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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VIII, sentenza 06/02/2026, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 515/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ROTILI SIMONETTA, Presidente e Relatore
PESCINO PASQUALE, Giudice
AVIZZANO GIUSEPPE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4094/2025 depositato il 12/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO AUTOTUTELA OBBLIGATORIA n. 02820240016821592000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 115/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 LF proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Caserta – avverso il silenzio-rifiuto all'istanza di autotutela cd. “obbligatoria” ex art. 10 quater L. 212/2000 presentata il 26/11/2024 ed avente ad oggetto cartella di pagamento n. 02820240016821592000 notificata il 20/04/2024 .
Esponeva che , in data 20/04/2024 , l'Agenzia delle Entrate Riscossione - Provincia di Caserta - aveva notificato al contribuente la cartella di pagamento n. 02820240016821592000 con cui richiedeva il pagamento dell' importo di euro 65.988,06. Avverso tale atto veniva inoltrata in data 26/11/2024 istanza di autotutela cd. “obbligatoria” ex art. 10 quater L. 212/2000 per errore sul presupposto di imposta;
l'istanza era rimasta priva di risposta in quanto l'Ufficio non provvedeva all'annullamento del carico tributario. Pertanto, in virtù di quanto disposto dal nuovo art. 19 c. 1 lett. g-bis D. Lgs. 546/1992 secondo cui “….il ricorso può essere proposto avverso….il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo
10-quater della legge 27 luglio 2000, n. 212….”, l'istante proponeva ricorso avverso tale silenzio- rifiuto.
Il ricorrente, in particolare, sosteneva l'erroneità della cartella esattoriale basata sul presupposto errato del disconoscimento di un credito IVA di euro 45.626,00 risultante dal Mod. Iva 2019 anno di imposta 2018 prot.
10472315133 - 0000005 presentato il 03/09/2019 che , invece, trovava la causa giustificativa in varie fatture
.
Si costituiva l'Ufficio ed eccepiva che non si trattava di un caso di autotutela obbligatoria la quale ricorre esclusivamente in presenza di un errore macroscopico. Pertanto il contribuente avrebbe dovuto impugnare nei termini di legge la cartella, onere a cui non aveva adempiuto .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Dalla lettura dell'art. 10 quater Statuto del contribuente si evince agevolmente che all' Amministrazione
Finanziaria non è assegnato alcun termine entro cui provvedere di tal che trattasi di un obbligo senza termine la cui inerzia non integra silenzio-rifiuto e, dunque, non è impugnabile.
Dalla lettura della norma succitata si evince, altresì, che i casi di annullamento di atti di imposizione o sanzionatori nell'esercizio del potere di autotutela obbligatoria sono esclusivamente quelli di “ illegittimità manifesta” a cui non può ricondursi il caso di specie che, al contrario, richiedeva un'approfondita valutazione delle ragioni del contribuente .
Pertanto , la mancata impugnazione della cartella impugnata ha cristallizzato il debito tributario .
Le spese di giudizio possono essere, infine, interamente compensate in considerazione della particolare natura della materia trattata.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese di lite.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ROTILI SIMONETTA, Presidente e Relatore
PESCINO PASQUALE, Giudice
AVIZZANO GIUSEPPE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4094/2025 depositato il 12/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO AUTOTUTELA OBBLIGATORIA n. 02820240016821592000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 115/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 LF proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Caserta – avverso il silenzio-rifiuto all'istanza di autotutela cd. “obbligatoria” ex art. 10 quater L. 212/2000 presentata il 26/11/2024 ed avente ad oggetto cartella di pagamento n. 02820240016821592000 notificata il 20/04/2024 .
Esponeva che , in data 20/04/2024 , l'Agenzia delle Entrate Riscossione - Provincia di Caserta - aveva notificato al contribuente la cartella di pagamento n. 02820240016821592000 con cui richiedeva il pagamento dell' importo di euro 65.988,06. Avverso tale atto veniva inoltrata in data 26/11/2024 istanza di autotutela cd. “obbligatoria” ex art. 10 quater L. 212/2000 per errore sul presupposto di imposta;
l'istanza era rimasta priva di risposta in quanto l'Ufficio non provvedeva all'annullamento del carico tributario. Pertanto, in virtù di quanto disposto dal nuovo art. 19 c. 1 lett. g-bis D. Lgs. 546/1992 secondo cui “….il ricorso può essere proposto avverso….il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo
10-quater della legge 27 luglio 2000, n. 212….”, l'istante proponeva ricorso avverso tale silenzio- rifiuto.
Il ricorrente, in particolare, sosteneva l'erroneità della cartella esattoriale basata sul presupposto errato del disconoscimento di un credito IVA di euro 45.626,00 risultante dal Mod. Iva 2019 anno di imposta 2018 prot.
10472315133 - 0000005 presentato il 03/09/2019 che , invece, trovava la causa giustificativa in varie fatture
.
Si costituiva l'Ufficio ed eccepiva che non si trattava di un caso di autotutela obbligatoria la quale ricorre esclusivamente in presenza di un errore macroscopico. Pertanto il contribuente avrebbe dovuto impugnare nei termini di legge la cartella, onere a cui non aveva adempiuto .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Dalla lettura dell'art. 10 quater Statuto del contribuente si evince agevolmente che all' Amministrazione
Finanziaria non è assegnato alcun termine entro cui provvedere di tal che trattasi di un obbligo senza termine la cui inerzia non integra silenzio-rifiuto e, dunque, non è impugnabile.
Dalla lettura della norma succitata si evince, altresì, che i casi di annullamento di atti di imposizione o sanzionatori nell'esercizio del potere di autotutela obbligatoria sono esclusivamente quelli di “ illegittimità manifesta” a cui non può ricondursi il caso di specie che, al contrario, richiedeva un'approfondita valutazione delle ragioni del contribuente .
Pertanto , la mancata impugnazione della cartella impugnata ha cristallizzato il debito tributario .
Le spese di giudizio possono essere, infine, interamente compensate in considerazione della particolare natura della materia trattata.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese di lite.