Decreto presidenziale 3 febbraio 2020
Sentenza 12 agosto 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 12/08/2020, n. 3587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3587 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2020 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/08/2020
N. 03587/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00623/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 623 del 2017, proposto da
Pirotecnica Afragolese S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ferdinando Paudice, Marcello Marasco, Veronica Polimene, con domicilio eletto presso lo studio Marcello Marasco in Napoli, via Taddeo Da Sessa Isola C/7;
contro
Comune di Acerra, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Sasso, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo n. 156;
Citta' Metropolitana di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaele Viviani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento della VI Direzione – SUAP della Città di Acerra, recante registro ufficiale n. 53933 del 17/11/2016, con il quale è stata disposta “la conclusione negativa del procedimento avviato ed il formale diniego del titolo unico”, relativamente all'istanza prot. n. 18614 dell'11/5/2012 e successive integrazioni, presentata dalla Pirotecnica Afragolese srl per l'ottenimento dell'autorizzazione unica per la realizzazione e l'esercizio dell'attività di deposito di fuochi di artificio in variante al vigente PRG;
nonché di tutti gli atti preordinati, antecedenti, connessi e conseguenti. Ivi compresa, se ed in quanto occorra, la relazione del settore urbanistica n. 48323 del 17/10/2016 ivi richiamata.
e per la condanna
al risarcimento del danno
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Acerra e di Citta' Metropolitana di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2020 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5, d.l. 18/20, conv. nella l. 27/20;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, la società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Acerra ha disposto “ la conclusione negativa del procedimento avviato ed il formale diniego del titolo unico ”, relativamente all'istanza prot. n. 18614 dell'11/5/2012 e successive integrazioni, dalla stessa presentata per l'ottenimento dell'autorizzazione unica per la realizzazione e l'esercizio dell'attività di deposito di fuochi di artificio in variante al vigente PRG.
2. Espone, in punto di fatto, la ricorrente che:
- in data 13.02.2015, con istanza protocollata al nr. 5465, e successiva nota di precisazione protocollata al nr. 8532 del 9.03.2015, essa chiedeva l’autorizzazione alla realizzazione di un esercizio avente ad oggetto l’attività di deposito di fuochi di artificio su un fondo, sito nel Comune di Acerra ed individuato catastalmente al foglio 47, p.lla 12;
- il Comune di Acerra convocava, per il 27/4/2015, conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 8 del DPR 160/2010 per esame progetto relativo alla realizzazione di un deposito per fuochi di artificio in variante al PRG”, invitando la Città Metropolitana di Napoli, il Genio Civile, l’Asl NA2 Nord, l’Autorità di Bacino della Regione Campania;
- dopo numerosi rinvii, veniva convocata la Conferenza per il 28/7/2016; in tale ultima seduta, si dava atto del parere favorevole dell’Autorità di Bacino, espresso con atto n. 34228 del 27/7/2016, confermativo del precedente n. 839 del 24/3/2016, e si ribadiva che il Consorzio ASI reputava il progetto non di propria competenza. Si dava anche lettura del parere favorevole della Città Metropolitana di Napoli, mentre l’ASL dichiarava di non potersi pronunciare su una variante, ma unicamente sul manufatto edilizio;
- nel corso della seduta del 28.7.2016 tuttavia, per la prima volta, il Comune di Acerra sollevava criticità in ordine alla viabilità di accesso, sul rilievo della non percorribilità nel doppio senso di marcia, ed alla necessità della previa acquisizione del nulla osta rispetto alla linea ferroviaria, giungendo a formulare un parere negativo;
- alla luce di detto parere negativo anche la Città Metropolitana di Napoli subordinava il proprio parere positivo, già espresso in separata nota allegata al verbale, al superamento degli elementi ostativi emersi. Venivano, quindi, assegnati 60 giorni all’istante per produrre chiarimenti e/o integrazioni, che venivano puntualmente prodotti;
- poiché il procedimento non veniva concluso, la ricorrente produceva ulteriore diffida a mezzo del proprio legale, protocollata il 12/10/2016 al n. 47501, chiedendo la convocazione della conferenza di servizi e la definizione del procedimento;
- il Comune di Acerra, senza ulteriori convocazioni della conferenza, comunicava i motivi ostativi all’accoglimento e, quindi, con provvedimento della VI Direzione – SUAP, recante registro ufficiale n. 53933 del 17/11/2016, disponeva “la conclusione negativa del procedimento avviato ed il formale diniego del titolo unico”.
Avverso tale provvedimento, la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di impugnazione:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 DPR 160/2010. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 14 e ss. L. 241/1990. Violazione delle Linee Guida del Ministero dell’interno per le commissioni tecniche territoriali in sede di sopralluogo ispettivo presso fabbriche e depositi di fuochi di artificio. Violazione del R.D. 635/1940 e del DM 16/7/2001. Violazione del Codice della Strada. Violazione D.P.R NR.753/1980 Violazione del giusto procedimento di legge. Omessa comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti. Eccesso di potere sotto molteplici profili. Violazione delle risultanze della conferenza dei servizi. Contraddittorietà. Difetto di istruttoria e dei presupposti. Disparità di trattamento. Sviamento. Sproporzione e incongruenza .
- Secondo la ricorrente, sussisterebbero nella fattispecie i presupposti per la variante semplificata di cui all’art. 8 DPR 160/2010, considerato che, da un lato, lo stesso Comune di Acerra nel corso del procedimento ha reiteratamente dato atto “ dell’assenza nel vigente PRG di aree specificamente destinate a tale attività ” e, dall’altro, che la destinazione finale, cui tende l’iniziativa proposta, è appunto verso la “zona D”, vale a dire per un insediamento produttivo.
- Riferisce la ricorrente che, dopo la richiesta di chiarimenti, era stata prodotta una relazione tecnica esplicativa a firma dell’ing. RI, tesa a chiarire la piena legittimità dell’intervento proposto. Detta relazione tuttavia non sarebbe stata sottoposta all’esame della Conferenza di servizi, né separatamente delle singole amministrazioni che alla stessa partecipavano.
- Il Comune risulta l’unica amministrazione, tra quelle che hanno partecipato alla conferenza di servizi, ad aver sollevato rilievi ostativi all’intervento proposto dalla ricorrente; secondo la ricorrente, il Comune non avrebbe potuto unilateralmente respingere l’intervento, considerato che le amministrazioni convocate in conferenza si erano espresse favorevolmente, assegnando un termine per l’eventuale superamento dei fattori ostativi indicati dal Comune stesso.
- - Quanto alle preoccupazioni in materia di accessibilità, vi sarebbero - secondo la ricorrente -incongruenza e sproporzione in quanto l’intervento risultava già assentito dal Comando dei Vigili del Fuoco e dalla Commissione Tecnica Provinciale della Prefettura di Napoli, proprio preso atto della assoluta compatibilità in termini di sicurezza del deposito stesso rispetto alla pubblica e privata incolumità di persone e cose. Infatti, la viabilità di accesso al fondo presenta una carreggiata che nel punto di minore ampiezza non è inferiore a 3,50 mt. e, quindi, ben superiore alle previsioni del CdS sulla percorribilità minima delle strade, tenuto anche conto dello spazio di manovra richiesto per i mezzi di soccorso. Inoltre, non risulta prescritta da nessuna normativa la necessità di una percorribilità contemporaneamente nei due sensi di marcia.
- Nel Comune di Acerra, nelle immediate vicinanze del sito oggetto dell’intervento proposto, è in esercizio una fabbrica di fuochi, come tale soggetta a parametri ben più restrittivi di un mero deposito. Ai sensi dell’allegato B al TULPS, come risultante dal DM 16/7/2001, e delle relative Linee guida adottate dal Ministero dell’Interno, per i depositi “ in generale, contrariamente a quanto disposto per le fabbriche non sono prescritte distanze di sicurezza esterne minime ”; dette distanze, in ogni caso, vanno calcolate secondo una formula aritmetica che varia in ragione di un diverso coefficiente (K) fissato a seconda della natura dell’esplosivo e pari a K radice di C.
- Il Comune di Acerra – avendo ritenuto, erroneamente, necessario anche tale nulla osta – avrebbe dovuto invitare alla Conferenza le FF.SS.
- Non è stato considerato che l’incremento di traffico è del tutto trascurabile, prevedendosi l’impiego di un camion a settimana per i carichi, mentre per le consegne sarebbero utilizzati furgoni.
2) Violazione degli artt. 3 e 10 bis L. 241/1990. Eccesso di potere sotto molteplici profili. Violazione del giusto procedimento di legge.
Nella comunicazione ex art. 10 bis l. 241/90 il Comune non avrebbe chiarito gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento dello stesso, così violando sostanzialmente le garanzie procedimentali, considerato che l’effettività della partecipazione presuppone la chiara indicazione dei motivi ostativi;
3) Eccesso di potere sotto molteplici profili. Difetto dei presupposti. Sviamento
in quanto i lavori della conferenza sono durati circa due anni.
La ricorrente ha anche chiesto il risarcimento dei danni nonché, in via istruttoria, in ragione della disparità di trattamento già rilevata, ha chiesto di disporre l’acquisizione di tutta la documentazione prodotta dalla “Terracciano srl nel procedimento che la riguarda
3. Sia il Comune che la Città metropolitana di Napoli si sono costituiti in giudizio.
La Città Metropolitana di Napoli ha chiesto di essere estromessa dal giudizio mentre il Comune ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato.
All’udienza pubblica del 23 giugno 2020, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Va preliminarmente disposta l’estromissione della Città Metropolitana dal presente giudizio. Infatti, esso ha ad oggetto un provvedimento adottato dal Comune di Acerra rispetto al quale l’apporto della Città Metropolitana risulta sostanzialmente ininfluente, avendo essa unicamente subordinato l’adozione del proprio parere favorevole al superamento delle criticità evidenziate dal Comune.
Invero, con nota del 27 luglio 2016, la Città metropolitana si era espressa nel senso che sarebbe stato necessario acquisire un parere da parte degli uffici comunali competenti circa “la viabilità di accesso al lotto” e la “collegabilità degli impianti di progetto alle infrastrutture esistenti”, rilevando, altresì, che “l’attività proposta dalla Ditta richiedente è sottoposta a normative specifiche in materia di sicurezza e di distanze da altre abitazioni ed attività, per le quali si rimanda ai pareri degli enti competenti, pur rilevando incidenza di tali aspetti nella scelta localizzativa dell’attività, che necessariamente è da svolgersi a distanza di sicurezza da qualsiasi altra attività”.
Tali considerazioni, tuttavia, non possono considerarsi indicative della imputabilità dell’impugnato diniego anche alla Città metropolitana, la quale si è solo limitata a indicare l’opportunità di assumere i pareri degli uffici competenti.
5. Nel merito, il ricorso è infondato e pertanto deve essere respinto.
5.1. Occorre rilevare in primo luogo che le ragioni che hanno condotto il Comune a respingere l’istanza della ricorrente risiedono nelle considerazioni svolte in Conferenza dal rappresentate del locale Comando di Polizia Municipale che ha affermato: “...per quanto riguarda la viabilità le strade di accesso non consentono il passaggio in entrambi i sensi di marcia e, pertanto, in caso di evento disastroso, si creerebbe un grave intralcio alla circolazione con particolare riferimento ai mezzi di soccorso che dovrebbero confluire sul sito ”.
Inoltre, il rappresentante comunale dichiarava a verbale nella stessa seduta “ che la viabilità di accesso non garantisce i criteri di sicurezza e di rischio ...” e che, in ragione di una distanza inferiore a 500 mt da un tracciato ferroviario in costruzione, occorreva il nulla osta ferroviario.
