CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 20/02/2026, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1053/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:50 in composizione monocratica:
RUSSO PASQUALE, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7463/2024 depositato il 04/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Alto Jonio Cosent - 94017400782
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 1143780-22557994 CONTRIBUTI CONS 2020
- DOCUMENTO n. 21884455 CONTR. CONSORT. 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente notificato il 4/112024, depositato il 4/12/2024, Ricorrente_1 C.F. CF_Ricorrente_1, per come in atti rappresentato e difeso, impugnava l'ingiunzione di pagamento n. 1143780 (Documento n. 22557994) notificata il 03/09/2024, relativa al Contributo consortile (codice 1H78) per l'anno 2020, emessa da Area S.r.l. per conto del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio
Cosentino.
Il ricorrente eccepiva, tra l'altro, la carenza di legittimazione attiva del Consorzio e della concessionaria, il difetto di motivazione dell'atto e l'insussistenza del presupposto impositivo per mancanza di beneficio fondiario diretto e specifico. Il ricorrente evidenzia altresì la pendenza del giudizio R.G. n. 6640/2024 avente ad oggetto l'atto presupposto, ovvero l'Avviso di Accertamento n. 21884455.
Si costituiva in giudizio la società Area S.r.l., eccependo preliminarmente la carenza di interesse ad agire del ricorrente per sopravvenuto annullamento dell'atto. La resistente depositava la nota protocollo n.
23895650 del 02/01/2025, con la quale comunicava al contribuente l'annullamento del documento impugnato
(n. 22557994) in quanto inviato "erroneamente nei giorni scorsi a causa di un problema tecnico in fase di stampa. La società chiedeva pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Nel corso del giudizio, la parte ricorrente depositava la sentenza n. 156/2026 (R.G. 6640/2024) emessa da questa stessa Corte il 09/01/2026.
Così delineato l'oggetto del contedndere, all'udienza del 17 febbraio 2026, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che l'Ente della riscossione ha provveduto, con comunicazione del 02/01/2025, ad annullare in autotutela l'ingiunzione di pagamento impugnata, riconoscendo un errore tecnico nell'invio della stessa.
Il venir meno dell'atto impositivo determina il soddisfacimento della pretesa del ricorrente all'annullamento dell'atto stesso, facendo cessare l'interesse alla prosecuzione del giudizio nel merito.
Pertanto, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546/1992, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere impone la regolazione delle spese di lite secondo il principio della "soccombenza virtuale", valutando la fondatezza della pretesa al momento della proposizione del ricorso.
Sebbene l'annullamento dell'ingiunzione sia stato motivato formalmente da un "problema tecnico", la Corte osserva che la pretesa impositiva risultava comunque infondata nel merito, alla luce delle vicende giudiziarie relative all'atto presupposto. Dagli atti di causa emerge che l'ingiunzione odierna si fondava sull'Avviso di
Accertamento n. 21884455 notificato il 14/06/2024. Tale atto presupposto è stato oggetto di separata impugnazione (R.G. 6640/2024) definita con sentenza di questa Corte n. 156/2026.
Nella citata sentenza, il Giudice ha annullato l'avviso di accertamento prodromico.
Essendo venuto meno il titolo esecutivo (l'avviso di accertamento) che legittimava l'emissione dell'ingiunzione di pagamento, la pretesa azionata con l'atto oggi impugnato era destinata all'annullamento anche sotto il profilo sostanziale, indipendentemente dall'errore tecnico di stampa invocato dalla resistente. Inoltre, si osserva che la revoca in autotutela (02/01/2025) è intervenuta successivamente alla notifica dell'atto impugnato (03/09/2024) e alla proposizione del ricorso, costringendo il contribuente ad attivarsi giudizialmente per la tutela dei propri diritti.
