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Ordinanza 8 aprile 2025
Ordinanza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, ordinanza 08/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2023/6276
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 6276/2023
PROMOSSO DA
, (C.F. ), domiciliata come in atti;
rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. CLAUDIA BRANCIFORTI giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa dall'avv. MAURO PIVA e dall'avv. ROSSANA
RONZINO giusta procura in atti.
RESISTENTE
Il Giudice Designato dott. Angelo Pappalardo, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
27/01/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso ex artt. 1172 c.c., la ricorrente , proprietaria dell'appartamento Parte_1
sito in Catania, Via Pierre De Coubertin 7, al piano terzo fuori terra, sottostante rispetto alla terrazza di proprietà esclusiva della società resistente , ha esposto che dalla suddetta terrazza, per Parte_2
come modificata dalla resistente, provengono infiltrazioni di umidità, con conseguente pericolo per l'integrità delle strutture e la sicurezza delle persone.
Pagina 1 Parte ricorrente ha quindi chiesto la pronuncia dei provvedimenti necessari ad eliminare la situazione di pericolo lamentato, con eventuale cauzione.
Radicatosi il contradditorio, la resistente nel chiedere il rigetto del ricorso, ha in Parte_2
particolare precisato di essere già intervenuta per rimuovere le cause delle infiltrazioni, non più
attive, e che, quindi, lo stato di pericolo è ormai inesistente, anche alla luce dell'inerzia della controparte. Non vi sarebbe inoltre prova che la terrazza sia all'origine del processo infiltrativo.
Successivamente, parte resistente ha altresì eccepito la mancanza di integrità del contraddittorio, perché l'onere di provvedere alla manutenzione della terrazza grava su tutti i condomini.
Orbene, va in primo luogo rilevato che il contraddittorio deve ritenersi integro, per due ordini di ragioni.
E invero parte resistente, innanzitutto, ha inteso genericamente dolersi della mancata estensione del contraddittorio “nei confronti del e/o di tutti i condomini”, omettendo di Parte_3
precisare se sia stato nominato un amministratore del condominio e di indicare le generalità dei restanti condomini. Basta allora a tal fine rilevare che non esiste alcun potere d'ufficio di ricercare eventuali litisconsorti necessari, gravando piuttosto sulla parte che eccepisce la non integrità del contraddittorio l'onere di indicare i soggetti eventualmente pretermessi. In tema di litisconsorzio necessario, la parte che denunci la violazione dell'art. 102 c.p.c., ha l'onere di indicare nominativamente le persone che debbono partecipare al giudizio ai fini dell'integrità del contraddittorio, nonché di documentare i titoli che attribuiscano ai soggetti pretermessi la qualità di litisconsorti (cfr. tra le tante pronunce conformi, Cassazione civile sez. II, 19/03/2013, n.6822
In ogni caso deve subito osservarsi, trattandosi di questione rilevante anche ai fini del merito che, in materia di azione di danno temuto e di responsabilità ex art. 2051 c.c., non sussiste alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario fra proprietario esclusivo della terrazza e (o altri Parte_3
condomini).
Pagina 2 Sul punto le Sezioni Unite, con sentenza n. 9449/2016, hanno affermato il seguente principio di diritto: “in tema di condominio negli edifici, allorquando l'uso del lastrico solare non sia comune a tutti i condomini, dei danni che derivino da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario o l'usuario esclusivo del lastrico solare (o della terrazza a livello), in quanto custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il , in quanto la funzione di copertura Parte_3
dell'intero edificio, o di parte di esso, propria del lastrico solare (o della terrazza a livello), ancorchè
di proprietà esclusiva o in uso esclusivo, impone all'amministratore l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni (art. 1130 c.c., comma 1, n. 4) e all'assemblea dei condomini di provvedere alle opere di manutenzione straordinaria (art. 1135 c.c., comma 1, n. 4). Il
concorso di tali responsabilità, salva la rigorosa prova contraria della riferibilità del danno all'uno o all'altro, va di regola stabilito secondo il criterio di imputazione previsto dall'art. 1126 c.c., il quale pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del ". Parte_3
Pertanto, custode della terrazza tenuto alla manutenzione è innanzitutto il proprietario esclusivo e, nei confronti del danneggiato, risponde comunque per l'intero anche in presenza di coobbligati, ex art. 2055 c.c. e salvo regresso. L'estensione del contraddittorio nei confronti dei condomini, se richiesta in modo tempestivo e specifico (a differenza del caso di specie), può a tutto concedere essere valutata in termini di opportunità, trattandosi comunque di soggetti, salva prova contraria, tenuti a concorrere alle spese di manutenzione della terrazza ex art. 1126 c.c.
Occorre ancora aggiungere che, sul piano dell'azione ex art. 1172 c.c., l'obbligo di rimuovere la situazione di pericolo di danno, grave e prossimo, incombe su colui che abbia attualmente la proprietà, il possesso o comunque la disponibilità della cosa (edificio, albero, o altra cosa inanimata sul fondo) dalla quale promana la minaccia di danno per la proprietà (o altro diritto reale) o per il possesso di colui che denunci la situazione di pericolo. Non rileva quindi in questa sede, ma semmai sul piano contrattuale o risarcitorio, stabilire se la situazione di pericolo sia preesistente o meno all'acquisto da parte dell'attuale proprietario, perché è comunque quest'ultimo
Pagina 3 a dover eliminare la situazione di pericolo, se ancora attuale.
Ciò posto, l'azione incoata da parte ricorrente è stata correttamente qualificata come denunzia di danno temuto (art. 1172 c.c.), considerato che la ricorrente ha inteso agire a tutela del suo immobile contro il pericolo proveniente da cosa altrui o parzialmente altrui (perché avente comunque funzione condominiale). Non rileva che, al contempo, anche la parte ricorrente sia tenuta a concorrere alle spese in quanto o che, a tutela dei terzi, possa essere chiamata dalla CP_2
pubblica amministrazione a provvedere alle opere di manutenzione sul proprio immobile (si vedano le ordinanze dirigenziali in atti). L'azione di denunzia di danno temuto ha come presupposti di diritto sostanziale: 1) un pericolo di danno futuro, minacciato da cosa a cosa;
2) la gravità del pericolo, che minacci di distruggere o di danneggiare gravemente la cosa, alla quale sovrasta;
3) la prossimità, in ordine spazio-temporale, del pericolo sovrastante la cosa. D'altra parte, il pericolo di danno alla salute (o alla incolumità fisica) di coloro che utilizzano l'immobile non è estraneo alla sfera di tutela offerta dall'azione di danno temuto. Al contrario la deduzione del pericolo di un danno alla salute, pur non costituendo condizione caratterizzante e esclusiva per l'ammissibilità
dell'istanza cautelare ex art. 1172 c. c., rileva come conseguenza mediata della menomazione delle facoltà di godimento pieno ed esclusivo del diritto di proprietà la cui compromissione giustifica il ricorso all'azione di nunciazione (cfr. Cass. 1778/2007).
Espletata l'istruttoria, e in particolare disposto da ultimo il richiamo del c.t.u. dopo la riassegnazione della causa, le allegazioni di parte ricorrente hanno trovato conferma.
Ed invero, in base alla relazione integrativa del nominato c.t.u. ing. (le cui Persona_1
argomentazioni tecniche devono condividersi, attesa la completezza dei rilievi e del materiale fotografico prodotto, nonchè la conducenza delle argomentazioni, anche alla luce delle osservazioni della parte resistente, e l'assenza di reali lacune o contraddizioni), depositata telematicamente in data 16.1.2025, all'esito dell'osservazione diretta dei pregiudizi effettivamente prodotti dalle piogge, è stata accertata la presenza di infiltrazioni attive nell'appartamento di parte ricorrente denominato (così ha concluso il c.t.u. “..in questa sede di richiamo è emersa inequivocabilmente
Pagina 4 l'esistenza e l'attualità di infiltrazioni in danno dell'immobile di parte ricorrente, infiltrazioni che non erano state riscontrate durante gli accertamenti e le indagini svolte precedentemente. Nel corso dei sopralluoghi si è avuta chiara evidenza del fenomeno infiltrativo all'interno del vano “1” con estesi ingressi, percolazioni e stillicidi dal solaio nonché in un'area dell'angolo sud-ovest del portico esterno con presenza di lieve umidità nei laterizi all'intradosso del solaio”). Poiché il c.t.u.
ha avuto modo di osservare direttamente le conseguenze delle precipitazioni, non può ritenersi necessario, soprattutto alla luce dell'accertamento sommario consentito in questa sede, provvedere anche a nuove prove di allagamento. Ciò anche perchè, come meglio si dirà di seguito,
nell'individuare la terrazza quale causa del fenomeno pregiudizievole il c.t.u. ha tenuto conto anche dell'assenza di apparenti criticità e di segni di infiltrazioni relativi ad altri manufatti (prospetti,
mantovane, vano scala).
Peraltro, ai fini della fondatezza del ricorso non rileva escludere la presenza di eventuali concause, dovendosi piuttosto escludere il concorso rilevante della terrazza, la cui manutenzione deve essere effettuata dal proprietario indipendentemente dalla condizione dei beni condominiali.
Risulta quindi superata la contestazione di parte resistente, secondo cui parte ricorrente avrebbe agito per finalità meramente risarcitorie dopo il verificarsi del danno, perché il processo dannoso è ancora in atto e non può che essere l'attuale custode a dover provvedere. Non rileva, al contempo, che le infiltrazioni possano non avere ancora totalmente compromesso le strutture dell'appartamento di parte ricorrente, perché la condizione dell'azione di danno temuto (art. 1172
cod. civ.) non deve individuarsi in un danno certo o già verificatosi, bensì anche nel (solo)
ragionevole pericolo che il danno si verifichi (Cass. 10282/2004). Ai fini della sussistenza di tale presupposto non è necessario attendere il concreto verificarsi di un pregiudizio tale da minacciare la stabilità dell'immobile, un crollo imminente o un cedimento strutturale, essendo sufficiente un pericolo ragionevole in tal senso. L'azione di danno temuto va accolta non soltanto quando vi sia il rischio di distruzione o di danno notevole alla cosa, ma anche ove il mancato intervento manutentivo determini l'inevitabile e prossimo aggravamento del danno già esistente. Nella specie
Pagina 5 le infiltrazione sono in atto, per cui il degrado sarà progressivamente sempre più grave, e l'appartamento della ricorrente è già minacciato dal rischio di espulsioni e cadute di materiale dai soffitti, per via dello stato di degrado dei solai e dalla progressione e diffusione del fenomeno carbonatativo a danno dell'immobile.
Correttamente il c.t.u. ha quindi evidenziato, all'esito di entrambi gli elaborati, che sussiste ed
è attuale il pericolo lamentato.
Per altro verso, a fronte delle generiche contestazioni di parte resistente, valutato il quadro di elementi raccolti dall'ispezione dei luoghi, tenuto conto che nei manufatti di ultimo livello di proprietà estranea alla società resistente (prospetti, mantovane, vano scala) non sono state riscontrate – per quanto ispezionabile - manifeste criticità o altri segnali di possibile ingresso di infiltrazioni né elementi correlabili in linea causa-effetto con i fenomeni infiltrativi accertati nell'appartamento, è emerso che la causa delle accertate infiltrazioni vada ricondotta ad inefficienze nell'impermeabilizzazione del terrazzo di proprietà della società resistente e dei manufatti che lo completano sul piano funzionale.
Il nominato c.t.u. ha infine già specificato, indicando soluzioni tecniche adeguate nei limiti di quanto possibile in questa sede di cognizione, i rimedi da adottare per eliminare la suddetta fonte di pericolo per l'immobile della ricorrente.
In sintesi, occorrerà provvedere innanzitutto al rifacimento della impermeabilizzazione del terrazzo e delle parti accessorie, estesa, per unitarietà di intervento, all'area approssimativamente compresa tra l'inizio del corpo scala lato nord e la linea di ideale prosecuzione del prospetto sud del locale di ultimo piano.
Successivamente, poiché la come già detto la situazione di pericolo è ormai concretamente estesa all'appartamento di parte ricorrente, occorrerà arrestare la progressione del fenomeno di degrado strutturale accertato nei solai dell'appartamento ed escludere l'espulsione spontanea di materiali fragili, realizzando l'intervento già descritto al cap. 6 (pagine 9 e seguenti) della prima relazione, datata 5.4.2024.
Pagina 6 Va pertanto ordinato alla resistente di eseguire le opere necessarie per eliminare lo stato di pericolo, adottando i rimedi meglio descritti dal c.t.u. nelle sue due relazioni.
Non sussistono invece i presupposti per disporre, ai sensi del secondo comma dell'art. 1172
c.c., una idonea garanzia per i danni eventuali, non sussistendo elementi idonei a lasciar presumere che la società resistente non sia in grado di far fronte alle eventuali e future richieste risarcitorie.
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo (tenendo conto della natura cautelare del procedimento, del valore dichiarato e presumibile, parametro medio per tutte le fasi), e di c.t.u., già
liquidate in atti, seguono la soccombenza della parte resistente nei confronti della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice,
in accoglimento del ricorso proposto da : Parte_1
1) ordina alla resistente di realizzare le opere necessarie per eliminare lo stato di Parte_2
pericolo relativo alla terrazza, descritte dal c.t.u. nella relazione depositata telematicamente in data
16.1.2025, e per ripristinare l'appartamento di parte ricorrente, come descritto al cap. 6 (pagine 9 e seguenti) della prima relazione, datata 5.4.2024;
2) dispone che, in caso di mancato spontaneo adempimento alla esecuzione della presente ordinanza con inizio dei lavori entro il termine di giorni venti dalla notificazione della stessa,
provveda il competente ufficiale giudiziario, su istanza dell'avente diritto, sotto la direzione del già
nominato c.t.u., il quale si avvarrà di mano d'opera di sua fiducia, terrà specifica contabilità della spesa occorsa e riferirà infine al riguardo con breve relazione scritta da acquisire agli atti del procedimento;
3) condanna la , al rimborso delle spese processuali in favore di , Parte_2 Parte_1
che liquida in euro € 5.213,00 per compensi professionali, oltre spese vive per € 290,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
Pagina 7 4) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico della resistente Parte_2
Catania, 8 aprile 2025
IL GIUDICE DESIGNATO
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pagina 8
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 6276/2023
PROMOSSO DA
, (C.F. ), domiciliata come in atti;
rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. CLAUDIA BRANCIFORTI giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa dall'avv. MAURO PIVA e dall'avv. ROSSANA
RONZINO giusta procura in atti.
RESISTENTE
Il Giudice Designato dott. Angelo Pappalardo, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
27/01/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso ex artt. 1172 c.c., la ricorrente , proprietaria dell'appartamento Parte_1
sito in Catania, Via Pierre De Coubertin 7, al piano terzo fuori terra, sottostante rispetto alla terrazza di proprietà esclusiva della società resistente , ha esposto che dalla suddetta terrazza, per Parte_2
come modificata dalla resistente, provengono infiltrazioni di umidità, con conseguente pericolo per l'integrità delle strutture e la sicurezza delle persone.
Pagina 1 Parte ricorrente ha quindi chiesto la pronuncia dei provvedimenti necessari ad eliminare la situazione di pericolo lamentato, con eventuale cauzione.
Radicatosi il contradditorio, la resistente nel chiedere il rigetto del ricorso, ha in Parte_2
particolare precisato di essere già intervenuta per rimuovere le cause delle infiltrazioni, non più
attive, e che, quindi, lo stato di pericolo è ormai inesistente, anche alla luce dell'inerzia della controparte. Non vi sarebbe inoltre prova che la terrazza sia all'origine del processo infiltrativo.
Successivamente, parte resistente ha altresì eccepito la mancanza di integrità del contraddittorio, perché l'onere di provvedere alla manutenzione della terrazza grava su tutti i condomini.
Orbene, va in primo luogo rilevato che il contraddittorio deve ritenersi integro, per due ordini di ragioni.
E invero parte resistente, innanzitutto, ha inteso genericamente dolersi della mancata estensione del contraddittorio “nei confronti del e/o di tutti i condomini”, omettendo di Parte_3
precisare se sia stato nominato un amministratore del condominio e di indicare le generalità dei restanti condomini. Basta allora a tal fine rilevare che non esiste alcun potere d'ufficio di ricercare eventuali litisconsorti necessari, gravando piuttosto sulla parte che eccepisce la non integrità del contraddittorio l'onere di indicare i soggetti eventualmente pretermessi. In tema di litisconsorzio necessario, la parte che denunci la violazione dell'art. 102 c.p.c., ha l'onere di indicare nominativamente le persone che debbono partecipare al giudizio ai fini dell'integrità del contraddittorio, nonché di documentare i titoli che attribuiscano ai soggetti pretermessi la qualità di litisconsorti (cfr. tra le tante pronunce conformi, Cassazione civile sez. II, 19/03/2013, n.6822
In ogni caso deve subito osservarsi, trattandosi di questione rilevante anche ai fini del merito che, in materia di azione di danno temuto e di responsabilità ex art. 2051 c.c., non sussiste alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario fra proprietario esclusivo della terrazza e (o altri Parte_3
condomini).
Pagina 2 Sul punto le Sezioni Unite, con sentenza n. 9449/2016, hanno affermato il seguente principio di diritto: “in tema di condominio negli edifici, allorquando l'uso del lastrico solare non sia comune a tutti i condomini, dei danni che derivino da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario o l'usuario esclusivo del lastrico solare (o della terrazza a livello), in quanto custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il , in quanto la funzione di copertura Parte_3
dell'intero edificio, o di parte di esso, propria del lastrico solare (o della terrazza a livello), ancorchè
di proprietà esclusiva o in uso esclusivo, impone all'amministratore l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni (art. 1130 c.c., comma 1, n. 4) e all'assemblea dei condomini di provvedere alle opere di manutenzione straordinaria (art. 1135 c.c., comma 1, n. 4). Il
concorso di tali responsabilità, salva la rigorosa prova contraria della riferibilità del danno all'uno o all'altro, va di regola stabilito secondo il criterio di imputazione previsto dall'art. 1126 c.c., il quale pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del ". Parte_3
Pertanto, custode della terrazza tenuto alla manutenzione è innanzitutto il proprietario esclusivo e, nei confronti del danneggiato, risponde comunque per l'intero anche in presenza di coobbligati, ex art. 2055 c.c. e salvo regresso. L'estensione del contraddittorio nei confronti dei condomini, se richiesta in modo tempestivo e specifico (a differenza del caso di specie), può a tutto concedere essere valutata in termini di opportunità, trattandosi comunque di soggetti, salva prova contraria, tenuti a concorrere alle spese di manutenzione della terrazza ex art. 1126 c.c.
Occorre ancora aggiungere che, sul piano dell'azione ex art. 1172 c.c., l'obbligo di rimuovere la situazione di pericolo di danno, grave e prossimo, incombe su colui che abbia attualmente la proprietà, il possesso o comunque la disponibilità della cosa (edificio, albero, o altra cosa inanimata sul fondo) dalla quale promana la minaccia di danno per la proprietà (o altro diritto reale) o per il possesso di colui che denunci la situazione di pericolo. Non rileva quindi in questa sede, ma semmai sul piano contrattuale o risarcitorio, stabilire se la situazione di pericolo sia preesistente o meno all'acquisto da parte dell'attuale proprietario, perché è comunque quest'ultimo
Pagina 3 a dover eliminare la situazione di pericolo, se ancora attuale.
Ciò posto, l'azione incoata da parte ricorrente è stata correttamente qualificata come denunzia di danno temuto (art. 1172 c.c.), considerato che la ricorrente ha inteso agire a tutela del suo immobile contro il pericolo proveniente da cosa altrui o parzialmente altrui (perché avente comunque funzione condominiale). Non rileva che, al contempo, anche la parte ricorrente sia tenuta a concorrere alle spese in quanto o che, a tutela dei terzi, possa essere chiamata dalla CP_2
pubblica amministrazione a provvedere alle opere di manutenzione sul proprio immobile (si vedano le ordinanze dirigenziali in atti). L'azione di denunzia di danno temuto ha come presupposti di diritto sostanziale: 1) un pericolo di danno futuro, minacciato da cosa a cosa;
2) la gravità del pericolo, che minacci di distruggere o di danneggiare gravemente la cosa, alla quale sovrasta;
3) la prossimità, in ordine spazio-temporale, del pericolo sovrastante la cosa. D'altra parte, il pericolo di danno alla salute (o alla incolumità fisica) di coloro che utilizzano l'immobile non è estraneo alla sfera di tutela offerta dall'azione di danno temuto. Al contrario la deduzione del pericolo di un danno alla salute, pur non costituendo condizione caratterizzante e esclusiva per l'ammissibilità
dell'istanza cautelare ex art. 1172 c. c., rileva come conseguenza mediata della menomazione delle facoltà di godimento pieno ed esclusivo del diritto di proprietà la cui compromissione giustifica il ricorso all'azione di nunciazione (cfr. Cass. 1778/2007).
Espletata l'istruttoria, e in particolare disposto da ultimo il richiamo del c.t.u. dopo la riassegnazione della causa, le allegazioni di parte ricorrente hanno trovato conferma.
Ed invero, in base alla relazione integrativa del nominato c.t.u. ing. (le cui Persona_1
argomentazioni tecniche devono condividersi, attesa la completezza dei rilievi e del materiale fotografico prodotto, nonchè la conducenza delle argomentazioni, anche alla luce delle osservazioni della parte resistente, e l'assenza di reali lacune o contraddizioni), depositata telematicamente in data 16.1.2025, all'esito dell'osservazione diretta dei pregiudizi effettivamente prodotti dalle piogge, è stata accertata la presenza di infiltrazioni attive nell'appartamento di parte ricorrente denominato (così ha concluso il c.t.u. “..in questa sede di richiamo è emersa inequivocabilmente
Pagina 4 l'esistenza e l'attualità di infiltrazioni in danno dell'immobile di parte ricorrente, infiltrazioni che non erano state riscontrate durante gli accertamenti e le indagini svolte precedentemente. Nel corso dei sopralluoghi si è avuta chiara evidenza del fenomeno infiltrativo all'interno del vano “1” con estesi ingressi, percolazioni e stillicidi dal solaio nonché in un'area dell'angolo sud-ovest del portico esterno con presenza di lieve umidità nei laterizi all'intradosso del solaio”). Poiché il c.t.u.
ha avuto modo di osservare direttamente le conseguenze delle precipitazioni, non può ritenersi necessario, soprattutto alla luce dell'accertamento sommario consentito in questa sede, provvedere anche a nuove prove di allagamento. Ciò anche perchè, come meglio si dirà di seguito,
nell'individuare la terrazza quale causa del fenomeno pregiudizievole il c.t.u. ha tenuto conto anche dell'assenza di apparenti criticità e di segni di infiltrazioni relativi ad altri manufatti (prospetti,
mantovane, vano scala).
Peraltro, ai fini della fondatezza del ricorso non rileva escludere la presenza di eventuali concause, dovendosi piuttosto escludere il concorso rilevante della terrazza, la cui manutenzione deve essere effettuata dal proprietario indipendentemente dalla condizione dei beni condominiali.
Risulta quindi superata la contestazione di parte resistente, secondo cui parte ricorrente avrebbe agito per finalità meramente risarcitorie dopo il verificarsi del danno, perché il processo dannoso è ancora in atto e non può che essere l'attuale custode a dover provvedere. Non rileva, al contempo, che le infiltrazioni possano non avere ancora totalmente compromesso le strutture dell'appartamento di parte ricorrente, perché la condizione dell'azione di danno temuto (art. 1172
cod. civ.) non deve individuarsi in un danno certo o già verificatosi, bensì anche nel (solo)
ragionevole pericolo che il danno si verifichi (Cass. 10282/2004). Ai fini della sussistenza di tale presupposto non è necessario attendere il concreto verificarsi di un pregiudizio tale da minacciare la stabilità dell'immobile, un crollo imminente o un cedimento strutturale, essendo sufficiente un pericolo ragionevole in tal senso. L'azione di danno temuto va accolta non soltanto quando vi sia il rischio di distruzione o di danno notevole alla cosa, ma anche ove il mancato intervento manutentivo determini l'inevitabile e prossimo aggravamento del danno già esistente. Nella specie
Pagina 5 le infiltrazione sono in atto, per cui il degrado sarà progressivamente sempre più grave, e l'appartamento della ricorrente è già minacciato dal rischio di espulsioni e cadute di materiale dai soffitti, per via dello stato di degrado dei solai e dalla progressione e diffusione del fenomeno carbonatativo a danno dell'immobile.
Correttamente il c.t.u. ha quindi evidenziato, all'esito di entrambi gli elaborati, che sussiste ed
è attuale il pericolo lamentato.
Per altro verso, a fronte delle generiche contestazioni di parte resistente, valutato il quadro di elementi raccolti dall'ispezione dei luoghi, tenuto conto che nei manufatti di ultimo livello di proprietà estranea alla società resistente (prospetti, mantovane, vano scala) non sono state riscontrate – per quanto ispezionabile - manifeste criticità o altri segnali di possibile ingresso di infiltrazioni né elementi correlabili in linea causa-effetto con i fenomeni infiltrativi accertati nell'appartamento, è emerso che la causa delle accertate infiltrazioni vada ricondotta ad inefficienze nell'impermeabilizzazione del terrazzo di proprietà della società resistente e dei manufatti che lo completano sul piano funzionale.
Il nominato c.t.u. ha infine già specificato, indicando soluzioni tecniche adeguate nei limiti di quanto possibile in questa sede di cognizione, i rimedi da adottare per eliminare la suddetta fonte di pericolo per l'immobile della ricorrente.
In sintesi, occorrerà provvedere innanzitutto al rifacimento della impermeabilizzazione del terrazzo e delle parti accessorie, estesa, per unitarietà di intervento, all'area approssimativamente compresa tra l'inizio del corpo scala lato nord e la linea di ideale prosecuzione del prospetto sud del locale di ultimo piano.
Successivamente, poiché la come già detto la situazione di pericolo è ormai concretamente estesa all'appartamento di parte ricorrente, occorrerà arrestare la progressione del fenomeno di degrado strutturale accertato nei solai dell'appartamento ed escludere l'espulsione spontanea di materiali fragili, realizzando l'intervento già descritto al cap. 6 (pagine 9 e seguenti) della prima relazione, datata 5.4.2024.
Pagina 6 Va pertanto ordinato alla resistente di eseguire le opere necessarie per eliminare lo stato di pericolo, adottando i rimedi meglio descritti dal c.t.u. nelle sue due relazioni.
Non sussistono invece i presupposti per disporre, ai sensi del secondo comma dell'art. 1172
c.c., una idonea garanzia per i danni eventuali, non sussistendo elementi idonei a lasciar presumere che la società resistente non sia in grado di far fronte alle eventuali e future richieste risarcitorie.
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo (tenendo conto della natura cautelare del procedimento, del valore dichiarato e presumibile, parametro medio per tutte le fasi), e di c.t.u., già
liquidate in atti, seguono la soccombenza della parte resistente nei confronti della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice,
in accoglimento del ricorso proposto da : Parte_1
1) ordina alla resistente di realizzare le opere necessarie per eliminare lo stato di Parte_2
pericolo relativo alla terrazza, descritte dal c.t.u. nella relazione depositata telematicamente in data
16.1.2025, e per ripristinare l'appartamento di parte ricorrente, come descritto al cap. 6 (pagine 9 e seguenti) della prima relazione, datata 5.4.2024;
2) dispone che, in caso di mancato spontaneo adempimento alla esecuzione della presente ordinanza con inizio dei lavori entro il termine di giorni venti dalla notificazione della stessa,
provveda il competente ufficiale giudiziario, su istanza dell'avente diritto, sotto la direzione del già
nominato c.t.u., il quale si avvarrà di mano d'opera di sua fiducia, terrà specifica contabilità della spesa occorsa e riferirà infine al riguardo con breve relazione scritta da acquisire agli atti del procedimento;
3) condanna la , al rimborso delle spese processuali in favore di , Parte_2 Parte_1
che liquida in euro € 5.213,00 per compensi professionali, oltre spese vive per € 290,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
Pagina 7 4) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico della resistente Parte_2
Catania, 8 aprile 2025
IL GIUDICE DESIGNATO
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pagina 8