In relazione a tali considerazioni, il Comune ha assegnato alla ricorrente un termine di 60 gg per fornire ogni opportuno elemento di chiarificazione e/o integrazione. Veniva, quindi, prodotta una relazione dell’ing. RI, cui seguiva anche una ulteriore nota, in data 12/10.
Successivamente, il Comune adottava la comunicazione di motivi ostativi e poi il provvedimento di diniego, nel quale si ribadiva quanto indicato nel verbale della Conferenza del 28/7/16, informando “ la parte richiedente che il procedimento potrà avere corso esclusivamente allorquando dalla parte medesima saranno forniti elementi certi e concreti per il superamento dei problemi di accessibilità e siano esibiti i nulla-osta rispetto all’esercizio ferroviario della linea Cancello-Stazione di Porta ”.
Sempre nel provvedimento di diniego, il Comune ha fatto riferimento anche ad una relazione del settore urbanistica n. 48323 del 17/10/2016, con la quale è stata valutata la relazione prodotto dalla ricorrente, ritenendo che tuttavia le indicazioni fornite dal tecnico della Pirotecnica Aragonese non fossero da confermarsi in quanto il suolo dell’insediamento non risultava interessato (tav. 564 e 574 del progetto della nuova linea RFI) da opere complementari né tanto meno da viabilità integrativa o sostitutiva al fine di consentire il superamento delle condizioni criticità dell’attuale ( e futura) viabilità di accesso al lotto in questione e delle condizioni di pericolosità rispetto alla prossimità della richiamata linea ferroviaria;”.
5.2. In relazione a tale ultimo profilo, va dunque disatteso il primo profilo di doglianza dedotto nel primo motivo di ricorso, concernente l’asserita mancata considerazione della relazione tecnica di parte ricorrente da parte dell’amministrazione comunale.
Detta relazione, infatti, risulta essere stata esaminata dal settore urbanistico e ritenuta non convincente in relazione all’esistenza di presunti progetti di opere complementari e viabilità integrativa.
5.3. Anche la censura, secondo cui il Comune non avrebbe potuto da solo, in presenza di favorevoli valutazioni da parte delle altre amministrazioni coinvolte, sollevare rilievi ostativi all’intervento proposto dalla ricorrente, va respinta. I profili che il Comune ha evidenziato attengono infatti alla viabilità e alla sicurezza sulle strade e sono appunto di competenza comunale; essi sono di tale rilevanza, considerata anche la tipologia di intervento richiesto, da motivare un diniego pur in presenza di pareri favorevoli da parte di altre amministrazioni.
Inoltre, la circostanza che l’intervento risultava già assentito dal Comando dei Vigili del Fuoco e dalla Commissione Tecnica Provinciale della Prefettura di Napoli, non rileva al fine di precludere all’amministrazione comunale le valutazioni di propria competenza circa i diversi profili attinenti la sicurezza della viabilità.
Inoltre, il Comune ha comunque assegnato un termine a parte ricorrente per l’eventuale superamento dei fattori ostativi indicati, ma essi non sono stati superati.
Infine, anche lo stesso provvedimento di diniego finale ha comunque fatta salva la possibilità di dar corso al procedimento allorquando saranno forniti elementi certi circa il superamento delle problematiche in materia di accessibilità e siano esibiti i richiesti nulla osta.
5.4. Quanto alle contestazioni mosse dalla ricorrente sulla effettiva esistenza delle problematiche di viabilità, va prima di tutto evidenziato che dal verbale di seduta della Conferenza di Servizi, del 28 luglio 2016, risulta che Dirigente VI Direzione SUAP, ha rilevato che: “ vi è una indicazione espropriativa mirata alla realizzazione di opere di mitigazione ambientale che, però, non raggiungono il lotto in questione né comportano realizzazioni di viabilità integrative o sostitutive, pertanto allo stato degli atti non consentono di garantire una modifica delle condizioni di accessibilità rispetto all’attuale assetto territoriale. Inoltre, dai grafici sopra richiamati emerge con evidenza che il lotto interessato ed il connesso ipotizzato deposito di fuochi pirotecnici verrebbe a trovarsi ad una distanza inferiore di 500 metri dal tracciato in costruzione ”.
L’asserita trascurabilità del traffico veicolare sulla strada in questione, che la ricorrente sottolinea, non risulta inoltre né provata né comunque motivo sufficiente per ritenere manifestamente illogica o irragionevole la decisione dell’amministrazione comunale, assunta nella propria discrezionalità, di garantire comunque condizioni di sicurezza della viabilità nell’area in questione, tenuto conto dei rischi connessi all’attività di deposito di fuochi di artificio. In questo quadro, la circostanza che il TULPS non prevedrebbe – secondo la ricorrente - distanze di sicurezza esterne minime per i depositi di fuochi d’artificio non appare comunque dirimente, dovendo l’amministrazione nella propria discrezionalità valutare le condizioni di sicurezza della viabilità per consentire tale tipologia di intervento.
5.4. La natura dell’attività che si intende intraprendere, caratterizzata da particolare pericolosità, giustifica pertanto la scelta della amministrazione comunale che, nella sua valutazione discrezionale, ha ritenuto, con ragionamento privo delle illogicità e incongruenze lamentate che dovesse essere garantita una viabilità di accesso su due corsie e una distanza maggiore rispetto a quella normalmente richiesta dal codice della strada.
5.5. Né è accoglibile la censura di disparità di trattamento con riferimento alla esistenza di una fabbrica di fuochi, come tale soggetta a parametri ben più restrittivi di un mero deposito, in area limitrofa. Infatti, la giurisprudenza è consolidata nel senso che una eventuale disparità di trattamento non può in alcun caso giustificare il perpetuarsi di una situazione di illegittimità ulteriore a favore di altri soggetti. In ogni caso, tuttavia, spetta all’amministrazione comunale compiere i dovuti accertamenti e verificare il rispetto delle condizioni di sicurezza anche nei confronti della fabbrica Terracciano s.p.a. indicata da parte ricorrente, al fine, eventualmente, di adottare i conseguenziali provvedimenti.
Va pertanto respinta anche la richiesta istruttoria volta ad acquisire gli atti del procedimento relativi a detta fabbrica. Peraltro, risulta che la ricorrente ha proposto un’istanza di accesso civico ai suddetti documenti e dunque, per tale via, essa dovrà ottenere quanto richiesto, potendo, in mancanza, rivolgersi al Tar azionando l’apposito rito del giudizio sull’accesso ai documenti.
5.6. La vicinanza con il tracciato ferroviario, inoltre, giustifica sicuramente la richiesta del Comune di ottenere il nulla osta da parte della RFI, a cura di parte ricorrente. La circostanza che la RFI non sia stata chiamata a partecipare alla Conferenza non costituisce motivo di illegittimità del procedimento, non trattandosi di una delle amministrazioni coinvolte.
Peraltro, non risulta che la ricorrente abbia ottenuto il rilascio del nulla-osta da parte della RFI, pur espressamente richiesto dal Comune (cfr. nota, prot. n. 48323, del 17 ottobre 2016 e nota prot. n. 48594, del 18 ottobre 2016).
6. Anche il secondo motivo di ricorso (erroneamente rubricato sub 3) in ricorso) con cui la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 3 e 10 bis L. 241/1990 in quanto nel il Comune non avrebbe chiarito gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento del preavviso di rigetto, così violando sostanzialmente le garanzie procedimentali, deve essere respinto.
La comunicazione di preavviso di rigetto, adottata in data 18.10.2016, prot. 48594, è stata inviata alla ricorrente (cfr. Allegato 5 dell’ultima produzione del Comune di Acerra). In detta comunicazione, il Comune di Acerra ha espressamente menzionato le ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza della ricorrente, facendo riferimento alle osservazioni presentate dal tecnico della ricorrente in data 26.9.2016 e alla relazione tecnica del settore urbanistica del 17.10.2016, sopra menzionata, così argomentando in modo chiaro ed esaustivo le ragioni del preavviso di rigetto.
Né avrebbe avuto senso convocare una nuova seduta della Conferenza di servizi per valutare profili di stretta competenza comunale.
7. Infine, è infondato anche il terzo motivo di ricorso (erroneamente rubricato sub 4) in ricorso), con cui la ricorrente deduce l’eccesso di potere per l’eccessiva durata dei lavori della Conferenza di servizi. Il superamento del termine di conclusione di un procedimento, infatti, non può comportare illegittimità del provvedimento adottato, ma solo eventuali diverse forme di responsabilità dei confronti dei singoli funzionari o della amministrazione stessa (disciplinare, amministrativa, per danno da ritardo, ecc.).
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
8. L’istanza risarcitoria proposta dalla ricorrente sul presupposto della spettanza del provvedimento richiesto, deve essere respinta alla luce dell’infondatezza della domanda annullatoria.
8.1. Invero, la ricorrente propone anche una domanda risarcitoria per il danno da ritardo ex art. 2 bis l. 241/90, precisando nel ricorso a pag. 17, che “ la violazione dei termini di definizione del procedimento, visto l’interesse della ricorrente alla relativa tempestiva chiusura anche al fine di valutare alternative imprenditoriali, determina, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno da ritardo, ovvero all’indennizzo ex art. 2 bis L. 241/90. E sotto tale profilo va rilevato che la ricorrente ha atteso per anni la definizione di un procedimento cui era collegata la realizzazione di un’iniziativa imprenditoriale strategica, vedendo paralizzata la propria attività anche in quanto eventuali alternative non erano contestualmente percorribili, per esigenze di salvaguardia degli equilibri economici e finanziari .”.
Tale autonoma domanda risarcitoria, pur a volerla qualificare come danno da ritardo mero (che cioè prescinde dall’accertamento della spettanza del bene della vita richiesto), non può comunque essere accolta in quanto la ricorrente non ha fornito prova delle diverse alternative percorribili cui ha dovuto rinunciare e degli specifici danni, patrimoniali e non, che le sarebbero stati arrecati in conseguenza della eccessiva durata del procedimento.
Come recentemente affermato in un importante obiter dalla Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, assimilando la responsabilità per danno da ritardo alla responsabilità precontrattuale, il danno in questi casi è risarcibile unicamente nei limiti dell’interesse negativo. Dice infatti l’Adunanza plenaria che ritardo nell’adozione del provvedimento genera “ una situazione di incertezza in capo al privato e può, dunque, indurlo a scelte negoziali (a loro volta fonte di perdite patrimoniali o mancati guadagni) che non avrebbe compiuto se avesse tempestivamente ricevuto, con l’adozione del provvedimento nel termine previsto, la risposta dell’amministrazione .”
Di tali danni, tuttavia, la ricorrente non ha offerto prova né specifica allegazione. Essa si è invece limitata ad allegare (senza provarli) i danni derivanti dalla mancata realizzazione dell’impianto ( ad es. la deminutio di peso imprenditoriale che si concreta in un inferiore radicamento sul territorio e sul mercato, costi di realizzazione maggiori; mancato arricchimento del proprio curriculum professionale e danno all’immagine) tutti danni che tuttavia presuppongono l’accertamento della spettanza del provvedimento richiesto, spettanza che ne caso di specie non risulta essere stata accertata.
9. In conclusione, tanto la domanda annullatoria che quella risarcitoria devono essere respinte.
Le spese possono essere compensate tra tutte le parti alla luce della complessità e specificità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- estromette dal giudizio la Città metropolitana;
- respinge il ricorso unitamente alla domanda risarcitoria;
- compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2020, tenutasi in collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 84, comma 6, d.l. 18/20, conv. nella l. 27/20, con l'intervento dei magistrati:
Paolo Corciulo, Presidente
Maria Laura Maddalena, Consigliere, Estensore
Germana Lo Sapio, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Laura Maddalena | Paolo Corciulo |
IL SEGRETARIO