Rigetto
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 13/05/2025, n. 4084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4084 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04084/2025REG.PROV.COLL.
N. 04969/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4969 del 2024, proposto da:
Società Agricola La Cesa s.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difeso dall'avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Vittoria De Gennaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Alburni Futuro – Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per la riforma:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 06423/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2025 il Consigliere Lorenzo Cordì e udita, per parte appellata, l’avvocato Maria Vittoria De Gennaro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sig.ra sig.ra LA ER, quale legale rappresentante della Società agricola La Cesa s.r.l.s., ha proposto ricorso in appello avverso la sentenza n. 6423/2023, con la quale il T.A.R. per la Campania ha respinto il ricorso proposto avverso: i ) il provvedimento prot. n. 719642 del 29.11.2019, con cui il dirigente della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestale della Regione Campania aveva respinto l’istanza formulata dalla parte per accedere ai fondi per il “ Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali ”; ii ) il decreto dirigenziale n. 240 del 19.12.2019, con il quale erano state approvate le graduatorie relative alla procedura indicata al precedente punto; iii ) il decreto dirigenziale n. 33 del 18.7.2017, con il quale era stato approvato il bando relativo alla tipologia d’intervento 8.5.1 “ Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali ”; iv ) tutti gli altri atti preordinati, connessi e conseguenziali, comunque lesivi della posizione giuridica della parte, ivi compreso il giudizio espresso dalla Commissione di valutazione.
2. In punto di fatto l’appellante ha esposto che: i ) con decreto dirigenziale n. 33 del 18.7.2017, la Regione Campania aveva approvato il bando relativo alla tipologia d’intervento 8.5.1 “ Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali ”, che prevedeva un sostegno a copertura dei costi sostenuti per la realizzazione di investimenti finalizzati al perseguimento di impegni di tutela ambientale, di miglioramento dell’efficienza ecologica degli ecosistemi forestali, di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, alla salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità e volti all’offerta di servizi eco-sistemici, alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle foreste e delle aree boschive e alla pianificazione di una corretta gestione degli ecosistemi forestali; ii ) il bando aveva previsto che gli investimenti avessero carattere di straordinarietà, con conseguente possibilità di intervento sul sito una sola volta nel corso del periodo di programmazione o durante l’attuazione del piano di gestione forestale; iii ) il bando aveva ricompreso investimenti una tantum per perseguire gli impegni di tutela ambientale e investimenti correlati all’art. 34 del regolamento (UE) 1305/2013, investimenti selvicolturali finalizzati alla mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, investimenti per la valorizzazione in termini di pubblica utilità delle foreste e delle aree boschive, elaborazioni di piani di gestione forestale; iv ) la Società aveva presentato domanda di ammissione al sostegno per le prime tre tipologie di investimenti; v ) l’Amministrazione aveva comunicato la sussistenza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza (evidenziando che: i ) non era presente l’autorizzazione sismica; ii ) non erano state barrate le caselle relative all’assenza di precedenti provvedimenti di revoca; iii ) non era state barrate le caselle relative alle dichiarazioni di affidabilità; iv ) le richieste di preventivi ai tecnici e alle ditte non erano state sottoscritte; v ) nella relazione tecnica il calcolo del valore di macchiatico era positivo, diversamente da quanto previsto nel bando; vi ) il piano di coltura e conservazione dell’impianto a bosco permanente non era stato datato né firmato dal conduttore; vii ) vi erano incongruenze tra l’autorizzazione degli otto proprietari alla realizzazione degli interventi e la certificazione notali in atti); vi ) la Società aveva trasmesso una nota evidenziando l’insussistenza delle contestazioni formulate dalla Regione ma quest’ultima, con il provvedimento impugnato, aveva confermato la non ammissione a finanziamento in quanto non vi era l’autorizzazione sismica né l’autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico, e, inoltre, era necessario un contratto di affitto tra gli otto proprietari e la Società per un periodo sufficiente a garantire il vincolo di destinazione.
3. La Società ha proposto ricorso al T.A.R. per la Campania deducendo l’illegittimità dei provvedimenti impugnati in quanto: i ) era stata violata la previsione di cui all’art. 10-bis della L. n. 241/1990 e i principi del giusto procedimento amministrativo; ii ) non era necessaria l’autorizzazione sismica per la realizzazione di muretti a secco né quella relativa al vincolo idrogeologico, e, in ultimo, vi era un valido titolo per la conduzione del fondo.
4. Il T.A.R. ha respinto integralmente il ricorso. La sig.ra LA ER ha proposto ricorso in appello, affidato a un unico articolato motivo, di seguito esaminato e ha chiesto, altresì, di ordinare alla Regione di depositare tutti gli atti relativi al procedimento. Si è costituita in giudizio la Regione deducendo l’infondatezza del ricorso in appello. In vista dell’udienza pubblica dell’8.5.2025 la sola Regione ha depositato memoria conclusionale. All’udienza dell’8.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Con una prima censura l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto necessaria l’autorizzazione sismica non tenendo conto della tipologia di opere da realizzare, delle indicazioni contenute nella normativa tecnica sulle costruzioni e della circostanza che il Comune aveva ritenuto la s.c.i.a. valida ed efficace, senza, quindi, richiedere alcuna denuncia o autorizzazione sismica. La censura può esaminarsi congiuntamente a quella sub 3, relativa all’efficacia della s.c.i.a. in difetto di autorizzazione sismica.
5.1. La deduzione è infondata. Nel caso di specie, il progetto della parte ha previsto la ricostruzione ex novo e l’ampliamento di muri di contenimento per metri cubi 1021 con gradini in pietra per scala di raccordo dei muri di contenimento di per metri quadrati 168. Si tratta, quindi, di un complesso di opere che non possono ritenersi di modesta entità costituendo, al contrario, un intervento di significativa portata, da realizzarsi in una zona sismica a rischio elevato, come quella del Comune di Lacco Ameno (zona a sismicità 2). Inoltre, nel caso di specie non può ritenersi operante la regola delle n.t.c. che consente di denunciare qualsiasi modifica strutturale rispetto al progetto, non trattandosi di una variante. Né la non necessità di un’autorizzazione sismica può affermarsi, in via meramente deduttiva, facendo riferimento alle semplificazioni previste per le costruzioni semplici (7.8.1.9.), e inferendo da tali regole la superfluità di una verifica sismica in ragione delle opere in esame. Al contrario, deve condividersi l’assunto della difesa regionale, secondo le quali la valutazione da compiersi deve avere riguardo alla possibile incidenza delle opere sulla pubblica incolumità. Declinando tale principio all’ipotesi all’attenzione del Collegio, deve, quindi, respingersi la tesi dell’appellante secondo la quale la valutazione non sarebbe necessaria in ragione della tipologia di opere. Infatti, i muretti in considerazione risultano di notevole estensione e non configurano, quindi, una costruzione modesta ma, al contrario, un intervento di rilevante impatto che potrebbe mettere a rischio la pubblica incolumità in caso di eventi sismici, non rari nel territorio del Comune di Lacco Ameno.
5.2. Osserva, inoltre, il Collegio come non abbia rilievo il dedotto trasferimento di competenze al Comune delle attività e funzioni del settore provinciale del Genio civile. Come evidenziato dalla stessa giurisprudenza richiamata dall’appellante, questo trasferimento comporta, esclusivamente, la competenza del Comune a ricevere l’atto contenente la valutazione sismica dell’opera, che, nel caso di specie, non è stato, comunque, presentato. Pertanto, nel caso di specie, difetta la necessaria autorizzazione sismica e la carenza di tale autorizzazione – e, quindi, di un requisito ritenuto necessario – rileva nella presente vicenda in ragione di quanto previsto dall’art. 13.2 delle disposizioni generali relative al P.S.R. nonché dell’art. 8 del bando, che impongono alla Regione di verificare la completezza della documentazione presentata a sostegno dell’istanza. Né tale incompletezza è surrogabile dal giudizio espresso dal Comune, trattandosi di un atto – come spiegato – necessario – che condiziona la legittima esecuzione dei lavori in quanto presupposto di efficacia del titolo edilizio.
6. Parimenti infondata è la seconda deduzione dell’appellante con la quale la stessa ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto necessaria l’autorizzazione allo svincolo idrogeologico.
