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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 29/07/2025, n. 1297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1297 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 400/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Elena M.A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.4000 R.G.A.C. dell'anno 2023, riservata in decisione all'udienza del 10 luglio 2025, vertente
TRA
(cod. fisc.: , nata Kryvyi Parte_1 CodiceFiscale_1
Rih (UKR) il 16.01.1987) rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra
Callea, giusta procura in atti, preso il cui studio in Reggio Calabria alla via Giulia n.44 ha eletto domicilio
-ricorrente-
E
(cod. fisc.: , nato a [...] CP_1 CodiceFiscale_2
il 18.01.1979)
-resistente contumace-
pagina 1 di 7 Conclusioni delle parti
All'udienza del 10 giugno 2025, il procuratore di parte ricorrente insisteva nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
* * * * *
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 19.02.2025 ha chiesto che Parte_1
vengano regolamentati i rapporti di ciascuno dei genitori con la figlia minore (30.06.2015), nata da una relazione sentimentale Persona_1
dalla stessa intrattenuta con;
CP_1
preso atto che , benché regolarmente citato, è rimasto CP_1
contumace;
-constatato che il ricorso risulta comunicato al P.M. in data 05.03.2025;
-esaminati gli atti e sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 10 giugno 2025;
OSSERVA
La questione centrale e più delicata che pone la controversia qui scrutinata è certamente rappresentata dall'affidamento della figlia della coppia, , oggi di dieci anni, alla luce del totale disinteresse Per_1
manifestato dal padre anche in questo giudizio nel quale è rimasto contumace.
Va sottolineato in premessa che, sebbene la regola dell'affidamento condiviso costituisca la scelta preferenziale onde garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno pagina 2 di 7 dei genitori, tanto che il legislatore ha ritenuto che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia, tuttavia la sua derogabilità è consentita ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
Il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione.
E' stato chiarito, in particolare, che perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, in relazione ad uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o, comunque, tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che la scelta dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione, non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa dell'altro genitore e sulla non pagina 3 di 7 rispondenza all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento.
Ed invero, la giurisprudenza ha in più occasioni evidenziato che l'affidamento condiviso può essere derogato, poiché non esprime un principio di ordine pubblico internazionale e che la scelta può cadere sull'affidamento esclusivo, se così richiede la migliore realizzazione dell'interesse della prole, purchè risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, e la strada dell'affidamento esclusivo può essere praticabile solo nei casi in cui la conflittualità genitoriale si presenti in forme tali da alterare e porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psicofisico dei figli, pregiudicando, dunque, il loro superiore interesse.
Orbene, nella vicenda in esame, ritiene il Collegio di dover derogare all'affido condiviso poiché seriamente pregiudizievole per la minore, laddove il padre risulta essersi reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore della figlia e abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, atteso che tali comportamenti si appalesano sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente.
Ed invero, sulla scorta delle seppur scarne emergenze processuali, va detto che il disinteresse mostrato dal padre per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, desumibile anche dal comportamento pagina 4 di 7 processuale dello stesso, rimasto contumace nel procedimento, si ritiene essere indicativo di una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale, sicchè tale situazione giustifica una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore, quali salute, educazione, istruzione, residenza abituale.
Ritiene, dunque, il Collegio che ricorrono nella fattispecie in esame le condizioni per disporre l'affidamento in via esclusiva della minore alla madre, avuto riguardo ai profili di grave inadeguatezza denunciati in merito alla palese difficoltà del padre a sintonizzarsi con la figlia, senza che lo stesso, rimanendo contumace, abbia mostrato allo stato di avere acquisito consapevolezza dei bisogni affettivi e relazionali della bambina, di guisa che lo stesso non appare in grado di svolgere alcuna funzione educativa nei confronti della piccola . Per_1
Per ciò che concerne le modalità dell'esercizio del diritto di visita da riconoscersi al padre, nell'ottica prioritaria che la minore possa auspicabilmente recuperare appieno la figura genitoriale maschile quale imprescindibile e valido punto di riferimento, si rende opportuno prevedere che l'odierno resistente possa incontrare la minore almeno per due giorni a settimana per tre ore consecutive;
a settimane alterne, il sabato dalle 16 alle 20,00 e la domenica dalle 12 alle 18,00; ad anni alterni la Vigilia di Natale o il giorno di Natale, il 31 dicembre o il giorno di Capodanno;
il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; nel periodo estivo per una settimana dalle 11,00 alle 18,00 per ciascuno dei mesi di giugno, luglio e agosto.
pagina 5 di 7 Con riferimento agli aspetti economici della controversia, non sussiste alcun dubbio che debba essere disposto l'obbligo in capo al padre di contribuzione al mantenimento della minore in una misura che Per_1
ad avviso del Collegio debba inevitabilmente tenere conto dei bisogni e delle diverse esigenze di vita della stessa connesse alla sua età (10 anni), di talchè tale contributo va quantificato nell'importo minimo di € 250,00 mensili, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ogni mese, fatto sempre salvo l'obbligo per il padre di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie, da individuarsi come tali secondo lo schema contenuto nel protocollo adottato da questo Tribunale.
Va poi attribuito alla madre nella misura del 100% l'Assegno Unico
Universale.
Attesa la natura della controversia e tenuto conto della sostanziale non opposizione del resistente che è rimasto contumace, si reputa di giustizia compensare interamente tra le parti le spese processuali del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udito il procuratore di parte ricorrente e il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
con ricorso depositato il 19.02.2025, nei confronti di
[...] CP_1
, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
[...]
-dispone l'affidamento in via esclusiva alla madre la figlia minore prevedendo il diritto di visita e di incontri del padre, secondo le Per_1
indicazioni specificate in motivazione;
pagina 6 di 7 -ordina a di corrispondere a un assegno CP_1 Parte_1
provvisorio mensile di € 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo adottato da questo
Tribunale.
-attribuisce l'Assegno Unico Universale nella misura del 100% in favore di Parte_1
-spese compensate.
Reggio Calabria, 28.07.2025
Il Presidente rel. est.
dott. Giuseppe Campagna
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Elena M.A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.4000 R.G.A.C. dell'anno 2023, riservata in decisione all'udienza del 10 luglio 2025, vertente
TRA
(cod. fisc.: , nata Kryvyi Parte_1 CodiceFiscale_1
Rih (UKR) il 16.01.1987) rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra
Callea, giusta procura in atti, preso il cui studio in Reggio Calabria alla via Giulia n.44 ha eletto domicilio
-ricorrente-
E
(cod. fisc.: , nato a [...] CP_1 CodiceFiscale_2
il 18.01.1979)
-resistente contumace-
pagina 1 di 7 Conclusioni delle parti
All'udienza del 10 giugno 2025, il procuratore di parte ricorrente insisteva nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
* * * * *
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 19.02.2025 ha chiesto che Parte_1
vengano regolamentati i rapporti di ciascuno dei genitori con la figlia minore (30.06.2015), nata da una relazione sentimentale Persona_1
dalla stessa intrattenuta con;
CP_1
preso atto che , benché regolarmente citato, è rimasto CP_1
contumace;
-constatato che il ricorso risulta comunicato al P.M. in data 05.03.2025;
-esaminati gli atti e sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 10 giugno 2025;
OSSERVA
La questione centrale e più delicata che pone la controversia qui scrutinata è certamente rappresentata dall'affidamento della figlia della coppia, , oggi di dieci anni, alla luce del totale disinteresse Per_1
manifestato dal padre anche in questo giudizio nel quale è rimasto contumace.
Va sottolineato in premessa che, sebbene la regola dell'affidamento condiviso costituisca la scelta preferenziale onde garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno pagina 2 di 7 dei genitori, tanto che il legislatore ha ritenuto che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia, tuttavia la sua derogabilità è consentita ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
Il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione.
E' stato chiarito, in particolare, che perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, in relazione ad uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o, comunque, tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che la scelta dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione, non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa dell'altro genitore e sulla non pagina 3 di 7 rispondenza all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento.
Ed invero, la giurisprudenza ha in più occasioni evidenziato che l'affidamento condiviso può essere derogato, poiché non esprime un principio di ordine pubblico internazionale e che la scelta può cadere sull'affidamento esclusivo, se così richiede la migliore realizzazione dell'interesse della prole, purchè risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, e la strada dell'affidamento esclusivo può essere praticabile solo nei casi in cui la conflittualità genitoriale si presenti in forme tali da alterare e porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psicofisico dei figli, pregiudicando, dunque, il loro superiore interesse.
Orbene, nella vicenda in esame, ritiene il Collegio di dover derogare all'affido condiviso poiché seriamente pregiudizievole per la minore, laddove il padre risulta essersi reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore della figlia e abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, atteso che tali comportamenti si appalesano sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente.
Ed invero, sulla scorta delle seppur scarne emergenze processuali, va detto che il disinteresse mostrato dal padre per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, desumibile anche dal comportamento pagina 4 di 7 processuale dello stesso, rimasto contumace nel procedimento, si ritiene essere indicativo di una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale, sicchè tale situazione giustifica una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore, quali salute, educazione, istruzione, residenza abituale.
Ritiene, dunque, il Collegio che ricorrono nella fattispecie in esame le condizioni per disporre l'affidamento in via esclusiva della minore alla madre, avuto riguardo ai profili di grave inadeguatezza denunciati in merito alla palese difficoltà del padre a sintonizzarsi con la figlia, senza che lo stesso, rimanendo contumace, abbia mostrato allo stato di avere acquisito consapevolezza dei bisogni affettivi e relazionali della bambina, di guisa che lo stesso non appare in grado di svolgere alcuna funzione educativa nei confronti della piccola . Per_1
Per ciò che concerne le modalità dell'esercizio del diritto di visita da riconoscersi al padre, nell'ottica prioritaria che la minore possa auspicabilmente recuperare appieno la figura genitoriale maschile quale imprescindibile e valido punto di riferimento, si rende opportuno prevedere che l'odierno resistente possa incontrare la minore almeno per due giorni a settimana per tre ore consecutive;
a settimane alterne, il sabato dalle 16 alle 20,00 e la domenica dalle 12 alle 18,00; ad anni alterni la Vigilia di Natale o il giorno di Natale, il 31 dicembre o il giorno di Capodanno;
il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; nel periodo estivo per una settimana dalle 11,00 alle 18,00 per ciascuno dei mesi di giugno, luglio e agosto.
pagina 5 di 7 Con riferimento agli aspetti economici della controversia, non sussiste alcun dubbio che debba essere disposto l'obbligo in capo al padre di contribuzione al mantenimento della minore in una misura che Per_1
ad avviso del Collegio debba inevitabilmente tenere conto dei bisogni e delle diverse esigenze di vita della stessa connesse alla sua età (10 anni), di talchè tale contributo va quantificato nell'importo minimo di € 250,00 mensili, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ogni mese, fatto sempre salvo l'obbligo per il padre di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie, da individuarsi come tali secondo lo schema contenuto nel protocollo adottato da questo Tribunale.
Va poi attribuito alla madre nella misura del 100% l'Assegno Unico
Universale.
Attesa la natura della controversia e tenuto conto della sostanziale non opposizione del resistente che è rimasto contumace, si reputa di giustizia compensare interamente tra le parti le spese processuali del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udito il procuratore di parte ricorrente e il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
con ricorso depositato il 19.02.2025, nei confronti di
[...] CP_1
, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
[...]
-dispone l'affidamento in via esclusiva alla madre la figlia minore prevedendo il diritto di visita e di incontri del padre, secondo le Per_1
indicazioni specificate in motivazione;
pagina 6 di 7 -ordina a di corrispondere a un assegno CP_1 Parte_1
provvisorio mensile di € 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo adottato da questo
Tribunale.
-attribuisce l'Assegno Unico Universale nella misura del 100% in favore di Parte_1
-spese compensate.
Reggio Calabria, 28.07.2025
Il Presidente rel. est.
dott. Giuseppe Campagna
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