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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/03/2025, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2298/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Vinicia Licia Serena Calendino Presidente dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est. dott. Marco Del Vecchio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2298/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA SOPERGA, 14/A 20127 MILANO presso lo studio dell'avv. RIZZA SALVATORE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. SOFFIETTI VITTORIO ( ) VIA C.F._1
SOPERGA, 14/A 20127 MILANO;
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 20
MODONELLA, 3 41121 MODENA;
(C.F. , Parte_2 Parte_1 P.IVA_3 elettivamente domiciliato in VIA DELLE TOVAGLIE, 5 40124 BOLOGNA presso lo studio dell'avv. BAGNULO TOMMASO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATE avente ad oggetto: Vendita di cose immobili sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, respinta ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, sia di merito che istruttoria, in parziale riforma della Sentenza n. 6434/2024 sub procedimento n. R.G. 24872/2022, emessa dal Tribunale di Milano in persona del giudice Dott.ssa Antonella Cozzi in data 19/06/2024, pubblicata in data 26/06/2024 e notificata in pari data: (i) nel merito:
- accogliere il presente atto di appello e per l'effetto, in parziale riforma della Sentenza impugnata, accertare e dichiarare il grave inadempimento di Controparte_1
(C.F. ), con sede in 20127 - Milano, Via Jacopo Vittorelli n.5, in P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, al contratto preliminare di compravendita del 16/09/2019 per non aver stipulato e, in fatto, rifiutato la stipula del contratto definitivo di compravendita avente a oggetto l'Immobile sito in Milano, Via Rembrandt n.25, distinto al Catasto Terreni del Comune di Milano al Foglio 377, mappali 358 e 359 (già mappali 14 e 301) e, per l'effetto, previa risoluzione del Preliminare, condannare la convenuta (C.F. , con sede Controparte_1 P.IVA_2 in 20127 - Milano, Via Jacopo Vittorelli n.5, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento, in favore di di complessivi euro 3.625.107,80 a titolo di Pt_1 risarcimento del danno, di cui euro 125.107,80 a titolo di danno emergente ed euro pagina 2 di 20 3.500.000,00 per lucro cessante, ovvero nella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, secondo equa valutazione della Corte. (ii) In via istruttoria:
- si chiede disporsi Consulenza Tecnica d'Ufficio onde confermare la correttezza dei calcoli e la rispondenza degli stessi alla documentazione prodotta in merito ai danni tutti patiti dall'appellante in conseguenza della compravendita conclusa 2 tra
[...]
e in data 29/10/2021 in spregio agli obblighi Controparte_1 Parte_2 nascenti dal Preliminare del 16/09/2019, per cui oggi è causa.
- si chiede ammettersi prova testimoniale, sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che tra il settembre 2021 e ottobre 2021 ho intrattenuto rapporti caratterizzati da scambi di corrispondenza telefonica e a mezzo e-mail – come tra gli altri si evince dai documenti che mi rammostrano n. 12, 14, 15 e che confermo aver inviato e ricevuto – con il referente di signor e che in tali CP_1 Testimone_1 contesti ho manifestato il perdurante interesse di all'adempimento del preliminare Pt_1 di compravendita dell'Area di Via Rembrandt.
2. Vero che tra il settembre 2021 e ottobre 2021 nel manifestato intento di perfezionare il rogito di cui al Preliminare del 16/09/2019 e al fine di trovare una soluzione condivisa a fronte delle esigenze prospettate da , si è resa CP_1 Pt_1 disponibile a prestare il proprio consenso alla cessione del Preliminare a terzi, attraverso la sottoscrizione di una scrittura privata integrativa che, in data 22/10/2021, è stata trasmessa al signor - come da doc. 29 che mi si rammostra. Testimone_1
3. Vero che tra il mese di settembre e il mese di ottobre 2021 sono stato incaricato da quale notaio per l'istruttoria e quindi la stipula della compravendita dell'Area di Pt_1
Via Rembrandt, Milano da concludersi tra o suoi aventi causa e CP_1 Pt_1
4. Vero che nell'ottobre 2021 personale dello Studio del Notaio veniva in Per_1 contatto - ai fini di definire i termini del rogito da stipularsi tra e avente a Pt_1 CP_1 oggetto l'Area di Via Rembrandt - con il referente di signor CP_1 Testimone_1
5. Vero che nell'ottobre 2021 personale dello Studio del Notaio veniva in Per_1 contatto - ai fini di definire i termini del rogito da stipularsi tra e Be Free 3 S.r.l. Pt_1 in qualità di cessionaria di avente a oggetto l'Area di Via Rembrandt – con CP_1 referente di il signor CP_1 Testimone_1
Si indicano come testimoni:
- in relazione ai capitoli n. 1 e n. 2, la Dott.ssa (C.F. Testimone_2
) e il Dott. (C.F. C.F._3 Testimone_3
pagina 3 di 20 ), entrambi domiciliati in Via Augusto Ruffo n. 36, C.F._4
37040 Arcole (VR).
- in relazione ai capitoli n. 3, 4 e 5 il Notaio Dott. (C.F. Persona_2
), domiciliato presso il Suo Studio in Via dei Cattaneo n. C.F._5
12, 28100 Novara (NO).
(iii) in ogni caso con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Per Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, per i titoli ed i fatti dedotti nel presente atto, In via principale: Rigettare l'appello proposto da e, per l'effetto, confermare integralmente la Parte_1 sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 19.06.2024, n. 6434/2024, pubblicata il 26.06.2024, respingendo quindi tutte le domande formulate da a socio unico Parte_1 nei confronti di in quanto infondate in fatto ed in diritto e Controparte_1 comunque non provate. Con vittoria di spese e compensi ex D.M. n. 147/2022. In via istruttoria: Si chiede l'ammissione di prova testi sui seguenti capitoli preceduti dalla locuzione “Vero che”:
1) nel contratto preliminare (art. 4) era previsto che eseguisse solamente le CP_1 attività di bonifica ivi descritte;
2) le opere di bonifica dell'area convenute avrebbero comportato lavori per un ammontare pari all'incirca ad Euro 50.000,00;
3) per le opere di bonifica dell'area incaricava la di Pavia;
CP_1 CP_2
4) la incaricata da per l'espletamento dell'attività di bonifica, rilevava CP_2 CP_1 che il progetto edilizio predisposto da prevedeva la realizzazione di plinti di Pt_1 Parte_1 dimensioni significativamente maggiori rispetto a quelle convenute nel preliminare e sulla base delle quali era stato originariamente impostato il progetto di bonifica, con conseguenti significativi maggiori oneri a carico di Controparte_1
5) le parti convenivano che, a fronte dell'impegno di di rimborsare ad i Parte_1 CP_1 maggiori oneri sostenuti rispetto a quelli convenuti nel preliminare, la stessa eseguisse anche gli ulteriori lavori di bonifica dell'area, e quindi, oltre all'asporto superficiale del terreno con realizzazione dei fori per i plinti, anche, in accordo con i tecnici di allo scavo Parte_1 completo, alla realizzazione di sottoservizi e parte delle opere di fondazione dell'erigendo supermercato;
pagina 4 di 20 6) sollecitò ripetutamente sino a maggio 2021 per Controparte_1 Parte_1 la sottoscrizione di una scrittura privata avente ad oggetto il rimborso di tali maggiori costi sostenuti per l'espletamento di detta attività, senza ricevere alcun riscontro, nonostante le numerose rassicurazioni;
7) Vero che tali maggiori oneri sostenuti da ammontano ad 261.391,78, come da CP_1 doc.33) che si mostra al teste;
8) In data 19/12/2019 presentava il progetto di bonifica variato Controparte_1 nell'interesse di che veniva approvato dal Comune di Milano con atto prot. n. Parte_1
249905 in data 09/07/2020; 9) In data 27/01/2020 sulla base dei progetti edilizi predisposti Controparte_1
e forniti da depositava presso il Comune di Milano - Sportello Unico Parte_1
Edilizio l'istanza di permesso di costruire prot. n. 36510, avente ad oggetto un progetto di nuova costruzione, ex art. 3 comma 1 lett. e) D.P.R. 380/2001; 10) in virtù di scrittura privata conclusa con in Controparte_1 Parte_1 data 13/01/2020, registrata presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Modena in data 27/01/2020 al n. 502 Serie 3, contestualmente all'istanza di permesso di costruire depositava anche istanza di autorizzazione commerciale in favore di Parte_1 medesima;
11) Con nota registrata al prot. n. 0147700.U in data 16/04/2020, il Comune di Milano, esaminata l'istanza di permesso di costruire, trasmetteva ad Controparte_1 richiesta di documentazione integrativa (ex art. 20, comma 5 TU Edilizia) e di
[...] modifiche del progetto (ex art. 20, comma 4 TU Edilizia), alle quali faceva seguito in data 15/05/2020 il deposito da parte di sulla base dei progetti e delle Controparte_1 specifiche predisposte e fornite da della documentazione integrativa e delle Parte_1 modifiche al progetto;
12) In data 23/06/2020 depositava il certificato urbanistico nel Controparte_1 frattempo emesso dal Comune di Milano ed il certificato dei diritti edificatori relativo all'utilizzo di diritti edificatori perequati;
13) Nel frattempo provvedeva a proprie spese a tutte le opere di Controparte_1 bonifica previste nel progetto approvato dalle competenti autorità, oggetto di collaudo finale durante il mese di gennaio 2021 e di attestazione da parte della Provincia nell'agosto 2021;
14) Parte delle opere di bonifica costate nel complesso € 261.391,78, pur commissionate da erano inerenti a opere di scavo, sottoservizi e fondazioni, che Controparte_1 rientravano nell'ambito del progetto edificatorio del supermercato e pertanto il relativo costo avrebbe dovuto essere rimborsato da al momento del rogito;
Parte_1
pagina 5 di 20 15) I rapporti con erano stati sempre tenuti dall'Avv. Parte_1 Controparte_3 principalmente con la Dott.ssa (responsabile del progetto)
[...] Testimone_2
e, più sporadicamente, con il suo responsabile, il Dott. Testimone_3
16) Nel corso delle numerose interlocuzioni avvenute, i responsabili di avevano sempre Pt_1 fatto presente che per procedere al rogito di compravendita sarebbe stato necessario un permesso a costruire espresso e non già quello ottenuto dalla convenuta tramite la procedura di silenzio assenso;
17) A partire dall'inizio del 2021, aveva intrattenuto rapporti diretti con i Parte_1 competenti uffici del Comune al fine di ottenere il rilascio di espresso permesso di costruire in base al progetto dalla stessa predisposto;
18) Nel mese di aprile 2021 alle interlocuzioni dirette di con gli uffici del di Pt_1 CP_4
Milano seguiva da parte della un (primo) parere negativo al Parte_3 progetto edilizio, determinato da problematiche relative ad aspetti morfologici e di viabilità, e quindi provvedeva a modificare il progetto edilizio;
Pt_1
19) Nella tarda primavera del 2021 informava Parte_1 Controparte_1 che tutte le questioni sollevate dalla erano state risolte e le inviava Parte_3 quindi i nuovi progetti edilizi modificati per il deposito, eseguito nel giugno/luglio 2021 per il tramite dell'Arch. ; Controparte_5
20) Nella tarda primavera del 2021 si tenevano numerosi colloqui ed incontri fra le parti, nel corso dei quali evidenziava a l'assoluta necessità di Controparte_1 Parte_1 addivenire al rogito dell'area entro il 16/09/2021;
21) Da inizio 2021, dopo che si era conclusa l'importante attività di bonifica dell'area, veniva contattata da società della Grande Distribuzione alimentare Controparte_1 interessate ad acquistare il terreno, ma alle quali la convenuta riferiva che aveva in essere un vincolo contrattuale con quanto meno sino al 16/09/2021 e che pertanto nel Parte_1 frattempo non avrebbe potuto negoziare con altri interlocutori;
22) teneva sempre informata di tutti gli Controparte_1 Parte_1 interessamenti che pervenivano dalle altre società della Grande Distribuzione, evidenziando a più riprese, anche nel corso di incontri svoltisi a Milano ed all'uopo fissati presso la sede dell'attrice, la necessità che si addivenisse alla stipula del rogito entro il termine previsto nel contratto preliminare (16/09/2021) per l'avveramento della condizione risolutiva essendo esclusa la possibilità di concedere alcuna proroga;
23) Dopo la comunicazione in data 04/08/2021 con la quale , aveva convocato a CP_1 rogito per la data del 10/09/2021, quest'ultima, anche per le vie brevi, Parte_1 manifestava l'indisponibilità di addivenire alla stipula del contratto definitivo affermando che l'assenso al permesso di costruire avrebbe dovuto essere espresso, e ribadiva così la propria pagina 6 di 20 volontà a mantenere ferma l'efficacia della condizione negativa sub art. 16, lett. c) risolutiva del preliminare e, quindi, a non rinunciare alla stessa;
24) dopo la comunicazione del 9.9.2021, chiedeva come ulteriori, rispetto a Parte_1 quelle contenute nel contratto preliminare, condizioni per la stipula del rogito anche una proroga della licenza commerciale intestata a nonché la possibilità di ottenere Parte_1 il trasferimento in proprietà anche di un ulteriore appezzamento di terreno non ricompreso nel contratto preliminare da adibirsi ad attività di carico/scarico;
25) a tali richieste specificava che non era assolutamente disponibile Controparte_1
a prorogare il termine di avveramento delle condizioni risolutive in scadenza il 16/09/2021 e che se intendeva rogitare avrebbe potuto rinunciare alla condizione risolutiva costituita dal Pt_1 mancato rilascio del permesso di costruire entro tale termine;
26) decorsa la data del 16/09/2021 faceva ripetute sollecitazioni ad Parte_1 affinché sottoscrivesse una scrittura per prorogare gli effetti del Controparte_1 preliminare dopo il 16/09/2021;
27) rispondeva alle richieste affermando che, anche in ragione della Controparte_1 chiusura del proprio esercizio fiscale al 31/10 successivo, sarebbe stata disponibile ad addivenire alla stipula del rogito entro tale data solo se avesse rinunciato alla condizione Pt_1 risolutiva rappresentata dal mancato rilascio del permesso di costruire;
28) Nel corso di una riunione tenutasi fra le parti in data 21/09/2021 presso la sede di a Milano, gli incaricati di precisavano che in considerazione del Parte_1 CP_1 mancato rilascio del permesso di costruire entro il 16/09/2021 il contratto preliminare era divenuto inefficace;
in quell'occasione, manifestava altresì la propria disponibilità a CP_1 sottoscrivere il rogito entro il 31.10.2021 ma solo eliminando ogni condizione dalla scrittura privata in negoziazione e previo rilascio di una nuova fideiussione bancaria a garanzia;
29) A tale incontro erano presenti per il Sig. l'Avv. CP_1 Persona_3 Tes_1 ed era altresì presente l'arch.
[...] CP_5
30) A seguito di quanto emerso nel corso della riunione del 21/09/2021,
[...] redigeva e con email del 5.10.2021 inviava a una bozza di scrittura Controparte_1 Pt_1 privata in cui, datosi atto che rinunciava alle condizioni contenute nel contratto Pt_1 preliminare, e dando parimenti atto che lo stesso doveva intendersi già inefficace per l'avvenuta verificazione della condizione risolutiva, era fissata la data definitiva del rogito di compravendita senza alcuna condizione, come da doc. 27) che si mostra al teste;
31) apportava tuttavia alla bozza di tale scrittura modifiche sostanziali Parte_1 introducendo nuove condizioni e in data 07/10/2021 comunicava a che le CP_1 Pt_1 variazioni poste erano inaccettabili;
pagina 7 di 20 32) Dopo ulteriori interlocuzioni fra le parti, in data 15/10/2021, Controparte_1 inoltrava a controparte il testo finale dell'unica scrittura privata che la convenuta sarebbe
[...] stata disponibile a firmare, e cioè quella già inviata senza condizione alcuna, e proponeva l'incontro del 19/10/2021 per la sua sottoscrizione, come da doc.31 che si mostra al teste;
33) Prima di inoltrare la bozza di scrittura privata del 15.10.2021, aveva fatto CP_1 presente a che, al fine di provvedere alla relativa sottoscrizione nel termine del Pt_1
30.11.2021, avrebbe ceduto il contratto alla propria associata in partecipazione BeFree s.r.l. e quest'ultima avrebbe poi venduto a senza alcuna condizione. Tale modalità Parte_1 era stata proposta poichè in questo modo avrebbe potuto rispettare la propria CP_1 scadenza della chiusura del bilancio al 31/10/2021 e di rogitare entro la Parte_1 data richiesta del 30/11/2021;
34) Dopo lo scambio delle bozze delle scritture private da parte di nella quale permaneva Pt_1 la condizione dell'avvenuta emanazione del permesso di costruire da parte del Comune di Milano, o comunque il parere positivo della Commissione per il Paesaggio dello stesso Comune di Milano, ribadiva che sarebbe stata disponibile alla sottoscrizione di un nuovo CP_1 accordo solo laddove questo fosse senza condizioni sospensive o risolutive e ribadiva altresì che il contratto preliminare a suo tempo sottoscritto doveva intendersi definitivamente risolto;
35) Nel corso delle interlocuzioni, alla presenza dell'avv. e dell'Avv. Michele Testimone_1
De Musis, per conto di , gli incaricati di fecero più volte presente che quest'ultima CP_1 Pt_1 società si trovava nell'impossibilità di rinunciare alla condizione rappresentata del rilascio del permesso di costruire da parte del di Milano;
CP_4
36) In data 26/10/2021 la quale aveva appreso della sopravvenuta Parte_2 inefficacia del contratto preliminare stipulato con informava Pt_1 Controparte_1 di essere in procinto di definire gli aspetti propedeutici dell'atto notarile di compravendita dell'area sita a Milano - Via Rembrandt, proponendo per la sua sottoscrizione e senza alcuna condizione la data del 29/10/2021.
37) Il prezzo di € 5.087.290,18 corrisposto da ad Parte_2 Controparte_1 corrisponde a quello che avrebbe dovuto pagare comprensivo dei costi
[...] Parte_1 sostenuti per le attività di bonifica già approvate dalle competenti autorità e che, in ipotesi, avrebbe dovuto rimborsare;
Parte_1
38) Dopo che in data 25/11/2021 la Commissione Paesaggistica del Comune di Milano ha nuovamente formulato parere contrario al progetto ulteriormente modificato da Parte_1 ed in data 21/12/2021 il Comune di Milano ha emesso il relativo preavviso di diniego;
39) l'area oggetto del contratto preliminare è attualmente ancora in edificata.
* * * Si indicano in qualità di testi: pagina 8 di 20 - su tutti i capitoli l'avv. e l'avv.Michele De Musis, con studio in Modena, Testimone_1 via Farini 56;
- sui capitoli da 1 a 21, 28, 29, 38, 39 l'arch. , con studio in Milano, Via Controparte_5
Paolo Frisi n.
3. In caso di rimessione della causa in istruttoria e nella non creduta ipotesi in cui uno o più dei capitoli di prova formulati dalla difesa di siano accolti dall'Ill.mo Tribunale di Milano, Pt_1 si chiede che sugli stessi siano sentiti a prova contraria, su tutti i capitoli, i testi già indicati nell'interesse di nella memoria ex art. 183, co. 6 n. 2, c.p.c.. E cioè: Controparte_1
- l'avv. e l'avv.Michele De Musis, con studio in Modena, Piazza Roma, 39; Testimone_1
- l'arch. , con studio in Milano, Via Paolo Frisi n.
3. Controparte_5
** ** ** A prova contraria delle affermazioni contenute nella memoria di ai punti 10, 12, 13 e Pt_1
14, laddove si pretenderebbe di ignorare la circostanza della sopravvenuta inefficacia del contratto per il decorso del termine, nonché il fatto che avrebbe accettato di rogitare anche Pt_1 senza l'amissione del permesso di costruire, questa difesa chiede l'ammissione dei seguenti capitoli, preceduti dalla locuzione “Vero che”:
40) Nel corso di una riunione tenutasi fra le parti in data 21/09/2021 presso la sede di a Milano, gli incaricati di precisavano che in considerazione del Parte_1 CP_1 mancato rilascio del permesso di costruire entro il 16/09/2021 il contratto preliminare era divenuto inefficace;
in quell'occasione, manifestava altresì la propria disponibilità a CP_1 sottoscrivere il rogito entro il 31.10.2021 ma solo eliminando ogni condizione dalla scrittura privata in negoziazione e previo rilascio di una nuova fideiussione bancaria a garanzia;
41) A tale incontro erano presenti per il Sig. l'Avv. CP_1 Persona_3 Tes_1 ed era altresì presente l'arch.
[...] CP_5
42) A seguito di quanto emerso nel corso della riunione del 21/09/2021,
[...] redigeva e con email del 5.10.2021 inviava a una bozza di scrittura Controparte_1 Pt_1 privata in cui, datosi atto che rinunciava alle condizioni contenute nel contratto Pt_1 preliminare, e dando parimenti atto che lo stesso doveva intendersi già inefficace per l'avvenuta verificazione della condizione risolutiva, era fissata la data definitiva del rogito di compravendita senza alcuna condizione, come da doc. 27) che si mostra al teste;
43) apportava tuttavia alla bozza di tale scrittura modifiche sostanziali Parte_1 introducendo nuove condizioni e in data 07/10/2021 comunicava a che le CP_1 Pt_1 variazioni poste erano inaccettabili;
44) Dopo ulteriori interlocuzioni fra le parti, in data 15/10/2021, Controparte_1 inoltrava a controparte il testo finale dell'unica scrittura privata che la convenuta sarebbe
[...]
pagina 9 di 20 stata disponibile a firmare, e cioè quella già inviata senza condizione alcuna, e proponeva l'incontro del 19/10/2021 per la sua sottoscrizione, come da doc.31 che si mostra al teste;
45) Prima di inoltrare la bozza di scrittura privata del 15.10.2021, aveva fatto CP_1 presente a che, al fine di provvedere alla relativa sottoscrizione nel termine del Pt_1
30.11.2021, avrebbe ceduto il contratto alla propria associata in partecipazione BeFree s.r.l. e quest'ultima avrebbe poi venduto a senza alcuna condizione. Tale modalità Parte_1 era stata proposta poichè in questo modo avrebbe potuto rispettare la propria CP_1 scadenza della chiusura del bilancio al 31/10/2021 e di rogitare entro la Parte_1 data richiesta del 30/11/2021;
46) Dopo lo scambio delle bozze delle scritture private da parte di nella quale permaneva Pt_1 la condizione dell'avvenuta emanazione del permesso di costruire da parte del Comune di Milano, o comunque il parere positivo della Commissione per il Paesaggio dello stesso Comune di Milano, ribadiva che sarebbe stata disponibile alla sottoscrizione di un nuovo CP_1 accordo solo laddove questo fosse senza condizioni sospensive o risolutive e ribadiva altresì che il contratto preliminare a suo tempo sottoscritto doveva intendersi definitivamente risolto;
47) Nel corso delle interlocuzioni, alla presenza dell'avv. e dell'Avv. Michele Testimone_1
De Musis, per conto di , gli incaricati di fecero più volte presente che quest'ultima CP_1 Pt_1 società si trovava nell'impossibilità di rinunciare alla condizione rappresentata del rilascio del permesso di costruire da parte del di Milano;
CP_4
Si indicano in qualità di testi sui predetti capitoli
- l'avv. e l'avv.Michele De Musis, con studio in Modena, Piazza Roma, 39; Testimone_1
- l'arch. , con studio in Milano, Via Paolo Frisi n.3”. Controparte_5
Per Controparte_6
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, assunto nel caso sin in prima udienza di comparizione parere favorevole delle parti in giudizio e/o loro manifestazione di acquiescenza: Nel merito e in via principale:
- accertare e dichiarare l'intervenuta acquiescenza di al capo della sentenza n. Parte_1
6434/2024 del Tribunale di Milano pubblicata in data 26.06.2024 nonché l'intervenuto passaggio in giudicato del medesimo capo, stante la mancata impugnazione del medesimo da parte di e per gli effetti, anche in via immediata, nel caso con sentenza Parte_1 parziale o con ogni opportuno provvedimento già in sede di prima udienza di comparizione delle parti, confermare tale capo e per gli effetti: i) il rigetto dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. esperita in primo grado da ii) l'ordine al Conservatore dei Registri Parte_1
Immobiliari di Milano di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di cui alla nota di trascrizione dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Milano – Territorio, pagina 10 di 20 Servizio di Pubblicità Immobiliare di Milano 1, reg. generale n. 56045, reg. particolare n. 39179, presentazione n. 31 del 08/07/2022
- conseguentemente e per gli effetti, estromettere a socio unico dal presente Parte_2 giudizio”
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto La questione di causa concerne il preliminare di compravendita concluso il 16.09.2019 tra proprietaria di un'area sita in Milano via Controparte_1
Rembrandt n. 25, e che si era impegnata ad acquistare il suddetto Parte_1 immobile al prezzo di euro 4.795.000,00 oltre iva. La promittente venditrice, assumendo che detto preliminare era divenuto inefficace in ragione dell'avverarsi, alla scadenza dei 24 mesi dalla conclusione del preliminare, della condizione risolutiva del mancato ottenimento dell'avviso di rilascio a costruire, il 29.10.2021, vendette l'immobile ad altra società la Parte_2
A seguito di questi eventi convenne in giudizio innanzi al tribunale Parte_1 di Milano e chiedendo dichiararsi la Controparte_1 Parte_2 risoluzione del contratto preliminare per grave inadempimento della promittente venditrice in relazione all'obbligo di concludere il definitivo e la condanna di al risarcimento dei danni subiti, sia a titolo di danno emergente che di CP_1 lucro cessante;
nonché dichiararsi l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita concluso tra e . Entrambe le convenute si CP_1 Pt_2 costituirono contestando in fatto e in diritto le deduzioni avversarie. Con sentenza n. 6434/2024 il tribunale rigettò tutte le domande attoree nonché la domanda ex art. 96 cpc delle convenute;
ordinò la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale e condannò l'attrice a rifondere le spese processuali alle controparti che liquidò in favore di ciascuna in euro 40.000,00 oltre accessori. Il tribunale, per quel che rileva in questa sede, in base ad una lettura combinata degli artt. 9 e 16 del preliminare, reputò che la scrittura privata prevedesse un termine essenziale per la conclusione del definitivo, che individuò nella data del 16.10.2021; che la condizione risolutiva si era verificata e che tale termine era scaduto senza che le parti fossero addivenute al rogito, con la conseguenza che l'accordo doveva ritenersi inefficace;
che il successivo scambio di bozze integrative della scrittura originaria, finalizzate a una revisione della disciplina, non erano sfociate in un accordo condiviso, con la conseguenza che il pagina 11 di 20 preliminare era divenuto inefficace, da cui l'esclusione di un qualsivoglia inadempimento. Avverso detta sentenza ha proposto appello. Entrambe le Parte_1 controparti si sono costituite. Fissata dalla Consigliera istruttrice l'udienza del 13 febbraio 2025 per la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025.
*** Si premette che il gravame è finalizzato a conseguire la riforma della sentenza nella parte in cui viene respinta la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento di e la conseguente domanda di condanna a risarcire il CP_1 danno. La statuizione di rigetto della domanda ex art. 2901 c.c. come il correlato ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale sono conseguentemente passati in giudicato. Venendo dunque al merito dell' impugnazione, nell'unica censura si deduce l'erronea interpretazione degli accordi contrattuali sotto vari profili: a. il primo giudice pur avendo correttamente qualificato la condizione prevista all'art. 16 lett. c relativa al mancato ottenimento entro 24 mesi dalla data di conclusione del preliminare, dell'avviso di rilascio del permesso a costruire, come condizione risolutiva posta nell'interesse della sola promissaria acquirente, aveva omesso di considerare che, non risultando previsto alcun onere a carico di di rinunciare entro un Pt_1 determinato termine e non avendo manifestato l'intenzione di Pt_1 volersi avvalere di tale condizione, l'avveramento della condizione non aveva reso inefficace il preliminare;
b. il tribunale aveva poi erroneamente ritenuto che le parti avessero pattuito un termine per la conclusione del definitivo al 16.10.2021 a carattere essenziale, benché nulla in tal senso disponesse la scrittura privata. Secondo l'interpretazione degli accordi fornita dall'appellante, il termine di 30 giorni per il perfezionamento della compravendita stabilito all'art. 9 del preliminare, decorreva solo dalla consegna del permesso a costruire e non dall'avveramento della condizione risolutiva;
c. in ogni caso tale presunto termine non poteva in alcun modo intendersi essenziale come desumibile dal comportamento delle parti che, di comune accordo, avevano posticipato la data di conclusione della compravendita al 30.11.2021, come si evince dal carteggio prodotto in atti.
pagina 12 di 20 L'appellante sottolinea quindi che, stante la piena efficacia del preliminare, la decisione di di trasferire a un terzo l'immobile, senza avere previamente CP_1 invitato a rogitare, violerebbe i canoni di correttezza e buona fede. Pt_1
Si duole infine del rigetto delle proprie istanze istruttorie sul cui accoglimento insiste.
* L'impugnazione è fondata. Questo il tenore delle clausole del preliminare di cui l'appellante lamenta la scorretta interpretazione. L'art. 9 del contratto stabilisce che il contratto definitivo fosse stipulato “… entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla consegna alla parte promissaria acquirente dell'avviso di rilascio del permesso di costruire, delle licenze amministrative per l'attivazione del supermercato in oggetto, di tutti i documenti necessari alla predisposizione della pratica di rogito e comunque non prima della consegna dell'area e del completamento a regola d'arte da parte della promittente venditrice delle opere indicate al precedente art. 7), presso notaio che verrà designato dalla parte promissaria acquirente, a cura e spese di quest'ultima”. La clausola fà salvo quanto stabilito all'art. 16) il quale a propria volta prevede: “Il presente contratto si intenderà giuridicamente inefficace, fatte salve le precisazioni di cui infra, nel caso di: a) mancata consegna alla promittente venditrice, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, dell'originale della fideiussione prevista dal precedente art. 13), in conformità al testo condiviso e sottoscritto, qui accluso quale All. E;
b) mancata consegna, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, della documentazione tecnica di competenza della promissaria acquirente, menzionata al precedente Art. 6); c) mancato ottenimento, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data odierna, dell'avviso di rilascio del permesso di costruire relativo ad un supermercato avente caratteristiche conformi ai progetti e ai documenti tecnici qui acclusi quali allegati B, C, D;
d) rilascio di un permesso di costruire a condizioni diverse da quelle previste (vedi allegati B, C, D); e) rilascio di un permesso di costruire contenente oneri accessori o prescrizioni non previsti contrattualmente. Poiché le condizioni di cui alle lettere c), d) ed e) del precedente paragrafo sono state inserite nell'esclusivo interesse della parte promissaria acquirente, a quest'ultima è data facoltà di procedere all'acquisto dell'area nella condizione desiderata dalla medesima e di dare quindi per non verificate le condizioni di cui sopra, anche nel caso in cui dette condizioni si siano in realtà, tutte o solo in parte, verificate. Qualora, invece, la parte promissaria acquirente dichiarasse di voler avvalersi delle condizioni di cui alle lettere c), d) ed e) del primo paragrafo del presente Articolo, il presente contratto si intenderà privo di giuridico effetto dal momento della pagina 13 di 20 dichiarazione in tal senso e la parte promittente venditrice provvederà a restituire, entro quindici giorni dalla richiesta, la fideiussione ricevuta, senza aver titolo di risarcimento”. Il tribunale, partendo dalla considerazione del pacifico mancato rilascio, entro il termine biennale, del titolo edilizio e sul presupposto del fallimento delle trattative intercorse tra le parti finalizzate alla proroga del termine per il perfezionamento del definitivo, ha ritenuto che ormai divenuto inefficace per lo spirare del termine ultimo ed essenziale del 16.10.2021 per il rogito dopo che la stessa aveva dichiarato l'avveramento della condizione risolutiva ed Pt_1 aveva richiesto la modifica del contratto preliminare, dimostrando di non voler procedere al rogito secondo l'art. 16 del contratto preliminare>>. Si tratta, a parere della Corte, di argomentazioni non condivisibili sotto due profili: a. il preliminare non prevedeva un termine ultimo ed essenziale per concludere il definitivo;
b. non ha mai dichiarato di volersi avvalere della condizione risolutiva e Pt_1 di non volere procedere al rogito. Quanto al tema sub a. l'interpretazione che il tribunale fornisce dell'art. 9 del preliminare non è coerente con il dato letterale. In sentenza si afferma che
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– novembre 2021:
-il 9.9.2021 , in riscontro alla pec del 4.8.21 di dopo avere dato Pt_1 CP_1 atto che l'autorità comunale non aveva ancora rilasciato il titolo edilizio, dichiara di confidare nel suo ottenimento, comunica “abbiamo approfonditamente valutato la possibilità di procedere al rogito senza il possesso di un titolo edilizio espresso, così come da vi richiesto e differentemente dalle nostre procedure nazionali” e conclude chiedendo una
“proroga del termini contrattuali”;
-il 6.10.21 il legale di risponde a che chiedeva un differimento CP_1 Pt_1 della data del rogito al 30.11.21, segnalando la disponibilità della propria assistita a prorogare la data del rogito al 31.10.21, data di chiusura dell'esercizio sociale;
-il 7.10.21 di precisa che, per quanto riguarda la Testimone_2 Pt_1 fideiussione già rilasciata, non era possibile prorogarne la durata ma solo l'escussione e trasmette una propria bozza di scrittura privata che non viene accettata da CP_1
-l'11.10.21 le parti eseguono un sopralluogo nell'area oggetto del preliminare;
-il 15.10.21 trasmette a via mail una bozza di scrittura integrativa CP_1 Pt_1 nella quale si prevede al punto 4) la rinuncia di LIDL alle condizioni risolutive di cui all'art. 16 e la data del 30.11.2021 per la stipula del rogito;
nel contempo trasmette un addendum alla fideiussione nella quale si proroga il termine Pt_1 per escutere la fideiussione di 45 giorni decorrenti dal 16.10.21;
-il 22.10.21 invita il Notaio a fissare la data definitiva del rogito “per gli CP_1 ultimi giorni del prossimo mese di novembre” segnalando altresì che la vendita avrebbe dovuto essere effettuata da un terzo soggetto, al quale CP_7
pagina 15 di 20 avrebbe dovuto trasferire la titolarità del bene entro la fine di CP_1 ottobre;
-il 28.10.21 a mezzo pec comunica la rottura delle trattative, dando CP_1 previamente atto che il preliminare era divenuto inefficace per avveramento delle condizioni risolutive oltre che perché trascorso il termine del 16.10.21 per l'escussione della fideiussione;
-il 3.11.21 contesta la pec ricevuta e invita la controparte a comparire Pt_1 innanzi al Notaio il 30.11.21. Dal contenuto delle mail intercorse tra le parti emerge la disponibilità di CP_1
a concludere il contatto definitivo ben oltre il 16.10.21. Ciò impedisce di potere qualificare, come sostenuto dal tribunale, tale data come termine essenziale, stante la manifesta volontà di entrambe le parti di considerare non perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine (così Cass. Sez. 3, 15/07/2016, n. 14426, che ha escluso che l'essenzialità del termine potesse essere desunta solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre", riferita al tempo di esecuzione della prestazione, se non emerga, dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti, che queste hanno inteso considerare perduta, decorso quel lasso di tempo, l'utilità prefissatasi). Né appare corretto l'assunto dell'appellata, fatto proprio dal tribunale che, dalla scadenza della fideiussione, trae un argomento a favore della tesi della inefficacia del preliminare. Quello della fideiussione era uno dei temi che le parti stavano negoziando, tant'è che è documentato il rilascio in data 15.10.21 di un addendum con il quale l'istituto di credito prorogava l'escussione della fideiussione sino al 30.11.21. Quanto al tema sub b. non risulta che abbia mai dichiarato di volersi Pt_1 avvalere della condizione risolutiva apposta nel suo interesse. Sempre dalla citata corrispondenza emerge che la volontà di fosse in senso contrario a quello Pt_1 prospettato nella sentenza di I grado, avendo la promissaria acquirente manifestato la volontà di procedere al rogito senza il titolo edilizio ed avendo altresì espressamente rinunciato alla condizione risolutiva (si vedano in tal senso entrambe le bozze di scrittura privata integrativa). Non coglie nel segno l'assunto di secondo cui la rinuncia alla CP_1 condizione sarebbe tardiva poiché esplicitata in data 2.11.21 allorquando il 27.10.21 la vendita al terzo si era già perfezionata. A tale rilievo occorre replicare che il preliminare non prevedeva una formale rinuncia da parte del promissario acquirente ad avvalersi delle condizioni ma pagina 16 di 20 solo che l'interessato potesse “dare per non verificate” le suddette condizioni. Era dunque sufficiente che l'appellante manifestasse l'intenzione di procedere al rogito come avvenuto con la missiva del 9.9.21 e successivamente, prima del 16.10.21, con la predisposizione delle scritture integrative in cui formalmente dichiarava di rinunciare alla condizione risolutiva (cfr punto 3 delle varie Pt_1 bozze). Dalla natura pacifica di condizione unilaterale discende infatti che spetta alla sola parte nel cui interesse è stata predisposta la condizione il diritto potestativo di dar vita a un nuovo negozio di contenuto identico non condizionato (Cass. Sez. 2 Sentenza n. 9550 del 18/04/2018). La contro parte nulla può opporre all'esercizio di tale diritto, con la conseguenza che a CP_1 seguito della dichiarata volontà di di volere procedere al rogito anche in Pt_1 assenza del titolo edilizio, è rimasta vincolata all'obbligo di concludere il contratto di compravendita. D'altro canto entrambe le parti erano ben consapevoli che il preliminare fosse ancora pienamente efficace, tant'è che nelle bozze di scrittura che si scambiarono vicendevolmente diedero atto che “restano ferme e invariate tutte le altre condizioni e/o pattuizioni di cui al Contratto”. L'addendum infatti aveva il solo scopo di integrare il preliminare originario stabilendo tra l'altro una nuova data per il rogito e la proroga della fideiussione peraltro già rilasciata. Quanto poi all'assunto dell'appellata secondo cui , scaduto il termine per la Pt_1 condizione, avrebbe preteso l'introduzione di modifiche alla regolamentazione contrattuale – quali nuove condizioni - inaccettabili per quest'ultima, CP_1 stante la perdurante efficacia del vincolo contrattuale, non avrebbe potuto considerarsi liberata dall'obbligo di concludere la compravendita se non dopo avere vanamente diffidato la contro parte a presentarsi innanzi al notaio per il perfezionamento del definitivo sulla base degli accordi consacrati nel preliminare. L'avere di contro trasferito la proprietà dell'immobile a un terzo, a distanza di una sola settimana dalla richiesta inoltrata al notaio di volere fissare la data del rogito con , e dopo essersi limitata a comunicare alla parte Pt_1 appellante, solo il giorno prima, l'inefficacia del contratto per avveramento delle condizioni risolutive, costituisce un comportamento inosservante delle generali regole di buona fede e correttezza che devono necessariamente governare le relazioni contrattuali. Tanto più se si considera che la repentinità con cui è avvenuta la vendita lascia chiaramente intendere che già da tempo tra e CP_1
dovevano essere in corso delle trattative. Pt_2
pagina 17 di 20 Le argomentazioni esposte conducono a una declaratoria di inadempimento di per inosservanza dell'obbligo di concludere il contratto di CP_1 compravendita, condotta la cui gravità ex art. 1455 c.c., giustifica la risoluzione del contratto a norma dell'art. 1453 c.c.. Occorre dunque passare all'esame della domanda di risarcimento del danno ritenuta assorbita dal tribunale a seguito del rigetto dell'azione di responsabilità contrattuale.
assume di avere patito un danno in conseguenza dell'inadempimento della Pt_1 controparte sia come danno emergente che come lucro cessante. La domanda è solo in parte fondata. Osserva la Corte che meritano riconoscimento esclusivamente le spese vive che ha documentato di avere sostenuto limitatamente a quelle di stretta Pt_1 pertinenza dell'area di via Rembrandt pari a € 75.107,80 (cfr docc. 21 e 23) e che non ha contestato se non genericamente. CP_1
Va invece escluso l'ulteriore importo di € 50.000,00, chiesto a titolo di danno emergente per costo aziendale, senza tuttavia minimamente allegare i criteri e i parametri utilizzati ai fini della suddetta quantificazione. La conclusione è la medesima con riguardo al lucro cessante che l'appellante ricollega al mancato avvio dell'attività commerciale. Non vi è prova del presupposto fattuale da cui muove la domanda: la possibile realizzazione sull'area oggetto del preliminare da parte di di un centro Pt_1 commerciale e di un supermercato. Non può infatti sottacersi che in data 25.11.2021 la Commissione paesaggistica ha espresso parere contrario cui ha fatto seguito, il 21.12.2012, un provvedimento di preavviso di diniego da parte del (doc. 18 . Dovendo fare applicazione della teoria Controparte_8 CP_1 causale del “più probabile che non”, non vi è alcuna prova dell'antecedente logico causale del danno allegato, ossia che avrebbe potuto realizzare su Pt_1 quell'area il progetto commerciale che aveva ideato. Non potendo fondatamente presumere che il avrebbe rilasciato il titolo edilizio, non vi sono i CP_4 presupposti per ritenere che l'acquisizione dell'area sarebbe stata per la promissaria acquirente un “buon affare” e dunque che la mancata conclusione del contratto abbia generato un danno sotto la forma del mancato guadagno. L'allegazione è peraltro estremamente generica anche sotto il profilo della quantificazione. L'appellante ipotizza due metodi di calcolo pagina 18 di 20 (i) il “Discount Cash Flow” in cui considera il mancato utile, quantificato nell'importo di € 3.500.000,00, determinato facendo riferimento a dati ipotetici;
(ii) il “Cost Approach” , corrispondente all'utile di € 1.855.923,05 che avrebbe conseguito dall'investimento immobiliare In entrambi i casi il calcolo non viene effettuato prendendo a riferimento i dati contabili e finanziari dell'azienda, bensì dati astratti privi di alcun addentellato alla realtà aziendale della società appellante. Per tale ragione la ctu richiesta ancora in questo grado, avendo manifestamente carattere suppletivo, è chiaramente inammissibile come le, del tutto irrilevanti, prove testimoniali.
* Concludendo, in parziale accoglimento dell'impugnazione, previa riforma della sentenza di I grado, accertato il grave inadempimento di e dichiarata la CP_1 risoluzione del preliminare di compravendita, deve essere condannata a CP_1 risarcire a il danno a da liquidarsi nell'importo di € 75.107,80. Pt_1
Trattandosi di un debito di valore va riconosciuta la rivalutazione dalla data degli esborsi (Cass. 3209/88; 5398/84) alla data della decisione oltre gli interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda al saldo. Alla parziale riforma della sentenza consegue, limitatamente ai rapporti tra e , una revisione delle spese processuali di entrambi i gradi di CP_1 Pt_1 giudizio da porsi a carico di per la metà con compensazione della metà CP_1 residua. Le spese si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, avuto riguardo al valore di causa determinato in relazione al disputatum, al tenore delle questioni trattate e all'attività difensiva prestata. Quanto invece alla posizione di esente da impugnazione, la Parte_2 notifica del gravame è avvenuta ai soli fini della litis denuntiatio il che esonera l'appellante dal pagamento delle spese in suo favore (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 34174 del 15/11/2021).
P.Q.M.
La Corte di appello di Milano, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa sull'appello proposto da avverso Pt_1 Parte_1 la sentenza n. 6434/2024 notificata il 26.06.2024 dal Tribunale di Milano, previa riforma: pagina 19 di 20 1.In parziale accoglimento dell'impugnazione dichiara la risoluzione del preliminare di compravendita per grave inadempimento di e CP_1 conseguentemente condanna a risarcire il danno cagionato a CP_1 [...] che si liquida nell'importo di € 75.107,80 oltre rivalutazione dalla data Parte_1 degli esborsi alla data della decisione oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda al saldo;
2.Previa compensazione della metà condanna a rifondere a CP_1 [...] le spese di lite del primo grado liquidate per l'intero nell'importo di € Parte_1
40.000,00 per compensi professionali oltre 15% per rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge;
3.conferma nel resto;
4. previa compensazione della metà condanna a rifondere a CP_1 [...] le spese di lite presente grado liquidate per l'intero nell'importo di euro Parte_1
30.000,00 per compensi professionali oltre 15% per rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge;
5. dichiara irripetibili le spese del grado di Parte_2
Così deciso in Milano, il 19 febbraio 2025 La Consigliera est Francesca Vullo La Presidente Vinicia Licia Serena Calendino
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