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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/02/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4235/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Susanna Terni Presidente rel. est
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1
Nato a Milano il 31.12.1977 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in con l'Avv. Veronica Martello Panno presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], con l'Avv. Veronica Martello Panno presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in IE NU
(Anno 2007 atto n.6 P.II Serie A)
Separati con sentenza n.685/2024 del 20.6.2024 (passata in giudicato v. documentazione in atti)
con i seguenti figli:
1. nato il [...] cittadino italiano;
Parte_3
2. nata il [...] cittadina italiana Parte_4
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13.4.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) I figli e saranno affidati congiuntamente a entrambi i genitori, con Parte_3 Pt_4 collocamento prevalente presso la madre punto i tempi e le modalità di permanenza dei minori presso l'abitazione paterna sono stabiliti come segue:
a fine settimana alternati dal venerdì al lunedì mattina infrasettimanalmente dal mercoledì all'uscita dal lavoro sino al giovedì mattina;
feste natalizie ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio vacanze estive per due settimane anche non consecutive con ciascun genitore, da comunicare all'altro genitore entro la fine del mese di Marzo di ogni anno;
Se le settimane di vacanza cadranno ad agosto le prime due settimane e le ultime due settimane del mese si alterneranno annualmente;
periodo Pasquale ad anni alterni Pasqua o Pasquetta festività annuali ponti scolastici ed anni alterni
I genitori comunicheranno l'uno all'altro anticipatamente con un congruo termine le località ove trascorreranno le vacanze estive, le vacanze invernali, le vacanze pasquali. Il tutto salvo diverso accordo tra i genitori;
2) la casa coniugale rimane assegnata alla SI , che ne è proprietaria e che ivi Pt_2 vivrà insieme ai figli e al cane di .Il signor si obbliga in ogni caso Per_1 Parte_1
a pagare la rata del mutuo pari ad euro 410 quale forma di contributo al mantenimento dei figli, rinunciando tuttavia ad ogni pretesa sull'immobile. In caso di vendita dello stesso, la SI si impegna a versare al marito la somma di euro 51.500 pari alle somme Pt_2 dallo stesso investite nella ristrutturazione e nel pagamento del mutuo della casa;
3) il signor verserà alla moglie una somma mensile pari euro 600 a titolo Parte_1 di contributo al mantenimento dei figli e Fino ad ottobre 2031, tale Parte_3 Pt_4 somma sarà versata nella misura di euro 190 direttamente la SI e nella misura Pt_2 di euro 410 tramite pagamento della quota di mutuo gravante sulla casa coniugale.
All'estinzione del mutuo, la somma di euro 600 sarà versata nella sua interezza direttamente alla SI Pt_2 4) le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i genitori, come da protocollo del
Tribunale di Milano che di seguito si riporta:
- Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici e visite omeopatiche;
- Spese Scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)libri di testo;
b) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nell'ordinaria programmazione didattica;
c)dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato;
d) assicurazione scolastica;
e) fondo cassa richiesto dalla scuola;
f) gite scolastiche senza pernottamento;
g) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo consenso: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola, e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) estetista e parrucchiere;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo
e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta massimo 10 giorni), in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e- mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante
l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
5) L'assegno unico sarà percepito al 50% ciascuno da entrambi i coniugi;
6) i coniugi dichiarano congiuntamente di voler rinunciare al deposito della documentazione di cui all'articolo 473 bis- 12 terzo comma cpc
7) i coniugi dichiarano di voler rinunciare congiuntamente all'impugnazione dell'emananda sentenza
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex Art.3, comma I, numero 2 lett b) L.
01/12/1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi e gli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento e le concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni in ordine alla casa familiare non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in IE NU 19 maggio 2007 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese
6) Manda la cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di Stato civile del Comune di IE NU perché provvede alle notazioni ed agli ulteriori incombenti di legge .
