Ordinanza collegiale 26 ottobre 2020
Ordinanza cautelare 15 gennaio 2021
Sentenza 17 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 15/01/2021, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/01/2021
N. 00023/2021 REG.PROV.CAU.
N. 00948/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 948 del 2020, proposto da
Summertime S.a.s. di BE VA Den Berg, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Carlin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Peschiera del Garda, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Vicenzoni e Federico Manzalini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Garda Pedalò S.n.c. di ZA DO & C. non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
dell’atto 19.8.2020, prot. n° 13455 a firma del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Demanio Lacuale, con cui è stato chiesto alla Ricorrente di documentare, quale " requisito necessario ", tramite visura camerale recente, anche il seguente " attività di appoggio per soccorso a scopo sportivo o ricreativo, insegnamento professionale della navigazione da diporto ".
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Peschiera del Garda;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021 - tenuta con le modalità di cui agli artt. 84, comma 6, D.L. n. 18 del 2020 e 4, comma 1, D.L. n. 28 del 2020 e 25, D.L. n. 137 del 2020 - il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato, ad una sommaria delibazione, che la domanda cautelare, introdotta dalla parte ricorrente, risulta assistita dal fumus boni iuris , prescritto ai fini della concessione della misura invocata, ai sensi dell’art. 55, comma 9, c.p.a.;
Ritenuto, in particolare, che il secondo motivo di ricorso (contenente l’unico profilo di censura dedotto) appare suscettibile di favorevole apprezzamento, pur nei limiti della sommaria cognizione propria della presente fase, entro il perimetro della contestata pertinenza dei requisiti, propriamente connessi al diporto nautico (comprovato esercizio “[dell’] attività di appoggio per soccorso a scopo sportivo o ricreativo, [e dell’] insegnamento professionale della navigazione da diporto ”), richiesti dall’Amministrazione comunale al fine di consentire la partecipazione della ricorrente alla procedura di assegnazione in concessione di una porzione di sponda lacuale, considerata la destinazione dell’area, oggetto del futuro provvedimento concessorio, a semplice spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini con annessa attività, accessoria e strumentale alla prima, di noleggio pedalò, canoe e sup a mero scopo turistico-ricreativo;
Considerato, quanto al requisito del periculum in mora , che il pregiudizio grave e irreparabile è insito nell’effetto escludente determinato dall’impossibilità di ottemperare all’integrazione documentale richiesta dal Comune e dalla perentorietà del termine contestualmente assegnato per adempiervi, così da impedire, quando non fosse dichiarato il possesso degli ulteriori requisiti, la partecipazione alla gara per l’assegnazione della concessione demaniale;
Ritenuti non persuasivi, benché allo stato, i rilievi di inammissibilità formulati dall’Amministrazione, dovendo essere piuttosto evidenziato l’effetto immediatamente escludente derivante dalla nota oggetto del gravame, di per sé impeditiva dell’accesso alle ulteriori fasi della procedura (così da fondare, prima facie , l’interesse all’immediata impugnazione di tale arresto procedimentale), restando peraltro impregiudicato ogni ulteriore vaglio meritale;
Ritenuto di fissare l’udienza pubblica del 22 settembre 2021 per la discussione del ricorso;
Ritenuto di compensare le spese della presenta fase, sussistendone giusti motivi in ragione della complessità della questione esaminata;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), accoglie la suindicata istanza cautelare e fissa, per la discussione del ricorso, l’udienza pubblica del 22 settembre 2021.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021, tenutasi in modalità videoconferenza, con l'intervento dei Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO