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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/03/2025, n. 4324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4324 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione Diciassettesima Civile
❖➢ in persona del giudice, dott. Luigi D'Alessandro all'udienza del 20 marzo 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 59581 del Ruolo degli
Affari Contenziosi Civile dell'anno 2021 vertente
T R A
elettivamente domiciliata in Roma, alla via Augusto Parte_1
Bevignani n. 9, presso lo studio dell'avv. Giuseppe de Simone che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
E
e per essa, quale mandataria, Controparte_1 [...]
in persona del procuratore speciale, dott.ssa Controparte_2 CP_3
elettivamente domiciliata in Roma, alla via Orazio n. 31, presso lo
[...]
studio degli avv.ti Marco Mattei e Giuseppe Mattei, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
OGGETTO: azione di nullità; ripetizione di indebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'attrice: “… IN VIA ISTRUTTORIA: disporre CTU contabile, formulando
i quesiti di cui alla seconda memoria istruttoria del 26 gennaio 2023, all'uopo nominando un professionista iscritto all'Albo dell'Ordine Nazionale degli
Attuari, in possesso dei requisiti di cui al Capo V del DPR n. 328/2001,
1 comportando la decisione della controversia la valutazione e l'esame di questioni richiedenti specifiche capacità e cognizioni tecniche, sotto il profilo della scienza attuariale;
NEL MERITO: 1) accertare e dichiarare che il regime finanziario utilizzato dalla banca nella predisposizione del piano di rimborso è quello della capitalizzazione composta, con interesse calcolato attraverso la formula: I = (1 + i)^t; 2) accertare e dichiarare che il regime finanziario composto con cui la convenuta ha determinato gli interessi corrispettivi non è stato oggetto di specifica pattuizione tra le parti, né di esplicita indicazione contrattuale, in violazione anche dei cogenti principi in tema di trasparenza nell'esercizio dell'attività bancaria;
3) accertare e dichiarare che l'utilizzo del regime finanziario composto ha determinato un tasso reale, a carico della parte finanziata, diverso e maggiore rispetto a quello indicato e pattuito in contratto;
4) accertare e dichiarare che la rata, in quanto determinata in regime composto, fin dal momento della sua formazione e, quindi, anteriormente alla scadenza degli stessi interessi corrispettivi, risulta già “caricata” di altri interessi, in quanto la corrispondente base di calcolo non è costituita dal solo capitale a scadere;
5) accertare e dichiarare che, nel piano di ammortamento predisposto dalla banca convenuta, utilizzando il regime finanziario della capitalizzazione composta, a differenza del regime finanziario della capitalizzazione semplice, gli interessi inclusi in ciascuna rata, per costruzione stessa del modello, sono calcolati, in parte, sulla sorte capitale residua ed, in parte, anche sugli interessi compresi pro quota nelle rate precedenti, in quanto tali già contabilizzati nel piano (e ciò anche qualora essi siano puntualmente pagati alla scadenza delle rate delle quali costituiscono parte) e, per gli effetti, accertare e dichiarare che il piano di ammortamento predisposto dalla CP_4
produce un effetto identico a quello vietato dall'art.1283 c.c. e comunque lesivo del principio generale di proporzionalità e linearità sancito dall'art.
821 c.c. e, di conseguenza, rideterminare il piano di ammortamento medesimo attraverso l'utilizzo del regime finanziario della capitalizzazione semplice;
6) per effetto di quanto sopra, accertare e dichiarare la nullità, ex artt. 821,
2 1283, 1284, comma tre, 1344, 1346, 1418, 1419 c.c., 6, Delibera CICR 9 febbraio 2000 ed artt. 116, 117 e 125 bis TUB, della clausola determinativa della misura degli interessi a carico della parte mutuataria e del metodo di calcolo utilizzato dalla per la costruzione del piano di ammortamento CP_4
e, conseguentemente, rideterminare il rapporto controverso in regime di capitalizzazione semplice e con applicazione del tasso ex art. 117 TUB ovvero, in subordine, del tasso legale e condannare la convenuta a CP_4
restituire la somma pari ad euro 25.890,16 ovvero la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, quale differenza fra gli interessi incassati dalla e quelli legittimamente dovuti;
7) condannare la CP_4
convenuta al pagamento delle spese e dei compensi di lite, con distrazione”.
Per la convenuta: “… rigettare tutte le domande ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, e, comunque, non provate per le ragioni tutte esposte in narrativa. condannare la sig.ra ai sensi Parte_1 dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi
d'ufficio in via equitativa. Con vittoria di spese, competenze e relativi compensi unici, oltre oneri accessori come per legge. Il tutto liquidato ai sensi
e per gli effetti del d. lgs. 1/2012 e del relativo D.M. 55/2014”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
• rilevato che, con atto di citazione notificato il 1° ottobre 2021,
[...]
