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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/04/2025, n. 1413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1413 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1626 /2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1626/2023 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. ROMANAZZI CRISTINA Parte_1
Ricorrente
nei confronti di
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, con il procuratore avv. TIBERINO CARLA
Resistente
Oggetto: Pensione di vecchiaia anticipata;
***
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso dell'08.02.2023, l'istante in epigrafe indicata, premesso di aver svolto attività di operaia agricola, di essere affetta dalle patologie analiticamente indicate in ricorso, di soddisfare il requisito anagrafico, di aver cessato qualsivoglia attività lavorativa, di essere in possesso dei previsti requisiti contributivi, nonché di essere invalida in misura superiore all'80%, deduceva di aver presentato in data 30.09.2022 domanda di pensione di vecchiaia, ai sensi dell'art. 1 comma 8 del D. lgs 503/92 e CP_ che l' nonostante la sussistenza dei requisiti di legge, con comunicazione del 04.11.2022 respingeva l'istanza con la seguente motivazione: “non è stata riconosciuta invalida in misura pari
o superiore all'80% e, pertanto, non può usufruire del requisito ridotto di età per la pensione di vecchiaia”. Previo infruttuoso ricorso amministrativo del 25.11.2022, la parte ricorrente chiedeva di accertare e dichiarare il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell'art. 1, comma 8, del D. lgs 503/1992, con condanna dell' alla corresponsione della prestazione, oltre ad accessori come per CP_1 legge, con il favore delle spese di lite, da distarsi.
Costituendosi, l' contestava gli avversi assunti, concludendo per il rigetto della domanda. CP_1
* Il ricorso è fondato nei termini e per i motivi di seguito esposti.
Occorre evidenziare che il diritto alla pensione anticipata di vecchiaia è riconosciuto dal D. Lgs. n.
503 del 1992, art. 1, comma 8, in favore dei soggetti con una invalidità pari almeno all'80%.
Invero, l'art. 1 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, rubricato “Età per il pensionamento di vecchiaia”, dispone che: “
1. Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata.
2. Il limite di età previsto per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, è elevato fino al compimento del 65 anno;
gli assicurati che alla data di entrata in vigore del presente decreto prestano ancora attività lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia, sono esonerati dall'obbligo della comunicazione di cui al richiamato articolo 6, comma 2; sono altresì esonerati dall'anzidetto obbligo gli assicurati che maturino i requisiti previsti entro sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando l'obbligo per gli assicurati stessi di effettuare la comunicazione sopra considerata non oltre la data in cui i predetti requisiti sono maturati.
3. La percentuale annua di commisurazione della pensione per ogni anno di anzianità contributiva acquisita per effetto di opzione esercitata ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 dicembre 1977, n.
903, e dell'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, ai fini della permanenza in servizio oltre le età di cui al comma
1, è incrementata di un punto percentuale fino al compimento del 60 anno di età per le donne e 65 per gli uomini e di mezzo punto percentuale negli altri casi, anche in deroga all'articolo 11, comma
2, della legge 30 aprile 1969, n. 153. Gli incentivi indicati sono attribuiti, comunque, fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva massima utile. Per gli anni successivi viene riconosciuta la maggiorazione della pensione di cui al comma 6 dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.
4. Le percentuali annue di rendimento attribuite ai sensi del comma 3 restano acquisite indipendentemente dalla successiva applicazione dell'elevazione del requisito di età prevista dal comma 1.
5. Il trattamento pensionistico derivante dall'applicazione dei commi 2 e 3 non può comunque superare l'importo della retribuzione pensionabile prevista dai singoli ordinamenti.
6. Sono confermati i requisiti per la pensione di vecchiaia in vigore alla data del 31 dicembre 1992 per i lavoratori non vedenti. 7. Il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro.
8. L'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento.”.
Con il predetto decreto legislativo, recante norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, è stata disposta l'elevazione dei limiti di età per conseguire la pensione Parte di vecchiaia a carico dell' (assicurazione generale obbligatoria) gestita dall' da 55 a 60 CP_1 anni per le donne e da 60 a 65 anni per gli uomini. Tuttavia, l'art. 1, comma 8, dello stesso decreto ha stabilito che detto innalzamento non trova applicazione nei confronti dei soggetti invalidi in misura non inferiore all'80%, per i quali, quindi, l'età pensionabile resta ancora stabilita a 55 anni, se donne, e a 60 se uomini. Non si tratta, dunque, di una pensione diretta di invalidità bensì di una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un'integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento.
Lo stato di invalidità costituisce, dunque, solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 503 del 1992, ma non può comportare lo snaturamento della prestazione che rimane un trattamento diretto di vecchiaia (finanziato dallo stesso soggetto del rapporto assicurativo, sul quale gravano i contributi, e diretto a coprire i rischi derivanti dalla vecchiaia), ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità (pure a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e diretto a coprire i rischi derivanti, appunto, dall'invalidità) previsti dalla L. n. 222 del 1984.
Nel caso di specie, non risulta oggetto di specifica contestazione da parte dell' la puntualmente CP_1 allegata sussistenza del requisito contributivo, nonché la cessazione dell'attività lavorativa.
È stata, così, disposta CTU ai fini dell'accertamento della ricorrenza del requisito sanitario postulato per l'accesso anticipato alla prestazione.
Ciò posto, all'esito dell'indagine peritale effettuata, sulla scorta di quanto documentato dalle certificazioni cliniche in atti, il CTU ha accertato che “la sig.ra , alla data della Parte_1 domanda amministrativa (30.9.2022), era affetta da:
1. Esiti di mammectomia (codice 8006) 2.
Neoplasia a prognosi favorevole con gravecompromissione funzionale (sindrome depressiva endoreattiva grave) percarcinomamammario (T2n0) già sottoposto a mastectomia totale (7.7.21) e a chemioterapiae in attuale trattamento ormonale (cod 9323) Tale quadro morboso invalidante, già presente all'epoca della domanda amministrativa in tutta la sua gravità (come è evidente dalla documentazione sanitaria in atti) ha determinato nella ricorrente l'insorgenza di una invalidità non inferiore al 80% a decorrere dalla data di detta domanda, ovvero dal 30.9.2022”.
Il ctu ha, dunque, concluso che “sussistono i presupposti per l'ottenimento della pensione di vecchiaia anticipata per motivi di salute a decorrere dal 30.9.2022, data della domanda amministrativa”.
Ritiene il Giudicante di aderire alle motivazioni e alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, atteso che le contestazioni opposte dalle parti non sono tali da efficacemente contrastare i risultati peritali, scevri da vizi logici e da contraddizioni.
Di conseguenza, va accertata la sussistenza in capo alla parte ricorrente, a far data dal 30.09.2022, del requisito sanitario utile ad accedere alla pensione di vecchiaia anticipata, ai sensi dell'art. 1 comma 8 del D. lgs 503/92. Ne discende l'accoglimento della domanda e la condanna dell' alla corresponsione in favore CP_1 dell'istante della pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1 comma 8 del D. lgs 503/92, con la decorrenza di legge, oltre a interessi legali.
