.05.1951, come da certificato del servizio dello stato civile di Gioiosa
Marea (ME) del 28.06.2021.
Sul punto, è d'obbligo innanzitutto richiamare la legge n. 555 del 1912, applicabile ratione temporis.
L'art. 12, comma 3, della legge n. 555 del 1912 stabilisce che "i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9".
Gli articoli 3 e 9 della legge n. 555 del 1912 individuano, dunque, i modi di acquisto o riacquisto della cittadinanza italiana.
A mente dell'art. 3 della legge n. 555 del 1912, “Lo straniero nato nel Regno o figlio di genitori quivi residenti da almeno dieci anni a tempo della sua nascita diviene cittadino: 1) se presta servizio militare nel Regno o accetta un impiego nello Stato;
2) se compiuto il 21° anno risiede nel
Regno e dichiara entro il 22° anno di eleggere la cittadinanza italiana;
3) se risiede nel Regno da almeno dieci anni e non dichiara nel termine di cui al n. 2 di voler conservare la cittadinanza straniera. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allo straniero del quale il padre o la madre o l'avo paterno siano stati cittadini per nascita”.
Inoltre, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 555 del 1912, “Chi ha perduta la cittadinanza a norma degli articoli 7 e 8 la riacquista: 1) se presti servizio militare nel Regno o accetti un impiego dello
Stato; 2) se dichiari di rinunziare alla cittadinanza dello Stato a cui appartiene o provi di avere rinunziato all'impiego o al servizio militare all'estero esercitati nonostante divieto del governo italiano, ed in entrambi i casi abbia stabilito o stabilisca entro l'anno dalla rinuncia la propria residenza nel Regno;
3) dopo due anni di residenza nel Regno se la perdita della cittadinanza era derivata da acquisto di cittadinanza straniera. Tuttavia nei casi indicati ai nn. 2 e 3 sarà inefficace il riacquisto della cittadinanza se il governo lo inibisca. Tale facoltà potrà esercitarsi dal governo per ragioni gravi e su conforme parere del Consiglio di Stato entro il termine di tre mesi dal compimento delle condizioni stabilite nei detti nn. 2 e 3 se l'ultima cittadinanza straniera sia di uno
Stato europeo, ed altrimenti entro il termine di sei mesi. È ammesso il riacquisto della cittadinanza senz'obbligo di stabilire la residenza nel Regno, in favore di chi abbia da oltre due anni abbandonata la residenza nello Stato a cui apparteneva, per trasferirla in altro Stato estero di cui non assuma la cittadinanza. In tale caso però è necessaria la preventiva permissione del riacquisto da parte del governo”.
Ebbene, la disposizione di cui all'art. 12, comma 3 della citata legge si riferisce ad un'ipotesi ben precisa: il caso del figlio minore di cittadino italiano, che possiede la cittadinanza straniera, ad esempio, per nascita nel Paese straniero e che perde la cittadinanza italiana come conseguenza della perdita della stessa da parte del padre, ferma restando la possibilità di riacquistarla nei casi previsti dagli artt. 3 e 9 della medesima legge. È proprio questo il caso del sig. che, in quanto figlio minore di cittadino Persona_3 italiana naturalizzato argentino volontariamente, come risulta dal certificato di naturalizzazione prodotto da parte istante e non contestato da parte resistente, ha perso il proprio status civitatis italiano e ha conservato, di contro, lo status di cittadino argentino, in quanto nato in [...]
In tal senso, infondato è l'argomento difensivo che fa leva sul tempo della naturalizzazione, sostenendo che il sig. non ha potuto trasmettere la cittadinanza italiana al figlio Persona_1
in quanto naturalizzatosi dopo della nascita dello stesso. Persona_3
Infatti, il sig. non ha trasmesso lo status di cittadino italiano al sig. Persona_1 R_
, in virtù della previsione di cui all'art. 12, comma 3, l. n. 555/1912, avendo perso la
[...] cittadinanza italiana, a seguito di rinuncia, quando il figlio era ancora minorenne.
Prevedendo che i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, il legislatore del 1912 ha chiaramente voluto far sì che lo status civitatis dei figli minori non emancipati seguisse quello dei genitori, proprio in considerazione dei caratteri tipici della minore età, tra cui l'assenza di capacità di agire e, dunque, l'incapacità di autodeterminarsi.
Peraltro, la portata di questa norma appare pienamente in linea con il principio dell'unità familiare, quale concetto su cui si regge l'intero impianto normativo della legge del 1912.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha sapientemente osservato che “Del resto, appare di intuitiva evidenza come l'istituto della iuris communicatio, come all'epoca disciplinato, fosse ispirato al principio dell'unità di cittadinanza del nucleo familiare, di talché appare conseguenziale la possibilità, al compimento della maggiore età, di scegliere, sia pure in concomitanza con il legame della residenza, la cittadinanza italiana. Non sono per altro estranei al nostro ordinamento i casi nei quali importanti opzioni in materia di diritti personalissimi vengono differite al momento del raggiungimento della maggiore età (cfr, ad esempio, l'art. c. 2, in tema di disconoscimento della paternità da parte del figlio)” (Cass., Sez. 1, sentenza. n. 9377 del 2011).
Il richiamo che il terzo comma dell'art. 12 l. n. 555/1912 fa agli artt. 3 e 9 dello stesso testo normativo, difatti, non fa altro che confermare la ricostruzione appena offerta: il figlio minore di chi ha rinunciato alla cittadinanza italiana, una volta divenuto maggiorenne, può decidere le sorti del proprio status civitatis, sia perché viene meno la necessità di preservare l'unità familiare – avendo ormai il soggetto raggiunto la maggiore età – sia perché la legge presume che il soggetto possieda ormai la piena capacità di autodeterminarsi e, quindi, di scegliere con consapevolezza di quale Stato
e/o Stati esser cittadino. Nello stesso senso depone l'ordinanza n. 17161 del 15.06.2023 della Prima Sezione della
Corte di Cassazione, secondo cui “I figli minori di persona che, ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge
n. 555 del 1912, abbia perduto la cittadinanza italiana, avendo spontaneamente acquistato la cittadinanza straniera e stabilito all'estero la propria residenza, perdono anch'essi la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 12, comma 3, l. cit., non rilevando l'esistenza di una valida consapevolezza in capo ai minori di voler rinunciare alla pregressa cittadinanza, potendo essi riacquistare la cittadinanza italiana mediante dichiarazione di volerla scegliere al compimento del diciottesimo atto di età, ai sensi degli artt. 3 e 9 della medesima legge”.
Non può rilevare, dunque, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'esistenza di una valida consapevolezza in capo al minore di voler rinunciare alla pregressa cittadinanza, ma può questo riacquistare la cittadinanza italiana mediante dichiarazione di volerla scegliere al compimento della maggiore età, a condizione di risiedere in (v. Cass., Sez. 1, sentenza n. 9377 del 27.04.2011). Pt_5
Quanto a quest'ultimo aspetto, non vi è prova in atti del riacquisto della cittadinanza italiana da parte del sig. al compimento della maggiore età. Persona_3
Dunque, la perdita della cittadinanza italiana da parte dell'avo ha inciso sullo Persona_1 stato di cittadinanza del figlio , al quale non ha potuto trasmettere iure sanguinis la Persona_3 cittadinanza italiana.
Naturalmente, l'effetto interruttivo della trasmissione causato dalla naturalizzazione, oltre che incidere, a monte, sullo status civitatis del figlio , ha, a valle, impedito l'acquisto Persona_3 della cittadinanza italiana da parte dei successivi discendenti, che hanno fatto ricorso a questo
Tribunale.
Inoltre, non appare superfluo evidenziare che, a norma dell'art. 8, n.1, della legge n. 555 del
1912, perde la cittadinanza chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza;
pertanto, al fine di accertare la perdita dello status civitatis italiano e la conseguente interruzione della trasmissione iure sanguinis dello stesso, occorre verificare il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario di rinuncia alla cittadinanza italiana, finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera.
Nel caso di specie, l'atto spontaneo e consapevole di rinuncia alla cittadinanza italiana e di acquisto della cittadinanza straniera è costituito dalla naturalizzazione allegata in giudizio del sig.
. Persona_1
A margine, è d'obbligo precisare che non risulta applicabile l'art. 7, comma 1, della legge n.
555 del 1912. Infatti, quest'ultima norma si riferisce alle sole ipotesi di doppia cittadinanza, in quanto prevede che "Salvo speciali disposizioni da stipulare con contratti internazionali, il cittadino nato e residente in uno stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiore o emancipato può rinunciarvi".
La norma appena citata presuppone il possesso dello status di cittadino italiano e, dunque, non può applicarsi a colui che, avendo perso la cittadinanza italiana in quanto figlio minore di cittadino non più italiano, non poteva conservarla per aggiungerla a quella straniera e nemmeno poteva rinunciarvi o trasmetterla ai discendenti (in tal senso, Cass. civ., n. 17161/23).
In altri termini, il figlio minore non emancipato di chi perde la cittadinanza italiana la perde a sua volta e può riacquistarla solo nei casi e con le modalità previste dalla legge;
a questo soggetto non può, dunque, applicarsi il citato art. 7, in quanto norma che si fonda su una premessa diversa, riferendosi a quei minori che possiedono una doppia cittadinanza (perché i genitori, com'è evidente, non hanno rinunciato) e non anche a quelli che l'hanno persa.
La chiara formulazione della norma contenuta all'interno dell'art. 7 non si presta ad interpretazioni di diversa portata: se, infatti, la si intendesse riferita a casi come quello in esame, l'art. 12 della legge n. 555/1912 perderebbe qualsiasi spazio di applicazione.
Di contro, il legislatore ha evidentemente voluto disciplinare, con queste due norme, due ipotesi opposte, consentendo: da un lato, al minore non emancipato che ha perso la cittadinanza italiana per fatto dei genitori di riacquistarla, una volta divenuto maggiorenne (art. 12 cit. in combinato disposto con gli artt. 3 e 9 cit.); dall'altro, al minore non emancipato il cui status civitatis italiano non sia stato intaccato per vicende dei genitori di rinunciarvi, una volta raggiunta la maggiore età o l'emancipazione (art 7 cit.).
Peraltro, anche la norma di cui all'art. 7 testé richiamata, differenziando nuovamente tra minore e maggiore età conferma l'idea del legislatore secondo cui lo status civitatis dei minori segue le vicende dei genitori, acquisendo il figlio solo da maggiorenne la capacità di decidere in autonomia del proprio status.
Allo stesso modo inapplicabile è l'art. 17 della legge n. 91 del 1992, ai sensi del quale "Chi ha perduto la cittadinanza italiana in applicazione della legge n. 555/1912, artt. 8 e 12, o per non aver reso l'opzione prevista dalla legge n. 123/1983, art. 5, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge", mancando nel caso di esame una dichiarazione di tal fatta. In definitiva, in virtù dell'applicazione della disposizione dell'art.12, comma 2 l. n. 555/1912, all'epoca vigente, deve ritenersi che la sig. , alla data di acquisto della cittadinanza Persona_1 argentina, abbia perduto la cittadinanza italiana e che ciò abbia determinato la perdita della cittadinanza italiana, acquisita iure sanguinis al momento della nascita, da parte del figlio R_
, che non l'ha più riacquistata;
di conseguenza, lo stesso non ha potuto trasmettere la
[...] cittadinanza italiana iure sanguinis ai propri discendenti, oggi ricorrenti.
In forza delle considerazioni sopra esposte, la domanda non può essere accolta.
La novità e la complessità delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Messina, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3459/2024 r.g., così decide:
1. respinge la domanda;
2. compensa le spese di lite.
Messina, 21 maggio2025
Il Giudice onorario
Dott. Salvatore Irullo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott. Marcello Saccà, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la Terza Sezione Civile del Tribunale di
Messina.