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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 39/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 1, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
D'AGOSTINO MONICA, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1007/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Avellino - Via Salvatore Moccia, 68 83100 Avellino AV
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2025 00108687 03 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2025 00108687 03 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2025 00108687 03 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 23/2026 depositato il 15/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente in epigrafe indicata ha impugnato l'atto ivi richiamato deducendo la violazione art. 7 c 5 bis D. lgs 546/92 e la violazione art. 10 TUIR ed ha concluso per l'annullamento della cartella di pagamento impugnata.
Si è costituita l'AGENZIA DELLE ENTRATE DI AVELLINO resistendo al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve ritenersi infondato per le ragioni che seguono.
In primo luogo, deve ritenersi infondata l'eccezione relativa al difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Invero, come eccepito dalla resistente , la circostanza che la parte ricorrente richiama l'atto di controllo formale n. 02283992283 del 24.9.2024 con cui l'Ufficio ha disconosciuto gli oneri deducibili riportati al rigo
RP39 della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2021, rende evidente che la motivazione dell'atto impositivo è chiara, corretta, intellegibile e pertanto, pienamente conforme all'art. 7 comma 5 bis d. lgs 546/92.
Riguardo all'ulteriore doglianza, la parte ricorrente deduce che gli oneri deducibili disconosciuti corrispondono ai contributi previdenziali versati dal coniuge e attribuiti pro quota alla ricorrente in qualità di coadiutore dell'azienda del coniuge Nominativo_1.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il seguente principio di diritto «in tema di deducibilità dei contributi previdenziali versati dal titolare dell'impresa familiare nell'interesse dei collaboratori,
l'imprenditore ha solo diritto di rivalsa nei confronti del beneficiato, potendo invece dedurne l'importo dal proprio reddito nella sola ipotesi in cui si tratti di familiare compreso nell'art. 433 c.c. e a condizione che sia a suo carico. Per mera completezza, deve anche dedursi che il diritto alla deduzione può essere esercitato dai collaboratori a condizione che il titolare dell'impresa familiare abbia esercitato il diritto di rivalsa, perché diversamente dovrebbe riconoscersi che il coadiutore goda di un doppio beneficio, il versamento dei contributi a suo beneficio da parte dell'imprenditore e la deduzione ai fini fiscali dei medesimi contributi dal proprio reddito.” ( v. Cass. 34169\2019)
Ebbene, nella fattispecie de qua non risulta che la collaboratrice, coniuge del titolare dell'impresa, fosse a carico dell'imprenditore, né è stata data prova dell'effettivo esercizio del diritto di rivalsa.La missiva depositata in atti solo dopo il ricorso non può integrare la prova dell'effettivo esercizio di tale diritto.
Consegue da ciò la decisione di cui in dispositivo.
Spese compensate, in ragione della natura delle questioni dedotte idonee ad incidere sull'astratta conoscibilità delle rispettive ragioni.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 1, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
D'AGOSTINO MONICA, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1007/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Avellino - Via Salvatore Moccia, 68 83100 Avellino AV
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2025 00108687 03 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2025 00108687 03 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2025 00108687 03 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 23/2026 depositato il 15/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente in epigrafe indicata ha impugnato l'atto ivi richiamato deducendo la violazione art. 7 c 5 bis D. lgs 546/92 e la violazione art. 10 TUIR ed ha concluso per l'annullamento della cartella di pagamento impugnata.
Si è costituita l'AGENZIA DELLE ENTRATE DI AVELLINO resistendo al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve ritenersi infondato per le ragioni che seguono.
In primo luogo, deve ritenersi infondata l'eccezione relativa al difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Invero, come eccepito dalla resistente , la circostanza che la parte ricorrente richiama l'atto di controllo formale n. 02283992283 del 24.9.2024 con cui l'Ufficio ha disconosciuto gli oneri deducibili riportati al rigo
RP39 della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2021, rende evidente che la motivazione dell'atto impositivo è chiara, corretta, intellegibile e pertanto, pienamente conforme all'art. 7 comma 5 bis d. lgs 546/92.
Riguardo all'ulteriore doglianza, la parte ricorrente deduce che gli oneri deducibili disconosciuti corrispondono ai contributi previdenziali versati dal coniuge e attribuiti pro quota alla ricorrente in qualità di coadiutore dell'azienda del coniuge Nominativo_1.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il seguente principio di diritto «in tema di deducibilità dei contributi previdenziali versati dal titolare dell'impresa familiare nell'interesse dei collaboratori,
l'imprenditore ha solo diritto di rivalsa nei confronti del beneficiato, potendo invece dedurne l'importo dal proprio reddito nella sola ipotesi in cui si tratti di familiare compreso nell'art. 433 c.c. e a condizione che sia a suo carico. Per mera completezza, deve anche dedursi che il diritto alla deduzione può essere esercitato dai collaboratori a condizione che il titolare dell'impresa familiare abbia esercitato il diritto di rivalsa, perché diversamente dovrebbe riconoscersi che il coadiutore goda di un doppio beneficio, il versamento dei contributi a suo beneficio da parte dell'imprenditore e la deduzione ai fini fiscali dei medesimi contributi dal proprio reddito.” ( v. Cass. 34169\2019)
Ebbene, nella fattispecie de qua non risulta che la collaboratrice, coniuge del titolare dell'impresa, fosse a carico dell'imprenditore, né è stata data prova dell'effettivo esercizio del diritto di rivalsa.La missiva depositata in atti solo dopo il ricorso non può integrare la prova dell'effettivo esercizio di tale diritto.
Consegue da ciò la decisione di cui in dispositivo.
Spese compensate, in ragione della natura delle questioni dedotte idonee ad incidere sull'astratta conoscibilità delle rispettive ragioni.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.