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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 26/06/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BIELLA Sentenza pronunciata dalla Giudice dr.ssa Francesca Marchese all'udienza del 26/06/2025 nella causa RG n. 69/2022 promossa da
, , già assistita dall'avv. PALMERI Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
CALOGERO Parte ricorrente
Contro
, , assistito dall'avv. BOCCACINO CARLO CP_1 C.F._1
Parte convenuta
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
-la ricorrente si è rivolta al Tribunale di Biella, in funzione di GL, opponendosi al precetto Con notificatogli dal SI. , fondato su diffida accertativa emessa dall' di Biella-Vercelli CP_1 n. 016/1379 del 3.11.2021 e chiedendo l'accertamento dell'insussistenza del diritto del convenuto di procedere all'esecuzione forzata preannunciata con l'atto di precetto;
-il resistente si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso;
-la causa, istruita documentalmente e mediante l'audizione dei testimoni indicati dalle parti, è stata discussa oralmente all'odierna udienza, svoltasi ex art . 127 bis c.p.c.
Considerato che: Con
-l' , sulla base degli accertamenti amministrativi, ha emesso e, quindi, dichiarato esecutiva la diffida accertativa di cui sopra, ritenendo sussistenti crediti retributivi certi, liquidi ed eSIibili in capo al SI. , per gli importi meglio specificati nel provvedimento;
tali crediti CP_1 sarebbero stati derivanti dall'asserito svolgimento, da parte del lavoratore, di ordinaria attività lavorativa per un totale 712 ore, quantunque nel periodo in contestazione (mesi di aprile – giugno
2020 e gennaio-febbraio 2021) egli fosse stato in cassa integrazione covid;
-la ricorrente ha contestato gli esiti degli accertamenti ispettivi e la sussistenza del diritto azionato dal resistente;
-quest'ultimo ha, in primo luogo, eccepito l'inammissibilità della domanda e, in secondo luogo, chiestone il rigetto;
-ebbene, deve essere, in primo luogo respinta l'eccezione di inammissibilità della domanda;
-si richiama sul punto quanto affermato dalla S.C., vd. Cass., sez. Lav., ord. 23744: “la diffida accertativa - non opposta ovvero, come nel caso in esame, confermata dal Comitato regionale - è atto di natura amministrativa che è idonea ad acquisire valore di titolo esecutivo ma non determina un passaggio in giudicato dell'accertamento in essa contenuto che può sempre essere contestato.
L'art. 12 del d.lgs. n. 124 del 2004 che la disciplina prevede infatti che le Direzioni del lavoro che riscontrino nell'ambito dell' attività di vigilanza inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, diffidino il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti (art. 12 comma 1). Una volta notificata al datore di lavoro questi può nel termine di trenta giorni promuovere tentativo di conciliazione
1 presso la Direzione provinciale del lavoro e se viene raggiunto un accordo la diffida perde efficacia oppure può ricorrere in via amministrativa avverso la diffida (art. 12 comma 2). Il mancato ricorso o il rigetto dello stesso comportano che la diffida acquisisca efficacia di titolo esecutivo ma non esclude che l'interessato possa contestare in giudizio l'esistenza del diritto in essa riportato (…)”;
-lo strumento utilizzato dalla ricorrente, ossia, la proposizione dell'azione di opposizione all'esecuzione, è dunque perfettamente ammissibile e sarà, dunque, possibile discutere della pretesa creditoria nel merito sotto il profilo sostanziale, attraverso l'instaurazione e lo svolgimento di un vero e proprio giudizio di cognizione;
-“Instaurato [poi] il contraddittorio in giudizio, in modo speculare a quanto, ad esempio, accade nell'.ambito delle controversie di opposizione a cartelle esattoriali o ad avvisi di addebito (cfr Cass.
Civ. Sez. lav. n. 22862/2010 secondo cui "In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorchè sia convenuto in giudizio di CP_ accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall'Istituto con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria"), l'attore sostanziale, sul quale grava l'onere di allegare i fatti costituitivi della propria pretesa e il conseguente onere della prova, risulterà il convenuto formale e, cioè, il lavoratore e l'accertamento ispettivo potrà costituire solo un elemento da cui potranno, eventualmente, trarsi elementi di prova sull'oggetto della controversia” (Trib. Perugia, sez. Lav., sent. 176/21);
-ebbene, ritiene il Tribunale che il creditore non abbia fornito la prova del credito azionato né in ordine alla sua sussistenza né in ordine alla sua estensione;
-dall'istruttoria esperita non è, infatti, emerso con sufficiente grado di probabilità che il SI. CP_1
-nel periodo in contestazione- abbia normalmente lavorato quantunque risultasse in cassa integrazione;
-parte attrice ha in particolare citato il solo ispettore del lavoro, SI. , il quale ha riferito di Per_1 aver concluso gli accertamenti nel senso indicato e proceduto all'emissione della diffida accertativa, sulla scorta delle dichiarazioni rese in sede ispettiva dal SI. nonché dal SI. (socio CP_1 Per_2
o ex socio della ricorrente) e dalla SI.ra (ex dipendente della ricorrente), i quali gli Pt_3 avevano riferito che il SI. così come altri dipendenti tra cui la SI.ra , avrebbero CP_1 Pt_3 lavorato durante la cassa – covid;
-non si dubita, certamente, della attendibilità dell'Ispettore, ma egli si è semplicemente limitato a riportare delle dichiarazioni de relato, tra cui quelle provenienti dall'asserito creditore (che non hanno, pertanto, valore probatorio nel presente giudizio);
-la teste di parte convenuta, SI.ra , anche della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, Tes_1 ha seriamente messo in dubbio la circostanza per cui il ricorrente abbia lavorato nel periodo in contestazione, sostenendo che “come tutti noi il SInor Maggio, quando c'era la cassa integrazione nei periodi oggetto di causa, stava a casa sua e in particolare quando c'è stato il lockdown totale è andata così”: ella ha spiegato, in particolare, che, quale impiegata del gruppo di cui fa parte la ricorrente, si occupava di raccogliere i dati del SI. e dei suoi colleghi per inoltrarli allo CP_1 studio che elaborava le buste paga e che proprio sulla base delle dichiarazioni dei dipendenti (incluso il SI. , inviava tali dati allo studio;
CP_1
-ebbene, il quadro non appare sufficientemente chiarito, posto che un testimone ha fornito dichiarazioni de relato nel senso prospettato dal creditore e l'altro ha invece escluso la ricorrenza di quanto ad questi dedotto;
-a fronte di tale situazione, tuttavia, le parti hanno rinunciato all'audizione di ulteriori testi (il Tribunale aveva peraltro limitato la lista a due per parte ma ne sono stati sentiti soltanto uno per parte);
2 -parte resistente, in particolare, essendo gravata dal relativo onere di prova, ben avrebbe potuto chiedere l'audizione di ulteriori testimoni, anche a fronte di quanto dichiarato dall'Ispettore in udienza;
-il SI. invece, ha, come detto, rinunciato ai propri testimoni, così precludendo anche al CP_1
Tribunale di eventualmente attivare i poteri officiosi ex art. 421, co. 2 c.p.c. (la giurisprudenza della S.C. ha, infatti, chiarito che il giudice del lavoro non può servirsi dei propri poteri d'ufficio a fronte della rinunzia della parte alla prova, vd.ad esempio, Cass., sent. 11353/04);
-neppure è idonea a fornire prova dei crediti di cui si discorre il doc. n. 8 di parte resistente, trattandosi di documento di formazione unilaterale del creditore, privo dunque di qualsivoglia valore probatorio;
-l'opposizione deve essere, pertanto, accolta e, conseguentemente, deve essere dichiarata la insussistenza del diritto del resistente a procedere all'esecuzione forzata preannunciata con il precetto notificato alla ricorrente, non essendovi prova della sussistenza del credito di cui alla diffida accertativa su cui il precetto è fondato;
-spese compensate, tenuto conto della natura e del livello di complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
-in accoglimento dell'opposizione, dichiara la insussistenza del diritto del resistente a procedere all'esecuzione forzata preannunciata con il precetto notificato alla ricorrente;
-compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Biella, 26/06/2025.
La Giudice
Dott.ssa Francesca Marchese
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BIELLA Sentenza pronunciata dalla Giudice dr.ssa Francesca Marchese all'udienza del 26/06/2025 nella causa RG n. 69/2022 promossa da
, , già assistita dall'avv. PALMERI Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
CALOGERO Parte ricorrente
Contro
, , assistito dall'avv. BOCCACINO CARLO CP_1 C.F._1
Parte convenuta
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
-la ricorrente si è rivolta al Tribunale di Biella, in funzione di GL, opponendosi al precetto Con notificatogli dal SI. , fondato su diffida accertativa emessa dall' di Biella-Vercelli CP_1 n. 016/1379 del 3.11.2021 e chiedendo l'accertamento dell'insussistenza del diritto del convenuto di procedere all'esecuzione forzata preannunciata con l'atto di precetto;
-il resistente si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso;
-la causa, istruita documentalmente e mediante l'audizione dei testimoni indicati dalle parti, è stata discussa oralmente all'odierna udienza, svoltasi ex art . 127 bis c.p.c.
Considerato che: Con
-l' , sulla base degli accertamenti amministrativi, ha emesso e, quindi, dichiarato esecutiva la diffida accertativa di cui sopra, ritenendo sussistenti crediti retributivi certi, liquidi ed eSIibili in capo al SI. , per gli importi meglio specificati nel provvedimento;
tali crediti CP_1 sarebbero stati derivanti dall'asserito svolgimento, da parte del lavoratore, di ordinaria attività lavorativa per un totale 712 ore, quantunque nel periodo in contestazione (mesi di aprile – giugno
2020 e gennaio-febbraio 2021) egli fosse stato in cassa integrazione covid;
-la ricorrente ha contestato gli esiti degli accertamenti ispettivi e la sussistenza del diritto azionato dal resistente;
-quest'ultimo ha, in primo luogo, eccepito l'inammissibilità della domanda e, in secondo luogo, chiestone il rigetto;
-ebbene, deve essere, in primo luogo respinta l'eccezione di inammissibilità della domanda;
-si richiama sul punto quanto affermato dalla S.C., vd. Cass., sez. Lav., ord. 23744: “la diffida accertativa - non opposta ovvero, come nel caso in esame, confermata dal Comitato regionale - è atto di natura amministrativa che è idonea ad acquisire valore di titolo esecutivo ma non determina un passaggio in giudicato dell'accertamento in essa contenuto che può sempre essere contestato.
L'art. 12 del d.lgs. n. 124 del 2004 che la disciplina prevede infatti che le Direzioni del lavoro che riscontrino nell'ambito dell' attività di vigilanza inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, diffidino il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti (art. 12 comma 1). Una volta notificata al datore di lavoro questi può nel termine di trenta giorni promuovere tentativo di conciliazione
1 presso la Direzione provinciale del lavoro e se viene raggiunto un accordo la diffida perde efficacia oppure può ricorrere in via amministrativa avverso la diffida (art. 12 comma 2). Il mancato ricorso o il rigetto dello stesso comportano che la diffida acquisisca efficacia di titolo esecutivo ma non esclude che l'interessato possa contestare in giudizio l'esistenza del diritto in essa riportato (…)”;
-lo strumento utilizzato dalla ricorrente, ossia, la proposizione dell'azione di opposizione all'esecuzione, è dunque perfettamente ammissibile e sarà, dunque, possibile discutere della pretesa creditoria nel merito sotto il profilo sostanziale, attraverso l'instaurazione e lo svolgimento di un vero e proprio giudizio di cognizione;
-“Instaurato [poi] il contraddittorio in giudizio, in modo speculare a quanto, ad esempio, accade nell'.ambito delle controversie di opposizione a cartelle esattoriali o ad avvisi di addebito (cfr Cass.
Civ. Sez. lav. n. 22862/2010 secondo cui "In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorchè sia convenuto in giudizio di CP_ accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall'Istituto con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria"), l'attore sostanziale, sul quale grava l'onere di allegare i fatti costituitivi della propria pretesa e il conseguente onere della prova, risulterà il convenuto formale e, cioè, il lavoratore e l'accertamento ispettivo potrà costituire solo un elemento da cui potranno, eventualmente, trarsi elementi di prova sull'oggetto della controversia” (Trib. Perugia, sez. Lav., sent. 176/21);
-ebbene, ritiene il Tribunale che il creditore non abbia fornito la prova del credito azionato né in ordine alla sua sussistenza né in ordine alla sua estensione;
-dall'istruttoria esperita non è, infatti, emerso con sufficiente grado di probabilità che il SI. CP_1
-nel periodo in contestazione- abbia normalmente lavorato quantunque risultasse in cassa integrazione;
-parte attrice ha in particolare citato il solo ispettore del lavoro, SI. , il quale ha riferito di Per_1 aver concluso gli accertamenti nel senso indicato e proceduto all'emissione della diffida accertativa, sulla scorta delle dichiarazioni rese in sede ispettiva dal SI. nonché dal SI. (socio CP_1 Per_2
o ex socio della ricorrente) e dalla SI.ra (ex dipendente della ricorrente), i quali gli Pt_3 avevano riferito che il SI. così come altri dipendenti tra cui la SI.ra , avrebbero CP_1 Pt_3 lavorato durante la cassa – covid;
-non si dubita, certamente, della attendibilità dell'Ispettore, ma egli si è semplicemente limitato a riportare delle dichiarazioni de relato, tra cui quelle provenienti dall'asserito creditore (che non hanno, pertanto, valore probatorio nel presente giudizio);
-la teste di parte convenuta, SI.ra , anche della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, Tes_1 ha seriamente messo in dubbio la circostanza per cui il ricorrente abbia lavorato nel periodo in contestazione, sostenendo che “come tutti noi il SInor Maggio, quando c'era la cassa integrazione nei periodi oggetto di causa, stava a casa sua e in particolare quando c'è stato il lockdown totale è andata così”: ella ha spiegato, in particolare, che, quale impiegata del gruppo di cui fa parte la ricorrente, si occupava di raccogliere i dati del SI. e dei suoi colleghi per inoltrarli allo CP_1 studio che elaborava le buste paga e che proprio sulla base delle dichiarazioni dei dipendenti (incluso il SI. , inviava tali dati allo studio;
CP_1
-ebbene, il quadro non appare sufficientemente chiarito, posto che un testimone ha fornito dichiarazioni de relato nel senso prospettato dal creditore e l'altro ha invece escluso la ricorrenza di quanto ad questi dedotto;
-a fronte di tale situazione, tuttavia, le parti hanno rinunciato all'audizione di ulteriori testi (il Tribunale aveva peraltro limitato la lista a due per parte ma ne sono stati sentiti soltanto uno per parte);
2 -parte resistente, in particolare, essendo gravata dal relativo onere di prova, ben avrebbe potuto chiedere l'audizione di ulteriori testimoni, anche a fronte di quanto dichiarato dall'Ispettore in udienza;
-il SI. invece, ha, come detto, rinunciato ai propri testimoni, così precludendo anche al CP_1
Tribunale di eventualmente attivare i poteri officiosi ex art. 421, co. 2 c.p.c. (la giurisprudenza della S.C. ha, infatti, chiarito che il giudice del lavoro non può servirsi dei propri poteri d'ufficio a fronte della rinunzia della parte alla prova, vd.ad esempio, Cass., sent. 11353/04);
-neppure è idonea a fornire prova dei crediti di cui si discorre il doc. n. 8 di parte resistente, trattandosi di documento di formazione unilaterale del creditore, privo dunque di qualsivoglia valore probatorio;
-l'opposizione deve essere, pertanto, accolta e, conseguentemente, deve essere dichiarata la insussistenza del diritto del resistente a procedere all'esecuzione forzata preannunciata con il precetto notificato alla ricorrente, non essendovi prova della sussistenza del credito di cui alla diffida accertativa su cui il precetto è fondato;
-spese compensate, tenuto conto della natura e del livello di complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
-in accoglimento dell'opposizione, dichiara la insussistenza del diritto del resistente a procedere all'esecuzione forzata preannunciata con il precetto notificato alla ricorrente;
-compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Biella, 26/06/2025.
La Giudice
Dott.ssa Francesca Marchese
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