Ordinanza cautelare 23 febbraio 2023
Sentenza 27 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, sentenza 27/06/2023, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/06/2023
N. 00222/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00014/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, quale padre esercente la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocata Monica Bonomini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Bolzano, corso Italia, n. 23;
contro
-OMISSIS-, in persona della dirigente scolastica pro tempore , rappresentato e difeso dalle avvocate Alexandra Roilo, Laura Fadanelli e Jutta Segna e dagli avvocati Lukas Plancker e Michele Purrello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso l’Avvocatura della Provincia in Bolzano, piazza Silvius Magnago, n. 1;
Provincia autonoma di Bolzano, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
1) del piano educativo individualizzato redatto in data -OMISSIS- nell’interesse dell’alunno -OMISSIS- nella parte in cui prevede solo 6 ore e 40 minuti di sostegno;
2) della comunicazione e-mail / provvedimento della dirigente scolastica -OMISSIS- dd. 19.12.2022 nella parte in cui dichiara che le 26 ore di collaboratore all’integrazione assegnate all’alunno corrispondono ad effettive ore 21 e 20 minuti con la conseguenza che le ore assegnate dall’intendenza scolastica non consentono la permanenza dell’alunno per l’intero orario scolastico;
3) del provvedimento di assegnazione di ore di sostegno alla scuola risp. all’alunno -OMISSIS- emesso dall’intendenza scolastica -OMISSIS- - non conosciuto;
4) della delibera della Giunta provinciale del 15.7.2020, n. 251 allegato A) avente ad oggetto la “ formazione delle classi e dotazioni organiche nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 ” nella parte in cui prevede - art. 7 punto 3 lett. a) - quale dotazione organica per il sostegno e l’integrazione di alunne e alunni disabili, la misura di una o un docente di sostegno ogni 100 alunne o alunni, senza prevedere l’assunzione di personale in deroga ove si verifichi la necessità di sostenere alunni con bisogni educativi speciali
nonché per il riconoscimento,
nell’ambito della giurisdizione esclusiva ex art. 133 cod. proc. amm.,
del diritto dell’alunno -OMISSIS- ad usufruire per il presente anno scolastico ed anche per tutto il percorso scolastico del numero di ore di sostegno didattico congruo alle sue esigenze ed in relazione alla gravità della sua patologia ed in ogni caso del diritto dell’alunno -OMISSIS- all’assegnazione anche pro futuro dello stesso numero di ore scolastiche effettive assegnate agli altri alunni della classe frequentata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio -OMISSIS-;
Vista l’ordinanza cautelare -OMISSIS-
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2023 il consigliere Stephan Beikircher e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
( Salva diversa specificazione i documenti di seguito indicati sono quelli depositati nel presente giudizio -OMISSIS- resistente ).
1. Con ricorso notificato il 9 gennaio 2023 e depositato il successivo 20 gennaio, il ricorrente, dedotta la situazione di grave handicap (art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104) con invalidità pari al -OMISSIS- del proprio figlio dell’età di -OMISSIS- (è necessario un supporto significativo), con -OMISSIS-, che frequenta la classe -OMISSIS- “ -OMISSIS- ”, impugnava i provvedimenti - in epigrafe meglio specificati - con cui era stato assegnato a quest’ultimo, per l’anno scolastico 2022/2023, un’insegnante di sostegno per un numero di 6 ore e 40 minuti settimanali e una collaboratrice all’integrazione per un numero di 26 ore, corrispondenti in realtà a ore 21 e 20 minuti settimanali, ritenuto insufficiente rispetto alla patologia sofferta ed all’intero monte ore di frequenza scolastica (pari a complessive 31 ore e 15 minuti settimanali).
2. Chiedeva quindi l’annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti suddetti, nonché l’accertamento, per l’anno scolastico 2022/2023 e per tutto il percorso scolastico, del diritto fondamentale dell’alunno -OMISSIS- ad usufruire di un numero di ore di sostegno didattico coerente con le sue esigenze e la gravità della sua patologia, oltre all’accertamento del diritto all’assegnazione anche pro futuro dello stesso numero di ore scolastiche effettive assegnate agli altri alunni della classe frequentata.
3. Il ricorso era affidato alle censure di violazione di legge sub specie di violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 34 e 38, terzo comma, Cost., della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, nonché di violazione di varie disposizioni legislative (artt. 3, comma 3, 12 e 13 della legge n. 104 del 1992; artt. 6 e 7 della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7; art. 15- bis , comma 2, della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12; art. 7, comma 3, lett. b) e lett. c), del d.lgs. 14 aprile 2017, n. 66; art. 7 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17) e dell’accordo di programma approvato con deliberazione della Giunta provinciale del 15.7.2013, n. 1056, oltre che a varie censure di eccesso di potere sotto diversi profili (difetto di motivazione, difetto assoluto di istruttoria, sviamento e omessa ponderazione di interessi rilevanti).
4. In sintesi la censura si appunta, in particolare, sul rigido calcolo aritmetico di cui alla pure impugnata delibera della Giunta provinciale del 15.7.2020, n. 251 recante “ Formazione delle classi e dotazioni organiche nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 ” con cui sono state fissate le ore di sostegno nella misura di una o un docente di sostegno ogni 100 alunne o alunni (art. 7, comma 3, lett. a)), senza prevedere la possibilità dell’assegnazione di personale aggiuntivo di cui all’accordo di programma di cui alla delibera della Giunta provinciale n. 1056/2013, punto C6, e sulla conseguente assegnazione da parte dell’Intendenza scolastica non sulla base delle effettive necessità, ritenuta inadeguata, perché non tiene conto delle specifiche esigenze derivanti dalla patologia sofferta dall’alunno disabile e comunque insufficiente alla copertura dell’intero orario di frequenza scolastica.
5. Il ricorrente lamenta, inoltre, che l’alunno, avendo necessità di continua assistenza durante la permanenza in ambiente scolastico, ha subito a causa dell’insufficiente sostegno all’integrazione una riduzione dell’orario di classe (il mercoledì mattina e il giovedì pomeriggio) rispetto ai suoi compagni di classe, ai quali, invece sono assegnate più di trentuno ore effettive di scuola, con conseguente ingiusto detrimento del suo diritto ad un’istruzione piena e inclusiva.
6. Con memoria 15 febbraio 2023 si costituiva in giudizio -OMISSIS-, delineando la cornice normativa e depositando la pertinente documentazione, tra cui il piano educativo individualizzato, in seguito PEI, corretto e integrato dd. 19.1.2023 (doc. 16), ove le ore di frequenza scolastica vengono indicate in 31,15 a fronte di 6 ore e 40 minuti di sostegno e 21 ore e 20 minuti di presenza della collaboratrice all’integrazione.
7. -OMISSIS- ha controdedotto nel merito:
- di aver chiesto all’Intendenza scolastica 32 ore di collaboratrice/collaboratore all’integrazione;
- che con decreto del Direttore per l’istruzione e la formazione -OMISSIS- della Provincia autonoma di Bolzano dd. 8.8.2022, n. 13514/2022 (doc. 2) sono stati assegnati -OMISSIS- 4 posti + 10 ore residue di sostegno a fronte di 14 bambini con legge n. 104 del 1992 e 7 bambini con legge n. 104 scolastica, corrispondendo ciò ad un’assegnazione media per classe di 4,55 ore di sostegno settimanali;
- che il Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) ha esplicitato, nella seduta del 22.9.2022 (doc. 4), i criteri di assegnazione del sostegno nelle 20 classi integrate, come di seguito: “ ogni docente di sostegno ha dalle 4 alle 5 classi, ciò si riduce a non più di 4/5 ore di sostegno all’interno di una stessa classe (anche con all’interno più alunni BES). Per dare una maggiore copertura ci si avvale delle ore dei docenti di disciplina ma in taluni casi, quando non sussiste alcuna forma di autonomia, è purtroppo necessario ricorrere alla riduzione dell’orario scolastico ”;
- che alla -OMISSIS-, frequentata dall’alunno -OMISSIS-, sono state assegnate 6 ore e 40 minuti di sostegno (1 ora in più rispetto all’anno precedente e rispetto alla media delle classi integrate per l’anno in corso), 1 ora e 15 minuti di compresenza aggiuntiva della docente di classe e 1 ora e 40 di compresenza aggiuntiva dell’insegnante di religione (doc. 4 e 5);
- che le ore di assistenza individuale destinate al minore ammontano a 27,35 ore settimanali, che corrisponderebbero al tempo scuola previsto dalle indicazioni provinciali per la scuola primaria e che si tratterebbe di un tempo sostanzialmente congruo al raggiungimento degli obiettivi formativi e al consolidamento di relazioni sociali efficaci con i pari e con gli adulti;
- che nell’anno scolastico 2021/2022, con lo stesso numero di ore di sostegno e collaboratore all’integrazione assegnate per il corrente anno scolastico, l’alunno ha raggiunto gli obiettivi proposti e condivisi da e con la famiglia (doc. n. 6, 7, 8 e 9);
- che il consiglio di classe ha predisposto nella seduta del 4.10.2022 (doc. 10) la nuova bozza del PEI (doc. 11), in seguito non condivisa dalla famiglia (doc. 12), nonostante incontri con i genitori e la spiegazione della Dirigente scolastica dd. 19.12.2022 (doc. 14);
- che la figura della/del collaboratrice/collaboratore all’integrazione, collaborando con il personale docente per promuovere l’integrazione scolastica e sociale degli alunni in situazione di handicap , assolverebbe al proprio compito educativo a favore non di un intero gruppo classe, come l’insegnante di sostegno, ma di uno specifico alunno in ragione delle esigenze individuali determinate in primo luogo dallo stato patologico.
8. La Provincia autonoma di Bolzano non si costituiva in giudizio.
9. In esito alla camera di consiglio fissata per la discussione dell’istanza cautelare, questo Tribunale, con ordinanza n. -OMISSIS-, constatato che l’impugnato PEI redatto in data 10.11.2022 è rimasto sostanzialmente lo stesso, anche dopo la sua rettifica avvenuta il 19.1.2023, essendosi il consiglio di classe limitato a precisare meglio e far combaciare, come peraltro anticipato dalla dirigente nell’impugnata e-mail dd. 19.12.2022, le ore effettive del collaboratore all’integrazione pari a 21 e 20 minuti, anziché le 26 ore indicate in precedenza, accoglieva l’istanza nel senso di disporre affinché l’Istituto comprensivo intimato provvedesse a riformulare nuovamente il PEI assegnando all’alunno le ore di sostegno e di integrazione necessarie a garantirgli la fruizione completa del tempo scuola assicurato agli altri alunni, senza alcuna decurtazione dovuta alla carenza delle risorse. Il Collegio precisava che in ogni caso dovesse essere garantito dalle Amministrazioni intimate, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, il pieno raggiungimento degli obiettivi e delle ore di frequenza scolastica previste nello stesso PEI, anche con l’intervento della/del collaboratrice/collaboratore all’integrazione, precisando che tali incombenti dovessero essere espletati e portati a conoscenza della parte ricorrente, nonché del Servizio Inclusione dell’Intendenza Scolastica -OMISSIS- della Provincia autonoma di Bolzano, entro e non oltre 20 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione dell’ordinanza, contestualmente fissando, per la discussione, nel merito, del ricorso, l’udienza pubblica del 21 giugno 2023.
10. L’11 maggio 2023 l’Istituto scolastico resistente depositava e-mail del 17.3.2023 (doc. 20) con la quale veniva comunicato alla famiglia che l’alunno -OMISSIS- poteva frequentare la scuola per l’intero tempo scuola, nonché prospetto riepilogativo delle assenze e dei ritardi nelle entrate (doc. 21) dello stesso. Il ricorrente depositava in uno con la memoria di replica del 31 maggio 2023 il PEI dd. 2.5.2023 redatto per l’anno scolastico 2022/2023 che dava atto che “ dal 20/03/2023 sono state aggiunte ulteriori 5 ore della collaboratrice all’integrazione -OMISSIS- ”.
11. Parte ricorrente riguardo alla sopravvenuta improcedibilità per intervenuta cessazione della materia del contendere, stante il termine dell’anno scolastico, rilevata dal resistente Istituto comprensivo, ha ribadito, oltre che nei propri scritti difensivi anche in udienza, di avere comunque interesse all’accertamento del diritto dell’alunno -OMISSIS- a usufruire per tutto il percorso scolastico del numero di ore di sostegno didattico congruo alle sue esigenze e in relazione alla gravità della sua patologia e del suo diritto all’assegnazione anche pro futuro dello stesso numero di ore scolastiche effettive assegnate agli altri alunni della classe frequentata.
12. All’udienza pubblica del 21 giugno 2023, la causa, previa discussione, è stata trattenuta in decisione.
13. Ai fini della decisione il Collegio ritiene di trattenere il PEI dd. 2.5.2023, prodotto fuori termine, in quanto attiene alla causa, corroborando sul piano amministrativo quanto riconosciuto dalla stessa Amministrazione nella e-mail dd. 17.3.2023, e in quanto avrebbe potuto essere comunque acquisito d’ufficio dal giudice.
14. In via pregiudiziale, occorre ribadire che la presente controversia rientra secondo la condivisibile impostazione giurisprudenziale nella fattispecie di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nella materia dei pubblici servizi, ex art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm..
15. Si tratta ormai di un consolidato orientamento, condiviso da questo Tribunale (cfr. TRGA Bolzano, 15 dicembre 2022, n. 322, con ampi richiami; TAR Campania, Napoli, Sezione IV, 5 giugno 2023, n. 3438), le cui considerazioni, sulla questione di giurisdizione, si intendono, in questa sede, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 74 cod. proc. amm., integralmente richiamate e ribadite.
16. Preso atto di quanto riscontrato dal documento dd. 17.3.2023, depositato da parte resistente, e dell’acquisito PEI rielaborato dd. 2.5.2023 il ricorso, per quanto concerne le domande di annullamento, deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. essendo concluso l’anno scolastico 2022/2023 e avendo il Consiglio di classe integrato proposto un aumento delle ore di collaboratore all’integrazione che ha concretamente garantito al minore -OMISSIS- per l’intero orario scolastico di seguire le lezioni della classe frequentata dall’alunno.
17. Del resto, stante l’assenza di qualsivoglia contraria deduzione, da parte della difesa dell’Istituto scolastico intimato, costituito in giudizio, deve ritenersi che l’assegnazione, per il corrente anno scolastico, in favore del predetto minore, di ulteriori 5 ore di una collaboratrice all’integrazione, al fine di garantire l’intero orario, seguito dal medesimo, si connotava in termini di definitività, relativamente all’anno scolastico 2022/2023: il che giustifica, in rito, la superiore declaratoria d’improcedibilità per cessata materia del contendere.
18. Lo stesso vale per il censurato provvedimento del Direttore per l’istruzione e la formazione -OMISSIS- di assegnazione delle ore di sostegno -OMISSIS-, nonché per la pure impugnata delibera della Giunta provinciale del 15.7.2020, n. 251 recante “ formazione delle classi e dotazioni organiche nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 ”. Entrambi i provvedimenti hanno esaurito i loro effetti con la fine dell’anno scolastico in atto.
19. Ebbene rimane da esaminare la richiesta di parte ricorrente volta all’accertamento del diritto al numero di ore di sostegno didattico congruo, nei termini sopra riferiti (ovvero, per tutto il percorso scolastico e pro futuro).
20. Assodata a livello legislativo (cfr. soprattutto art. 15- bis , comma 2, della legge provinciale n. 12 del 2000, che ammette la deroga al rapporto fra docenti e alunni) e giurisprudenziale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 3 maggio 2017, n. 2023; TAR Veneto, Sezione I, 16 settembre 2022, n. 1397) la sussistenza del diritto degli alunni con handicap fisici o sensoriali a ottenere un numero di ore di sostengo didattico adeguato alla patologia sofferta, va precisato che la determinazione delle stesse va effettuata dall’Amministrazione di anno in anno, in base alla specifica rilevazione delle esigenze concrete del disabile e, in particolare, alla luce di quanto risultante dal profilo dinamico funzionale e dal PEI, i quali devono tenere conto degli specifici bisogni del disabile.
21. Ciò si desume dalla natura di tale diritto e dal conseguente trattamento normativo riservatogli dal legislatore sia nazionale che provinciale, per cui lo stesso non si presta ad essere cristallizzato in una formula unica ed immutabile, che sarebbe inevitabilmente destinata a divenire, nel tempo, non più rispondente allo stato evolutivo del minore e deve essere quantificato alla luce di quanto risultante dal profilo dinamico funzionale e dal PEI.
22. Giova soggiungere che tali strumenti, peraltro, devono tenere conto dei bisogni del disabile e non essere elaborati in funzione delle risorse assegnate all’istituto scolastico, con conseguente illegittimità del PEI eventualmente adottato dall’Amministrazione non in funzione della patologia dell’alunno disabile e delle sue esigenze di educazione e di istruzione, ma delle ore di sostegno didattico già assegnate.
23. Rimane, quindi, fermo l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere alla predisposizione del PEI, anno per anno, alla stregua di quanto indicato, senza che questo Tribunale possa provvedere ad un tale accertamento del tutto generico e avulso dalla descritta mutabile situazione, sicché la relativa domanda è inammissibile, oltre che per genericità, per l’assenza di una qualsiasi utilità, nulla aggiungendo un eventuale simile accertamento a quanto già previsto normativamente.
24. Nello specifico, anche la determinazione del concreto fabbisogno fra ore di sostegno didattico e ore di assistenza alla frequenza scolastica tramite collaboratrice/collaboratore all’integrazione deve essere effettuata in sede di redazione annuale del PEI e a tale determinazione l’Amministrazione scolastica deve attenersi.
25. Per tale motivo, per quanto riguarda la richiesta di ore di sostegno didattico per gli anni futuri il Collegio, sulla scorta della consolidata e condivisa giurisprudenza (cfr. ex plurimis , TAR Lazio, Roma, sez. IV- bis , 26 aprile 2023, n. 7173; TAR Campania, Napoli sez. IV, 24 aprile 2023, n. 2504 e n. 2503, 13 febbraio 2023, n. 986, 13 dicembre 2022, n. 7762, 22 dicembre 2020, n. 6366, 4 dicembre 2020, n. 5823, 2 dicembre 2020, n. 5735; Cons. Stato, sez. VI, 23 marzo 2010, n. 2231), può unicamente e nuovamente ribadire l’esistenza in astratto del diritto della parte ricorrente ad un numero di ore di sostegno didattico adeguato alla sua patologia e del diritto alla frequentazione delle ore scolastiche effettive al pari degli altri alunni, con l’aiuto della figura professionale della/del collaboratrice/collaboratore all’integrazione, sempre tenuto conto della patologia, ma non può procedere alla quantificazione delle ore di sostegno didattico rispettivamente delle ore di assistenza all’integrazione pro futuro, come richiesto dal ricorrente.
26. Per la quantificazione delle ore di sostegno didattico rispettivamente delle ore di assistenza all’integrazione e la loro adeguata ripartizione per gli anni scolastici futuri opererà, quindi, il meccanismo dinamico di ricognizione del fabbisogno e concreta determinazione del numero di ore spettanti tramite l’elaborazione periodica del PEI, che terrà conto delle condizioni esistenti, anche in relazione ad eventuali mutamenti nel tempo delle esigenze educative.
27. Infatti, è noto, che la predisposizione del PEI costituisce un necessario adempimento, che va posto in essere, dalla Scuola frequentata dal minore in situazione di disabilità, per ogni anno scolastico, e precisamente al suo inizio.
28. Diversamente opinando si arriverebbe a pretendere che il Tribunale si pronunciasse, in definitiva, su poteri amministrativi, non ancora esercitati (cfr. art. 34, comma 2, cod. proc. amm.), sicché la relativa domanda è inammissibile anche sotto questo punto di vista.
29. Venendo alla richiesta delibazione sulla fondatezza del ricorso ai fini della decisione sulle spese del presente giudizio il Collegio osserva che le ragioni dell’astratta fondatezza nel merito, con riferimento all’anno scolastico 2022/2023, della domanda di annullamento dell’impugnato PEI, formulata dal ricorrente, risiede, in particolare, nell’argomentazione già spesa in sede cautelare: “ 9. La motivazione dell’impugnato PEI sul numero di ore di sostegno (6 ore e 40 minuti) assegnate al minore, appare carente di valutazione in merito alla necessità effettiva individuale di sostegno didattico necessaria per garantire la piena inclusione scolastica dell’alunno disabile anche in considerazione dei diversi ruoli e compiti delle due figure professionali, quali l’insegnante di sostegno e il collaboratore all’integrazione (cfr. contratto collettivo 17 maggio 2007).
10. Dalla difesa espressa -OMISSIS- pare inoltre che le ragioni dell’assegnazione delle sole 6 ore e 40 minuti di sostegno siano legate alle scarse risorse di personale e capitale disponibili.
11. Questa ragione addotta a giustificazione del numero insufficiente di ore assegnate all’alunno si pone tuttavia in contrasto con l’art. 15- bis , comma 2, della legge provinciale n. 12 del 2000, in tema di modalità di assegnazione degli insegnanti di sostegno per gli alunni con disabilità. La norma, infatti, individua nelle concrete necessità degli alunni con bisogni educativi speciali, il criterio in base al quale deve avvenire l’attribuzione delle ore di sostegno, contemplando, ove occorresse, la deroga al rapporto fra docenti e alunne e alunni uno a 100 .”
30. A ciò aggiungasi che nel caso concreto, l’attribuzione, per l’anno in corso, di (sole) 27,35 ore settimanali di sostegno didattico e assistenza all’integrazione, a fronte di una frequenza complessiva di 31,15 ore, è rimasta priva di giustificazione e motivazione alcuna.
31. Da quanto precede le censure di parte ricorrente appaiono condivisibili e tali da fondare, in astratto, l’accoglimento parziale del ricorso introduttivo.
32. Le spese di lite, per il principio della soccombenza virtuale, vanno poste a carico delle amministrazioni intimate, e sono liquidate, tenuto conto dell’inammissibilità della domanda di accertamento relativa agli anni futuri, come in dispositivo, non rilevando a tali fini eventuali assenze o ritardi nelle entrate a scuola dell’alunno -OMISSIS-.
33. Non spetta invece il rimborso del contributo unificato, se ed in quanto versato, in quanto ai sensi dell’art. 10, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il processo in materia di integrazione scolastica, relativamente ai ricorsi amministrativi per la garanzia del sostegno agli alunni con handicap fisici o sensoriali, ai sensi dell’art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è esente da tale contributo, giusta art. 17, comma 8- bis , del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse in relazione alla domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati e per il resto, riguardo alla richiesta relativa agli anni futuri, lo dichiara inammissibile per le ragioni e nei termini indicati in parte motiva.
Condanna la Provincia autonoma di Bolzano e -OMISSIS-, in solido, alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre agli altri oneri accessori e CPA, nonché IVA, qualora dovuta, ad esclusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2- septies , del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, del soggetto esercente la responsabilità genitoriale e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati, nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2023 con l’intervento dei magistrati:
Lorenza Pantozzi Lerjefors, Presidente
Edith Engl, Consigliere
Stephan Beikircher, Consigliere, Estensore
Fabrizio Cavallar, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stephan Beikircher | Lorenza Pantozzi Lerjefors |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.