Articolo 6 della Legge 26 febbraio 2001, n. 30
Articolo 5Articolo 7
Versione
17 marzo 2001
Art. 6. 1. L'erogazione dei benefici previsti dalla presente legge decorre dal 1o gennaio 2002. A tale fine e' autorizzata la spesa di lire 3.586 milioni a decorrere dall'anno 2002.
2. L'erogazione delle somme relative agli anni precedenti all'anno 2002 e' effettuata nell'anno 2003. A tale fine e' autorizzata la spesa di lire 53.961 milioni per l'anno 2003.
Entrata in vigore il 17 marzo 2001
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente