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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VI, sentenza 06/02/2026, n. 1279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1279 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1279/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
02/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
DEL GAUDIO MARCO, Relatore
ORILIA LORENZO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5222/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5241/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
6 e pubblicata il 09/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240018176362000 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 630/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1. - Con ricorso depositato il 3.7.2024 alla Corte di Giustizia di primo grado di Caserta, notificato all'Agenzia delle Entrate di Caserta, la Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante ed amministratore pro tempore Nominativo_1, ha impugnato la cartella di pagamento n. 02820240018176362/000.
Nel ricorso di primo grado la società ricorrente ha premesso che l'Ufficio, dopo aver iscritto a ruolo gli esiti del controllo automatizzato ex art. 54 bis DPR 633/72 relativo al Modello IVA 2020 presentato per l'anno d'imposta 2019, ha notificato la suddetta cartella di pagamento, recuperando l'IVA a credito riportata dal precedente periodo d'imposta per un importo complessivo di € 40.907,83. Ha dedotto che tale recupero è conseguenza della erronea liquidazione della dichiarazione dei redditi IVA presentata per l'anno 2019 effettuata con la procedura automatizzata ex art 54 bis dpr 633/72: nello specifico l'ufficio avrebbe recuperato l'IVA a credito riportata dal precedente periodo d'imposta 2018 al rigo VL8 per euro 30.725,00.
Tuttavia, ricevuta la comunicazione di irregolarità, prima della notifica della cartella di pagamento la società sostiene di aver inoltrato, attraverso il canale telematico CIVIS, una istanza di annullamento in autotutela, evidenziando che l'IVA addebitata non era dovuta in quanto risultante dalla dichiarazione integrativa presentata per l'anno 2018; l'Ufficio non di meno ha respinto l'istanza sull'erroneo presupposto che la dichiarazione integrativa fosse ultrannuale e, quindi, il credito ivi emergente andasse riportato nella dichiarazione presentata per il 2020.
Tanto premesso, la società ha eccepito la nullità dell'atto impugnato per illegittimità ed infondatezza dell'addebito, con violazione e falsa applicazione dell'art. 53 della costituzione (capacità contributiva) – violazione e falsa applicazione dell'art. 54 bis del D.P.R. 600/73; violazione dei principi di legalità, imparzialità
e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97), violazione dell'art 10 della legge 212/2000
(statuto del contribuente) violazione norme di diritto comunitario in tema di detrazione IVA.
In via subordinata ha chiesto che fossero riconosciute non dovute e/o inapplicabili e/o errate nel loro ammontare le sanzioni irrogate.
§ 2. – Nel giudizio di primo grado si è costituita l'Agenzia delle Entrate di Caserta.
L'Ufficio ha osservato che è stato accertato un indebito utilizzo di eccedenza I.V.A. annuale emergente da una dichiarazione integrativa a favore, ultrannuale, relativa all'anno d'imposta precedente (2018), ovvero trasmessa telematicamente (in data 09.10.2020) oltre i termini normativamente previsti per la trasmissione telematica della dichiarazione relativa all'anno d'imposta successivo.
§ 3. – La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta, con la sentenza n. 5241 del 2024, ha rigettato il ricorso e compensato le spese processuali.
In estrema sintesi, il giudice di primo grado ha premesso che alla società ricorrente è stato contestato un indebito utilizzo di eccedenza I.V.A. annuale emergente da una dichiarazione integrativa a favore ultrannuale relativa all'anno d'imposta precedente (2018), trasmessa telematicamente in data 09.10.2020 e quindi oltre i termini normativamente previsti per la trasmissione telematica della dichiarazione relativa all'anno d'imposta successivo. Ha dunque rilevato che, in sostanza, la questione sollevata con ricorso di primo grado non attiene alla spettanza per la società ricorrente di un maggiore credito, ma alla sua “spendibilità”, ovvero al momento in cui tale credito può essere utilizzato, trattandosi di credito emergente da dichiarazione integrativa a favore ultrannuale.
Ciò premesso, ha osservato che la fattispecie è disciplinata dal combinato disposto dei commi 8 e 8–bis dell'art. 2 del D.P.R. nr. 322/1998.
In proposito, fatti salvi i limiti temporali di presentazione delle dichiarazioni integrative, coincidenti con il termine di decadenza del potere di accertamento, ai sensi dell'art 2, comma 8, del D.P.R. 322 del 1998, con riferimento alle dichiarazioni integrative a favore dalle quali emerge un credito, ciò che cambia a seconda del momento di presentazione della stessa integrativa è la tempistica di utilizzo del credito che ne deriva, da utilizzare in compensazione.
Specifica infatti l'articolo 2, comma 8-bis, secondo periodo, dello stesso D.P.R. 322/1998 che “nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, il credito di cui al periodo precedente può essere utilizzato in compensazione, ai sensi del citato articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa…”.
Tanto precisato in punto di diritto, il giudice di primo grado ha osservato che, sulla base della documentazione prodotta, effettivamente la dichiarazione integrativa a favore è ultrannuale in quanto relativa all'anno d'imposta precedente (2018) ed è stata e trasmessa telematicamente in data 09.10.2020, ossia oltre i termini normativamente previsti per la trasmissione telematica della dichiarazione relativa all'anno d'imposta successivo.
§ 4. – Ha proposto appello la società contribuente.
L'appellante ha osservato che appare erronea la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che sia stato effettuato dalla società contribuente un indebito utilizzo di eccedenza IVA omettendo di rilevare che l'Agenzia delle entrate in concreto ha recuperato tutto il credito IVA riportato nell'anno successivo e non solo quello utilizzato. La società avrebbe in realtà utilizzato in compensazione dopo la presentazione della dichiarazione integrativa, e fino al 29/12/2022, crediti per euro 846,23 e l'unico credito riferibile all'anno d'imposta 2019 sarebbe pari ad euro 142,00.
§ 5. – Si è costituita nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate.
L'appellata ha osservato che la società contribuente confonde tra la spettanza in sé del credito e il momento del suo utilizzo.
La spettanza in sé del credito (ossia del maggior credito, pari a complessivi Euro 28.485,00, che nell'iscrizione a ruolo è recuperato, per effetto della riliquidazione, nelle due poste di debito non versato pari a Euro 330,00
e minor credito pari a Euro 28.155,00), derivante dalla differenza tra il credito complessivo di Euro 30.725,00 emergente dalla dichiarazione integrativa a favore ultrannuale relativa all'anno d'imposta precedente, e quello emergente dalla dichiarazione originaria, pari a Euro 2.240,00 (infatti riconosciuto), non è contestata dall'Agenzia.
La questione controversa, riguarderebbe la sua “spendibilità”, ossia il momento in cui tale credito può essere utilizzato, trattandosi di credito emergente da dichiarazione integrativa a favore ultrannuale (ovvero, trasmessa telematicamente oltre il termine previsto per l'invio telematico della dichiarazione relativa all'anno d'imposta successivo).
L'appellata ha in premessa osservato che - pur essendo vero che la società erroneamente aveva omesso di rispondere al questionario - successivamente aveva fornito tutta la documentazione contabile a prova contraria a conferma della correttezza del suo operato. Ha osservato che, se le tesi dell'appallante fossero accolte, si determinerebbe un doppio riconoscimento del maggior credito in questione per il contribuente, con conseguenziale danno erariale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 6. – L'appello è infondato.
Va osservato che la correttezza formale della emissione della cartella impugnata non può essere contestata, attesa la disciplina normativa che prevede, come osservato dal giudice di primo grado, termini specifici per la presentazione di dichiarazione integrativa.
Tuttavia tale condizione non preclude la possibile tutela del contribuente a cui il credito debba essere riconosciuto mediante istanza di rimborso, che non è preclusa dall'omessa o tardiva presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322 del 1998, non sussistendo alcuna interferenza tra l'autonoma facoltà di emendare gli errori mediante dichiarazione integrativa e la presentazione dell'istanza stessa, operando la prima nell'ambito dell'accertamento del debito tributario e la seconda nell'ambito del procedimento di riscossione.
Tale impostazione è riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità, che - in linea con i principi espressi dalle
Sezioni Unite nella sentenza 7/06/2016, n. 13378 - ha, anche di recente, ribadito che l'emenda o la ritrattazione contenuta nella dichiarazione integrativa (d.P.R. n. 322 del 1988, ex art. 2, comma 8-bis), che si salda con l'originaria dichiarazione presentata, da un lato, e l'istanza di rimborso (d.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38), da proporre entro 48 mesi, nel caso d'inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento, dall'altro, operano su piani diversi del rapporto d'imposta tra Amministrazione finanziaria e contribuente e costituiscono due opzioni concorrenti e non alternative, che l'ordinamento tributario offre all'interessato, a seconda che egli si attivi nel campo applicativo dell'accertamento fiscale (la dichiarazione integrativa) o nel diverso ambito della riscossione dei tributi (l'istanza di rimborso) (così Cass. 16/07/2019, n. 19002, in tema di IRAP;
nello stesso senso si vedano anche Cass. 15/03/2019, n. 7389, in tema di IRES;
Cass. 30/10/2018, n. 27583;
Cass. 11/05/2018, n. 11507).
In definitiva, in caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi in danno del contribuente, la dichiarazione integrativa intesa alla loro correzione deve essere presentata, ex art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322 del 1998, non oltre il termine di presentazione della dichiarazione riguardante il periodo di imposta successivo, portando in compensazione il credito eventualmente risultante, mentre, in caso di pagamento di maggiori somme rispetto a quelle dovute, il contribuente, indipendentemente dal rispetto del suddetto termine, può in ogni caso opporsi, in sede contenziosa, alla maggior pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria, senza però poter opporre in compensazione tali somme alle maggiori pretese di quest'ultima, e può chiederne il rimborso entro il termine di quarantotto mesi dal versamento, ai sensi dell'art. 38 del d.P.
R. n. 602 del 1973 (Cass. 20/11/2019, n. 30151).
§ 7. – Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 1.600,00.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
02/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
DEL GAUDIO MARCO, Relatore
ORILIA LORENZO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5222/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5241/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
6 e pubblicata il 09/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240018176362000 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 630/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1. - Con ricorso depositato il 3.7.2024 alla Corte di Giustizia di primo grado di Caserta, notificato all'Agenzia delle Entrate di Caserta, la Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante ed amministratore pro tempore Nominativo_1, ha impugnato la cartella di pagamento n. 02820240018176362/000.
Nel ricorso di primo grado la società ricorrente ha premesso che l'Ufficio, dopo aver iscritto a ruolo gli esiti del controllo automatizzato ex art. 54 bis DPR 633/72 relativo al Modello IVA 2020 presentato per l'anno d'imposta 2019, ha notificato la suddetta cartella di pagamento, recuperando l'IVA a credito riportata dal precedente periodo d'imposta per un importo complessivo di € 40.907,83. Ha dedotto che tale recupero è conseguenza della erronea liquidazione della dichiarazione dei redditi IVA presentata per l'anno 2019 effettuata con la procedura automatizzata ex art 54 bis dpr 633/72: nello specifico l'ufficio avrebbe recuperato l'IVA a credito riportata dal precedente periodo d'imposta 2018 al rigo VL8 per euro 30.725,00.
Tuttavia, ricevuta la comunicazione di irregolarità, prima della notifica della cartella di pagamento la società sostiene di aver inoltrato, attraverso il canale telematico CIVIS, una istanza di annullamento in autotutela, evidenziando che l'IVA addebitata non era dovuta in quanto risultante dalla dichiarazione integrativa presentata per l'anno 2018; l'Ufficio non di meno ha respinto l'istanza sull'erroneo presupposto che la dichiarazione integrativa fosse ultrannuale e, quindi, il credito ivi emergente andasse riportato nella dichiarazione presentata per il 2020.
Tanto premesso, la società ha eccepito la nullità dell'atto impugnato per illegittimità ed infondatezza dell'addebito, con violazione e falsa applicazione dell'art. 53 della costituzione (capacità contributiva) – violazione e falsa applicazione dell'art. 54 bis del D.P.R. 600/73; violazione dei principi di legalità, imparzialità
e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97), violazione dell'art 10 della legge 212/2000
(statuto del contribuente) violazione norme di diritto comunitario in tema di detrazione IVA.
In via subordinata ha chiesto che fossero riconosciute non dovute e/o inapplicabili e/o errate nel loro ammontare le sanzioni irrogate.
§ 2. – Nel giudizio di primo grado si è costituita l'Agenzia delle Entrate di Caserta.
L'Ufficio ha osservato che è stato accertato un indebito utilizzo di eccedenza I.V.A. annuale emergente da una dichiarazione integrativa a favore, ultrannuale, relativa all'anno d'imposta precedente (2018), ovvero trasmessa telematicamente (in data 09.10.2020) oltre i termini normativamente previsti per la trasmissione telematica della dichiarazione relativa all'anno d'imposta successivo.
§ 3. – La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta, con la sentenza n. 5241 del 2024, ha rigettato il ricorso e compensato le spese processuali.
In estrema sintesi, il giudice di primo grado ha premesso che alla società ricorrente è stato contestato un indebito utilizzo di eccedenza I.V.A. annuale emergente da una dichiarazione integrativa a favore ultrannuale relativa all'anno d'imposta precedente (2018), trasmessa telematicamente in data 09.10.2020 e quindi oltre i termini normativamente previsti per la trasmissione telematica della dichiarazione relativa all'anno d'imposta successivo. Ha dunque rilevato che, in sostanza, la questione sollevata con ricorso di primo grado non attiene alla spettanza per la società ricorrente di un maggiore credito, ma alla sua “spendibilità”, ovvero al momento in cui tale credito può essere utilizzato, trattandosi di credito emergente da dichiarazione integrativa a favore ultrannuale.
Ciò premesso, ha osservato che la fattispecie è disciplinata dal combinato disposto dei commi 8 e 8–bis dell'art. 2 del D.P.R. nr. 322/1998.
In proposito, fatti salvi i limiti temporali di presentazione delle dichiarazioni integrative, coincidenti con il termine di decadenza del potere di accertamento, ai sensi dell'art 2, comma 8, del D.P.R. 322 del 1998, con riferimento alle dichiarazioni integrative a favore dalle quali emerge un credito, ciò che cambia a seconda del momento di presentazione della stessa integrativa è la tempistica di utilizzo del credito che ne deriva, da utilizzare in compensazione.
Specifica infatti l'articolo 2, comma 8-bis, secondo periodo, dello stesso D.P.R. 322/1998 che “nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, il credito di cui al periodo precedente può essere utilizzato in compensazione, ai sensi del citato articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa…”.
Tanto precisato in punto di diritto, il giudice di primo grado ha osservato che, sulla base della documentazione prodotta, effettivamente la dichiarazione integrativa a favore è ultrannuale in quanto relativa all'anno d'imposta precedente (2018) ed è stata e trasmessa telematicamente in data 09.10.2020, ossia oltre i termini normativamente previsti per la trasmissione telematica della dichiarazione relativa all'anno d'imposta successivo.
§ 4. – Ha proposto appello la società contribuente.
L'appellante ha osservato che appare erronea la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che sia stato effettuato dalla società contribuente un indebito utilizzo di eccedenza IVA omettendo di rilevare che l'Agenzia delle entrate in concreto ha recuperato tutto il credito IVA riportato nell'anno successivo e non solo quello utilizzato. La società avrebbe in realtà utilizzato in compensazione dopo la presentazione della dichiarazione integrativa, e fino al 29/12/2022, crediti per euro 846,23 e l'unico credito riferibile all'anno d'imposta 2019 sarebbe pari ad euro 142,00.
§ 5. – Si è costituita nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate.
L'appellata ha osservato che la società contribuente confonde tra la spettanza in sé del credito e il momento del suo utilizzo.
La spettanza in sé del credito (ossia del maggior credito, pari a complessivi Euro 28.485,00, che nell'iscrizione a ruolo è recuperato, per effetto della riliquidazione, nelle due poste di debito non versato pari a Euro 330,00
e minor credito pari a Euro 28.155,00), derivante dalla differenza tra il credito complessivo di Euro 30.725,00 emergente dalla dichiarazione integrativa a favore ultrannuale relativa all'anno d'imposta precedente, e quello emergente dalla dichiarazione originaria, pari a Euro 2.240,00 (infatti riconosciuto), non è contestata dall'Agenzia.
La questione controversa, riguarderebbe la sua “spendibilità”, ossia il momento in cui tale credito può essere utilizzato, trattandosi di credito emergente da dichiarazione integrativa a favore ultrannuale (ovvero, trasmessa telematicamente oltre il termine previsto per l'invio telematico della dichiarazione relativa all'anno d'imposta successivo).
L'appellata ha in premessa osservato che - pur essendo vero che la società erroneamente aveva omesso di rispondere al questionario - successivamente aveva fornito tutta la documentazione contabile a prova contraria a conferma della correttezza del suo operato. Ha osservato che, se le tesi dell'appallante fossero accolte, si determinerebbe un doppio riconoscimento del maggior credito in questione per il contribuente, con conseguenziale danno erariale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 6. – L'appello è infondato.
Va osservato che la correttezza formale della emissione della cartella impugnata non può essere contestata, attesa la disciplina normativa che prevede, come osservato dal giudice di primo grado, termini specifici per la presentazione di dichiarazione integrativa.
Tuttavia tale condizione non preclude la possibile tutela del contribuente a cui il credito debba essere riconosciuto mediante istanza di rimborso, che non è preclusa dall'omessa o tardiva presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322 del 1998, non sussistendo alcuna interferenza tra l'autonoma facoltà di emendare gli errori mediante dichiarazione integrativa e la presentazione dell'istanza stessa, operando la prima nell'ambito dell'accertamento del debito tributario e la seconda nell'ambito del procedimento di riscossione.
Tale impostazione è riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità, che - in linea con i principi espressi dalle
Sezioni Unite nella sentenza 7/06/2016, n. 13378 - ha, anche di recente, ribadito che l'emenda o la ritrattazione contenuta nella dichiarazione integrativa (d.P.R. n. 322 del 1988, ex art. 2, comma 8-bis), che si salda con l'originaria dichiarazione presentata, da un lato, e l'istanza di rimborso (d.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38), da proporre entro 48 mesi, nel caso d'inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento, dall'altro, operano su piani diversi del rapporto d'imposta tra Amministrazione finanziaria e contribuente e costituiscono due opzioni concorrenti e non alternative, che l'ordinamento tributario offre all'interessato, a seconda che egli si attivi nel campo applicativo dell'accertamento fiscale (la dichiarazione integrativa) o nel diverso ambito della riscossione dei tributi (l'istanza di rimborso) (così Cass. 16/07/2019, n. 19002, in tema di IRAP;
nello stesso senso si vedano anche Cass. 15/03/2019, n. 7389, in tema di IRES;
Cass. 30/10/2018, n. 27583;
Cass. 11/05/2018, n. 11507).
In definitiva, in caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi in danno del contribuente, la dichiarazione integrativa intesa alla loro correzione deve essere presentata, ex art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322 del 1998, non oltre il termine di presentazione della dichiarazione riguardante il periodo di imposta successivo, portando in compensazione il credito eventualmente risultante, mentre, in caso di pagamento di maggiori somme rispetto a quelle dovute, il contribuente, indipendentemente dal rispetto del suddetto termine, può in ogni caso opporsi, in sede contenziosa, alla maggior pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria, senza però poter opporre in compensazione tali somme alle maggiori pretese di quest'ultima, e può chiederne il rimborso entro il termine di quarantotto mesi dal versamento, ai sensi dell'art. 38 del d.P.
R. n. 602 del 1973 (Cass. 20/11/2019, n. 30151).
§ 7. – Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 1.600,00.