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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 18/03/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MONZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Nella persona del Dott. Andrea Canepa nel procedimento iscritto al n. 89/2023 R.G. all'esito dell'udienza tenuta in data 18 Marzo 2025 con le modalità cartolari di cui all'art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020 e successive modifiche;
lette le note di udienza;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 89/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- La Lucerna Società Cooperativa in Stato di Liquidazione Coatta
Amministrativa con gli avvocati Vincenzo Caggiano e Domenico Rinaldi;
- Attrice;
e
- TO PP con gli avvocati Barbara Maurino e Francesco
Sirimarco;
- Convenuto;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società attrice chiedeva al convenuto la restituzione di un compendio immobiliare del quale gli aveva attribuito il possesso in funzione della stipulazione di un contratto di compravendita alla cui conclusione non si era tuttavia mai giunti a causa di divergenze insorte tra le parti;
l'attrice chiedeva altresì la corresponsione di un'indennità di occupazione.
Si costituiva il convenuto negando in primis la giurisdizione del giudice ordinario sulla vicenda e, nel merito, chiedendo emettersi sentenza di condanna della controparte a stipulare il contratto definitivo di compravendita dell'immobile ad un prezzo inferiore a quello inizialmente pattuito. In via subordinata chiedeva il rimborso dei costi asseritamente sostenuti per apportare migliorie all'immobile.
Va innanzitutto affermata la giurisdizione ordinaria poiché la domanda presentata dalla parte attrice concerne un'occupazione senza titolo (cfr. punto n. 1 delle conclusioni esposte nell'atto introduttivo) e non si discute pertanto della legittimità di atti amministrativi.
Nel merito va accolta la domanda di restituzione del compendio immobiliare in possesso del convenuto posto che non sussiste alcun titolo che al momento lo giustifichi;
i beni che dovrebbero essere oggetto del trasferimento al quale la temporanea immissione in possesso era funzionale risultano infatti, per ammissione del convenuto stesso, caratterizzati da gravi difformità urbanistiche che ne rendono in ogni caso giuridicamente impossibile la cessione. Deve quindi essere altresì rigettata la domanda di condanna al trasferimento dei beni in questione formulata dal convenuto in via riconvenzionale.
Non può invece essere accolta la domanda di corresponsione dell'indennità di occupazione non avendo la parte attrice fornito alcun elemento probatorio convincente del valore locatizio del compendio oggetto di giudizio che, come sopra visto, risulta altresì almeno in parte illegittimo sotto il profilo urbanistico;
il fatto che, da altra sentenza prodotta dall'attrice, il bene risulti locato non è indizio sufficiente posto che il contratto di locazione non è stato prodotto e comunque il canone ivi indicato non potrebbe ritenersi garanzia di un valore oggettivo del cespite.
Perimenti non accoglibile è la domanda riconvenzionale del convenuto avente ad oggetto il rimborso dei costi per presunte migliorie apportate all'immobile considerato che, dalla documentazione prodotta sul punto, non risultano in alcun modo gli esborsi effettivamente sostenuti.
Considerata la reciproca soccombenza ed i rapporti tra le parti le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
1) Condanna il convenuto a restituire alla parte attrice gli immobili di proprietà della
Lucerna Soc. coop. Edilizia in LCA siti in Lissone e così specificati:
- Foglio 12, part. 426 Sub. 703 (fraz. ex 52), immobile residenziale sito in Lissone accorpato nella scheda catastale con piano sottotetto SPP e cantina;
- Foglio 12, part. 426. Sub. 704 (fraz. ex 52) sottotetto;
- Foglio 12, part. 426, Sub. 58 sottotetto;
- Foglio 12, part. 426, Sub. 117 box;
- Foglio 12, part. 426, Sub. 191 cantina.
2) Respinge ogni altra domanda ed eccezione presentata dalle parti.
3) Compensa integralmente le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 18 Marzo 2025.
Il Giudice
Andrea Canepa
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Nella persona del Dott. Andrea Canepa nel procedimento iscritto al n. 89/2023 R.G. all'esito dell'udienza tenuta in data 18 Marzo 2025 con le modalità cartolari di cui all'art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020 e successive modifiche;
lette le note di udienza;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 89/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- La Lucerna Società Cooperativa in Stato di Liquidazione Coatta
Amministrativa con gli avvocati Vincenzo Caggiano e Domenico Rinaldi;
- Attrice;
e
- TO PP con gli avvocati Barbara Maurino e Francesco
Sirimarco;
- Convenuto;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società attrice chiedeva al convenuto la restituzione di un compendio immobiliare del quale gli aveva attribuito il possesso in funzione della stipulazione di un contratto di compravendita alla cui conclusione non si era tuttavia mai giunti a causa di divergenze insorte tra le parti;
l'attrice chiedeva altresì la corresponsione di un'indennità di occupazione.
Si costituiva il convenuto negando in primis la giurisdizione del giudice ordinario sulla vicenda e, nel merito, chiedendo emettersi sentenza di condanna della controparte a stipulare il contratto definitivo di compravendita dell'immobile ad un prezzo inferiore a quello inizialmente pattuito. In via subordinata chiedeva il rimborso dei costi asseritamente sostenuti per apportare migliorie all'immobile.
Va innanzitutto affermata la giurisdizione ordinaria poiché la domanda presentata dalla parte attrice concerne un'occupazione senza titolo (cfr. punto n. 1 delle conclusioni esposte nell'atto introduttivo) e non si discute pertanto della legittimità di atti amministrativi.
Nel merito va accolta la domanda di restituzione del compendio immobiliare in possesso del convenuto posto che non sussiste alcun titolo che al momento lo giustifichi;
i beni che dovrebbero essere oggetto del trasferimento al quale la temporanea immissione in possesso era funzionale risultano infatti, per ammissione del convenuto stesso, caratterizzati da gravi difformità urbanistiche che ne rendono in ogni caso giuridicamente impossibile la cessione. Deve quindi essere altresì rigettata la domanda di condanna al trasferimento dei beni in questione formulata dal convenuto in via riconvenzionale.
Non può invece essere accolta la domanda di corresponsione dell'indennità di occupazione non avendo la parte attrice fornito alcun elemento probatorio convincente del valore locatizio del compendio oggetto di giudizio che, come sopra visto, risulta altresì almeno in parte illegittimo sotto il profilo urbanistico;
il fatto che, da altra sentenza prodotta dall'attrice, il bene risulti locato non è indizio sufficiente posto che il contratto di locazione non è stato prodotto e comunque il canone ivi indicato non potrebbe ritenersi garanzia di un valore oggettivo del cespite.
Perimenti non accoglibile è la domanda riconvenzionale del convenuto avente ad oggetto il rimborso dei costi per presunte migliorie apportate all'immobile considerato che, dalla documentazione prodotta sul punto, non risultano in alcun modo gli esborsi effettivamente sostenuti.
Considerata la reciproca soccombenza ed i rapporti tra le parti le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
1) Condanna il convenuto a restituire alla parte attrice gli immobili di proprietà della
Lucerna Soc. coop. Edilizia in LCA siti in Lissone e così specificati:
- Foglio 12, part. 426 Sub. 703 (fraz. ex 52), immobile residenziale sito in Lissone accorpato nella scheda catastale con piano sottotetto SPP e cantina;
- Foglio 12, part. 426. Sub. 704 (fraz. ex 52) sottotetto;
- Foglio 12, part. 426, Sub. 58 sottotetto;
- Foglio 12, part. 426, Sub. 117 box;
- Foglio 12, part. 426, Sub. 191 cantina.
2) Respinge ogni altra domanda ed eccezione presentata dalle parti.
3) Compensa integralmente le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 18 Marzo 2025.
Il Giudice
Andrea Canepa