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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 03/06/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 3586 del Ruolo Generale degli affari con- tenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. CORTESI VENTURINI CECILIA parte ricorrente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avv. REVERBERI SARA parte resistente
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI come in verbale di udienza in data 28/05/2025
pagina 1 di 7 F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato il 5/12/2024 chiedeva all'intestato Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dal coniuge Parte_2
sposato con rito concordatario a Tortona (AL) in data 14/02/201, unione
[...]
dalla quale nascevano quattro figlie, (nata il [...]), Persona_1 Per_2
(nata il [...]), (nata il [...]) e
[...] Persona_3 Persona_4
(nata il [...]); la ricorrente, che dava atto della disgregazione del rap-
[...]
porto coniugale e della intollerabilità della convivenza, formulava, altresì, ulteriori domande accessorie inerenti la gestione della prole e la regolamentazione degli aspetti economici tra le parti.
Si costituiva in giudizio il quale aderiva alla domanda di CP_1
separazione chiedendo, però, una diversa regolamentazione delle ulteriori que- stioni accessorie inerenti gli aspetti parentali ed economici.
All'udienza fissata a norma dell'art. 473-bis.21 c.p.c. in data 28/05/2025 le parti comparivano personalmente dinanzi al giudice delegato, dando atto di non volersi riconciliare e di voler definire in via conciliativa il giudizio alle condizioni pro- spettate dal resistente nella comparsa di costituzione in giudizio, salve le precisa- zioni indicate in udienza;
i rispettivi procuratori precisavano le conclusioni in con- formità a tali condizioni, chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione, con rinuncia a termini per scritti conclusivi.
La causa veniva quindi assegnata in decisione al Collegio e discussa nella camera di consiglio del 30/05/2025.
§
La separazione personale fra i coniugi (nata a [...] Parte_1
RE (NA) il 19/07/1984) e (nato a [...]il CP_1
18/04/1978) deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ.
Senza che sia necessario espletare una specifica istruttoria al riguardo, può rite- nersi che l'intollerabilità della convivenza sia desumibile dallo stesso comporta- mento processuale delle parti e, in particolare, dal fallimento del tentativo di con-
pagina 2 di 7 ciliazione innanzi al Giudice delegato, che attesta il venir meno dell'affectio co- niugalis.
Quanto alle domande accessorie - inerenti l'affidamento, il collocamento, il diritto di visita ed il mantenimento delle figlie, oltre alla regolamentazione di ulteriori questioni afferenti ai rapporti economici tra i coniugi - questo Collegio ritiene che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presen- ti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
Le statuizioni concordate dalle parti possono, quindi, essere fatte proprie dal Tri- bunale, nei termini di cui in dispositivo.
Alla luce dell'accordo raggiunto dalle parti, della natura necessaria del giudizio e del mancato espletamento di attività istruttoria, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi (nata a Parte_1
TORRE DEL RE (NA) il 19/07/1984) e (nato a CP_1
TORTONA (AL) il 18/04/1978) che hanno contratto matrimonio in Tortona
(AL) in data 14/02/2015, come risulta dal registro degli atti di matrimonio del
Comune di Tortona, atto n. 6 – Parte 2 – serie C, Anno 2015
2. assegna la casa coniugale, sita in Collecchio (PR), Via Diciassette Aprile n.
15, comprensiva degli arredi e del mobilio ivi contenuti, alla signora Pt_3
[...
, la quale l'abiterà con le figlie minori;
3. affida le figlie (nata a [...], il Persona_5
01.02.2008, C.F. ), (nata ad C.F._3 Persona_6
Alessandria (AL), il 29.06.2011, C.F. ), C.F._4 Persona_7
(nata ad [...], il [...], C.F.
[...]
e (nata ad [...] C.F._5 Persona_8
(AL), il 26.09.2016, C.F. ) in via condivisa ad en- C.F._6
trambi i genitori, con collocamento e residenza formale presso la madre;
4. prende atto che il padre trasferirà la propria residenza e domicilio entro il 30
pagina 3 di 7 settembre 2025 per consentirgli nel mentre di trovare un altro alloggio abita- tivo, continuando sino al predetto termine a vivere nella casa famigliare ma senza consorzio coniugale;
5. dispone che il padre possa incontrare le figlie minori secondo il seguente ca- lendario: - due pomeriggi a settimana, da individuarsi di comune accordo tra le parti, con eventuale pernottamento;
- due fine settimana alternati al mese, dal venerdì all'uscita da scuola e sino al lunedì mattina, quando il Sig. Pt_4
le le riaccompagnerà ai rispettivi istituti scolastici;
- durante il periodo estivo, per tre settimane (ventuno giorni), anche non consecutive, da concordarsi an- nualmente tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno. In ogni caso le minori non potranno trascorrere ininterrottamente più di 15 giorni con il padre. - du- rante le vacanze natalizie, le minori trascorreranno, secondo un criterio di al- ternanza annuale tra i genitori, le giornate del 24 e 31 dicembre e del 25 di- cembre e 6 gennaio;
- durante le vacanze pasquali, le minori trascorreranno, secondo un criterio di alternanza annuale tra i genitori, la giornata di Pasqua e la giornata di Pasquetta;
- durante tutte le rimanenti festività civili, verrà se- guito un criterio di alternanza annuale tra i genitori;
6. dichiara tenuto il signor a contribuire nel mantenimento delle figlie CP_1
minori, mediante la corresponsione della somma mensile di euro 400= (Euro
100,00= cadauno), a far tempo dal mese di ottobre 2025, ovvero dal mese successivo all'avvenuto rilascio della casa famigliare, rivalutabile annualmen- te secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie della prole, da individuarsi co- me da Protocollo d'intesa del 20.12.2023 in forza presso il Tribunale di Par- ma e nella specie: SPESE STRAORDINARIE EXTRA ASSEGNO da non concordare preventivamente SPESE MEDICHE da documentare - Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal
SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
- Esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
- Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
pagina 4 di 7 Tickets sanitari;
Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva
(lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti ed erogati dal SSN;
Interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
Cicli di psicoterapia, lo- gopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o priva- te convenzionate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare - Tasse scolasti- che e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
Libri di testo, an- che nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata pre- viamente concordata;
Materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per at- tività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
Dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purché di costo unitario non superiore ad eu- ro 150,00; Le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
Assicurazione scolastica;
Fondo cassa richiesto dalla scuola;
Gite scolastiche senza pernottamento;
Spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno); SPESEEXTRASCOLASTICHE da documentare - Tempo pro- lungato, pre – scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
- Baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
Centro ricrea- tivo estivo;
Gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico, comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
Ricarica cellulare;
SPESE
STRAORDINARIE da concordare preventivamente SPESE MEDICHE da documentare - Specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
-
Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in pagina 5 di 7 libera professione non erogati dal SSN;
Trattamenti e terapie dentistiche e or- todontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera professione;
Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
Visite medi- che, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia); Cicli di psicoterapia, logo- pedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico – fisiche diagnosticate;
SPESE SCOLASTICHE da do- cumentare - Tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
Retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
Gite scolastiche con pernottamento;
Corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
Corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero; Alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze ed oneri condominiali;
Corsi privati di lingua straniera;
SPESE EXTRASCOLASTI-
CHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare - Corsi di musica e strumenti musicali;
- Un corso sportivo o artistico comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
Viaggi di vacanza senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi di studio all'estero, boyscout;
Attività sportive e perti- nente abbigliamento e attrezzature;
- Acquisto telefonino o altri strumenti in- formatici (non richiesti dalla scuola /università); - Spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
Spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativa a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
Acquisto del mezzo di trasporto del figlio. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richie- derà il consenso dell'altro genitore, il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso delle spese straor- dinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al mo- mento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci pagina 6 di 7 giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
7. dispone che l'Assegno Unico per il Nucleo Familiare venga percepito nella misura del 100% dalla signora già a far tempo dal mese di giugno Parte_1
2025.
8. dà atto che il signor nulla dovrà versare alla moglie a titolo di man- CP_1
tenimento personale;
9. dà atto che i finanziamenti contratti da coniugi per esigenze famigliari con e con di cui al punto 6 delle premesse della Controparte_2 Controparte_3
comparsa di costituzione di parte resistente, saranno estinti in via esclusiva dal signor così come gli arretrati dei canoni di locazione della casa CP_1 famigliare per la somma di euro € 5.250;
10. manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tortona
(AL) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
11. dispone l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 30/05/2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
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