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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 260-1/ 2024
REPUBBLICA ITALINA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Pasquale Liccardo Presidente rel.
Dott. Maurizio Atzori Giudice
Dott.ssa Antonella Rimondini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza R.G. n. 260-1/2024 da , con sede legale in Conegliano Parte_1
(TV), Via Alfieri 1, C.F. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Menghini P.IVA_1
e Davide Sarina, nei confronti della società con sede legale Controparte_1
in Sant'Agata Bolognese (BO), Via Vicolo delle Scuole n.3 C.F. e P.IVA . P.IVA_2
Con ricorso depositato in data 19/9/2024, a proposto istanza di Parte_1
apertura della liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 37 e ss. Di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. Modifiche (CCII) in danno della società . Controparte_1
In primo luogo, si dà dato atto:
1) della regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di convocazione delle parti innanzi al Giudice relatore, deve essere dichiarata la contumacia della società debitrice
; Controparte_1
2) della competenza del Tribunale di Bologna ex art. 27, II° co., CCII, avendo la società resistente sede legale, corrispondente al centro principale dei propri interessi in Bologna.
Dalla documentazione versata in atti emerge il superamento dei limiti di cui all'art. 2, I comma, lett. d) CCII, in particolare dall'ultimo bilancio depositato dalla società debitrice, risalente al 2012, risulta che le voci dell'attivo e dei debiti sono notevolmente superiori pagina1 di 4 rispetto ai requisiti dimensionali sovra richiamati, necessari per qualificare la società come
“impresa minore”.
Dalla documentazione versata in atti risulta altresì evidente che la società debitrice abbia maturato debiti scaduti e non pagati per un ammontare complessivo superiore ad euro
30.000 (art. 49, ultimo comma, CCI).
Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che l'impresa si trova in stato di insolvenza (intesa ex art. 2, I comma, lett. b) come lo stato che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni), non avendo la stessa liquidità sufficiente per onorare i propri debiti sociali.
Ricorrono dunque i presupposti di cui all'art. 121 CCII per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società resistente.
La nomina del Curatore, compiuto in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125 e 358 CCII e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art. 358
CCII. Il professionista è scelto dall'albo nazionale di cui all'art. 356 CCII, operativo e consultabile dal 1° aprile 2023.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna,
visti ed applicati gli artt. 40 e 121 e ss. CCII dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
con sede legale in via vicolo delle scuole 3, Sant'Agata Bolognese (BO) C.F. e P.IVA
P.IVA_2
nomina
Giudice delegato il Presidente dott. Pasquale Liccardo e quale Curatore dott. Per_1
con studio in Bologna) dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina
[...]
mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria, nella quale dare conto della sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011,n.159 e della disponibilità di tempo e di risorse professionali e pagina2 di 4 organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione;
avverte il curatore che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCII un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società; ordina
La redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n.127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
6) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;
stabilisce il giorno 4 marzo 2025, ore 12:15 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Presidente Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della pagina3 di 4 società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società in liquidazione giudiziale;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Bologna nella camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del
Tribunale, in data 12 novembre 2024.
Il Presidente est.
Dott. Pasquale Liccardo
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALINA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Pasquale Liccardo Presidente rel.
Dott. Maurizio Atzori Giudice
Dott.ssa Antonella Rimondini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza R.G. n. 260-1/2024 da , con sede legale in Conegliano Parte_1
(TV), Via Alfieri 1, C.F. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Menghini P.IVA_1
e Davide Sarina, nei confronti della società con sede legale Controparte_1
in Sant'Agata Bolognese (BO), Via Vicolo delle Scuole n.3 C.F. e P.IVA . P.IVA_2
Con ricorso depositato in data 19/9/2024, a proposto istanza di Parte_1
apertura della liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 37 e ss. Di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. Modifiche (CCII) in danno della società . Controparte_1
In primo luogo, si dà dato atto:
1) della regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di convocazione delle parti innanzi al Giudice relatore, deve essere dichiarata la contumacia della società debitrice
; Controparte_1
2) della competenza del Tribunale di Bologna ex art. 27, II° co., CCII, avendo la società resistente sede legale, corrispondente al centro principale dei propri interessi in Bologna.
Dalla documentazione versata in atti emerge il superamento dei limiti di cui all'art. 2, I comma, lett. d) CCII, in particolare dall'ultimo bilancio depositato dalla società debitrice, risalente al 2012, risulta che le voci dell'attivo e dei debiti sono notevolmente superiori pagina1 di 4 rispetto ai requisiti dimensionali sovra richiamati, necessari per qualificare la società come
“impresa minore”.
Dalla documentazione versata in atti risulta altresì evidente che la società debitrice abbia maturato debiti scaduti e non pagati per un ammontare complessivo superiore ad euro
30.000 (art. 49, ultimo comma, CCI).
Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che l'impresa si trova in stato di insolvenza (intesa ex art. 2, I comma, lett. b) come lo stato che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni), non avendo la stessa liquidità sufficiente per onorare i propri debiti sociali.
Ricorrono dunque i presupposti di cui all'art. 121 CCII per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società resistente.
La nomina del Curatore, compiuto in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125 e 358 CCII e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art. 358
CCII. Il professionista è scelto dall'albo nazionale di cui all'art. 356 CCII, operativo e consultabile dal 1° aprile 2023.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna,
visti ed applicati gli artt. 40 e 121 e ss. CCII dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
con sede legale in via vicolo delle scuole 3, Sant'Agata Bolognese (BO) C.F. e P.IVA
P.IVA_2
nomina
Giudice delegato il Presidente dott. Pasquale Liccardo e quale Curatore dott. Per_1
con studio in Bologna) dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina
[...]
mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria, nella quale dare conto della sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011,n.159 e della disponibilità di tempo e di risorse professionali e pagina2 di 4 organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione;
avverte il curatore che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCII un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società; ordina
La redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n.127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
6) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;
stabilisce il giorno 4 marzo 2025, ore 12:15 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Presidente Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della pagina3 di 4 società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società in liquidazione giudiziale;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Bologna nella camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del
Tribunale, in data 12 novembre 2024.
Il Presidente est.
Dott. Pasquale Liccardo
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