Così deciso in Milano, il 12.2.2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott. Susanna Terni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Susanna Terni Presidente rel. est
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1
Nato a Milano il 31.12.1977 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in con l'Avv. Veronica Martello Panno presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], con l'Avv. Veronica Martello Panno presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in IE NU
(Anno 2007 atto n.6 P.II Serie A)
Separati con sentenza n.685/2024 del 20.6.2024 (passata in giudicato v. documentazione in atti)
con i seguenti figli:
1. nato il [...] cittadino italiano;
Parte_3
2. nata il [...] cittadina italiana Parte_4
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13.4.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) I figli e saranno affidati congiuntamente a entrambi i genitori, con Parte_3 Pt_4 collocamento prevalente presso la madre punto i tempi e le modalità di permanenza dei minori presso l'abitazione paterna sono stabiliti come segue:
a fine settimana alternati dal venerdì al lunedì mattina infrasettimanalmente dal mercoledì all'uscita dal lavoro sino al giovedì mattina;
feste natalizie ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio vacanze estive per due settimane anche non consecutive con ciascun genitore, da comunicare all'altro genitore entro la fine del mese di Marzo di ogni anno;
Se le settimane di vacanza cadranno ad agosto le prime due settimane e le ultime due settimane del mese si alterneranno annualmente;
periodo Pasquale ad anni alterni Pasqua o Pasquetta festività annuali ponti scolastici ed anni alterni
I genitori comunicheranno l'uno all'altro anticipatamente con un congruo termine le località ove trascorreranno le vacanze estive, le vacanze invernali, le vacanze pasquali. Il tutto salvo diverso accordo tra i genitori;
2) la casa coniugale rimane assegnata alla SI , che ne è proprietaria e che ivi Pt_2 vivrà insieme ai figli e al cane di .Il signor si obbliga in ogni caso Per_1 Parte_1
a pagare la rata del mutuo pari ad euro 410 quale forma di contributo al mantenimento dei figli, rinunciando tuttavia ad ogni pretesa sull'immobile. In caso di vendita dello stesso, la SI si impegna a versare al marito la somma di euro 51.500 pari alle somme Pt_2 dallo stesso investite nella ristrutturazione e nel pagamento del mutuo della casa;
3) il signor verserà alla moglie una somma mensile pari euro 600 a titolo Parte_1 di contributo al mantenimento dei figli e Fino ad ottobre 2031, tale Parte_3 Pt_4 somma sarà versata nella misura di euro 190 direttamente la SI e nella misura Pt_2 di euro 410 tramite pagamento della quota di mutuo gravante sulla casa coniugale.
All'estinzione del mutuo, la somma di euro 600 sarà versata nella sua interezza direttamente alla SI Pt_2 4) le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i genitori, come da protocollo del
Tribunale di Milano che di seguito si riporta:
- Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici e visite omeopatiche;
- Spese Scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)libri di testo;
b) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nell'ordinaria programmazione didattica;
c)dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato;
d) assicurazione scolastica;
e) fondo cassa richiesto dalla scuola;
f) gite scolastiche senza pernottamento;
g) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo consenso: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola, e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) estetista e parrucchiere;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo
e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta massimo 10 giorni), in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e- mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante
l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
5) L'assegno unico sarà percepito al 50% ciascuno da entrambi i coniugi;
6) i coniugi dichiarano congiuntamente di voler rinunciare al deposito della documentazione di cui all'articolo 473 bis- 12 terzo comma cpc
7) i coniugi dichiarano di voler rinunciare congiuntamente all'impugnazione dell'emananda sentenza
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex Art.3, comma I, numero 2 lett b) L.
01/12/1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi e gli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento e le concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni in ordine alla casa familiare non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in IE NU 19 maggio 2007 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese
6) Manda la cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di Stato civile del Comune di IE NU perché provvede alle notazioni ed agli ulteriori incombenti di legge .
Così deciso in Milano, il 12.2.2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott. Susanna Terni