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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 15/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Grosseto
Sezione Lavoro
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 15 gennaio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 403 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F. , residente in [...] ma Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Grosseto, Viale Ombrone n.44, presso e nello studio dell'Avv. Marco Picchi, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti telematici.
RICORRENTE
E
non in proprio, ma quale legale rappresentante di CP_1 [...]
con sede in Manciano – Loc. Pianetti Montemerano (P.IVA Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Badini, ed elettivamente P.IVA_1
domiciliata presso e nel suo studio in Grosseto Via Roma n. 44/A, giusta delega in atti telematici.
CONVENUTA
OGGETTO: impugnazione licenziamento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: "Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis: - in via principale, accertare e dichiarare la nullità, ex art.1345 cod. civ., in quanto ritorsivo, del licenziamento impugnato e, per l'effetto, condannare la
[...]
a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro ed a corrisponderle Controparte_2
una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, da maggiorarsi di interessi e rivalutazione monetaria, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità del licenziamento per non essere stato preceduto dalla preventiva contestazione dell'addebito e, per
l'effetto;
a) in tesi, condannare la a reintegrare la ricorrente Controparte_2 nel posto di lavoro ed a corrisponderle l'indennità risarcitoria di cui all'art.18, comma
IV°, L.300/70, nella misura massima di legge, oltre interessi, rivalutazione monetaria e versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
b) in ipotesi, condannare la a corrispondere alla Controparte_2 ricorrente l'indennità risarcitoria di cui all'art.18, comma V°, L.300/70, nella misura massima di legge, oltre interessi, rivalutazione monetaria e versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
c) in ulteriore ipotesi, condannare la a corrispondere Controparte_2 alla ricorrente l'indennità di cui all'art.8 L.604/1966, nella misura massima di legge, oltre interessi, rivalutazione monetaria;
- in via subordinata gradata, accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità del licenziamento attesa la genericità della contestazione disciplinare e, per l'effetto;
a) in tesi, condannare la a corrispondere alla Controparte_2 ricorrente l'indennità risarcitoria di cui all'art.18, comma V°, L.300/70, nella misura massima di legge, oltre interessi, rivalutazione monetaria e versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
Pag. 2 di 8 b) in ipotesi, condannare la a corrispondere alla Controparte_2 ricorrente l'indennità di cui all'art.8 L.604/1966, nella misura massima di legge, oltre interessi, rivalutazione monetaria.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Convenuta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto con vittoria di spese compensi di Avvocato come per legge riconosciuti”.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 7 maggio 2024 in epigrafe Parte_1
generalizzata, ha esposto (i) di essere stata assunta in data 2.11.1988 da
[...]
con contratto a tempo indeterminato (docc. 1-6) e (ii) che in Controparte_2
data 28.9.2023 riceveva lettera di licenziamento per giusta causa (doc. 7). Tanto premesso, contestava la legittimità dell'iniziativa disciplinare datoriale in primo luogo perché ritenuta ritorsiva, quale illegittima reazione alla propria iniziativa giudiziaria (il riferimento è alla causa intentata dalla innanzi a questo stesso Tribunale, Pt_1
conclusasi con sentenza n. 170/2023, attualmente pendente in appello) e comunque sotto il profilo formale sia perché non preceduta dalla contestazione degli addebiti mossi, sia perché la contestazione indicata nella suddetta lettera di licenziamento risultava generica. Concludeva quindi come in epigrafe riportato.
2. Si costituiva tempestivamente la in Controparte_2 CP_2
persona del l.r. pro tempore che resisteva alla domanda evidenziando CP_1
come la condotta della avesse eliso il sottostante, necessario, vincolo fiduciario Pt_1
tra le parti.
3. Ammessa la documentazione prodotta, ritenutane la natura documentale, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa mediante sentenza di cui è stata data lettura.
***
4. Sussiste prova certa della violazione della disciplina di cui all'art. 7 dello Sta. Lav.
Rispetto a essa, pertanto, la causa può essere risolta in applicazione del principio della ragione più liquida. Tale principio – come è noto – consente un approccio interpretativo
Pag. 3 di 8 che prenda le mosse dalla verifica delle soluzioni possibili sul piano del loro concreto impatto rispetto alla soluzione della lite piuttosto che su quello della loro intrinseca coerenza logico-sistematica, consentendo così di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità̀ del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può̀ essere decisa sulla base della questione ritenuta di più̀ agevole soluzione - anche ove logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. n.
12002/2014), soprattutto laddove esse – come nella specie quanto alla presunta natura ritorsiva dell'iniziativa datoriale – non appaiano altrettanto evidenti.
5. Innanzitutto è indubitabile che il licenziamento per giusta causa ai sensi dell'art. 2119
c.c. - quale è quello così espressamente qualificato dalla resistente compagine in danno della irrogato per le descritte condotte ai punti da 1 a 3, ritenute tali da minare il Pt_1 vincolo fiduciario - è un “licenziamento ontologicamente disciplinare, a prescindere dalla sua inclusione tra le misure disciplinari dello specifico regime del rapporto, e deve essere assoggettato, quindi, alle garanzie dettate in favore del lavoratore dal secondo e terzo comma dell'art. 7 Stat. lav. circa la contestazione dell'addebito e il diritto di difesa” (così Cass. sez. lav. sent. 14326/2012; si veda, nello stesso senso, la sentenza n. 17652/2007 con la quale la S.C. ha ribadito il suddetto principio ritenendo illegittimo il licenziamento intimato senza le garanzie prescritte dall'art. 7 cit. benché in relazione ad un fatto qualificato come reato con sentenza passata in giudicato;
e ancora, in tempi più recenti, Cass. sez. lav. sentenza n. 18270/2013).
L'indicata giusta causa, idonea a far venire meno il “rapporto fiduciario” (così nella richiamata lettera del datore di lavoro), deve quindi considerarsi alla stregua di una condotta manchevole del lavoratore per cui - in relazione al procedimento contemplato per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, nel testo risultante a seguito della declaratoria di parziale illegittimità di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 30.11.1982, ed alla stregua dei principi fissati da tale sentenza - il licenziamento motivato da una condotta riprovevole del lavoratore deve essere considerato di natura disciplinare e, quindi, deve ritenersi assoggettato alle garanzie dettate in favore del lavoratore dai commi 2 e 3 della citata norma circa la
Pag. 4 di 8 contestazione dell'addebito ed il diritto di difesa nonché, per il caso in cui le parti si siano avvalse legittimamente della facoltà di prestabilire quali fatti e comportamenti integrino l'indicata condotta giustificativa del recesso, anche a quella posta dal primo comma del medesimo art. 7, circa l'onere della preventiva pubblicità di siffatte previsioni (cfr. Cass. Sez. Unite n. 4823/1987).
6. Dal carattere disciplinare del licenziamento in esame deriva che debbano essere applicate allo stesso le garanzie a favore del lavoratore-ricorrente sancite dalla normativa in materia. In particolare, ai sensi dell'art. 7, co. 5, della L. 20 maggio 1970,
n. 300, “(...) i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale, non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa (...)”. Ricevuta la contestazione il lavoratore ha cinque giorni di tempo per organizzare le proprie difese e fornire giustificazioni per iscritto chiedendo di essere personalmente sentito con o senza l'assistenza di un rappresentante dell'associazione sindacale cui egli aderisca o conferisca mandato. La norma – come è noto – prevede un termine dilatorio, ovvero un termine prima del quale l'iniziativa in esame non può essere assunta, con la funzione di consentire al lavoratore di svolgere compiutamente le proprie difese di fronte alle più significative iniziative disciplinari adottabili dal datore di lavoro. Per comprenderne appieno la ratio, la predetta previsione va letta in uno con la disposizione di cui al co. 2 dello stesso art. 7 secondo cui “il datore di lavoro non può' adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.”
Il tratto caratterizzante di siffatta, complessiva, disciplina va individuato dunque nell'esigenza di assicurare il diritto di difesa a ogni lavoratore nel momento in cui gli si addebitano condotte con finalità sanzionatorie.
Ne consegue, conclusivamente, che il datore di lavoro, ogniqualvolta intenda licenziare un proprio dipendente per un inadempimento di quest'ultimo, deve necessariamente esperire la procedura prevista dall'art. 7 della Legge 300/1970 Statuto dei Lavoratori, da applicarsi anche alle cd. piccole imprese nelle quali operano meno di 15 dipendenti in quanto si tratta non di una semplice deviazione formale dallo schema del procedimento disciplinare, ma di una vera e propria ipotesi di nullità (cfr. sul punto, tra le altre, la
Pag. 5 di 8 recentissima Trib. Roma 12 ottobre 2024). Il datore di lavoro dovrà quindi contestare il fatto, invitare il lavoratore a rendere le proprie giustificazioni e, infine, attendere cinque giorni dalla contestazione prima di adottare la sanzione.
7. Il difetto assoluto della preventiva contestazione dei fatti determina una vera e propria ipotesi di nullità, cui va applicata la tutela reintegratoria piena.
Come efficacemente rappresentato dalla S.C. con la sentenza n. 25745/2016 “…se l'art.
18 comma 6 sanziona l'inosservanza della procedura di cui all'art. 7 S.L. con la sola indennità risarcitoria (compresa tra un minimo di 6 e 12 mensilità di retribuzione), è pur vero che il radicale difetto di contestazione dell'infrazione (elemento essenziale di garanzia del procedimento disciplinare, cfr. Cass. n. 1026\15, Cass. n. 2851\06, e costituente espressione di un inderogabile principio di civiltà giuridica, C. Cost.
n.204\1982) determina l'inesistenza della procedura (o procedimento disciplinare) e non solo delle norme che lo disciplinano, con applicazione della tutela della reintegra, del resto prevista anche dal comma 6, che richiama, per il caso di difetto assoluto di giustificazione del licenziamento, la tutela di cui al comma 4 dell'art.18 (reintegra ed indennità pari sino a 12 mensilità della retribuzione); tale deve ritenersi il caso di un licenziamento disciplinare adottato senza alcuna contestazione di addebiti che dunque, ancorché teoricamente ipotizzabili, non potrebbero, anche per l'impossibilità di attivazione delle successive garanzie a difesa del lavoratore, in alcun caso ritenersi idonei a giustificare il licenziamento. Del resto il comma 4 del novellato art. 18, sanziona con la reintegra il licenziamento ontologicamente disciplinare ove sia accertata l'insussistenza del fatto contestato (e non semplicemente addebitato): nella specie il fatto contestato non esiste a priori, sicché, anche sotto tale profilo, ne consegue la reintegra nel posto di lavo, come stabilito dalla sentenza impugnata…”.
In definitiva, quindi, il radicale difetto di contestazione dell'infrazione determina l'inesistenza dell'intero procedimento, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria, di cui al comma 4 dell'art. 18 della l. n. 300 del 1970, come modificato dalla l. n. 92 del 2012, richiamata dal comma 6 del predetto articolo per il caso di difetto assoluto di giustificazione del provvedimento espulsivo, tale dovendosi ritenere un
Pag. 6 di 8 licenziamento disciplinare adottato senza alcuna contestazione di addebito (negli esatti termini si veda anche Cass. sent. 4879/2020).
8. Poiché nel caso in esame non è stato previamente contestato alcun fatto alla lavoratrice, esso non può dirsi in alcun modo sussistente, “non essendo peraltro ipotizzabile, in ambito di licenziamento disciplinare, che il giudice possa indagare sulla gravità di un fatto mai contestato” (così ancora Cass. sent. 25745/2016).
A tal proposito, la S.C. ha chiarito come vada confermato il principio secondo cui la nullità di una sanzione disciplinare per violazione del procedimento finalizzato alla sua irrogazione rientra tra quelle c.d. di protezione, poiché ha natura inderogabile ed è posta a tutela del contraente più debole del rapporto (cfr. Cass. lav. n. 17286/2015;
Cass.12770/2019 e Cass. lav. n. 13804/2017). Consolidato è poi il principio della rilevabilità d'ufficio delle nullità cd. di protezione (per esse intendendosi quelle che possono farsi valere solo dal soggetto nel cui interesse la nullità medesima è prevista;
cfr. S.U. sentenza n. 26242/14). Si tratta di una nullità caratterizzata dalla coesistenza della legittimazione ristretta e della rilevabilità d'ufficio, ovviamente subordinata alla verifica dell'utilità pratica che il soggetto protetto possa trame. La nullità d'una sanzione disciplinare per violazione dell'iter legislativo previsto per la sua irrogazione rientra — appunto - nella categoria delle nullità di protezione, atteso che la procedura garantistica prevista in materia disciplinare è inderogabile (vd. anche Cass. ord. n. 9530 2023).
9. Nel caso in esame, è pacifico che il licenziamento non è stato preceduto da alcuna contestazione. Ne deriva che, in applicazione dell'art. 18, co. 4, Statuto lavoratori, accertata la nullità del licenziamento intimato alla ricorrente con comunicazione del
5.11.2021, deve ordinarsi alla società resistente di reintegrare la lavoratrice nel posto di lavoro, condannandosi la detta società al pagamento, in favore della stessa, delle retribuzioni, calcolate sulla base della retribuzione globale di fatto, che ella avrebbe percepito dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, oltre ad interessi al tasso legale sui singoli ratei via via rivalutati (secondo gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai) dalla data CP_3
delle rispettive scadenze al saldo. Nulla può essere detratto a titolo di aliunde perceptum
Pag. 7 di 8 (e non già percipiendum, versandosi in ipotesi di nullità del licenziamento) atteso che difetta ogni prova circa eventuali attività lavorative svolte medio tempore dalla ricorrente.
La società convenuta deve essere altresì condannata al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione.
10. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 55/2014, seguono la soccombenza e tengono conto dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile.
P . Q . M . il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- accertata la nullità del licenziamento intimato alla ricorrente da
[...]
con lettera del 28.9.2023, ordina alla società datrice di lavoro, Controparte_2
come rappresentata, di reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro;
- condanna al pagamento, in favore della CP_2 Controparte_2 ricorrente, delle retribuzioni, commisurate all'ultima retribuzione globale di fatto, che la stessa avrebbe percepito dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, oltre ad interessi al tasso legale sui singoli ratei via via rivalutati (secondo gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di CP_3
impiegati ed operai) dalla data delle rispettive scadenze al saldo;
- condanna al versamento dei contributi CP_2 Controparte_2
assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione;
- condanna al pagamento in favore dell'Avv. Controparte_2
Marco Picchi, dichiaratosi antistatario, delle spese di lite, che liquida in complessivi €
6.500, per compensi di avvocato, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Grosseto, 15 gennaio 2025
Il Giudice
Giuseppe Grosso
Pag. 8 di 8
Sezione Lavoro
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 15 gennaio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 403 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F. , residente in [...] ma Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Grosseto, Viale Ombrone n.44, presso e nello studio dell'Avv. Marco Picchi, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti telematici.
RICORRENTE
E
non in proprio, ma quale legale rappresentante di CP_1 [...]
con sede in Manciano – Loc. Pianetti Montemerano (P.IVA Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Badini, ed elettivamente P.IVA_1
domiciliata presso e nel suo studio in Grosseto Via Roma n. 44/A, giusta delega in atti telematici.
CONVENUTA
OGGETTO: impugnazione licenziamento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: "Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis: - in via principale, accertare e dichiarare la nullità, ex art.1345 cod. civ., in quanto ritorsivo, del licenziamento impugnato e, per l'effetto, condannare la
[...]
a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro ed a corrisponderle Controparte_2
una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, da maggiorarsi di interessi e rivalutazione monetaria, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità del licenziamento per non essere stato preceduto dalla preventiva contestazione dell'addebito e, per
l'effetto;
a) in tesi, condannare la a reintegrare la ricorrente Controparte_2 nel posto di lavoro ed a corrisponderle l'indennità risarcitoria di cui all'art.18, comma
IV°, L.300/70, nella misura massima di legge, oltre interessi, rivalutazione monetaria e versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
b) in ipotesi, condannare la a corrispondere alla Controparte_2 ricorrente l'indennità risarcitoria di cui all'art.18, comma V°, L.300/70, nella misura massima di legge, oltre interessi, rivalutazione monetaria e versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
c) in ulteriore ipotesi, condannare la a corrispondere Controparte_2 alla ricorrente l'indennità di cui all'art.8 L.604/1966, nella misura massima di legge, oltre interessi, rivalutazione monetaria;
- in via subordinata gradata, accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità del licenziamento attesa la genericità della contestazione disciplinare e, per l'effetto;
a) in tesi, condannare la a corrispondere alla Controparte_2 ricorrente l'indennità risarcitoria di cui all'art.18, comma V°, L.300/70, nella misura massima di legge, oltre interessi, rivalutazione monetaria e versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
Pag. 2 di 8 b) in ipotesi, condannare la a corrispondere alla Controparte_2 ricorrente l'indennità di cui all'art.8 L.604/1966, nella misura massima di legge, oltre interessi, rivalutazione monetaria.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Convenuta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto con vittoria di spese compensi di Avvocato come per legge riconosciuti”.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 7 maggio 2024 in epigrafe Parte_1
generalizzata, ha esposto (i) di essere stata assunta in data 2.11.1988 da
[...]
con contratto a tempo indeterminato (docc. 1-6) e (ii) che in Controparte_2
data 28.9.2023 riceveva lettera di licenziamento per giusta causa (doc. 7). Tanto premesso, contestava la legittimità dell'iniziativa disciplinare datoriale in primo luogo perché ritenuta ritorsiva, quale illegittima reazione alla propria iniziativa giudiziaria (il riferimento è alla causa intentata dalla innanzi a questo stesso Tribunale, Pt_1
conclusasi con sentenza n. 170/2023, attualmente pendente in appello) e comunque sotto il profilo formale sia perché non preceduta dalla contestazione degli addebiti mossi, sia perché la contestazione indicata nella suddetta lettera di licenziamento risultava generica. Concludeva quindi come in epigrafe riportato.
2. Si costituiva tempestivamente la in Controparte_2 CP_2
persona del l.r. pro tempore che resisteva alla domanda evidenziando CP_1
come la condotta della avesse eliso il sottostante, necessario, vincolo fiduciario Pt_1
tra le parti.
3. Ammessa la documentazione prodotta, ritenutane la natura documentale, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa mediante sentenza di cui è stata data lettura.
***
4. Sussiste prova certa della violazione della disciplina di cui all'art. 7 dello Sta. Lav.
Rispetto a essa, pertanto, la causa può essere risolta in applicazione del principio della ragione più liquida. Tale principio – come è noto – consente un approccio interpretativo
Pag. 3 di 8 che prenda le mosse dalla verifica delle soluzioni possibili sul piano del loro concreto impatto rispetto alla soluzione della lite piuttosto che su quello della loro intrinseca coerenza logico-sistematica, consentendo così di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità̀ del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può̀ essere decisa sulla base della questione ritenuta di più̀ agevole soluzione - anche ove logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. n.
12002/2014), soprattutto laddove esse – come nella specie quanto alla presunta natura ritorsiva dell'iniziativa datoriale – non appaiano altrettanto evidenti.
5. Innanzitutto è indubitabile che il licenziamento per giusta causa ai sensi dell'art. 2119
c.c. - quale è quello così espressamente qualificato dalla resistente compagine in danno della irrogato per le descritte condotte ai punti da 1 a 3, ritenute tali da minare il Pt_1 vincolo fiduciario - è un “licenziamento ontologicamente disciplinare, a prescindere dalla sua inclusione tra le misure disciplinari dello specifico regime del rapporto, e deve essere assoggettato, quindi, alle garanzie dettate in favore del lavoratore dal secondo e terzo comma dell'art. 7 Stat. lav. circa la contestazione dell'addebito e il diritto di difesa” (così Cass. sez. lav. sent. 14326/2012; si veda, nello stesso senso, la sentenza n. 17652/2007 con la quale la S.C. ha ribadito il suddetto principio ritenendo illegittimo il licenziamento intimato senza le garanzie prescritte dall'art. 7 cit. benché in relazione ad un fatto qualificato come reato con sentenza passata in giudicato;
e ancora, in tempi più recenti, Cass. sez. lav. sentenza n. 18270/2013).
L'indicata giusta causa, idonea a far venire meno il “rapporto fiduciario” (così nella richiamata lettera del datore di lavoro), deve quindi considerarsi alla stregua di una condotta manchevole del lavoratore per cui - in relazione al procedimento contemplato per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, nel testo risultante a seguito della declaratoria di parziale illegittimità di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 30.11.1982, ed alla stregua dei principi fissati da tale sentenza - il licenziamento motivato da una condotta riprovevole del lavoratore deve essere considerato di natura disciplinare e, quindi, deve ritenersi assoggettato alle garanzie dettate in favore del lavoratore dai commi 2 e 3 della citata norma circa la
Pag. 4 di 8 contestazione dell'addebito ed il diritto di difesa nonché, per il caso in cui le parti si siano avvalse legittimamente della facoltà di prestabilire quali fatti e comportamenti integrino l'indicata condotta giustificativa del recesso, anche a quella posta dal primo comma del medesimo art. 7, circa l'onere della preventiva pubblicità di siffatte previsioni (cfr. Cass. Sez. Unite n. 4823/1987).
6. Dal carattere disciplinare del licenziamento in esame deriva che debbano essere applicate allo stesso le garanzie a favore del lavoratore-ricorrente sancite dalla normativa in materia. In particolare, ai sensi dell'art. 7, co. 5, della L. 20 maggio 1970,
n. 300, “(...) i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale, non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa (...)”. Ricevuta la contestazione il lavoratore ha cinque giorni di tempo per organizzare le proprie difese e fornire giustificazioni per iscritto chiedendo di essere personalmente sentito con o senza l'assistenza di un rappresentante dell'associazione sindacale cui egli aderisca o conferisca mandato. La norma – come è noto – prevede un termine dilatorio, ovvero un termine prima del quale l'iniziativa in esame non può essere assunta, con la funzione di consentire al lavoratore di svolgere compiutamente le proprie difese di fronte alle più significative iniziative disciplinari adottabili dal datore di lavoro. Per comprenderne appieno la ratio, la predetta previsione va letta in uno con la disposizione di cui al co. 2 dello stesso art. 7 secondo cui “il datore di lavoro non può' adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.”
Il tratto caratterizzante di siffatta, complessiva, disciplina va individuato dunque nell'esigenza di assicurare il diritto di difesa a ogni lavoratore nel momento in cui gli si addebitano condotte con finalità sanzionatorie.
Ne consegue, conclusivamente, che il datore di lavoro, ogniqualvolta intenda licenziare un proprio dipendente per un inadempimento di quest'ultimo, deve necessariamente esperire la procedura prevista dall'art. 7 della Legge 300/1970 Statuto dei Lavoratori, da applicarsi anche alle cd. piccole imprese nelle quali operano meno di 15 dipendenti in quanto si tratta non di una semplice deviazione formale dallo schema del procedimento disciplinare, ma di una vera e propria ipotesi di nullità (cfr. sul punto, tra le altre, la
Pag. 5 di 8 recentissima Trib. Roma 12 ottobre 2024). Il datore di lavoro dovrà quindi contestare il fatto, invitare il lavoratore a rendere le proprie giustificazioni e, infine, attendere cinque giorni dalla contestazione prima di adottare la sanzione.
7. Il difetto assoluto della preventiva contestazione dei fatti determina una vera e propria ipotesi di nullità, cui va applicata la tutela reintegratoria piena.
Come efficacemente rappresentato dalla S.C. con la sentenza n. 25745/2016 “…se l'art.
18 comma 6 sanziona l'inosservanza della procedura di cui all'art. 7 S.L. con la sola indennità risarcitoria (compresa tra un minimo di 6 e 12 mensilità di retribuzione), è pur vero che il radicale difetto di contestazione dell'infrazione (elemento essenziale di garanzia del procedimento disciplinare, cfr. Cass. n. 1026\15, Cass. n. 2851\06, e costituente espressione di un inderogabile principio di civiltà giuridica, C. Cost.
n.204\1982) determina l'inesistenza della procedura (o procedimento disciplinare) e non solo delle norme che lo disciplinano, con applicazione della tutela della reintegra, del resto prevista anche dal comma 6, che richiama, per il caso di difetto assoluto di giustificazione del licenziamento, la tutela di cui al comma 4 dell'art.18 (reintegra ed indennità pari sino a 12 mensilità della retribuzione); tale deve ritenersi il caso di un licenziamento disciplinare adottato senza alcuna contestazione di addebiti che dunque, ancorché teoricamente ipotizzabili, non potrebbero, anche per l'impossibilità di attivazione delle successive garanzie a difesa del lavoratore, in alcun caso ritenersi idonei a giustificare il licenziamento. Del resto il comma 4 del novellato art. 18, sanziona con la reintegra il licenziamento ontologicamente disciplinare ove sia accertata l'insussistenza del fatto contestato (e non semplicemente addebitato): nella specie il fatto contestato non esiste a priori, sicché, anche sotto tale profilo, ne consegue la reintegra nel posto di lavo, come stabilito dalla sentenza impugnata…”.