Per tali motivi, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese di lite devono essere poste a carico della parte resistente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio per intervenuto annullamento dell'atto impugnato. Condanna Area S.r.l. e il Consorzio di Bonifica
Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino, in solido, al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, liquidate in complessivi € 300,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
Così deciso in Cosenza il 17 febbraio 2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:50 in composizione monocratica:
RUSSO PASQUALE, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7463/2024 depositato il 04/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Alto Jonio Cosent - 94017400782
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 1143780-22557994 CONTRIBUTI CONS 2020
- DOCUMENTO n. 21884455 CONTR. CONSORT. 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente notificato il 4/112024, depositato il 4/12/2024, Ricorrente_1 C.F. CF_Ricorrente_1, per come in atti rappresentato e difeso, impugnava l'ingiunzione di pagamento n. 1143780 (Documento n. 22557994) notificata il 03/09/2024, relativa al Contributo consortile (codice 1H78) per l'anno 2020, emessa da Area S.r.l. per conto del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio
Cosentino.
Il ricorrente eccepiva, tra l'altro, la carenza di legittimazione attiva del Consorzio e della concessionaria, il difetto di motivazione dell'atto e l'insussistenza del presupposto impositivo per mancanza di beneficio fondiario diretto e specifico. Il ricorrente evidenzia altresì la pendenza del giudizio R.G. n. 6640/2024 avente ad oggetto l'atto presupposto, ovvero l'Avviso di Accertamento n. 21884455.
Si costituiva in giudizio la società Area S.r.l., eccependo preliminarmente la carenza di interesse ad agire del ricorrente per sopravvenuto annullamento dell'atto. La resistente depositava la nota protocollo n.
23895650 del 02/01/2025, con la quale comunicava al contribuente l'annullamento del documento impugnato
(n. 22557994) in quanto inviato "erroneamente nei giorni scorsi a causa di un problema tecnico in fase di stampa. La società chiedeva pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Nel corso del giudizio, la parte ricorrente depositava la sentenza n. 156/2026 (R.G. 6640/2024) emessa da questa stessa Corte il 09/01/2026.
Così delineato l'oggetto del contedndere, all'udienza del 17 febbraio 2026, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che l'Ente della riscossione ha provveduto, con comunicazione del 02/01/2025, ad annullare in autotutela l'ingiunzione di pagamento impugnata, riconoscendo un errore tecnico nell'invio della stessa.
Il venir meno dell'atto impositivo determina il soddisfacimento della pretesa del ricorrente all'annullamento dell'atto stesso, facendo cessare l'interesse alla prosecuzione del giudizio nel merito.
Pertanto, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546/1992, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere impone la regolazione delle spese di lite secondo il principio della "soccombenza virtuale", valutando la fondatezza della pretesa al momento della proposizione del ricorso.
Sebbene l'annullamento dell'ingiunzione sia stato motivato formalmente da un "problema tecnico", la Corte osserva che la pretesa impositiva risultava comunque infondata nel merito, alla luce delle vicende giudiziarie relative all'atto presupposto. Dagli atti di causa emerge che l'ingiunzione odierna si fondava sull'Avviso di
Accertamento n. 21884455 notificato il 14/06/2024. Tale atto presupposto è stato oggetto di separata impugnazione (R.G. 6640/2024) definita con sentenza di questa Corte n. 156/2026.
Nella citata sentenza, il Giudice ha annullato l'avviso di accertamento prodromico.
Essendo venuto meno il titolo esecutivo (l'avviso di accertamento) che legittimava l'emissione dell'ingiunzione di pagamento, la pretesa azionata con l'atto oggi impugnato era destinata all'annullamento anche sotto il profilo sostanziale, indipendentemente dall'errore tecnico di stampa invocato dalla resistente. Inoltre, si osserva che la revoca in autotutela (02/01/2025) è intervenuta successivamente alla notifica dell'atto impugnato (03/09/2024) e alla proposizione del ricorso, costringendo il contribuente ad attivarsi giudizialmente per la tutela dei propri diritti.
Per tali motivi, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese di lite devono essere poste a carico della parte resistente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio per intervenuto annullamento dell'atto impugnato. Condanna Area S.r.l. e il Consorzio di Bonifica
Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino, in solido, al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, liquidate in complessivi € 300,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
Così deciso in Cosenza il 17 febbraio 2026