ha convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale la soc. Parte_1
società con la quale intrattiene un rapporto di mutuo Controparte_1
instaurato il 29 aprile 2003, al fine di sentir dichiarare la nullità delle clausole determinative della misura degli interessi a proprio carico, con conseguente rideterminazione del rapporto controverso con l'applicazione del tasso legale ovvero del tasso di cui all'art. 117 del testo unico bancario;
• che, a sostegno della propria domanda, l'attrice ha in sintesi dedotto che gli interessi corrispettivi del mutuo vanno ricalcolati sulla base del tasso legale o del tasso sostitutivo di cui all'art. 117, comma 7, t.u.b., dal momento che nel contratto manca l'indicazione del regime finanziario
3 applicabile e che il finanziamento è stato regolato da un piano di ammortamento alla francese che, avendo comportato l'implicita capitalizzazione composta degli interessi, non solo ha prodotto effetti anatocistici in contrasto con il disposto dell'art. 1283 c.c., ma ha anche dato luogo ad un costo occulto a carico del mutuatario, maggiore rispetto a quello nominalmente indicato nel contratto, con conseguente indeterminatezza dell'oggetto dello stesso;
• che la soc. costituitasi in giudizio, ha dedotto Controparte_1
l'infondatezza della domanda avversaria e ne ha chiesto il rigetto;
• considerato che l'eccezione di nullità parziale del contratto per omessa specificazione del regime finanziario applicabile al piano di rimborso non può essere accolta giacché ciò che rileva, onde ritenere sussistente il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto di cui all'art. 1346 c.c., è che il tasso d'interesse sia desumibile dal contratto, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, anche quando individuato per relationem: in quest'ultimo caso, mediante rinvio a dati che siano conoscibili a priori e siano dettati per eseguire un calcolo matematico il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto. I dati ed il criterio di calcolo devono perciò essere facilmente individuabili in base a quanto previsto dalla clausola contrattuale, mentre non rilevano la difficoltà del calcolo che va fatto per pervenire al risultato finale né la perizia richiesta per la sua esecuzione
(v. Cass., 25.6.2019, n. 16907; in termini analoghi Cass., 13.5.2021, n.
12889);
• che le obiezioni attoree in punto di indeterminatezza dell'oggetto del contratto sono smentite dal testo negoziale che individua puntualmente l'importo erogato, il tasso di interesse e le spese, il numero e la periodicità delle rate da versare, il sistema di ammortamento applicato nonché il termine massimo di rimborso del finanziamento (v. artt. 1, 2, 3
e 4 del contratto di cui al doc. 1 fascicolo attoreo), elementi, questi, resi ancor più chiari dal piano di ammortamento incluso nel contratto
4 all'Allegato “A”, peraltro neppure indispensabile ai fini del rispetto del requisito di cui all'art. 1346 c.c. (cfr. Cass. 26.6.2020, n. 12922);
• che le ulteriori doglianze formulate dall'attrice in merito all'invalidità delle clausole determinative degli interessi corrispettivi vanno respinte giacché: i) le obiezioni concernenti il cd. ammortamento alla francese per asserita violazione del principio di proporzionalità ricavabile dall'art. 821, comma 3, c.c. sono infondate dal momento che, venendo in rilievo due obbligazioni diverse, l'esigibilità degli interessi prescinde dall'esigibilità del capitale, ragion per cui è ben possibile convenire, anche in deroga alla summenzionata disposizione, priva di carattere imperativo, che gli interessi divengano esigibili prima che diventi esigibile il capitale;
ii) deve pure escludersi, diversamente da quanto sostenuto dall'attrice, che il metodo di ammortamento richiamato nel contratto impugnato produca un effetto anatocistico giacché
l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile, ma non prevede che sugli interessi scaduti maturino altri interessi;
iii) le doglianze relative a possibili costi occulti del sistema di ammortamento in esame vanno pure respinte in quanto il piano di ammortamento riportato nel contratto specifica puntualmente la composizione delle rate, sicché va escluso qualsiasi contrasto con i doveri di trasparenza sanciti dall'art. 117 del testo unico bancario;
iv) sebbene l'ammortamento alla francese comporti, a parità di condizioni, il pagamento di interessi maggiori rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dell'ammortamento all'italiana, ciò non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo sia superiore a quello nominale, ma è piuttosto dovuto alla scelta del modo e del tempo del rimborso (nell'ammortamento all'italiana il capitale si abbatte più velocemente, per cui già dalla seconda rata gli interessi, calcolati su un capitale minore, sono ovviamente inferiori) sicché il maggior costo dell'ammortamento alla francese costituisce il naturale
5 effetto della scelta concordata di prevedere che la dilazione si articoli nel pagamento di una rata costante e non di una rata decrescente (in questi termini cfr. Cass., sez. un., 29.5.2024, n. 15130 che, pur se riferita ad un contratto di mutuo a tasso fisso, enuncia dei principi senz'altro applicabili anche al mutuo a tasso variabile come quello di specie);
• ritenuto pertanto che la domanda attorea debba essere rigettata;
• che, alla luce della complessità delle questioni giuridiche sollevate, per dirimere le quali si è reso necessario anche un intervento delle Sezioni
Unite della Corte di cassazione, non sussistano le condizioni per la richiesta condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
• e che le spese di lite, liquidate come in dispositivo, debbano seguire la soccombenza;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. - rigetta la domanda proposta da Parte_1
2. - condanna al pagamento, in favore della soc. Parte_1 [...]
delle spese del giudizio che liquida in complessivi CP_1
€6.000,00#, per compensi professionali, oltre oneri di legge.
Roma, 20 marzo 2025
Il Giudice
Luigi D'Alessandro
6