In considerazione della decorrenza del requisito sanitario rispetto alla data di presentazione della domanda amministrativa e di deposito del ricorso giudiziale, le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
Le spese di CTU, liquidate in separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' , in persona del Presidente pro tempore, con atto depositato l'08.02.2023, così provvede: CP_1
- accoglie il ricorso per quanto di ragione e, accertata la sussistenza in capo alla parte ricorrente,
a decorrere dal 30.09.2022, del requisito sanitario ex art. 1 comma 8 del D. lgs 503/92, condanna l' alla corresponsione in favore dell'istante della pensione di vecchiaia CP_1 anticipata, con la decorrenza di legge, oltre a interessi legali;
- condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali CP_1 sostenute che liquida in € 2.700,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfetario del 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore per averne dichiarato l'anticipazione;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate in separato decreto. CP_1
Bari, li 03.04.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1626/2023 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. ROMANAZZI CRISTINA Parte_1
Ricorrente
nei confronti di
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, con il procuratore avv. TIBERINO CARLA
Resistente
Oggetto: Pensione di vecchiaia anticipata;
***
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso dell'08.02.2023, l'istante in epigrafe indicata, premesso di aver svolto attività di operaia agricola, di essere affetta dalle patologie analiticamente indicate in ricorso, di soddisfare il requisito anagrafico, di aver cessato qualsivoglia attività lavorativa, di essere in possesso dei previsti requisiti contributivi, nonché di essere invalida in misura superiore all'80%, deduceva di aver presentato in data 30.09.2022 domanda di pensione di vecchiaia, ai sensi dell'art. 1 comma 8 del D. lgs 503/92 e CP_ che l' nonostante la sussistenza dei requisiti di legge, con comunicazione del 04.11.2022 respingeva l'istanza con la seguente motivazione: “non è stata riconosciuta invalida in misura pari
o superiore all'80% e, pertanto, non può usufruire del requisito ridotto di età per la pensione di vecchiaia”. Previo infruttuoso ricorso amministrativo del 25.11.2022, la parte ricorrente chiedeva di accertare e dichiarare il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell'art. 1, comma 8, del D. lgs 503/1992, con condanna dell' alla corresponsione della prestazione, oltre ad accessori come per CP_1 legge, con il favore delle spese di lite, da distarsi.
Costituendosi, l' contestava gli avversi assunti, concludendo per il rigetto della domanda. CP_1
* Il ricorso è fondato nei termini e per i motivi di seguito esposti.
Occorre evidenziare che il diritto alla pensione anticipata di vecchiaia è riconosciuto dal D. Lgs. n.
503 del 1992, art. 1, comma 8, in favore dei soggetti con una invalidità pari almeno all'80%.
Invero, l'art. 1 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, rubricato “Età per il pensionamento di vecchiaia”, dispone che: “
1. Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata.
2. Il limite di età previsto per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, è elevato fino al compimento del 65 anno;
gli assicurati che alla data di entrata in vigore del presente decreto prestano ancora attività lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia, sono esonerati dall'obbligo della comunicazione di cui al richiamato articolo 6, comma 2; sono altresì esonerati dall'anzidetto obbligo gli assicurati che maturino i requisiti previsti entro sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando l'obbligo per gli assicurati stessi di effettuare la comunicazione sopra considerata non oltre la data in cui i predetti requisiti sono maturati.
3. La percentuale annua di commisurazione della pensione per ogni anno di anzianità contributiva acquisita per effetto di opzione esercitata ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 dicembre 1977, n.
903, e dell'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, ai fini della permanenza in servizio oltre le età di cui al comma
1, è incrementata di un punto percentuale fino al compimento del 60 anno di età per le donne e 65 per gli uomini e di mezzo punto percentuale negli altri casi, anche in deroga all'articolo 11, comma
2, della legge 30 aprile 1969, n. 153. Gli incentivi indicati sono attribuiti, comunque, fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva massima utile. Per gli anni successivi viene riconosciuta la maggiorazione della pensione di cui al comma 6 dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.
4. Le percentuali annue di rendimento attribuite ai sensi del comma 3 restano acquisite indipendentemente dalla successiva applicazione dell'elevazione del requisito di età prevista dal comma 1.
5. Il trattamento pensionistico derivante dall'applicazione dei commi 2 e 3 non può comunque superare l'importo della retribuzione pensionabile prevista dai singoli ordinamenti.
6. Sono confermati i requisiti per la pensione di vecchiaia in vigore alla data del 31 dicembre 1992 per i lavoratori non vedenti. 7. Il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro.
