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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 05/04/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
______________
Tribunale di TI SEZIONE CIVILE
Il Giudice Istruttore, dott. Carmelo Proiti, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1613/2022 R.G., posta in decisione all'udienza del
6 dicembre 2024 e promossa
D A
, nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Messina, Via Francesco C.F._1
Todaro n. 3, nello studio dell'Avv. GAETANO DRAGO, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
C O N T R
[...]
, nato a [...] Parte_2
l'1.03.1954, cod. fisc. , elettivamente domiciliato in C.F._2
Sant'Agata di Militello (ME), Via Nizza n. 1, nello studio dell'Avv.
ALESSANDRO PRUITI CIARELLO, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATO
OGGETTO: Appello in materia di risarcimento danni da reato.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa.
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione, notificato in data 09.04.2020, Parte_2
conveniva, davanti al Giudice di Pace di Tortorici, , per
[...] Parte_1
sentirlo condannare al risarcimento dei danni - patrimoniali e non patrimoniali, biologico, alla vita di relazione, ed ogni altro pregiudizio - subiti in conseguenza del reato, commesso in suo danno in data 12.06.2003, e per cui il Tribunale di
TI, con sentenza n. 407/2009 del 30.11.2009, lo aveva dichiarato responsabile del reato, p. e p. dagli artt. 337 e 594 c.p.; precisava che, con la medesima sentenza parte convenuta era stata, altresì, condannata per il reato, p. e p. dagli artt. 594 e 612 c.p., commesso lo stesso giorno ai danni di Parte_3
(figlio di ), nonché al risarcimento dei
[...] Parte_2 Parte_2
danni subiti da entrambe le persone offese, costituire parti civili, da liquidarsi in separata sede. L'attore continuava eccependo che la Corte d'Appello di Messina, con sentenza n. 892/2013, aveva pronunciato declaratoria di prescrizione dei reati, confermando le statuizioni civili.
- dopo aver ricostruito gli eventi verificatisi Parte_2
il 12.06.2003, e che avevano portato alla sentenza di condanna - rappresentava di aver subito gravi danni e sofferenze a causa dell'aggressione, delle minacce e delle ingiurie subite, aggravate dai fatti verificatisi 10 giorni dopo, allorquando il figlio, , era stato aggredito e malmenato da Parte_3 [...]
, fratello del . Persona_1 Parte_1
Tutto ciò premesso l'attore concludeva chiedendo il riconoscimento della responsabilità civile in capo al , con condanna dello stesso al Parte_1 risarcimento dei danni, patrimoniali e non, quantificati in € 5.000,00, ovvero in quella diversa misura, sempre contenuta nei limiti della competenza del Giudice adito, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivaluta, con vittoria di spese e compensi di causa.
Alla prima udienza dell'1.9.2020 si costituita, nel giudizio di primo grado,
impugnando e contestando tutte le difese e domande svolte da Parte_1
controparte e facendo rilevare che le imputazioni per cui lo stesso era stato condannato dal Tribunale di TI (sentenza poi modificata dalla Corte d'Appello di Messina che aveva dichiarato la prescrizione dei reati) erano solo quelle di cui
2 agli artt. 337 (resistenza a pubblico ufficiale) e 594 (ingiuria) c.p., e non anche le lesioni personali, di cui all'art. 582 c.p., per le quali lo stesso era stato assolto per non aver commesso il fatto;
eccepiva che, nel corpo dell'atto di citazione, l'attore aveva riportato fatti diversi e successivi rispetto a quello oggetto della sentenza del Tribunale di TI, per giunta commessi da un diverso soggetto, contestando che gli stessi dovevano essere ritenuti irrilevanti ai fini della valutazione della sussistenza del lamentato danno, ed aveva prodotto sentenze e riproduzioni fotografiche relative a tali diversi fatti.
Ciò detto il convenuto lamentava l'illegittimità della domanda risarcitoria avanzata rispetto agli accadimenti riguardanti soggetti diversi da quelli in causa,
l'irrilevanza ed inutilizzabilità degli stessi rispetto al giudizio, e la propria carenza di legittimazione passiva in merito. Infine, eccepiva, l'insussistenza del danno patrimoniale e la carenza di prova dello stesso. In ogni caso, con riferimento a presunti danni diversi da quelli per cui era intervenuta la sentenza di condanna, eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale dell'eventuale risarcimento del danno.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo il rigetto di tutte le domande svolte dall'attore; in via subordinata la riduzione della domanda nei limiti del giusto e del provato;
in via istruttoria chiedeva di essere autorizzato a richiedere ed acquisire, presso il Comune di Galati Mamertino, il certificato di servizio del
; il tutto con vittoria di spese e compensi di causa. Pt_1
Nel corso del giudizio di primo grado non venivano richiesti mezzi istruttori, il Giudice formulava una proposta transattiva, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., non accettata dal convenuto.
Infine, il Giudice di Pace di TI - ove nelle more il fascicolo era transitato a seguito della chiusura dell'Ufficio del Giudice di Pace di Tortorici - con sentenza n. 7/2022 dell'11.05.2022, depositata il 12.05.2022, non notificata, dichiarava il convenuto responsabile del danno psicologico/morale subito dall'attore, condannava al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, della somma di euro 1.500,00, oltre interessi legali dal Parte_2
3 12.6.2013 e sino al soddisfo, oltre che al pagamento delle spese e competenze del giudizio.
Con atto di citazione, iscritto al ruolo in data 24.11.2022, ha proposto appello avverso la citata sentenza eccependo il difetto di motivazione;
il difetto di pronuncia in ordine alle eccezioni processuali e di merito avanzate in primo grado;
l'insussistenza di automatismo tra la condanna in sede penale ed il risarcimento del danno;
la violazione del principio di cui all'art. 2697 c.c. per mancata produzione di prove del danno asseritamente subìto, nonché
l'insussistenza di danno patrimoniale e non patrimoniale.
L'appellante ha concluso chiedendo l'integrale riforma della sentenza impugnata, con revoca della statuizione di condanna al risarcimento del danno in favore di , e con vittoria di spese e compensi del Parte_2
giudizio.
Con comparsa del 29.03.2023 si è costituito Parte_2
eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.; nel merito ha contestato la fondatezza del primo motivo d'appello, deducendo la corretta applicazione da parte del giudice di prime cure della motivazione semplificata, nonché la correttezza della sentenza impugnata laddove aveva accolto le domande attoree in virtù del combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 651 c.p.p.
Ha concluso chiedendo, in via preliminare, la dichiarazione di inammissibile dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.; nel merito, la conferma della sentenza impugnata con il rigetto di tutte le domande formulate ex adverso;
con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
La causa è stata istruita mediante acquisizione del fascicolo del giudizio di primo grado e, ritenuta matura per la decisone, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, successivamente, assunta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. terzo comma all'udienza del 6 dicembre 2024.
In via preliminare occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., proposta da parte appellata.
4 Ora, appare opportuno evidenziare che la novella della citata norma (nella formulazione ratione temporis applicabile) non ha comporta lo stravolgimento nella formulazione dell'atto di appello;
sul punto la Suprema Corte, con la pronuncia n. 10916/2017, ha così affermato “Deve concludersi che l'art. 342
c.p.c., come novellato dal D.L. 83 del 2012, art. 54: - non esiga dall'appellante alcun "progetto alternativo di sentenza"; - non esiga dall'appellante alcun vacuo formalismo fine a se stesso;
- non esiga dall'appellante alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa. Il novellato art.
342 c.p.c. esige invece dall'appellante: - la chiara ed inequivoca indicazione delle censure che intende muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto;
- gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione” (Cass. n. 10916/2017).
Da ultimo la Seconda Sezione della Suprema Corte, confermando il principio già sancito dalle Sezioni Unite, ha così testualmente statuito “Gli artt.
342 e 434 cod.proc.civ., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, devono essere interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass.
Sez. U, n. 36481 del 13/12/2022)”.
Nella fattispecie l'appellante ha indicato la parte della pronuncia impugnata;
ha articolato le ragioni dell'impugnazione sia sul piano del diritto sia in punto di fatto, denunciando dettagliatamente, l'illogicità della motivazione.
Risultano, quindi, delineati i motivi di appello;
risultano chiaramente individuati la questione ed i passaggi contestati della sentenza impugnata e, con essi, le
5 relative doglianze;
parte appellante ha, poi, affiancato alla parte volitiva una parte argomentativa volta a contrastare le ragioni addotte dal primo giudice.
Alla luce di ciò, dunque, l'eccezione va rigettata e l'appello deve essere dichiarato ammissibile.
Occorre, allora, analizzare le ulteriori doglianze svolte dall'appellante.
Con riferimento all'eccepita nullità della sentenza di primo grado per vizio di carenza di motivazione in violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere il Giudice di
Pace di TI omesso di pronunciarsi in ordine alle eccezioni processuali e di merito formulate dall'odierno appellante, è da evidenziare che sussiste il dedotto vizio di omessa pronuncia quando manchi, rispetto ad una domanda o eccezione della parte, un'espressa statuizione del giudice, nonché il provvedimento indispensabile per la risoluzione della controversia.
Nella specie, , aveva eccepito la propria carenza di Parte_1
legittimazione passiva in ordine a fatti diversi (sia commessi da un soggetto diverso che nei confronti di una persona diversa) da quelli oggetto della propria condanna in sede penale, oltre all'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno.
Tali deduzioni, in effetti, non appaiono essere state esplicitamente risolte dal giudice di prime cure che ha accolto la domanda di risarcimento avanzata dall'odierno appellato.
Tuttavia, appare utile richiamare l'insegnamento della Giurisprudenza di legittimità secondo il quale “Non è configurabile il vizio di omesso esame di una questione (connessa ad una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità
(ritualmente sollevata o sollevabile d'ufficio), quando debba ritenersi che tali questioni od eccezioni siano state esaminate e decise implicitamente” (cfr. Cass.
n. 7406/2014).
Orbene nel caso in specie si è chiaramente configurata questa ipotesi, ovvero il giudice di pace, accogliendo la domanda di risarcimento, ha implicitamente rigettato le eccezioni di parte convenuta.
Il motivo, pertanto, non può trovare accoglimento.
6 Passando al merito della questione l'appellante ha lamentato, sin dal giudizio di primo grado, la mancanza di allegazioni probatorie idonee a supportare la richiesta di risarcimento, facendo rilevare la mancanza di automatismo tra la condanna penale e la sussistenza e risarcibilità del danno subito.
Sul punto occorre osservare che, ai sensi dell'art. 185, comma secondo c.p., ogni reato che abbia cagionato un danno, patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento di esso.
L'art. 539 c.p.p., espressamente dispone che il giudice, ove pronunci la condanna penale dell'imputato e la conseguente responsabilità agli effetti civili, se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, si limita a una condanna generica, rimettendo le parti davanti al giudice civile.
La sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla declaratoria iuris di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come potenzialmente dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dal danneggiato (cfr. Cass. n.4318/2019; Cass. n.5660/2018).
Il reato è evidentemente un danno-evento, e quindi un evento dal quale potenzialmente scaturisce un danno-conseguenza ma solo quest'ultimo è suscettibile di riparazione, cioè di risarcimento.
In altre parole, per l'esistenza del diritto al risarcimento del danno può non bastare la condanna penale tenuto conto del fatto che l'accertamento dell'esistenza del danno-evento è implicita nell'accertamento del fatto-reato, mentre per l'accertamento del danno-conseguenza l'indagine da compiere è quella del nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli
(art. 1223 c.c.).
In relazione all'accertamento del danno conseguenza, sotto il profilo dell'esistenza del nesso di causalità (oltre che il profilo dell'esistenza e
7 quantificazione del danno), resta quindi ferma all'esito del giudicato penale (che sul quantum risarcibile non si sia pronunziato) la competenza del giudice civile.
Dunque, neppure in materia di risarcimento dei danni, anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato, la sussistenza del danno può mai essere ritenuta in re ipsa, ma la parte resta gravata dell'onere di fornire la relativa prova:
"La lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa", essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici (cass. Civ. 11269/2018).
Seppur, come sopra esposto, il danneggiato potrebbe offrire una prova anche indiziaria e per presunzioni semplici, nel caso che occupa il si è Parte_2
limitato ad affermare solo labialmente il pregiudizio subito, dovendo questo
Tribunale riscontrare la totale assenza agli atti di prove a sostegno della domanda.
L'odierno appellato agiva in giudizio lamentando che l'aggressione subita aveva avuto un impatto devastante sulla propria vita al punto da causare l'insorgere di una sintomatologia neuropsichica, con deflessione del tono dell'umore, ansia e turbe del ritmo sonno – veglia.
La parte, a sostegno del pregiudizio lamentato, avrebbe dovuto fornire degli elementi, quali ad esempio referti e certificati medici, prove testimoniali, che potessero comprovare la sofferenza patita, ma ciò non ha fatto, con la conseguenza che la domanda risarcitoria relativa al pregiudizio non patrimoniale era ed è rimasta irrimediabilmente sguarnita di prova.
Allo stesso modo può concludersi circa la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale per la quale non risulta agli atti documentazione idonea a comprovare le eventuali spese sostenute.
A ciò si aggiunga che, sia le deduzioni di parte appellata, sia la giurisprudenza citata, inerenti aspetti diversi da quello in discussione, non colgono nel segno poiché riguardanti la fase successiva di liquidazione del danno in via equitativa che presume la sussistenza del danno e l'avvenuto accertamento dello stesso.
8 Alla luce di quanto esposto si può concludere, quindi, che ha errato il giudice di prime cure nell'affermare che il diritto al risarcimento del danno discenda automaticamente dall'aver subito il fatto – reato e, pertanto, il motivo è meritevole di accoglimento.
D'altronde, nella sentenza penale gli imputati sono stati assolti per non aver commesso il fatto relativamente ai reati di percosse e lesioni (escludendo, dunque, ipotesi di danno biologico risarcibile). Altri tipi di danni non patrimoniali, invece, come già detto, non sono stati allegati.
In considerazione di quanto sopra, l'appello appare fondato e va accolto, con riforma della impugnata sentenza nel senso di rigettare le domande risarcitorie proposte da . Parte_2
Per completezza occorre osservare che coglie nel segno la deduzione di parte appellante circa l'estraneità, rispetto al petitum e alla causa petendi del presente giudizio, dei fatti dedotti in primo grado dall'odierno appellato. Parte della documentazione da quest'ultimo prodotta è inerente, infatti, a tutt'altra vicenda - intercorsa tra il , figlio dell'odierno Controparte_1 appellato, e , fratello dell'odierno appellante - del tutto Persona_1
estranea ai fatti di causa.
Restano assorbite tutte le ulteriori doglianze.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, esclusa la fase istruttoria, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni trattate, applicando per tale ragione i parametri minimi, in favore dell'Erario stante l'ammissione al Patrocinio a spese dello stato per il presente grado di giudizio.
Le spese del primo grado vanno liquidate, invece, in favore dell'odierna parte appellante, come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, esclusa la fase istruttoria, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni trattate, con applicazione dei parametri minimi.
P.Q.M.
9 Il Tribunale di TI, Sezione Civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo nel giudizio di appello iscritto al n. 1613/2022, vertente tra (appellante), e Parte_1
(appellato), disattesa o assorbita ogni Parte_2
contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande proposte da;
Parte_2
2) Condanna la parte appellata al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro € 1.278,00 per compensi del presente grado di giudizio ed € 91,50 per contributo unificato, oltre rimborso spese generali come per legge, cpa ed iva;
3) Condanna la parte appellata al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese del primo grado di giudizio che liquida in euro € 633,00 per compensi ed € 125,00 oltre rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Così deciso in TI, 5 aprile 2025
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico
(dott. Carmelo Proiti)
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