In definitiva, quindi, il radicale difetto di contestazione dell'infrazione determina l'inesistenza dell'intero procedimento, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria, di cui al comma 4 dell'art. 18 della l. n. 300 del 1970, come modificato dalla l. n. 92 del 2012, richiamata dal comma 6 del predetto articolo per il caso di difetto assoluto di giustificazione del provvedimento espulsivo, tale dovendosi ritenere un
Pag. 6 di 8 licenziamento disciplinare adottato senza alcuna contestazione di addebito (negli esatti termini si veda anche Cass. sent. 4879/2020).
8. Poiché nel caso in esame non è stato previamente contestato alcun fatto alla lavoratrice, esso non può dirsi in alcun modo sussistente, “non essendo peraltro ipotizzabile, in ambito di licenziamento disciplinare, che il giudice possa indagare sulla gravità di un fatto mai contestato” (così ancora Cass. sent. 25745/2016).
A tal proposito, la S.C. ha chiarito come vada confermato il principio secondo cui la nullità di una sanzione disciplinare per violazione del procedimento finalizzato alla sua irrogazione rientra tra quelle c.d. di protezione, poiché ha natura inderogabile ed è posta a tutela del contraente più debole del rapporto (cfr. Cass. lav. n. 17286/2015;
Cass.12770/2019 e Cass. lav. n. 13804/2017). Consolidato è poi il principio della rilevabilità d'ufficio delle nullità cd. di protezione (per esse intendendosi quelle che possono farsi valere solo dal soggetto nel cui interesse la nullità medesima è prevista;
cfr. S.U. sentenza n. 26242/14). Si tratta di una nullità caratterizzata dalla coesistenza della legittimazione ristretta e della rilevabilità d'ufficio, ovviamente subordinata alla verifica dell'utilità pratica che il soggetto protetto possa trame. La nullità d'una sanzione disciplinare per violazione dell'iter legislativo previsto per la sua irrogazione rientra — appunto - nella categoria delle nullità di protezione, atteso che la procedura garantistica prevista in materia disciplinare è inderogabile (vd. anche Cass. ord. n. 9530 2023).
9. Nel caso in esame, è pacifico che il licenziamento non è stato preceduto da alcuna contestazione. Ne deriva che, in applicazione dell'art. 18, co. 4, Statuto lavoratori, accertata la nullità del licenziamento intimato alla ricorrente con comunicazione del
5.11.2021, deve ordinarsi alla società resistente di reintegrare la lavoratrice nel posto di lavoro, condannandosi la detta società al pagamento, in favore della stessa, delle retribuzioni, calcolate sulla base della retribuzione globale di fatto, che ella avrebbe percepito dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, oltre ad interessi al tasso legale sui singoli ratei via via rivalutati (secondo gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai) dalla data CP_3
delle rispettive scadenze al saldo. Nulla può essere detratto a titolo di aliunde perceptum
Pag. 7 di 8 (e non già percipiendum, versandosi in ipotesi di nullità del licenziamento) atteso che difetta ogni prova circa eventuali attività lavorative svolte medio tempore dalla ricorrente.
La società convenuta deve essere altresì condannata al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione.
10. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 55/2014, seguono la soccombenza e tengono conto dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile.
P . Q . M . il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- accertata la nullità del licenziamento intimato alla ricorrente da
[...]
con lettera del 28.9.2023, ordina alla società datrice di lavoro, Controparte_2
come rappresentata, di reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro;
- condanna al pagamento, in favore della CP_2 Controparte_2 ricorrente, delle retribuzioni, commisurate all'ultima retribuzione globale di fatto, che la stessa avrebbe percepito dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, oltre ad interessi al tasso legale sui singoli ratei via via rivalutati (secondo gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di CP_3
impiegati ed operai) dalla data delle rispettive scadenze al saldo;
- condanna al versamento dei contributi CP_2 Controparte_2
assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione;
- condanna al pagamento in favore dell'Avv. Controparte_2
Marco Picchi, dichiaratosi antistatario, delle spese di lite, che liquida in complessivi €
6.500, per compensi di avvocato, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Grosseto, 15 gennaio 2025
Il Giudice
Giuseppe Grosso
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