8. L'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento.”.
Con il predetto decreto legislativo, recante norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, è stata disposta l'elevazione dei limiti di età per conseguire la pensione Parte di vecchiaia a carico dell' (assicurazione generale obbligatoria) gestita dall' da 55 a 60 CP_1 anni per le donne e da 60 a 65 anni per gli uomini. Tuttavia, l'art. 1, comma 8, dello stesso decreto ha stabilito che detto innalzamento non trova applicazione nei confronti dei soggetti invalidi in misura non inferiore all'80%, per i quali, quindi, l'età pensionabile resta ancora stabilita a 55 anni, se donne, e a 60 se uomini. Non si tratta, dunque, di una pensione diretta di invalidità bensì di una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un'integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento.
Lo stato di invalidità costituisce, dunque, solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 503 del 1992, ma non può comportare lo snaturamento della prestazione che rimane un trattamento diretto di vecchiaia (finanziato dallo stesso soggetto del rapporto assicurativo, sul quale gravano i contributi, e diretto a coprire i rischi derivanti dalla vecchiaia), ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità (pure a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e diretto a coprire i rischi derivanti, appunto, dall'invalidità) previsti dalla L. n. 222 del 1984.
Nel caso di specie, non risulta oggetto di specifica contestazione da parte dell' la puntualmente CP_1 allegata sussistenza del requisito contributivo, nonché la cessazione dell'attività lavorativa.
È stata, così, disposta CTU ai fini dell'accertamento della ricorrenza del requisito sanitario postulato per l'accesso anticipato alla prestazione.
Ciò posto, all'esito dell'indagine peritale effettuata, sulla scorta di quanto documentato dalle certificazioni cliniche in atti, il CTU ha accertato che “la sig.ra , alla data della Parte_1 domanda amministrativa (30.9.2022), era affetta da:
1. Esiti di mammectomia (codice 8006) 2.
Neoplasia a prognosi favorevole con gravecompromissione funzionale (sindrome depressiva endoreattiva grave) percarcinomamammario (T2n0) già sottoposto a mastectomia totale (7.7.21) e a chemioterapiae in attuale trattamento ormonale (cod 9323) Tale quadro morboso invalidante, già presente all'epoca della domanda amministrativa in tutta la sua gravità (come è evidente dalla documentazione sanitaria in atti) ha determinato nella ricorrente l'insorgenza di una invalidità non inferiore al 80% a decorrere dalla data di detta domanda, ovvero dal 30.9.2022”.
Il ctu ha, dunque, concluso che “sussistono i presupposti per l'ottenimento della pensione di vecchiaia anticipata per motivi di salute a decorrere dal 30.9.2022, data della domanda amministrativa”.
Ritiene il Giudicante di aderire alle motivazioni e alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, atteso che le contestazioni opposte dalle parti non sono tali da efficacemente contrastare i risultati peritali, scevri da vizi logici e da contraddizioni.
Di conseguenza, va accertata la sussistenza in capo alla parte ricorrente, a far data dal 30.09.2022, del requisito sanitario utile ad accedere alla pensione di vecchiaia anticipata, ai sensi dell'art. 1 comma 8 del D. lgs 503/92. Ne discende l'accoglimento della domanda e la condanna dell' alla corresponsione in favore CP_1 dell'istante della pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1 comma 8 del D. lgs 503/92, con la decorrenza di legge, oltre a interessi legali.
In considerazione della decorrenza del requisito sanitario rispetto alla data di presentazione della domanda amministrativa e di deposito del ricorso giudiziale, le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
Le spese di CTU, liquidate in separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' , in persona del Presidente pro tempore, con atto depositato l'08.02.2023, così provvede: CP_1
- accoglie il ricorso per quanto di ragione e, accertata la sussistenza in capo alla parte ricorrente,
a decorrere dal 30.09.2022, del requisito sanitario ex art. 1 comma 8 del D. lgs 503/92, condanna l' alla corresponsione in favore dell'istante della pensione di vecchiaia CP_1 anticipata, con la decorrenza di legge, oltre a interessi legali;
- condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali CP_1 sostenute che liquida in € 2.700,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfetario del 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore per averne dichiarato l'anticipazione;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate in separato decreto. CP_1
Bari, li 03.04.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella