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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 5106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5106 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Prima sezione civile
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti Magistrati riuniti in Camera di Consiglio:
Dott. Raffaele Sdino -Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino -Giudice rel./est.-
Dott.ssa Viviana Criscuolo -Giudice- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 3665 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2023, riservata in decisione all'udienza cartolare del giorno 20.03.2025, avente per oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio, vertente
TRA nata a [...] il [...] c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. LUCIA MANNA e dall'Avv. GALIANO
CARMELA
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] c.f. CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli,
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: i procuratori di parte ricorrente all'udienza cartolare del 20.03.2025, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con rimessione sul ruolo per prosieguo dell'istruttoria. Il PM, con parere del 25.03.2025, chiedeva accogliersi la domanda. Il GI riservava la causa al Collegio sul solo status.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, la possibilità di emettere sentenza non definitiva sulla domanda di divorzio è prevista dall'art. 4 comma 12 della legge 1/12/1970 n. 898 come sostituito dall'art. 8 legge 6/3/1987 n. 74.
Orbene è provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi con accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita del 06.07.2021.
Del pari, è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, quanto meno nei 6 mesi dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n.74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 1 della citata legge n. 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Per quanto concerne le statuizioni accessorie, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice istruttore, come da separata ordinanza.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
La regolamentazione delle spese è rinviata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Anacapri il
24.09.2012 da nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...];
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Anacapri, per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L. 1/12/1970 n.898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 - (atto n° 24, Parte II, serie A, registro atti matrimonio anno 2012);
c) rimette, con separata ordinanza, la causa sul ruolo dell'istruttore;
d) spese al definitivo. Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28.03.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Prima sezione civile
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti Magistrati riuniti in Camera di Consiglio:
Dott. Raffaele Sdino -Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino -Giudice rel./est.-
Dott.ssa Viviana Criscuolo -Giudice- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 3665 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2023, riservata in decisione all'udienza cartolare del giorno 20.03.2025, avente per oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio, vertente
TRA nata a [...] il [...] c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. LUCIA MANNA e dall'Avv. GALIANO
CARMELA
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] c.f. CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli,
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: i procuratori di parte ricorrente all'udienza cartolare del 20.03.2025, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con rimessione sul ruolo per prosieguo dell'istruttoria. Il PM, con parere del 25.03.2025, chiedeva accogliersi la domanda. Il GI riservava la causa al Collegio sul solo status.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, la possibilità di emettere sentenza non definitiva sulla domanda di divorzio è prevista dall'art. 4 comma 12 della legge 1/12/1970 n. 898 come sostituito dall'art. 8 legge 6/3/1987 n. 74.
Orbene è provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi con accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita del 06.07.2021.
Del pari, è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, quanto meno nei 6 mesi dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n.74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 1 della citata legge n. 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Per quanto concerne le statuizioni accessorie, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice istruttore, come da separata ordinanza.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
La regolamentazione delle spese è rinviata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Anacapri il
24.09.2012 da nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...];
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Anacapri, per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L. 1/12/1970 n.898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 - (atto n° 24, Parte II, serie A, registro atti matrimonio anno 2012);
c) rimette, con separata ordinanza, la causa sul ruolo dell'istruttore;
d) spese al definitivo. Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28.03.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino