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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/03/2025, n. 1311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1311 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 19933/2023 tra:
avv. Parte_1 Parte_2
(c.f. ) C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Maltoni del
Foro di Bologna nonché elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Carlo Emanuele Gallo sito in Torino alla via Palmieri n. 40 parte attrice
e
in amministrazione straordinaria Controparte_1
(c.f e p. i.v.a. ) P.IVA_1 in Parte_3 amministrazione straordinaria
(c.f e p. i.v.a. ) P.IVA_2 in persona dei commissari straordinari dott. CP_2
, dott. e dott.
[...] Parte_4 Pt_5
[...] rappresentate e difese dall'avvocato Walter Fini del Foro di Roma nonché elettivamente domiciliate presso il suo studio sito in Roma alla via Buccari n. 3 parte convenuta
1 OGGETTO: compenso professionale di avvocato;
domanda di pagamento somme.
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte attrice avv. Longobardi Gaetanino:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza e/o eccezione:
- accertare e dichiarare il credito professionale del Prof. Avv. Gaetanino Longobardi;
- condannare e il Controparte_3 [...] in a.s. al Parte_3 pagamento in favore dell'attore della somma di € 147.263,32 indicata dal preavviso di parcella del 14 dicembre 2022, comprensiva di spese generali e accessori di legge e decurtata dei compensi parziali ricevuti(All. 24 all'atto di citazione), oltre interessi legali dalla data del 2 novembre 2022 (notifica dell'atto di messa in mora), provvisoriamente quantificati in Euro 5.401,33 alla data del 10.09.2023, sino all'effettivo soddisfo;
- condannare e il Controparte_3 [...] a.s. al Controparte_4 pagamento di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
Parti convenute in a.s. e Controparte_3 [...] a.s. Controparte_4
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, per le motivazioni esposte in narrativa, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, in via pregiudiziale di rito
- rigettare la domanda spiegata poiché improcedibile per violazione degli artt. 93 e seguenti della Legge RE, richiamati dall'art. 53 del D.lgs. n. 270/99; in via subordinata nel merito
- rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provate tutte le domande proposte dal Prof. Avv. (detto “ ”) Parte_2 CP_5
. Parte_1 Con il favore delle spese di lite.”.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del presente giudizio.
L'attore avv. Longobardi Gaetanino ha esposto, fra l'altro, quanto segue in atto di citazione:
1) i commissari di in a.s. hanno Controparte_3 conferito ad esso attore avvocato Gaetanino Longobardi
l'incarico di assistenza legale, rappresentanza, consulenza e difesa nella controversia insorta o insorgenda relativa all'appalto comunemente denominato “Appalti per lo Pt_6 svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari presso le
Scuole Pubbliche" del valore indicato di € 34.507.091,00; il mandato professionale conferito è stato altresì esteso all'intero Parte_3
in a.s.;
[...]
2) per le prestazioni professionali dirette a comprovare e recuperare l'ingente credito delle convenute sono stati pattuiti compensi fissi particolarmente esigui e per questo motivo le parti hanno deciso di integrarli “con la percentuale dell'1% del totale delle somme recuperate”; si legge anche nel contratto siglato: “i commissari dichiarano di essere consapevoli ed informati del particolare grado di complessità dell'incarico”;
3) la particolare complessità dell'incarico ha reso necessaria un'intensa fase di studio a seguito della quale
è stata prestata attività di consulenza e assistenza legale finalizzata a rappresentare le ragioni delle odierne parti convenute davanti al per Controparte_6 addivenire ad una transazione relativamente all'appalto
“ per lo svolgimento di servizi di pulizia e Parte_7 ausiliari presso le Scuole Pubbliche”;
4) il non ha dato positivo Controparte_6 riscontro alla prospettata transazione;
5) con e-mail del 24 novembre 2021 esso attore avv.
Longobardi Gaetanino ha sollecitato il dott. Parte_5
3 in qualità di commissario del per i Parte_3 servizi integrati S.p.c.A. in e per CP_3 Controparte_3 in a.s., a concordare le iniziative da intraprendere per la soluzione della vertenza “ valutando gli Parte_7 esiti dell'interlocuzione con il Controparte_6
6) con e-mail del 12 gennaio 2022, l'odierno attore ha quindi comunicato al commissario che la fase Parte_5 di ricerca di una transazione doveva ritenersi esaurita e che andava proposto il ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti del Controparte_6
7) con successiva e-mail del 19 gennaio 2022,
l'odierno attore ha informato il commissatio dott. Pt_5 della predisposizione del ricorso per decreto ingiuntivo ricevendo però, in data 25 gennaio 2022, il seguente messaggio telefonico: “Non faccia partire niente contro il
”; CP_7
8) dopo aver richiesto un chiarimento in ordine all'incarico professionale ricevuto, in data 24 marzo 2022 esso attore avv. Longobardi Gaetanino ha comunicato al dott. che a breve avrebbe inoltrato il ricorso per Pt_5 decreto ingiuntivo;
9) nella medesima data del 24 marzo 2022 il dott.
, anche a nome degli altri commissari, ha affermato di Pt_5 non aver autorizzato la presentazione del ricorso, promettendo tuttavia una decisione in merito per la settimana successiva;
10) non avendo ricevuto nessun chiarimento, con e-mail del 14 luglio 2022 esso attore avv. Longobardi Gaetanino ha comunicato che il ricorso per decreto ingiuntivo era pronto e ha inviato la relativa procura alle liti per la firma dei commissari;
11) il giorno stesso 14 luglio 2022 il commissario ha comunicato: “anche a nome dei colleghi le Parte_5 chiedo di attendere. È necessario ridefinire in maniera chiara i compensi del suo mandato variabili per assicurare
4 che siano aderenti alla normativa di riferimento per la
Co
”;
12) il commissario dott. ha riferito di un tetto Pt_5 ai compensi pari alla metà degli importi medi, evocando il decreto sui criteri di conferimento degli incarichi (D.M.
28 luglio del 2016);
13) il dimezzamento dei compensi medi si applica “di regola” e non si applica agli incarichi di particolare complessità quale quello dell'odierno attore, riconosciuto tale dagli stessi commissari nel contratto di incarico;
14) in data 21 luglio 2022 il dott. Parte_5 anche a nome degli altri commissari, ha comunicato che
“esistono anche nell'ottica della programmata cessione del ramo core di e del consorzio stringenti motivi CP_3 che rendono addirittura inopportuno allo stato procedere con il decreto ingiuntivo”;
15) la questione relativa allo svolgimento dell'incarico professionale è stata portata a conoscenza del collegio commissariale e del Comitato di sorveglianza sull' dall'odierno attore;
CP_3
16) in data 27 settembre 2022 il dott. con Pt_5 risposta alla Presidente del Comitato di sorveglianza inviata anche ad esso attore avv. Longobardi Gaetanino, relativamente all'incarico conferitogli, ha parlato di “un mandato relativo al contenzioso con il relativo al CP_7 recupero di taluni contratti rispetto al quale questo organo sta facendo altre valutazioni e portando avanti delle altre attività per cercare di risolvere la questione”;
17) in modo ambiguo, esternata da parte di un solo commissario, è emersa quindi l'intenzione di non consentire ad esso attore di proseguire nell'incarico ricevuto;
5 18) il 2 novembre 2022 l'odierno ricorrente ha notificato alle parti convenute atto di significazione e messa in mora, con il seguente contenuto:
(v. pag. 4 dell'atto di citazione);
19) scaduto il termine assegnato ai commissari con la sopramenzionata diffida, esso attore ha dunque preso atto del recesso dall'incarico conferitogli;
20) gli atti e i comportamenti dei commissari, impedendo all'odierno ricorrente di portare a termine l'incarico, hanno precluso l'esplicazione della pattuizione contrattuale in ordine ai compensi del professionista;
21) la predetta pattuizione è risultata non valida per violazione del divieto del c.d. patto di quota lite;
è pacifico, tuttavia, che ciò non fa venir meno il diritto dell'avvocato di ricevere il compenso delle sue prestazioni sulla base dei parametri di cui alle tabelle ministeriali;
22) in data 14 dicembre 2022 esso attore avv.
Longobardi Gaetanino ha pertanto inviato al collegio commissariale il preavviso di parcella n. 28 del 2022 senza tuttavia ottenere riscontro da parte dei commissari;
6 23) previa richiesta dell'odierno ricorrente, il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma con parere n.
34/2023 ha riconosciuto la congruità degli importi richiesti da Longobardi Gaetanino e così indicati:
(v. pagg. 5 e 6 dell'atto di citazione);
24) le parti convenute non hanno provveduto al pagamento dovuto, benché intimate con il preavviso di parcella n. 28 del 2022, riconosciuto congruo dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma;
7 25) con atto depositato il 14.9.2023 è stato proposto ricorso per decreto ingiuntivo al Tribunale Ordinario di
Torino (R.G. 15892/2023); il giudice ha rigettato il ricorso non avendo ravvisato i presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, ritenendo “che il diritto della parte ricorrente, in ragione della complessità della vicenda per cui è procedimento e delle sottese questioni fattuali e giuridiche, deve essere azionato mediante le vie ordinarie con l'instaurazione di un giudizio a cognizione piena (e non già sommaria e senza contraddittorio)”.
Sulla base di tali premesse, l'attore avv. Parte_1 ha quindi promosso il presente giudizio al fine di sentire condannare le parti convenute al pagamento in proprio favore dell'importo di € 147.263,32 a titolo di compenso professionale.
Le parti convenute a.s. e Controparte_3
Controparte_8 dal canto loro, dopo essersi ritualmente costituite in giudizio con comune Difesa, e aver argomentato in fatto e in diritto, deducendo fra l'altro l'incompetenza funzionale del giudice adito e l'infondatezza delle tesi avversarie, hanno richiesto l'integrale rigetto delle domande attoree ex adverso formulate.
In particolare, le predette convenute:
1) hanno eccepito l'incompetenza funzionale del giudice ordinario adito in favore del giudice fallimentare ex artt. 13 e 53 del D. Lgs. n. 270/99, con conseguente improcedibilità della domanda, e ciò in virtù della circostanza per la quale il Tribunale Ordinario di Torino con sentenza n. 34/2020, pubblicata in data 4.2.2020, nonché con sentenza n. 1/2021, pubblicata in data
14.1.2021, ha dichiarato lo stato di insolvenza rispettivamente della e del Controparte_3
Controparte_8
8 2) hanno dedotto comunque l'infondatezza nel merito delle domande avversarie, non avendo esse convenute mai receduto dal contratto di incarico professionale, essendosi bensì limitate a richiedere solo alcune delle prestazioni ivi previste ed avendo correttamente retribuito l'operato di parte attrice secondo quanto pattuito nel contratto.
2. L'istruttoria svolta.
La causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.
3. Sulla dedotta improcedibilità della domanda.
E' infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda come sollevata dalle parti convenute e, pertanto, va rigettata.
Sul punto va invero osservato che non opera nel caso in esame la vis actrativa del c.d. Tribunale RE
(ex artt. 24 della Legge RE e 13 del D. Lgs. n.
270/1999 in materia di Amministrazione Straordinaria) trattandosi di asserito credito assunto successivamente alla dichiarazione dello stato di insolvenza da parte della
Gestione commissariale nell'adempimento della propria attività istituzionale, rispetto alla quale l'operato del fallito è del tutto estraneo.
La Difesa convenuta richiama in atti il pronunciamento della Corte Suprema di Cassazione secondo cui in materia di procedure concorsuali, la competenza funzionale inderogabile del Tribunale RE, prevista dall'art. 24 della L. Fall. e dall'art. 13 del D. Lgs. n. 270 del
1999, suo omologo nell'amministrazione straordinaria, opera con riferimento non solo alle controversie che traggono origine e fondamento dalla dichiarazione dello stato d'insolvenza ma anche a quelle destinate ad incidere sulla procedura concorsuale in quanto l'accertamento del credito verso il fallito costituisca premessa di una pretesa nei
9 confronti della massa (v. Cass., Sez. 6 – 3, ord. n.
15982/2018).
Tale richiamo tuttavia non appare pertinente al caso in esame giacché qui non si è in presenza di un credito verso il fallito, bensì di un asserito credito verso la
Procedura, ovverosia la Gestione commissariale, e quindi verso un soggetto chiaramente distinto dal fallito.
Si tratta in altri termini di una spesa o di una voce di spesa della Procedura e non già di un debito del fallito facente parte della massa fallimentare.
Nella fattispecie qui trattata vanno dunque seguite le regole della cognizione ordinaria e non già quelle del rito speciale previsto dagli articoli 24 e 93 e seguenti della
L. Fall. e 13 e 53 del D. Lgs. 270/1999.
4. Sul merito della causa.
Le domande di parte attrice sono infondate e, pertanto, devono essere rigettate.
Le parti avv. e Manital S.p.A. in Parte_1 amministrazione straordinaria hanno sottoscritto il seguente contratto di patrocinio e consulenza:
“I dottori (…) quali commissari della società in amministrazione straordinaria con sede Controparte_3 legale in Ivrea (TO) alla via Di Vittorio n. 29 (…)
10 11 12 (…)
(v. il doc. n. 1 del fascicolo di parte attrice).
Con successivo scritto tale incarico professionale è stato altresì esteso anche alla convenuta Parte_3 in amministrazione Controparte_8 straordinaria.
Da quanto dedotto in atti dalle odierne parti contendenti, e non contestato, il Difensore attore è stato remunerato dalla parte convenuta per l'attività sino ad oggi svolta sulla base di quanto previsto in contratto.
Si veda - peraltro - lo stesso preavviso di parcella n. 28/2022 qui azionato dall'attore ove si dà conto della già avvenuta ricezione dell'importo di € 18.436,80 a titolo di compenso (v. il doc. n. 24 del fascicolo attoreo).
13 In particolare, nell'odierna sede processuale, l'avv.
rivendica le ulteriori seguenti poste monetarie Parte_1 indicate nel cennato preavviso di parcella n. 28/2022:
(v. il doc. n. 24 del fascicolo attoreo).
Il compenso qui rivendicato attiene - a ben vedere - all'attività professionale svolta dall'avvocato attore avente ad oggetto lo studio del caso effettuato e l'avvenuta proposta predisposizione di ricorso monitorio, poi mai depositato per volontà dei Commissari che hanno
14 deciso di non avviare alcuna iniziativa monitoria nei confronti del . CP_7
L'avv. promuove il presente giudizio Parte_1 giacché ritiene che quanto pattuito nel contratto sopra riportato, peraltro dallo stesso Difensore predisposto, non possa ritenersi satisfattivo del diritto al compenso ad esso spettante, in quanto recante in sé un patto di quota lite da ritenersi per ciò solo nullo, ciò che legittima la remunerazione dell'attività svolta sulla base delle tariffe di cui al D.M. n. 55/2014.
Tale deduzione è infondata e, pertanto, va disattesa.
Sul punto si osserva come nella fattispecie qui delibata non si è affatto in presenza di un patto di quota lite (di per sé vietato ex art. 13 comma 4 della legge
247/2012), bensì del c.d. palmario, patto, invece, pacificamente conforme a legge.
E' noto che il c.d. palmario è una componente aggiuntiva del compenso, del tutto lecita, riconosciuta dal cliente all'avvocato in caso di esito favorevole della lite a titolo di premio o di compenso straordinario per l'importanza e difficoltà della prestazione professionale
(v. Cass., Sez. Unite, sent. n. 16252/2023).
La Corte Suprema di Cassazione ha peraltro chiarito che in tema di compensi professionali, non sussiste il patto di quota lite, vietato dal terzo comma dell'art. 2233 del cod. civ. (nella formulazione "ratione temporis" applicabile, antecedente alla sostituzione operante dall'art. 2, comma 2-bis, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modifiche, nella legge 4 agosto 2006, n.
248) (oggi esso è vitato, come detto, dall'articolo 13 della legge n. 247/2012 – c.d. Legge Professionale), non solo nel caso di convenzione che preveda il pagamento al difensore sia in caso di vittoria che di esito sfavorevole della causa, di una somma di denaro (anche se in percentuale all'importo, riconosciuto in giudizio alla
15 parte) non in sostituzione, bensì in aggiunta all'onorario,
a titolo di premio (cosiddetto palmario), o di compenso straordinario per l'importanza e difficoltà della prestazione professionale, ma anche quando la pattuizione del compenso al professionista, ancorché limitato agli acconti versati, sia sostanzialmente, seppur implicitamente, collegata all'importanza delle prestazioni professionali od al valore della controversia e non in modo totale o prevalente all'esito della lite (v. Cass., Sez. 2, sent. n. 6519/2012; v. anche Cass., Sez. 2, sent. n.
24078/1986).
Nel caso in esame la pattuizione intervenuta fra le parti (“a motivo di ciò gli importi stessi sono integrati con la percentuale dell'1% uno per cento> del totale delle somme recuperate”) risulta quindi del tutto lecita.
Essa infatti, a fronte della precedente pattuizione chiara ed esplicita del compenso spettante al professionista avv. per tutte le eventuali fasi Parte_1 dell'attività di consulenza e patrocinio legale svolta, ha previsto una componente aggiuntiva, e non prevalente, del compenso pari all'1% delle somme eventualmente recuperate.
Peraltro, ove anche si ritenesse che detta pattuizione sia nulla, si configurerebbe comunque un'ipotesi di nullità parziale, inidonea a inficiare di per sé la validità del contratto di patrocinio e consulenza in questione.
In ordine ai criteri di determinazione del compenso,
l'art. 2233 del codice civile fornisce peraltro una garanzia di carattere preferenziale (tra i vari criteri di determinazione del compenso) alla convenzione intervenuta fra le parti, prevedendo che, esclusivamente in mancanza di quest'ultima, ed in ordine successivo, si faccia poi riferimento alle tariffe ed agli usi e, infine, alla determinazione del giudice (v. Cass., Sez. L, sent. n.
1900/2017 e Cass., Sez. 2, ord. n. 14293/201), il quale, peraltro, dovrà far riferimento ai parametri stabiliti con
16 Decreto Ministeriale (v. Cass., Sez. 6 – 2, ord. n.
33193/2022).
E' dunque del tutto corretta e condivisibile la deduzione della Difesa convenuta circa la legittimità della convenzione sottoscritta fra le parti, così come l'affermazione che essa è l'unica fonte idonea a stabilire il quantum del compenso dovuto all'odierno professionista attore.
Quanto poi alla doglianza dell'attore circa l'intervenuta asserita illegittima interruzione del mandato da parte delle convenute, si osserva come essa sia del tutto infondata.
E invero la mera lettura del contratto di patrocinio e consulenza di cui trattasi evidenzia come le parti convenute non fossero affatto obbligate ad avviare le procedure giudiziali monitorie od ordinarie eventualmente prefigurabili, né potrebbe essere altrimenti poiché la scelta circa l'avvio o meno di un'azione giudiziaria non può che essere rimessa alla valutazione discrezionale del cliente.
Né alcuna procura alle liti ex art. 83 del c.p.c. è stata mai sottoscritta dalle convenute, di modo che nessuna pretesa può essere legittimamente avanzata dall'avvocato attore per l'asserita predisposizione di ricorso monitorio mai depositato e mai richiesto, poiché mai vi è stata una esplicita determinazione volitiva in tal senso da parte dei commissari.
E' infatti evidente che un'attività professionale può essere remunerata solo laddove effettivamente svolta e nel caso in esame non vi è stata nessuna presentazione di ricorso monitorio in quanto le parti convenute – legittimamente - non hanno mai deciso di agire in via monitoria.
17 Il compenso per lo studio del caso da parte dell'avv.
risulta peraltro già pattuito e già previsto nel Parte_1 contratto di patrocinio e consulenza nelle voci ivi previste di studio della controversia e assistenza giudiziale:
(v. il doc. n. 1 del fascicolo di parte attrice).
Inoltre, a tutto concedere, il preavviso di parcella contiene una quantificazione del tutto errata poiché ove anche si volesse applicare la tariffa ministeriale di cui al D.M. n. 55/2014 non troverebbe giustificazione l'applicazione delle voci “studio controversia” e “fase stragiudiziale”, voci da applicare eventualmente nei giudizi contenziosi a cognizione piena, e non già in vista della presentazione di un ricorso monitorio;
l'unica voce astrattamente applicabile per la predisposizione e presentazione di un ricorso monitorio è infatti quella di cui alla tabella n. 8, con gli eventuali aumenti previsti dall'articolo 6 del cennato D.M., ciò che porta a un valore medio di € 27.573,99 (€ 13.787,00 valore minimo;
€
41.360,00 valore massimo).
18 E invero è comunque illegittima la pretesa dell'attore di vedersi liquidare la voce di “studio controversia” e
“fase stragiudiziale” in riferimento all'asserita attività svolta in vista della presentazione di un ricorso monitorio.
L'attività di studio per il ricorso monitorio è infatti assorbita dalla tabella n. 8 del D.M. e ricompresa in essa, e ciò anche alla luce del principio generale di cui all'articolo 20 (rubricato come “Prestazioni stragiudiziali svolte precedentemente o in concomitanza con attività giudiziali”) del D.M. 55/2014 che così recita:
“L'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con attività giudiziali, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, è liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella”.
In via generale, lo studio del caso che precede la presentazione di un ricorso giurisdizionale non assume affatto autonoma rilevanza rispetto ad esso e, quindi, non dà luogo ad attività professionale da remunerarsi separatamente.
Nella fattispecie in esame, peraltro, detta autonoma rilevanza – in ragione dell'autonomia contrattuale di cui all'articolo 1322 del codice civile - è stata comunque già attribuita dalle parti medesime con apposito contratto di patrocinio e consulenza ed è stata tuttavia già remunerata, ciò che conferma vieppiù l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla parte attrice.
Sulla base delle complessive argomentazioni e considerazioni che precedono, deve pertanto affermarsi che la pretesa creditoria avanzata dall'avvocato attore risulta dunque non fondata, non essendo conforme né a legge né agli specifici accordi convenuti fra le odierne parti contendenti.
19
5. Sulle statuizioni finali di causa e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono pertanto rigettarsi le domande attoree.
Non sussiste alcuna delle ipotesi previste dalla legge all'articolo 92 del c.p.c. per poter procedere alla compensazione delle spese di lite.
Le spese pertanto devono seguire la soccombenza ai sensi dall'articolo 91 del c.p.c. e si liquidano come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M.
55/2014, tenendo conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M., muovendo dai valori medi dello scaglione di riferimento (da € 52.000,01 a € 260.000,00) (il valore di causa va individuato nella somma oggetto della domanda attorea pari ad € 147.263,32) e procedendo alla loro diminuzione nella misura massima consentita in ragione della limitata attività processuale svolta (la causa è stata istruita in via meramente documentale senza assunzione di prove), nonché delle seguenti analitiche voci:
a) fase di studio → € 1.276,00
b) fase introduttiva → € 814,00
c) fase istruttoria → € 2.835,00
d) fase decisionale → € 2.127,00
- per un totale di € 7.052,00.
20
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Rigetta tutte le domande avanzate dalla parte attrice avv. Longobardi Gaetanino.
2) Condanna ex art. 91 del c.p.c. la parte attrice avv. Longobardi Gaetanino alla rifusione, in favore delle parti convenute e Controparte_3 [...] in delle Parte_3 CP_3 spese di lite che liquida € 7.052,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino il giorno 16 marzo 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 19933/2023 tra:
avv. Parte_1 Parte_2
(c.f. ) C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Maltoni del
Foro di Bologna nonché elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Carlo Emanuele Gallo sito in Torino alla via Palmieri n. 40 parte attrice
e
in amministrazione straordinaria Controparte_1
(c.f e p. i.v.a. ) P.IVA_1 in Parte_3 amministrazione straordinaria
(c.f e p. i.v.a. ) P.IVA_2 in persona dei commissari straordinari dott. CP_2
, dott. e dott.
[...] Parte_4 Pt_5
[...] rappresentate e difese dall'avvocato Walter Fini del Foro di Roma nonché elettivamente domiciliate presso il suo studio sito in Roma alla via Buccari n. 3 parte convenuta
1 OGGETTO: compenso professionale di avvocato;
domanda di pagamento somme.
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte attrice avv. Longobardi Gaetanino:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza e/o eccezione:
- accertare e dichiarare il credito professionale del Prof. Avv. Gaetanino Longobardi;
- condannare e il Controparte_3 [...] in a.s. al Parte_3 pagamento in favore dell'attore della somma di € 147.263,32 indicata dal preavviso di parcella del 14 dicembre 2022, comprensiva di spese generali e accessori di legge e decurtata dei compensi parziali ricevuti(All. 24 all'atto di citazione), oltre interessi legali dalla data del 2 novembre 2022 (notifica dell'atto di messa in mora), provvisoriamente quantificati in Euro 5.401,33 alla data del 10.09.2023, sino all'effettivo soddisfo;
- condannare e il Controparte_3 [...] a.s. al Controparte_4 pagamento di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
Parti convenute in a.s. e Controparte_3 [...] a.s. Controparte_4
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, per le motivazioni esposte in narrativa, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, in via pregiudiziale di rito
- rigettare la domanda spiegata poiché improcedibile per violazione degli artt. 93 e seguenti della Legge RE, richiamati dall'art. 53 del D.lgs. n. 270/99; in via subordinata nel merito
- rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provate tutte le domande proposte dal Prof. Avv. (detto “ ”) Parte_2 CP_5
. Parte_1 Con il favore delle spese di lite.”.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del presente giudizio.
L'attore avv. Longobardi Gaetanino ha esposto, fra l'altro, quanto segue in atto di citazione:
1) i commissari di in a.s. hanno Controparte_3 conferito ad esso attore avvocato Gaetanino Longobardi
l'incarico di assistenza legale, rappresentanza, consulenza e difesa nella controversia insorta o insorgenda relativa all'appalto comunemente denominato “Appalti per lo Pt_6 svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari presso le
Scuole Pubbliche" del valore indicato di € 34.507.091,00; il mandato professionale conferito è stato altresì esteso all'intero Parte_3
in a.s.;
[...]
2) per le prestazioni professionali dirette a comprovare e recuperare l'ingente credito delle convenute sono stati pattuiti compensi fissi particolarmente esigui e per questo motivo le parti hanno deciso di integrarli “con la percentuale dell'1% del totale delle somme recuperate”; si legge anche nel contratto siglato: “i commissari dichiarano di essere consapevoli ed informati del particolare grado di complessità dell'incarico”;
3) la particolare complessità dell'incarico ha reso necessaria un'intensa fase di studio a seguito della quale
è stata prestata attività di consulenza e assistenza legale finalizzata a rappresentare le ragioni delle odierne parti convenute davanti al per Controparte_6 addivenire ad una transazione relativamente all'appalto
“ per lo svolgimento di servizi di pulizia e Parte_7 ausiliari presso le Scuole Pubbliche”;
4) il non ha dato positivo Controparte_6 riscontro alla prospettata transazione;
5) con e-mail del 24 novembre 2021 esso attore avv.
Longobardi Gaetanino ha sollecitato il dott. Parte_5
3 in qualità di commissario del per i Parte_3 servizi integrati S.p.c.A. in e per CP_3 Controparte_3 in a.s., a concordare le iniziative da intraprendere per la soluzione della vertenza “ valutando gli Parte_7 esiti dell'interlocuzione con il Controparte_6
6) con e-mail del 12 gennaio 2022, l'odierno attore ha quindi comunicato al commissario che la fase Parte_5 di ricerca di una transazione doveva ritenersi esaurita e che andava proposto il ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti del Controparte_6
7) con successiva e-mail del 19 gennaio 2022,
l'odierno attore ha informato il commissatio dott. Pt_5 della predisposizione del ricorso per decreto ingiuntivo ricevendo però, in data 25 gennaio 2022, il seguente messaggio telefonico: “Non faccia partire niente contro il
”; CP_7
8) dopo aver richiesto un chiarimento in ordine all'incarico professionale ricevuto, in data 24 marzo 2022 esso attore avv. Longobardi Gaetanino ha comunicato al dott. che a breve avrebbe inoltrato il ricorso per Pt_5 decreto ingiuntivo;
9) nella medesima data del 24 marzo 2022 il dott.
, anche a nome degli altri commissari, ha affermato di Pt_5 non aver autorizzato la presentazione del ricorso, promettendo tuttavia una decisione in merito per la settimana successiva;
10) non avendo ricevuto nessun chiarimento, con e-mail del 14 luglio 2022 esso attore avv. Longobardi Gaetanino ha comunicato che il ricorso per decreto ingiuntivo era pronto e ha inviato la relativa procura alle liti per la firma dei commissari;
11) il giorno stesso 14 luglio 2022 il commissario ha comunicato: “anche a nome dei colleghi le Parte_5 chiedo di attendere. È necessario ridefinire in maniera chiara i compensi del suo mandato variabili per assicurare
4 che siano aderenti alla normativa di riferimento per la
Co
”;
12) il commissario dott. ha riferito di un tetto Pt_5 ai compensi pari alla metà degli importi medi, evocando il decreto sui criteri di conferimento degli incarichi (D.M.
28 luglio del 2016);
13) il dimezzamento dei compensi medi si applica “di regola” e non si applica agli incarichi di particolare complessità quale quello dell'odierno attore, riconosciuto tale dagli stessi commissari nel contratto di incarico;
14) in data 21 luglio 2022 il dott. Parte_5 anche a nome degli altri commissari, ha comunicato che
“esistono anche nell'ottica della programmata cessione del ramo core di e del consorzio stringenti motivi CP_3 che rendono addirittura inopportuno allo stato procedere con il decreto ingiuntivo”;
15) la questione relativa allo svolgimento dell'incarico professionale è stata portata a conoscenza del collegio commissariale e del Comitato di sorveglianza sull' dall'odierno attore;
CP_3
16) in data 27 settembre 2022 il dott. con Pt_5 risposta alla Presidente del Comitato di sorveglianza inviata anche ad esso attore avv. Longobardi Gaetanino, relativamente all'incarico conferitogli, ha parlato di “un mandato relativo al contenzioso con il relativo al CP_7 recupero di taluni contratti rispetto al quale questo organo sta facendo altre valutazioni e portando avanti delle altre attività per cercare di risolvere la questione”;
17) in modo ambiguo, esternata da parte di un solo commissario, è emersa quindi l'intenzione di non consentire ad esso attore di proseguire nell'incarico ricevuto;
5 18) il 2 novembre 2022 l'odierno ricorrente ha notificato alle parti convenute atto di significazione e messa in mora, con il seguente contenuto:
(v. pag. 4 dell'atto di citazione);
19) scaduto il termine assegnato ai commissari con la sopramenzionata diffida, esso attore ha dunque preso atto del recesso dall'incarico conferitogli;
20) gli atti e i comportamenti dei commissari, impedendo all'odierno ricorrente di portare a termine l'incarico, hanno precluso l'esplicazione della pattuizione contrattuale in ordine ai compensi del professionista;
21) la predetta pattuizione è risultata non valida per violazione del divieto del c.d. patto di quota lite;
è pacifico, tuttavia, che ciò non fa venir meno il diritto dell'avvocato di ricevere il compenso delle sue prestazioni sulla base dei parametri di cui alle tabelle ministeriali;
22) in data 14 dicembre 2022 esso attore avv.
Longobardi Gaetanino ha pertanto inviato al collegio commissariale il preavviso di parcella n. 28 del 2022 senza tuttavia ottenere riscontro da parte dei commissari;
6 23) previa richiesta dell'odierno ricorrente, il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma con parere n.
34/2023 ha riconosciuto la congruità degli importi richiesti da Longobardi Gaetanino e così indicati:
(v. pagg. 5 e 6 dell'atto di citazione);
24) le parti convenute non hanno provveduto al pagamento dovuto, benché intimate con il preavviso di parcella n. 28 del 2022, riconosciuto congruo dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma;
7 25) con atto depositato il 14.9.2023 è stato proposto ricorso per decreto ingiuntivo al Tribunale Ordinario di
Torino (R.G. 15892/2023); il giudice ha rigettato il ricorso non avendo ravvisato i presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, ritenendo “che il diritto della parte ricorrente, in ragione della complessità della vicenda per cui è procedimento e delle sottese questioni fattuali e giuridiche, deve essere azionato mediante le vie ordinarie con l'instaurazione di un giudizio a cognizione piena (e non già sommaria e senza contraddittorio)”.
Sulla base di tali premesse, l'attore avv. Parte_1 ha quindi promosso il presente giudizio al fine di sentire condannare le parti convenute al pagamento in proprio favore dell'importo di € 147.263,32 a titolo di compenso professionale.
Le parti convenute a.s. e Controparte_3
Controparte_8 dal canto loro, dopo essersi ritualmente costituite in giudizio con comune Difesa, e aver argomentato in fatto e in diritto, deducendo fra l'altro l'incompetenza funzionale del giudice adito e l'infondatezza delle tesi avversarie, hanno richiesto l'integrale rigetto delle domande attoree ex adverso formulate.
In particolare, le predette convenute:
1) hanno eccepito l'incompetenza funzionale del giudice ordinario adito in favore del giudice fallimentare ex artt. 13 e 53 del D. Lgs. n. 270/99, con conseguente improcedibilità della domanda, e ciò in virtù della circostanza per la quale il Tribunale Ordinario di Torino con sentenza n. 34/2020, pubblicata in data 4.2.2020, nonché con sentenza n. 1/2021, pubblicata in data
14.1.2021, ha dichiarato lo stato di insolvenza rispettivamente della e del Controparte_3
Controparte_8
8 2) hanno dedotto comunque l'infondatezza nel merito delle domande avversarie, non avendo esse convenute mai receduto dal contratto di incarico professionale, essendosi bensì limitate a richiedere solo alcune delle prestazioni ivi previste ed avendo correttamente retribuito l'operato di parte attrice secondo quanto pattuito nel contratto.
2. L'istruttoria svolta.
La causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.
3. Sulla dedotta improcedibilità della domanda.
E' infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda come sollevata dalle parti convenute e, pertanto, va rigettata.
Sul punto va invero osservato che non opera nel caso in esame la vis actrativa del c.d. Tribunale RE
(ex artt. 24 della Legge RE e 13 del D. Lgs. n.
270/1999 in materia di Amministrazione Straordinaria) trattandosi di asserito credito assunto successivamente alla dichiarazione dello stato di insolvenza da parte della
Gestione commissariale nell'adempimento della propria attività istituzionale, rispetto alla quale l'operato del fallito è del tutto estraneo.
La Difesa convenuta richiama in atti il pronunciamento della Corte Suprema di Cassazione secondo cui in materia di procedure concorsuali, la competenza funzionale inderogabile del Tribunale RE, prevista dall'art. 24 della L. Fall. e dall'art. 13 del D. Lgs. n. 270 del
1999, suo omologo nell'amministrazione straordinaria, opera con riferimento non solo alle controversie che traggono origine e fondamento dalla dichiarazione dello stato d'insolvenza ma anche a quelle destinate ad incidere sulla procedura concorsuale in quanto l'accertamento del credito verso il fallito costituisca premessa di una pretesa nei
9 confronti della massa (v. Cass., Sez. 6 – 3, ord. n.
15982/2018).
Tale richiamo tuttavia non appare pertinente al caso in esame giacché qui non si è in presenza di un credito verso il fallito, bensì di un asserito credito verso la
Procedura, ovverosia la Gestione commissariale, e quindi verso un soggetto chiaramente distinto dal fallito.
Si tratta in altri termini di una spesa o di una voce di spesa della Procedura e non già di un debito del fallito facente parte della massa fallimentare.
Nella fattispecie qui trattata vanno dunque seguite le regole della cognizione ordinaria e non già quelle del rito speciale previsto dagli articoli 24 e 93 e seguenti della
L. Fall. e 13 e 53 del D. Lgs. 270/1999.
4. Sul merito della causa.
Le domande di parte attrice sono infondate e, pertanto, devono essere rigettate.
Le parti avv. e Manital S.p.A. in Parte_1 amministrazione straordinaria hanno sottoscritto il seguente contratto di patrocinio e consulenza:
“I dottori (…) quali commissari della società in amministrazione straordinaria con sede Controparte_3 legale in Ivrea (TO) alla via Di Vittorio n. 29 (…)
10 11 12 (…)
(v. il doc. n. 1 del fascicolo di parte attrice).
Con successivo scritto tale incarico professionale è stato altresì esteso anche alla convenuta Parte_3 in amministrazione Controparte_8 straordinaria.
Da quanto dedotto in atti dalle odierne parti contendenti, e non contestato, il Difensore attore è stato remunerato dalla parte convenuta per l'attività sino ad oggi svolta sulla base di quanto previsto in contratto.
Si veda - peraltro - lo stesso preavviso di parcella n. 28/2022 qui azionato dall'attore ove si dà conto della già avvenuta ricezione dell'importo di € 18.436,80 a titolo di compenso (v. il doc. n. 24 del fascicolo attoreo).
13 In particolare, nell'odierna sede processuale, l'avv.
rivendica le ulteriori seguenti poste monetarie Parte_1 indicate nel cennato preavviso di parcella n. 28/2022:
(v. il doc. n. 24 del fascicolo attoreo).
Il compenso qui rivendicato attiene - a ben vedere - all'attività professionale svolta dall'avvocato attore avente ad oggetto lo studio del caso effettuato e l'avvenuta proposta predisposizione di ricorso monitorio, poi mai depositato per volontà dei Commissari che hanno
14 deciso di non avviare alcuna iniziativa monitoria nei confronti del . CP_7
L'avv. promuove il presente giudizio Parte_1 giacché ritiene che quanto pattuito nel contratto sopra riportato, peraltro dallo stesso Difensore predisposto, non possa ritenersi satisfattivo del diritto al compenso ad esso spettante, in quanto recante in sé un patto di quota lite da ritenersi per ciò solo nullo, ciò che legittima la remunerazione dell'attività svolta sulla base delle tariffe di cui al D.M. n. 55/2014.
Tale deduzione è infondata e, pertanto, va disattesa.
Sul punto si osserva come nella fattispecie qui delibata non si è affatto in presenza di un patto di quota lite (di per sé vietato ex art. 13 comma 4 della legge
247/2012), bensì del c.d. palmario, patto, invece, pacificamente conforme a legge.
E' noto che il c.d. palmario è una componente aggiuntiva del compenso, del tutto lecita, riconosciuta dal cliente all'avvocato in caso di esito favorevole della lite a titolo di premio o di compenso straordinario per l'importanza e difficoltà della prestazione professionale
(v. Cass., Sez. Unite, sent. n. 16252/2023).
La Corte Suprema di Cassazione ha peraltro chiarito che in tema di compensi professionali, non sussiste il patto di quota lite, vietato dal terzo comma dell'art. 2233 del cod. civ. (nella formulazione "ratione temporis" applicabile, antecedente alla sostituzione operante dall'art. 2, comma 2-bis, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modifiche, nella legge 4 agosto 2006, n.
248) (oggi esso è vitato, come detto, dall'articolo 13 della legge n. 247/2012 – c.d. Legge Professionale), non solo nel caso di convenzione che preveda il pagamento al difensore sia in caso di vittoria che di esito sfavorevole della causa, di una somma di denaro (anche se in percentuale all'importo, riconosciuto in giudizio alla
15 parte) non in sostituzione, bensì in aggiunta all'onorario,
a titolo di premio (cosiddetto palmario), o di compenso straordinario per l'importanza e difficoltà della prestazione professionale, ma anche quando la pattuizione del compenso al professionista, ancorché limitato agli acconti versati, sia sostanzialmente, seppur implicitamente, collegata all'importanza delle prestazioni professionali od al valore della controversia e non in modo totale o prevalente all'esito della lite (v. Cass., Sez. 2, sent. n. 6519/2012; v. anche Cass., Sez. 2, sent. n.
24078/1986).
Nel caso in esame la pattuizione intervenuta fra le parti (“a motivo di ciò gli importi stessi sono integrati con la percentuale dell'1% uno per cento> del totale delle somme recuperate”) risulta quindi del tutto lecita.
Essa infatti, a fronte della precedente pattuizione chiara ed esplicita del compenso spettante al professionista avv. per tutte le eventuali fasi Parte_1 dell'attività di consulenza e patrocinio legale svolta, ha previsto una componente aggiuntiva, e non prevalente, del compenso pari all'1% delle somme eventualmente recuperate.
Peraltro, ove anche si ritenesse che detta pattuizione sia nulla, si configurerebbe comunque un'ipotesi di nullità parziale, inidonea a inficiare di per sé la validità del contratto di patrocinio e consulenza in questione.
In ordine ai criteri di determinazione del compenso,
l'art. 2233 del codice civile fornisce peraltro una garanzia di carattere preferenziale (tra i vari criteri di determinazione del compenso) alla convenzione intervenuta fra le parti, prevedendo che, esclusivamente in mancanza di quest'ultima, ed in ordine successivo, si faccia poi riferimento alle tariffe ed agli usi e, infine, alla determinazione del giudice (v. Cass., Sez. L, sent. n.
1900/2017 e Cass., Sez. 2, ord. n. 14293/201), il quale, peraltro, dovrà far riferimento ai parametri stabiliti con
16 Decreto Ministeriale (v. Cass., Sez. 6 – 2, ord. n.
33193/2022).
E' dunque del tutto corretta e condivisibile la deduzione della Difesa convenuta circa la legittimità della convenzione sottoscritta fra le parti, così come l'affermazione che essa è l'unica fonte idonea a stabilire il quantum del compenso dovuto all'odierno professionista attore.
Quanto poi alla doglianza dell'attore circa l'intervenuta asserita illegittima interruzione del mandato da parte delle convenute, si osserva come essa sia del tutto infondata.
E invero la mera lettura del contratto di patrocinio e consulenza di cui trattasi evidenzia come le parti convenute non fossero affatto obbligate ad avviare le procedure giudiziali monitorie od ordinarie eventualmente prefigurabili, né potrebbe essere altrimenti poiché la scelta circa l'avvio o meno di un'azione giudiziaria non può che essere rimessa alla valutazione discrezionale del cliente.
Né alcuna procura alle liti ex art. 83 del c.p.c. è stata mai sottoscritta dalle convenute, di modo che nessuna pretesa può essere legittimamente avanzata dall'avvocato attore per l'asserita predisposizione di ricorso monitorio mai depositato e mai richiesto, poiché mai vi è stata una esplicita determinazione volitiva in tal senso da parte dei commissari.
E' infatti evidente che un'attività professionale può essere remunerata solo laddove effettivamente svolta e nel caso in esame non vi è stata nessuna presentazione di ricorso monitorio in quanto le parti convenute – legittimamente - non hanno mai deciso di agire in via monitoria.
17 Il compenso per lo studio del caso da parte dell'avv.
risulta peraltro già pattuito e già previsto nel Parte_1 contratto di patrocinio e consulenza nelle voci ivi previste di studio della controversia e assistenza giudiziale:
(v. il doc. n. 1 del fascicolo di parte attrice).
Inoltre, a tutto concedere, il preavviso di parcella contiene una quantificazione del tutto errata poiché ove anche si volesse applicare la tariffa ministeriale di cui al D.M. n. 55/2014 non troverebbe giustificazione l'applicazione delle voci “studio controversia” e “fase stragiudiziale”, voci da applicare eventualmente nei giudizi contenziosi a cognizione piena, e non già in vista della presentazione di un ricorso monitorio;
l'unica voce astrattamente applicabile per la predisposizione e presentazione di un ricorso monitorio è infatti quella di cui alla tabella n. 8, con gli eventuali aumenti previsti dall'articolo 6 del cennato D.M., ciò che porta a un valore medio di € 27.573,99 (€ 13.787,00 valore minimo;
€
41.360,00 valore massimo).
18 E invero è comunque illegittima la pretesa dell'attore di vedersi liquidare la voce di “studio controversia” e
“fase stragiudiziale” in riferimento all'asserita attività svolta in vista della presentazione di un ricorso monitorio.
L'attività di studio per il ricorso monitorio è infatti assorbita dalla tabella n. 8 del D.M. e ricompresa in essa, e ciò anche alla luce del principio generale di cui all'articolo 20 (rubricato come “Prestazioni stragiudiziali svolte precedentemente o in concomitanza con attività giudiziali”) del D.M. 55/2014 che così recita:
“L'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con attività giudiziali, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, è liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella”.
In via generale, lo studio del caso che precede la presentazione di un ricorso giurisdizionale non assume affatto autonoma rilevanza rispetto ad esso e, quindi, non dà luogo ad attività professionale da remunerarsi separatamente.
Nella fattispecie in esame, peraltro, detta autonoma rilevanza – in ragione dell'autonomia contrattuale di cui all'articolo 1322 del codice civile - è stata comunque già attribuita dalle parti medesime con apposito contratto di patrocinio e consulenza ed è stata tuttavia già remunerata, ciò che conferma vieppiù l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla parte attrice.
Sulla base delle complessive argomentazioni e considerazioni che precedono, deve pertanto affermarsi che la pretesa creditoria avanzata dall'avvocato attore risulta dunque non fondata, non essendo conforme né a legge né agli specifici accordi convenuti fra le odierne parti contendenti.
19
5. Sulle statuizioni finali di causa e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono pertanto rigettarsi le domande attoree.
Non sussiste alcuna delle ipotesi previste dalla legge all'articolo 92 del c.p.c. per poter procedere alla compensazione delle spese di lite.
Le spese pertanto devono seguire la soccombenza ai sensi dall'articolo 91 del c.p.c. e si liquidano come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M.
55/2014, tenendo conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M., muovendo dai valori medi dello scaglione di riferimento (da € 52.000,01 a € 260.000,00) (il valore di causa va individuato nella somma oggetto della domanda attorea pari ad € 147.263,32) e procedendo alla loro diminuzione nella misura massima consentita in ragione della limitata attività processuale svolta (la causa è stata istruita in via meramente documentale senza assunzione di prove), nonché delle seguenti analitiche voci:
a) fase di studio → € 1.276,00
b) fase introduttiva → € 814,00
c) fase istruttoria → € 2.835,00
d) fase decisionale → € 2.127,00
- per un totale di € 7.052,00.
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P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Rigetta tutte le domande avanzate dalla parte attrice avv. Longobardi Gaetanino.
2) Condanna ex art. 91 del c.p.c. la parte attrice avv. Longobardi Gaetanino alla rifusione, in favore delle parti convenute e Controparte_3 [...] in delle Parte_3 CP_3 spese di lite che liquida € 7.052,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino il giorno 16 marzo 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
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