Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VIII, sentenza 06/02/2026, n. 515
CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Silenzio-rifiuto sull'istanza di autotutela

    La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che l'inerzia dell'Amministrazione Finanziaria sull'istanza di autotutela non integra un silenzio-rifiuto impugnabile, poiché la norma non prevede un termine per provvedere. Inoltre, l'autotutela obbligatoria è applicabile solo in casi di "illegittimità manifesta", non nel caso di specie che richiedeva un'approfondita valutazione. La mancata impugnazione della cartella nei termini ha cristallizzato il debito tributario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VIII, sentenza 06/02/2026, n. 515
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
    Numero : 515
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

    Testo completo