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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 29/07/2025, n. 1398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1398 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con ordinanza del 12/03/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 04/07/2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti iscritti al n. 3779 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023 e al n. 1235
del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertenti
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), titolare dell'omonima ditta, rappresentato e difeso, in virtù di C.F._1
procure allegate ai ricorsi, dall'avv. Gerardo Boccia, elettivamente domiciliato in Vallo della
Lucania (SA), alla Via A. Rubino, n. 80, presso lo studio del difensore;
PEC: Email_1
- RICORRENTE -
E
(C.F.: , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del suo Presidente e l.r.p.t., rapp.to e difeso, in virtù du procure generali alle liti del 23/01/2023 e del 22/03/2024 per Notar i Fiumicino, dall'avv. Francesco Persona_1
Bove e dall'avv. Lelio Maritato e con questi elett.te dom.to in Salerno, al Corso Garibaldi, n.
1 38 presso l'Ufficio Legale della Sede provinciale dell' , nonché presso il domicilio CP_1
digitale
PEC: ; Email_2
PEC: t;
Email_4
- RESISTENTE -
OGGETTO: opposizione avverso ordinanze ingiunzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con distinti ricorsi proponeva, dinanzi al Tribunale di Vallo della Parte_1
Lucania – Sezione Lavoro, opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni nn. OI-000054293,
OI-000054294, OI-000054295, OI-000054296, OI-000054297, OI-000054298 e OI-
0000298835, notificategli il 21-22/02/2022, dell'importo ciascuna di € 44.000,00, a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del decreto legge n. 463/83,
originata dal mancato versamento, nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, oltre spese postali.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente eccepiva la carenza di motivazione e l'indeterminatezza del provvedimento impugnato, l'inosservanza dei termini previsti dalla normativa e la violazione del disposto di cui all'art. 14 della Legge n. 689/1981, la duplicazione della pretesa monitoria, non potendo per una medesima condotta, seppure reiterata, essere comminate più sanzioni, nonché la sproporzione delle sanzioni inflittegli.
Chiedeva, quindi, previa sospensione dell'esecuzione delle ordinanze impugnate, venisse dichiarata la nullità e/o l'illegittimità delle stesse, con vittoria delle spese di lite.
In via subordinata insisteva per la rideterminazione ai sensi dell'art. 6, comma 12, D.Lgs. n.
150/2011, dell'importo delle sanzioni amministrative ingiunte nella misura pari al minimo edittale stabilito dalla legge o nella misura ritenuta di giustizia.
2 2. Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l eccependo CP_1
l'assoluta infondatezza delle avverse pretese, delle quali invocava il rigetto.
3. Il Tribunale di vallo della Lucania, tuttavia, all'esito dell'udienza di discussione del
10/06/2023 dichiarava la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di
Salerno – Sezione Lavoro.
4. Con ricorso per riassunzione depositato telematicamente il 05/07/2023, Parte_1
chiedeva al Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro di disporre la prosecuzione del
[...]
giudizio per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
<1) in via principale, ritenute fondate, tutte od anche soltanto alcune, delle argomentazioni
ed eccezioni di cui in parte espositiva, dichiarare la illegittimità e/o l'invalidità e/o la
inefficacia delle ordinanze-ingiunzione impugnate;
2) in via subordinata, in caso di mancato accoglimento della richiesta formulata in via
principale, dichiarare la illegittimità delle sanzioni inflitte siccome sproporzionate,
rideterminandole in misura equa e giusta nel rispetto dei parametri normativi.
3)Con vittoria di spese e compensi di causa>>.
5. L'Ente resistente si costituiva in giudizio con memoria depositata telematicamente il
07/12/2023, con la quale insisteva per il rigetto dell'opposizione ed evidenziava di aver provveduto, in ragione della rimodulazione del quadro sanzionatorio, alla rideterminazione dell'importo della sanzione per le violazioni antecedenti la legge di depenalizzazione in conformità a quanto disposto con la previsione di cui all'art. 9, comma 5, della L. n. 8/2016,
sicché il ricorrente avrebbe potuto avvalersi della possibilità di estinguere l'obbligazione pagando la sanzione in misura ridotta.
Concludeva, in ogni caso, chiedendo al Tribunale, di:
<<…respingere il ricorso avverso siccome infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto,
confermare le ordinanze ingiunzione opposte, così come rideterminate, integralmente o
comunque, salvo gravame, nella diversa misura che risulterà di giustizia. In caso di
3 pagamento della sanzione rideterminata, dichiarare cessata la materia del contendere con
compensazione delle spese.
In caso contrario, vittoria di spese diritti ed onorari di lite>>.
6. Sospesa con decreto inaudita altera parte l'efficacia esecutiva delle ordinanze di ingiunzione impugnate, con ordinanza dell'01/03/2024 il G.d.L., preso atto del fatto che, a seguito del menzionato mutamento del quadro sanzionatorio di cui all'articolo 2, comma 1-
bis, del D.L. n. 463/1983, disposto con l'art. 23 del D.L. n. 48 del 4 maggio 2023, l'Istituto
aveva provveduto alla rideterminazione degli importi dovuti, rinviava la controversia per la discussione all'udienza del 04/10/2024, onde consentire alla parte ricorrente di provvedere al pagamento della sanzione rimodulata dall' udienza sostituita, ai sensi dell'art. CP_1
127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti provvedevano a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza,
riportandosi ai rispettivi atti introduttivi del giudizio.
In particolare, dava atto del mancato pagamento da parte del ricorrente CP_1
dell'importo della sanzione rideterminata e chiedeva l'accoglimento delle conclusioni già
formulate.
7. Con ricorso depositato il 29/02/2024, proponeva, dinanzi al Tribunale Parte_1
di Salerno – Sezione Lavoro, opposizione avverso l'ulteriore ordinanza ingiunzione n. OI-
001259634, notificatagli il 07/02/2024, dell'importo di € 14.057,72, asseritamente dovuto a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del decreto legge n.
463/83, originata dal mancato versamento, nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, oltre spese postali (proc.
n. 1235/2024 R.G.).
A sostegno dell'opposizione il ricorrente eccepiva la carenza di motivazione e l'indeterminatezza del provvedimento impugnato, l'inosservanza dei termini previsti dalla
4 normativa e la violazione del disposto di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981, nonché la sproporzione della sanzione inflittegli.
Pertanto, chiedeva al Tribunale di:
<
1. in via preliminare e cautelare, disporre la sospensione della efficacia esecutiva
dell'ordinanza-ingiunzione qui opposta;
2. in via principale, ritenute fondate, tutte od anche soltanto alcune, delle argomentazioni ed
eccezioni di cui in parte espositiva, dichiarare la illegittimità e/o l'invalidità e/o la inefficacia
dell'ordinanza-ingiunzione impugnata;
3. in via subordinata, in caso di mancato accoglimento della richiesta formulata in via
principale, dichiarare la illegittimità della sanzione inflitta siccome sproporzionata,
rideterminandola in misura equa e giusta nel rispetto dei parametri normativi.
4. Con vittoria di spese e compensi di causa>>.
8. L'Ente resistente si costituiva con memoria difensiva depositata il 20/09/2024 con la quale insisteva per il rigetto dell'opposizione.
9. Con ordinanza del 12/03/2025 veniva disposta la riunione dei procedimenti nn.
3779/2023 e 1235/2024, stante la connessione oggettiva, per l'identità delle questioni giuridiche da esaminare, e soggettiva dei medesimi.
10. Si perveniva, quindi, all'udienza di discussione del 04/07/2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti provvedevano a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza,
riportandosi ai rispettivi atti introduttivi del giudizio.
Il G.d.L., infine, nel rispetto del termine previsto dal già citato art. 127 ter c.p.c.,
pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza,
comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5 1. Il ricorso è parzialmente fondato e va, pertanto, accolto nei limiti che saranno di seguito illustrati.
2. È opportuno evidenziare, con preliminare rilievo, l'infondatezza dei motivi di opposizione con i quali è stata dedotta la presunta “indeterminatezza” e il difetto di motivazione delle impugnate ordinanze, dal momento che in esse è dato rinvenire l'esplicito richiamo agli avvisi di accertamento precedentemente notificati, nei quali erano riportate in maniera dettagliata le violazioni commesse, nonché i rispettivi periodi di riferimento.
3. Parzialmente fondata, invece, con specifico ed esclusivo riguardo alle sanzioni comminate con le ordinanze ingiunzione n. OI- 0000298835 e n. OI-001259634 risulta la doglianza incentrata sull'intervenuta estinzione dell'obbligazione di pagamento delle somme dovute, in conseguenza del mancato rispetto del termine, fissato dall'art. 14 della Legge n.
689/1981, entro il quale dev'essere eseguita la contestazione della violazione.
Al riguardo occorre evidenziare che, diversamente dalle omissioni antecedenti all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016, per quelle successive, difettando una normativa ad hoc nel corpo del D.Lgs n. 8/2016, anche in forza del richiamo operato dall'art. 6 del predetto decreto alle disposizioni delle sezioni I e II del capo I della Legge n. 689/1981, trova applicazione l'art. 14 di detta legge e la sanzione della decadenza da essa prevista.
In particolare, secondo detto articolo “La violazione, quando è possibile, deve essere
contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in
solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa” (primo comma) “Se non
è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel
comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati
residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti
all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento” (secondo comma)
“L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei
cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto” (ultimo comma).
6 L'applicabilità di tale disposizione consente, allora, di vagliare nel merito la doglianza attorea della tardività della notifica degli atti di accertamento prodromici all'ordinanza ingiunzione in precedenza indicata.
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez. L, Sentenza n. 7681 del 2/4/2014), in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14 della Legge n. 689 del 24
novembre 1981 per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari, quali le convocazioni di informatori, che non hanno sortito effetto.
Il termine per la contestazione dell'infrazione, ai fini del rispetto del principio dell'immediatezza della contestazione, decorre dal completamento dell'attività di verifica,
tenendo conto anche del livello di complessità della fattispecie.
Il "dies a quo" del termine prescritto dall'art. 14, comma 2, L. n. 689/81, va individuato, quindi,
nel momento in cui l'autorità abbia valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione.
Il momento dell'accertamento, dal quale decorre il termine di decadenza per la contestazione dell'illecito da parte dell'autorità amministrativa, va individuato in quello in cui la constatazione si è tradotta, o si sarebbe potuta tradurre, in accertamento, dovendosi, a tal fine, tener conto, oltre che della complessità della materia, delle particolarità del caso concreto anche con riferimento al contenuto e alle date delle operazioni.
Sennonché, nel caso di specie, l pur a fronte della specifica eccezione di tardività CP_1
sollevata da parte ricorrente con il ricorso, non ha provato, né dedotto, quali atti di verifica di tutti gli elementi dell'illecito avrebbe compiuto e in quali date, sicché non è possibile valutare se il tempo intercorrente tra la scadenza del termine per i versamenti contributivi e
7 la data degli accertamenti fosse necessario per svolgere indagini, rammentandosi peraltro che i mod. DM10/UNIEMENS a mezzo dei quali l'impresa autodenuncia la debenza a favore dell' di un determinato importo, sono registrati negli archivi di quest'ultimo, sicché il CP_1
monitoraggio delle posizioni contributive si risolve nella sostanziale constatazione degli importi insoluti risultanti nei sistemi informatici dell'Ente stesso, ragion per cui le omissioni contributive restano alla scadenza, con facilità, rilevabili automaticamente dall'Istituto.
Di conseguenza lo scrivente reputa necessario, in mancanza di deduzioni specifiche dell'Istituto relative alla eventuale difficoltà dell'attività di indagine svolta ed alla sua articolazione temporale, far decorrere il dies a quo del calcolo dei 90 giorni per la contestazione dell'infrazione dal compimento dell'omissione contributiva.
A sua volta, l'omissione contributiva coincide con la scadenza del termine previsto per ogni versamento mensile, ovvero con il giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi così come disposto dall'art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 19
novembre 1998, n. 422 che ha modificato il D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, come già modificato dal D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, con la precisazione che se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
Orbene, con riferimento all'ordinanza ingiunzione n. OI- 000298835, occorre rilevare che l non ha fornito alcuna prova dell'effettiva notificazione al ricorrente dell'atto di CP_1
accertamento, sicché certamente è da ritenersi ampiamente decorso, all'epoca di proposizione dell'odierno ricorso, il termine per la notifica dell'accertamento ai sensi del citato art. 14, comma 2, della L. n. 689/81,
Con riferimento, poi, all'ordinanza ingiunzione n. OI-001259634, va detto che essa riguarda i mesi di marzo e aprile 2016 e di gennaio e febbraio 2017, sicché anche in tal caso quando l'Ente ha notificato il verbale di accertamento (n. .7200.22/08/2018.0304467) CP_1
prodromico all'ordinanze ingiunzione opposta (cioè il 5.9.2018) il predetto termine di 90
giorni di cui all'art. 14 della L. n. 698/1981 già era ampiamente spirato.
8 Tanto determina l'illegittimità sia degli atti di accertamento testé indicati che delle successive ordinanze ingiunzione su di essi fondate, per decadenza dal potere di emettere l'ordinanza ingiunzione, rendendo superfluo il vaglio delle altre doglianze sollevate in ricorso.
4. Passando ora alla trattazione dell'opposizione alle altre O.I. impugnate, occorre immediatamente rilevare come risulti non sorretta da valide e convincenti argomentazioni la doglianza incentrata sull'intervenuta estinzione dell'obbligazione di pagamento delle somme dovute, in conseguenza del mancato rispetto del termine, fissato dall'art. 14 della Legge n.
689/1981, entro il quale dev'essere eseguita la contestazione della violazione.
Osserva, al riguardo, il decidente, all'esito di un'attenta e ponderata disamina della normativa di rifermento e dell'interpretazione che di essa è stata sin qui compiuta dalla prevalente giurisprudenza di merito, che la suddetta disposizione non può trovare applicazione nei giudizi di impugnazione di ordinanze ingiunzioni emesse a seguito della depenalizzazione disposta con il D.Lgs. n. 8 del 15.1.2016.
Tale testo normativo, infatti, dopo aver precisato, all'art. 8, che le disposizioni che hanno sostituito sanzioni penali con sanzioni amministrative “si applicano anche alle violazioni
commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il
procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili”,
ha tratteggiato in maniera dettagliata, nel successivo art. 9, la scansione temporale degli adempimenti che l'autorità amministrativa è tenuta a porre in essere, una volta ricevuti gli atti dall'autorità giudiziaria.
La norma in esame ha ricalcato quasi integralmente le previsioni contenute nel citato art. 14
della Legge n. 689/81, disponendo, in particolare, che “l'autorità amministrativa notifica gli
estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il
termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta
giorni dalla ricezione degli atti” e stabilendo, poi, che “entro sessanta giorni dalla
notificazione degli estremi della violazione, l'interessato è ammesso al pagamento in misura
9 ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento” e che “il pagamento
determina l'estinzione del procedimento”.
L'elemento che differenzia in maniera significativa la disciplina introdotta dall'art. 9 del
D.Lgs. n. 8/2016 da quella dettata dall'art. 14 della Legge n. 689/81 è la mancata previsione,
quale conseguenza dell'inosservanza del termine fissato per la notificazione degli estremi della violazione, dell'estinzione dell'obbligazione di pagamento della somma dovuta.
In sostanza sarebbe illogica e parzialmente contraddittoria la contestuale operatività,
rispetto alle medesime fattispecie, sia dell'art. 14 della L. 689/81 che dell'art. 9 del D.Lgs. n.
8 del 2016, norme in parte sovrapponibili, tranne che per la appena segnalata – ed altamente significativa – differenza;
sicché, a reputarle entrambe operanti, resterebbe privo di senso l'inserimento nell'ambito della legge di depenalizzazione di una normativa specifica disciplinante la scansione temporale degli adempimenti susseguenti alla ricezione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria.
Con rifermento, quindi, alle fattispecie originariamente costituenti reato e successivamente attinte dalla depenalizzazione disposta con il suddetto decreto legislativo, il legislatore ha inteso escludere che dalla mancata osservanza del termine fissato per la notifica degli atti relativi alla violazione potesse scaturire, quale effetto automatico e ineludibile, l'estinzione dell'obbligazione.
Ne consegue che il termine di novanta giorni entro il quale “l'autorità amministrativa notifica
gli estremi della violazione agli interessati”, di cui al comma quarto dell'art. 9 cit., deve reputarsi non essere stato previsto a pena di decadenza, sicché il mancato rispetto dello stesso non può in alcun modo esplicare efficacia estintiva dell'obbligazione di pagamento della somma dovuta e, conseguentemente, far venir meno il diritto dell'Istituto previdenziale di rivendicarne la corresponsione.
E' appena il caso di rimarcare, a questo punto, che la diversa disciplina delle conseguenze derivanti dall'omessa o tardiva contestazione della violazione, nell'ipotesi di un fatto già
10 previsto dalla legge come reato e in seguito attinto dalla depenalizzazione, rispetto a quella propria dell'illecito amministrativo individuato ab origine come tale, lungi dall'essere irragionevole o arbitraria, si rivela pienamente legittima e, soprattutto, sorretta da una valida e comprensibile ratio ispiratrice.
Il legislatore, infatti, essendo ben consapevole che all'autorità amministrativa (nella specie,
alle sedi territorialmente competenti) sarebbero stati trasmessi in un breve arco CP_1
temporale numerosi procedimenti penali, non ancora definiti, inerenti all'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti, è stato mosso dall'intento di scongiurare il rischio, quanto mai concreto e attuale,
che l'eventuale (o, meglio, prevedibile se non addirittura inevitabile) inosservanza del termine di notifica delle violazioni potesse comportare l'estinzione, in gran numero, delle obbligazioni di pagamento delle somme dovute dai trasgressori. Esigenze di completezza espositiva impongono di precisare, inoltre, che le norme sulla decadenza (tra le quali va sicuramente annoverata quella di cui all'art. 14 della Legge n. 689/1981) sono di stretta interpretazione, di guisa che non è in alcun modo ammissibile, neppure attraverso un'esegesi estensiva e/o logico-sistematica, un'operazione ermeneutica volta ad ampliarne l'ambito di operatività (cfr., in proposito, ex plurimis, Cass. Civ., Sez. Lav., 28 ottobre 2021,
n. 30490; 25 novembre 2020, n. 26845; 12 dicembre 2018, n. 32154).
Né potrebbe essere giustificata l'applicazione alla fattispecie in esame dell'art. 14 della
Legge n. 689/81 in forza della clausola generale di rimando alla normativa in tema di sanzioni amministrative contenuta nell'art. 6 del D.Lgs. n. 8/2016, secondo cui: “nel
procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto
si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle Sezioni I e II del capo I della legge
689/81”.
Ed, infatti, il richiamo vale ad estendere l'operatività delle norme suddette solo “in quanto applicabili”, mentre, per le ragioni appena esposte, va esclusa l'applicabilità dell'art. 14 della
11 L. n. 689/81 al caso delle sanzioni amministrative scaturenti dalla parziale depenalizzazione dell'art. 2, comma 1–bis, del D.L. n. 463/1983.
La conclusione testé raggiunta risulta, peraltro, pienamente conforme ai princìpi
costantemente affermati dai giudici amministrativi, secondo cui i termini stabiliti dalla legge ovvero da altre fonti normative di rango subordinato devono intendersi come ordinatori,
salvo che la legge stessa espressamente li dichiari perentori, ovvero colleghi esplicitamente al loro decorso un qualche effetto decadenziale o comunque restrittivo, ossia, primi fra tutti,
l'impossibilità per colui che viola il termine di poter ottenere dall'Amministrazione
l'accoglimento di una propria domanda, ovvero l'inefficacia degli atti compiuti dall'amministrazione medesima dopo la scadenza (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 21
aprile 2022, n. 3034; Sez. V, 25 marzo 2016, n. 1239; Sez. III, 3 agosto 2015, n. 3812).
Ne consegue che, attenendo le Ordinanze ingiunzione nn. OI-000054293, OI-000054294,
OI-000054295, OI-000054296, OI-000054297, OI-000054298 tutte a violazioni in precedenza costituenti reato ed oggetto della disciplina di depenalizzazione, e risultando,
d'altro canto, regolarmente notificati al ricorrente i relativi atti di accertamento delle violazioni successivamente alla trasmissione degli atti all da parte dell'A.G. penale, non può dirsi CP_1
sussistente l'eccezione di decadenza in esame.
5. Passando, infine, alla questione della determinazione della sanzione da irrogare all'opponente, non può farsi a meno di rimarcare che la materia oggetto di disamina è stata di recente oggetto di un nuovo intervento legislativo (cfr. il D.L. n. 48 del 2023, convertito dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85) che ha apportato significative e rilevanti innovazioni al previgente regime sanzionatorio.
In particolare, l'art. 23 del citato testo normativo ha così stabilito: “all'articolo 2, comma 1
bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge
11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle
parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso»”.
12 Deve subito precisarsi che detta norma può trovare applicazione anche con riferimento alle violazioni poste in essere in epoca anteriore alla sua entrata in vigore.
Depone in tal senso il principio di retroattività della lex mitior, estensibile anche alle sanzioni amministrative che siano qualificabili in concreto come convenzionalmente penali, alla luce dei noti “Engel criteria”, estrapolati dalla pronuncia della Corte EDU, Engel e altri c. Paesi
Bassi, 8 giugno 1976.
Come puntualmente chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 63 del 21 marzo
2019, alle sanzioni amministrative “che abbiano natura e finalità punitiva” è senz'altro
applicabile il complesso delle garanzie della “materia penale”, compresa quella della retroattività favorevole.
I giudici delle leggi hanno posto in risalto che l'estensione di dette garanzie alle sanzioni amministrative pecuniarie è pienamente coerente con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., in forza del quale non è ammissibile continuare a sanzionare una determinata condotta sulla base di un apprezzamento di disvalore che sia mutato in bonam
partem, nel senso cioè di un'attenuazione della risposta punitiva.
Nella vicenda in esame, non può dubitarsi del carattere “punitivo” della sanzione pecuniaria comminata dal citato art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8 del 2016 (da € 10.000 ad € 50.000),
tenuto conto dei parametri convenzionali identificativi della materia penale: il carattere afflittivo e la finalità repressiva e non meramente risarcitoria o ripristinatoria;
la particolare severità della sanzione pecuniaria, peraltro ben più elevata degli ordinari limiti edittali delle multe e delle ammende (le sanzioni pecuniarie “formalmente” penali), nonché ampiamente superiore a quella prevista per le ipotesi di omesso versamento di contributi previdenziali tuttora costituenti reato (“multa fino a € 1.032”).
Non è superfluo rammentare, a questo punto, che l'applicazione retroattiva, anche in tema di sanzioni amministrative, dello jus superveniens introduttivo di parametri edittali più miti è
stata in diverse occasioni reputata ammissibile dalla Corte di Cassazione, che ha peraltro
13 precisato che le norme sopravvenute nella pendenza del giudizio di legittimità che dispongano retroattivamente un trattamento sanzionatorio più favorevole devono essere applicate anche d'ufficio, atteso che la natura e lo scopo squisitamente pubblicistici del principio del favor rei devono prevalere sulle preclusioni derivanti dalle ordinarie regole in tema d'impugnazione (cfr., sul punto, da ultimo, Cass. Civ., Sez. II, 11 febbraio 2022, n.
4522; v., altresì, in termini, Sez. II, 9 agosto 2018, n. 20697).
Alle argomentazioni sin qui svolte va aggiunto, quale ulteriore elemento da non trascurare per la sua sinergica convergenza, che lo stesso ha dato luogo alla Controparte_2
rideterminazione delle sanzioni sulla base dei parametri introdotti dal D.L. n. 48 del 2023, in tal modo riconoscendo l'applicabilità della lex mitior anche alle fattispecie pregresse,
verificatesi, cioè, in epoca anteriore all'entrata in vigore della stessa.
5. Occorre a questo punto sottolineare che non può trovare applicazione, nei casi, come quello in esame di pluralità di violazioni di norme riguardanti il settore previdenziale, l'art. 8
bis della Legge n. 689 del 1981, avente ad oggetto la “reiterazione delle violazioni”, il quale,
al 1° comma, prevede che “Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha
reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione
amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette
un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della
stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento
esecutivo”.
In virtù delle previsioni contenute nella suddetta norma, l ha dato corso al c.d. CP_1
cumulo materiale delle sanzioni.
E, infatti, trattandosi di violazioni di norme riguardanti il settore previdenziale, l CP_1
avrebbe dovuto tener conto del disposto di cui all'art. 8, capoverso, della citata Legge n.
689/81, che così dispone: “Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una
azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o
14 commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la
violazione più grave, aumentata sino al triplo.
Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od
omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che
stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della
stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie …”.
Così come in più occasioni affermato dalla Corte Regolatrice, in tema di sanzioni amministrative, allorché siano poste in essere più condotte realizzatrici della medesima violazione, l'unificazione ai fini dell'applicazione della sanzione secondo il criterio del cumulo giuridico presuppone l'unicità dell'azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni,
non operando nel caso di condotte distinte, sebbene collegate sul piano della identità di una stessa intenzione plurioffensiva.
Il Supremo Collegio ha altresì precisato che, in tali ipotesi, non è applicabile in via analogica l'istituto della continuazione di cui all'art. 81, comma 2, c.p., utilizzabile solo per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza, tenuto conto, altresì, delle differenze tra reato e illecito amministrativo (cfr., tra le più recenti, Cass. Civ., Sez. II, 22 giugno 2022, n. 20129;
cfr., altresì, Sez. VI, 9 marzo 2022, n. 7704, che ha rimarcato che l'istituto del cumulo giuridico tra sanzioni è applicabile alla sola ipotesi di concorso formale - omogeneo o eterogeneo - tra le violazioni contestate, nei soli casi, quindi, di violazioni plurime commesse con un'unica azione o omissione, non essendo per converso invocabile in caso di concorso materiale - violazioni commesse con più azioni o omissioni;
al riguardo, inoltre, è esclusa la possibilità di invocare l'articolo 81 del c.p. in tema di continuazione tra reati, sia perché
l'articolo 8 della Legge n. 689 del 1981 prevede espressamente tale possibilità solo per le violazioni in materia di previdenza e assistenza, sia perché la differenza morfologica tra illecito penale e illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme di favore previste in materia penale vengano tout court
15 estese alla materia degli illeciti amministrativi;
cfr., ancora, Cass. Civ., Sez. Lav., 13 maggio
2019, n. 12659, secondo cui in tema di sanzioni amministrative per plurime violazioni in materia di orario di lavoro, commesse con più azioni od omissioni, opera il criterio del c.d.
cumulo materiale, atteso che la disciplina dell'art. 8 della Legge n. 689 del 1981 contempla il criterio del c.d. cumulo giuridico soltanto in materia di previdenza e assistenza e che la differenza morfologica e soggettiva tra illecito penale e illecito amministrativo non consente di applicare analogicamente l'art. 81 c.p.; v., negli stessi termini, Cass. Civ., Sez. II, 7 maggio
2018, n. 10890; Sez. VI, 3 maggio 2017, n. 10775).
Alla luce dei princìpi testé enunciati, nella vicenda in esame, che ha ad oggetto una pluralità
di violazioni dell'obbligo di versamento delle ritenute previdenziali, deve trovare applicazione l'istituto del cumulo giuridico fra sanzioni, in forza del quale dev'essere irrogata “la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo”, giusta il combinato disposto di cui ai commi 1 e 2 del citato artt. 8 Legge n. 689/1981.
Di conseguenza, ritenuta più grave la violazione sanzionata con l'ordinanza ingiunzione n.
Ol – 000054294, originata dall'atto di accertamento n. 0086631 del 14/04/2014 (in considerazione dell'ammontare della contribuzione non versata, pari ad € 3.126,09), si reputa equo, in ragione della molteplicità delle violazioni commesse, aumentare l'importo della sanzione nella misura di due volte, ex art. 2 cit., come modificato dal D.L. n. 48 del
2023, convertito dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85, sino ad € 6.252,18, e successivamente aumentare detta somma della metà ex art. 8, capoverso, della Legge n. 689/81, per complessivi € 12.504,36 (€ 3.126,09 x 2 = € 6.252,18, in applicazione del novellato art. 2,
comma 1 bis, del D.L. n. 463/1983, moltiplicata per due ai sensi dell'art. 8, capoverso, Legge
n. 689/81).
Si impone, pertanto, il parziale accoglimento dell'opposizione proposta, cui conseguono, da un lato, la declaratoria di illegittimità di alcune delle impugnate ordinanze ingiunzioni (come meglio indicato in dispositivo) e, dall'altro, la diversa determinazione (nella misura di €
16 12.504,36) della somma dovuta per le residue violazioni oggetto delle ordinanze ingiunzione opposte.
La parziale infondatezza dei motivi addotti a sostegno dell'opposizione e il mutamento della disciplina sanzionatoria intervenuto solo in pendenza di giudizio impongono l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nei giudizi riuniti iscritti ai nn. 3779/2023 e 1235/2024 R.G. promossi da Parte_1
contro l in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, annulla le ordinanze ingiunzione n. OI- 000298835
e n. OI-001259634;
2) dichiara l'illegittimità delle sanzioni comminate con le ordinanze nn. OI-000054293, OI-
000054294, OI-000054295, OI-000054296, OI-000054297, OI-000054298 e, per l'effetto,
determina in € 12.504,36 l'entità dell'importo dovuto dall'opponente a titolo di sanzioni amministrative originate dalle violazioni testé indicate, fermi restando sotto ogni altro profilo i provvedimenti sanzionatori in parola;
3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dei giudizi riuniti.
Così deciso in Salerno, il 29.7.2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
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