Ordinanza cautelare 10 marzo 2021
Sentenza 17 giugno 2024
Ordinanza cautelare 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, ordinanza cautelare 12/03/2025, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00930/2025 REG.PROV.CAU.
N. 00929/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 929 del 2025, proposto dalla Giona Fruit s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Romano, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
contro
Comune di Taviano, non costituito in giudizio
nei confronti
International Fruit s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Adriano Tolomeo e Carlo Congedo, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
per la riforma
dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - sezione staccata di Lecce (sezione terza) n. 790/2024
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di International Fruit s.r.l.;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 62 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Leonardo Maruotti, in sostituzione di Francesco Romano, e Adriano Tolomeo;
Considerato che:
- ad una cognizione sommaria propria della presente fase cautelare emerge che il vincolo conformativo derivante dal giudicato relativo alla vicenda controversa non impone di escludere il gestore uscente una volta ripristinata la concorrenzialità nel settore economico oggetto di controversia;
- per contro, le questioni concernenti i criteri di aggiudicazione sollevate dalla difesa della controinteressata in camera di consiglio non sono state dedotte negli atti di parte e sono in ogni caso destinate ad avere rilievo all’esito della procedura di gara;
- l’istanza cautelare può dunque essere accolta;
- la natura delle questioni controverse giustifica la compensazione delle spese del doppio grado cautelare;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) accoglie l’appello (ricorso numero: 929/2025) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare in primo grado.
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
Spese della presente fase cautelare compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Franconiero | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO