Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/06/2025, n. 1145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1145 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona, del G.O.P. dott.ssa
Francesca Starvaggi ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2320/2024, posta in decisione in data 27.05.2025 promossa da nata il [...], in [...]_1
Argentina; Persona_1 nato il [...], in [...] –
Argentina, in proprio, nonché, in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sui due minori: nato il [...], in [...] - Argentina, Parte_2
nata il [...], in [...] - Argentina;
Parte_3 e nato il [...], in [...]_4
Tucuman Argentina;
nata il [...], in [...]Parte_5
Argentina;
nato il [...], in [...]_2 Parte_6
,
- Argentina;
Parte_7 nato l'[...], in [...] - Controparte_1Argentina in proprio, nonché congiuntamente ad nata il [...], in [...] - Argentina, in qualità di genitori _
esercenti la potestà genitoriale sulla minore Persona_3 nata il
10.07.2019, in San Miguel de Tucuman – Argentina;
- Argentina;
Parte_9 nata il [...], in [...]
Argentina; Parte_10 nato l'[...], in [...]
- Argentina;
Parte_11 nata 1'11.06.1997, in San Miguel de Tucuman
Argentina; Persona_4 nata il [...], in [...]-
Argentina; Parte_12 nato il [...], in [...] - Argentina,
Controparte_2 nata ilin proprio, nonché congiuntamente a
19.11.1977, in San Miguel de Tucuman - Argentina, in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sui due minori: Parte_13 nata il
12.10.2006, in San Miguel de Tucuman - Argentina, Parte_14
[...] nato il [...], in [...] – Argentina;
- tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Emilio Varaldo, del Foro di
Imperia, e dall'Abogado Giacomo Varaldo, Avvocato Stabilito del Foro di Imperia, ed elettivamente domiciliati presso lo studio sito in Imperia, via Bonfante 40, giusta procura in atti ricorrenti
CONTRO
, P.IVA 1 in persona del Ministro pro C.F. Controparte_3 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di C.F. 1 presso i cui uffici in Via dei Mille is. 221, è ope legis Messina C.F.
domiciliato resistente
Avente ad oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 04.06.2024, gli odierni ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi, formulavano domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di discendere dal cittadino italiano
,nato in [...], 1'08.10.1875. Persona_5
A fondamento della domanda esponevano: che il signor [...] nasceva il 8.10.1875, nel Comune di Taormina (ME) dove sposava la PE
signora Persona_6 ; che Persona_5 emigrava in Argentina senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e che dalle nozze con Persona_7 nasceva in data 17.03.1918; che la signora la signora Persona_8 Persona_8 sposava e dalla loro unione nasceva la signora il signor Persona_9 Persona_10
in data 16.09.1937; che la signora sposava il
[...] Persona_10
e da detta unione nascevano cinque figli: signor Parte_8 Parte_1
il 12.01.1963, Parte_5 il 29.05.1964,
[...]
,
Persona_11 il 15.06.1969, Parte_9
13.07.1974; che in data 11.01.1985 il 06.04.1971 e Parte_12
celebrava le proprie nozze con il signor [...] Parte_1 CP_4 e da detta unione sono nati due figli: Persona_1
[...] il 15.11.1985 e Parte_4 il celebrava29.04.1987; che in data 15.08.2015, Persona_1
Controparte_5 e da detta unione nascevano due figli: le proprie nozze con il 01.05.2018 e Parte_3 il Parte_2
,,
18.04.2022; che in data 13.01.1984, celebrava Parte_5
matrimonio con Persona_12 (divorziando da quest'ultimo nel 1992) e da detta unione nascevano due figli: Persona_13 il
,
03.08.1985 e Parte_7 1'11.11.1986; che in
,
data 24.11.2017, Parte_7 celebrava le proprie
Parte_1 e da detta unione nasceva nozze con Controparte_1 Persona_3
[...] il 10.07.2019; che in data 07.11.1997, Persona_11
, celebrava le proprie nozze Persona_14 e da detta unione nasceva [...]
'il 23.10.2001; che in data 06.04.1994, [...] Parte_8
contraeva matrimonio con Controparte_6 e da Parte_9
detta unione nascevano tre figli: Parte_10
1'11.06.1997, 1'11.06.1997 ed Persona_4 Parte_11 "
[...] il 15.11.2002; che in data 23.10.2004, Parte_12
,
celebrava le proprie nozze con Controparte_2 e da detta unione nascevano due figli: Parte_13 il 12.10.2006 e [...]
Parte_14 il 31.01.2011. Il Controparte_3 si costituiva in giudizio per mezzo dell'Avvocatura dello Stato, senza contestare nel merito l'istanza dei ricorrenti, rimettendo a questo
Tribunale la verifica dell'effettivo superamento dell'onere della prova circa la continuità genealogica con cui lo status è stato asseritamente trasmesso iure sanguinis ai richiedenti, dovendosi, in tal caso, ritenere la domanda pienamente legittima.
Parte resistente, evidenziando l'impossibilità per l'Amministrazione, in assenza di un intervento del legislatore, di dar luogo alla diretta applicazione dei principi elaborati dalla Suprema Corte in relazione alla trasmissione in linea femminile della cittadinanza iure sanguinis, chiedeva, inoltre, la compensazione delle spese di lite.
Trattandosi di causa relativa allo status della persona, gli atti venivano comunicati al Pubblico Ministero.
All'esito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., autorizzate in sostituzione dell'udienza del 06.05.2024, il giudizio veniva trattenuto per la decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, occorre affermare la competenza di questo Tribunale, in virtù della previsione, di cui all'art. 1 co. 36 e 37 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, che ha devoluto le cause di accertamento dello stato della cittadinanza italiana iure sanguinis alle Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza del Tribunale del luogo del comune di nascita dell'avo cittadino italiano, a far data dal 22.06.2022. Sicché, essendo l'avo degli odierni ricorrenti nato a [...] il procedimento è di competenza dell'intestato
Tribunale, che giudica in composizione monocratica ai sensi dell'art. 3, comma 4 D.L.
13/2017.
Deve, altresì, ritenersi sussistente l'interesse ad agire dei richiedenti, attesa la non trascurabile incertezza circa i tempi di definizione delle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis avanzate in via amministrativa. Sul punto, peraltro, non appare superfluo evidenziare che, proprio a fronte delle liste d'attesa formatesi presso i Pt_15 investiti delle istanze di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, si è consolidato, in seno alla giurisprudenza di merito, l'orientamento secondo cui queste ampissime coordinate temporali, che costituiscono, nei fatti, un tacito diniego del riconoscimento del diritto agognato, giustificano il ricorso all'autorità giudiziaria da parte dei richiedenti, anche in mancanza del previo esperimento del procedimento amministrativo (v., tra le altre, ord. Tribunale di Roma
XVIII Sez. Civile del 15/06/2022, pronunciata nella causa iscritta al n. R.G. 3295/20; ord. Tribunale di Torino n. 16490/22 del 07/12/2022; ord. Tribunale di Firenze n.
8454/2022 del 10/02/2023).
Nel merito, il ricorso deve ritenersi fondato e, pertanto, va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Innanzitutto, occorre ripercorrere brevemente l'evoluzione normativa che ha interessato la materia della cittadinanza, rammentando che le prime vere disposizioni in materia di acquisto e perdita della cittadinanza risalgono al Codice civile del 1865 che, agli articoli dal 4 al 15, regolava l'acquisto e la perdita della cittadinanza italiana, prevedendo che "è cittadino il figlio di padre cittadino".
Le regole stabilite dal Codice civile del 1865 hanno continuato a spiegare la loro efficacia fino al 1912, anno in cui venne approvata la legge n. 555, prima legge organica in materia di cittadinanza, il cui impianto normativo originario riconosceva un ruolo preminente al marito-padre; in particolare, a norma dell'art. 1, comma 1, l. n. 555/1912, era cittadino per nascita solo ed esclusivamente il figlio di padre cittadino;
inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del medesimo testo normativo, la donna, cittadina italiana, che sposava un cittadino straniero perdeva la cittadinanza italiana.
In seguito all'entrata in vigore della Costituzione, alcune delle norme contenute all'interno della già menzionata legge n. 555/1912 non apparivano più attuali, in quanto non idonee a rispecchiare il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all'art. 29 della Costituzione. Di conseguenza, la Corte costituzionale ha, dapprima, con la sentenza n. 87/1975, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, in sfavore della donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero;
successivamente, con la sentenza n. 30/1983, la Consulta ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 1 della medesima legge, nella parte in cui tale disposizione non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna.
In ordine all'efficacia temporale di tali declaratorie di illegittimità costituzionale, occorre rilevare che il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, in caso di discendenza in linea femminile, è ammesso, in via amministrativa, solo nel caso di matrimonio contratto dopo il 1° gennaio 1948 e nell'ipotesi di figlio nato successivamente a tale data;
ai rapporti antecedenti all'entrata in vigore della
Costituzione si applicano, invece, i principi sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione,
a Sezioni Unite, nella sentenza n. 4466 del 2009. Grazie a quest'ultimo intervento ermeneutico, dunque, il riacquisto della cittadinanza è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del matrimonio e dalla data di nascita del figlio (precedente o successivo al 1948) e incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto.
Attualmente, nell'ordinamento italiano, la disciplina sulla cittadinanza è contenuta all'interno della legge n. 91 del 1992 che, all'art. 1, stabilisce che “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza"; di tale legge meritano attenzione, tra le altre, la norma di cui all'art. 11, che contempla la possibilità della bipolidia o delle più cittadinanze e la disposizione di cui all'art. 17, il quale dispone che "Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo
5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Ciò premesso e venendo al caso di specie, la linea di discendenza riportata all'interno del ricorso trova perfetto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta, apostillata e non contestata dall'Amministrazione resistente, dalla quale si ricava che gli odierni istanti discendendo dal cittadino italiano [...]
PE , nato in [...], 1'08.10.1875.
,cittadino italiano, non avendo mai Pertanto, essendo il sig. Persona_5 rinunciato alla cittadinanza italiana in favore di quella argentina, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana alla figlia Persona_8 che la trasmetteva alla figlia che, a sua volta la trasmetteva ai cinque figli:Persona_10 Parte_1
[...] Parte_5 Persona_11 Parte_9
Parte_12 Che la signora
[...] e Parte_1
trasmetteva la cittadinanza italiana al figlio Persona_1 che la
trasmetteva ai figli Parte_2 Parte_3 e [...]
Parte_4 che la signora Parte_5 trasmetteva la cittadinanza ai due figli Persona_13 e Parte_7
[...] che la trasmetteva a Persona_3 che Persona_11
Parte_8 ; che trasmetteva la cittadinanza al figlio Parte_9
[...] trasmetteva la cittadinanza ai tre figli: Parte_10 Parte_11 ed Persona_4 che trasmetteva Parte_12 Parte_13 ela cittadinanza ai due figli Parte_14
In definitiva, deve ritenersi che gli istanti abbiano dato prova di aver acquisito la cittadinanza italiana in forza della discendenza diretta ed ininterrotta dall'avo
Persona_5
Pertanto, la domanda degli istanti va accolta e, per l'effetto, va dichiarato che gli stessi sono cittadina italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del [...] CP_3 dei provvedimenti conseguenti.
Rilevata la sostanziale non opposizione dell'Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Messina, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
2) ordina al Controparte_3 e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente,
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato
Civile, dello status civitatis italiano dei ricorrenti, provvedendo ad eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
3) dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Messina, 11 giugno 2025
Il Giudice
(Dott.ssa Francesca Starvaggi)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott. Leonardo
Milintenda, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la Terza Sezione
Civile del Tribunale di Messina.