6.1. Osserva il Collegio come il vincolo idrogeologico sia funzionale a tutelare aree del territorio che, per effetto di interventi e trasformazioni comportanti movimentazioni di terreno, potrebbero essere soggette a situazioni di dissesto in termini di stabilità di versante, innesco di fenomeni erosivi o di regimazione delle acque. Nel caso di specie, l’area è sottoposta a vincolo idrogeologico con pericolosità frana P4 e rischi frana P4. In questo contesto l’Amministrazione ha, correttamente, ritenuto necessario lo svincolo idrogeologico per l’esecuzione delle opere, che comportano movimentazione di terreno per lo scavo delle fondazioni, la demolizione dei muretti preesistenti, lo sbancamento del terreno sovrastante e a monte dei precedenti muretti, come si evince dal progetto presentato. In sostanza, nel caso di specie, si realizza, comunque, una movimentazione di terreno in un’area particolarmente fragile, con rischio, quindi, di ingenerare situazioni di dissesto. Né in senso opposto rilevano le finalità delle opere indicate dall’appellante, dovendosi, comunque, tener conto del momento realizzativo delle stesse e delle movimentazioni connesse, quindi, all’esecuzione.
7. Le considerazioni sin qui esposte consentono di assorbire la disamina della censura sub 4 del ricorso in appello, relative alla sussistenza di un valido titolo per la conduzione del fondo. Infatti, trattandosi di provvedimento plurimotivato opera il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza secondo il quale “ in caso di impugnazione giurisdizionale di determinazioni amministrative di segno negativo fondate su una pluralità di ragioni ciascuna delle quali di per sé idonea a supportare la parte dispositiva del provvedimento, è sufficiente che una sola di esse resista al vaglio giurisdizionale perché il provvedimento […] nel suo complesso resti indenne dalle censure articolate ed il ricorso venga dichiarato infondato o meglio inammissibile per carenza di interesse alla coltivazione dell’impugnativa avverso l’ulteriore ragione ostativa, il cui esito resta assorbito dalla pronuncia negativa in ordine alla prima ragione ostativa ” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 marzo 2015, n. 1532; Id., 23 settembre 2022, n. 8182).
8. In ultimo, non sono fondate le censure relative alla violazione dell’art. 10- bis della L. n. 241/1990 e al dedotto difetto di motivazione del provvedimento. Occorre, infatti, evidenziare come la Regione abbia, compiutamente, indicato le ragioni ostative alla concessione del contributo consentendo alla parte di apprezzare, chiaramente, i motivi a sostegno della decisione e di contestarlo in sede giurisdizionale. Inoltre, l’onere di cui all’art. 10- bis della L. n. 241/1990, non comporta la puntuale confutazione analitica delle argomentazioni svolte dalla parte privata; al contrario, per giustificare il provvedimento conclusivo adottato è sufficiente la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell'atto stesso, alla luce delle risultanze acquisite, essendo, cioè, sufficiente che dalla motivazione si evinca, come nel caso di specie, che l'amministrazione abbia tenuto conto, nel loro complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà (Consiglio di Stato, Sez. V, 30 agosto 2023, n. 8063)
9. In relazione all’istanza istruttoria il Collegio osserva come la stessa sia, invero, genericamente formulata, facendo riferimento a “ tutti gli atti del procedimento in interesse ”, che, invero, sono già stati prodotti dall’Amministrazione in primo grado. Il quadro istruttorio è, comunque, completo e ha consentito al Collegio di definire il giudizio senza alcun ulteriore supplemento, con conseguente superfluità di ogni ulteriore documento istruttorio.
10. In definitiva il ricorso in appello deve essere respinto in quanto infondato.
11. Le questioni esaminate esauriscono la disamina dei motivi, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante; cfr., ex plurimis , Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 settembre 2021, n. 6209; Id., 13 settembre 2022, n. 7949), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
12. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Nulla sulle spese della controinteressata, non costituitasi in giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la sig.ra ER, quale legale rappresentante della Società agricola La Cesa s.r.l.s. a rifondere alla Regione Campania le spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00, oltre accessori di legge). Nulla sulle spese della Alburni Futuro, non costituita in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere, Estensore
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Lorenzo Cordi' | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO