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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/04/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3911/2023
TRIBUNALE DI COSENZA
- seconda sezione civile -
VERBALE della causa iscritta al n. 3911/2023 R.G.A.C. tra
rappresentata e difesa dall'avv. Maura Monteforte;
Parte_1
- attrice opponente - E
, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco BU e Controparte_1
IA CE. - convenuto opposto -
Oggi 4 aprile 2025, davanti alla dott.ssa Ermanna Grossi, giudice titolare del ruolo, è presente per parte attrice l'avv. Maura Monteforte. Per il convenuto sono presenti gli avvocati Francesco BU e IA CE. L'avv. Monteforte si riporta ai propri scritti difensivi e insiste nelle proprie richieste, domandando la compensazione delle spese di lite a fronte delle comprovate difficoltà economiche della propria assistita. Gli avvocati BU e CE si riportano ai propri scritti difensivi e insistono per il rigetto della opposizione con vittoria di spese di lite.
Il giudice si ritira in camera di consiglio. Rientrato, decide come da separata sentenza che definisce il giudizio e di cui dà lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Il giudice dott.ssa Ermanna Grossi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ermanna Grossi, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 429 c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3911/2023 R.G.A.C. vertente TRA (c.f.: , rappresentata e difesa, in Parte_1 CodiceFiscale_1 virtù di procura allegata al ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'avv. Maura Monteforte ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cosenza, alla piazza Gullo, n. 6; -attrice opponente- E (c.f.: ), rappresentato e difeso, Controparte_1 CodiceFiscale_2 gata dagli avvocati Francesco BU e IA CE ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Cosenza, alla via Piave, n. 12. -convenuto opposto-
Oggetto: risoluzione del contratto per morosità.
Causa decisa all'udienza del 4 aprile 2025, mediante lettura del dispositivo della sentenza all'esito della discussione, come disposto dall'art. 429 c.p.c.
Conclusioni delle parti Per l'attrice opponente (conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo):
“1) previa sospensione del titolo, revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto non vi è prova della dovutezza delle somme, essendo il fascicolo carente di qualsiasi allegazione relativa alla effettiva permanenza della conduttrice nell'immobile. 2) Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite”. Per il convenuto opposto (conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate in data 31/3/2025):“confermare il decreto ingiuntivo nr. 323/2023 – n. 1055/2023 di R.G.A.C. emesso dal Tribunale di Cosenza in data 11 marzo 2023, ovvero condannare la signora al pagamento della somma maggiore o minore Parte_1 che il Giudice riterrà di giustizia oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio nonché della fase preliminare sommaria precedente da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori”.
Pagina 2 di 5 Fatto e diritto 1. Con ricorso depositato in data 6/12/2023, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3 tribunale di Cosenza le ha ingiunto il pagamento della somma di € 4.240,00 a titolo di canoni di locazione scaduti e non pagati da marzo 2022 ad ottobre 2022 in virtù del contratto di locazione ad uso abitativo stipulato in data 27/10/2014, regolarmente registrato al n. 42547 – serie 3T, avente ad oggetto l'unità immobiliare di proprietà di sita in Rende, alla via Venezia, n. Controparte_1
47. A sostengo dell'opposizione la ha eccepito l'infondatezza della pretesa Pt_1 avversaria, non avendo il e depositato il verbale di rilascio dell'immobile. Con comparsa di risposta depositata in data 14/3/2024 si è costituito
[...] per chiedere il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto CP_1 ingiuntivo, sul presupposto che la ha occupato l'immobile sino alla Pt_1 sua naturale scadenza prevista per il 31/10/2022, senza corrispondere i canoni dovuti da marzo ad ottobre dello stesso anno, nonostante aver ricevuto regolare diffida ad adempiere. Alla prima udienza del 5/4/2024 il g.o.p. che ha sostituito la scrivente durante il periodo di applicazione al dibattimento penale collegiale, ha concesso la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo (per come chiarito nel successivo verbale del 26/4/2024) ed ha assegnato alle parti il termine per l'espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione regolarmente eseguito in data 5/6/2024 anche se con esito negativo, per come si evince dal relativo verbale depositato dal convenuto. La causa, istruita documentalmente e attraverso l'escussione di un testimone indicato da parte convenuta, avendo il tribunale dichiarato inammissibile la prova per testi richiesta dall'attrice sull'unico capitolo articolato in ricorso stante la mancata indicazione del teste, è stata rinviata per la discussione all'udienza odierna davanti alla scrivente previa assegnazione alle parti di termine sino al 31/3/2025 per il deposito di scritti conclusivi, cui ha provveduto il solo difensore del convenuto opposto. All'odierna udienza i difensori hanno discusso la causa.
2. L'opposizione è infondata e in quanto tale va rigettata. Risulta dagli atti che le parti hanno stipulato in data 27/10/2014 un contratto di locazione ad uso abitativo avente ad oggetto l'unità immobiliare di proprietà di sita in Rende, alla via Venezia, n. 47. Controparte_1
La durata del contratto è stata stabilita in quattro anni (dall'1/11/2014 al 31/10/2018), rinnovabile di altri quattro successivamente alla prima scadenza. Il canone di locazione è stato convenuto in € 530,00 da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese.
Pagina 3 di 5 Nel contratto risulta espressamente stabilito che “alla seconda scadenza contrattuale ciascuna delle parti ha diritto di rinunciare al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione all'altra parte a mezzo lettera raccomandata, da inviare almeno sei mesi prima della scadenza”. Il convenuto opposto ha documentato che con nota datata 10/2/2022, trasmessa a mezzo raccomandata a.r. ricevuta in data 16/2/2022, ha comunicato alla la propria intenzione di non rinnovare il contratto alla Pt_1 seconda scadenza prevista per il 31/10/2022. Ha ulteriormente allegato che a partire dal mese di marzo 2022 la ha Pt_1 smesso di corrispondere il canone mensile di locazione, pur avendo continuato a disporre dell'immobile sino alla scadenza del contratto di locazione. Richiamata pertanto la giurisprudenza in tema di riparto dell'onere della prova in materia di inadempimento contrattuale (cfr. cass., sezioni unite, 3 ottobre 2001, n. 13533), deve ritenersi che il convenuto opposto (attore in senso sostanziale) ha provato il titolo (il contratto) delle proprie pretese ed ha allegato l'inadempimento altrui. Sarebbe spettato alla controparte negoziale dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi, modificativi od estintivi del diritto fatto valere, e cioè di aver corrisposto i canoni a suo carico rispetto ai quali l'opposto ha dedotto il mancato pagamento. Tale prova tuttavia non è stata data. Così come non è stata data la prova della avvenuta restituzione del bene locato in data antecedente alla naturale scadenza, che pure gravava sul conduttore, trattandosi di fatto estintivo del diritto di credito del locatore. Per contro, il teste padre del convenuto opposto, sentito Testimone_1 all'udienza del 24/1/2025, ha dichiarato di aver ricevuto dalla Cannata le chiavi dell'unità immobiliare locata solamente nel mese di ottobre 2022 e precisamente verso la fine del mese in coincidenza con la scadenza naturale del contratto. Per tali ragioni e in assenza di prova contraria che l'attrice opponente non ha fornito, pur avendone l'onere, deve ritenersi che l'immobile sia stato detenuto dalla sino al mese di ottobre 2022 e pertanto i canoni di locazione a Pt_1 lei richiesti in via monitoria per le mensilità da marzo ad ottobre 2022 sono senz'altro dovuti in virtù del contratto.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi di cui alla tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014 per lo scaglione corrispondente al valore del giudizio (pari ad € 4.240,00), diminuiti fino al 50% per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale in ragione del valore e del non particolare grado di difficoltà della controversia. Si distraggono in favore dei difensori del convenuto opposto che ne hanno fatto espressa richiesta.
Pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- rigetta l'opposizione proposta da e conferma il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 323/2023 emesso dal tribunale di Cosenza che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spes del giudizio, che liquida n 1.278,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore degli avvocati Francesco BU e IA CE.
Cosenza, 4 aprile 2025
Il giudice
dott.ssa Ermanna Grossi
Pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI COSENZA
- seconda sezione civile -
VERBALE della causa iscritta al n. 3911/2023 R.G.A.C. tra
rappresentata e difesa dall'avv. Maura Monteforte;
Parte_1
- attrice opponente - E
, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco BU e Controparte_1
IA CE. - convenuto opposto -
Oggi 4 aprile 2025, davanti alla dott.ssa Ermanna Grossi, giudice titolare del ruolo, è presente per parte attrice l'avv. Maura Monteforte. Per il convenuto sono presenti gli avvocati Francesco BU e IA CE. L'avv. Monteforte si riporta ai propri scritti difensivi e insiste nelle proprie richieste, domandando la compensazione delle spese di lite a fronte delle comprovate difficoltà economiche della propria assistita. Gli avvocati BU e CE si riportano ai propri scritti difensivi e insistono per il rigetto della opposizione con vittoria di spese di lite.
Il giudice si ritira in camera di consiglio. Rientrato, decide come da separata sentenza che definisce il giudizio e di cui dà lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Il giudice dott.ssa Ermanna Grossi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ermanna Grossi, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 429 c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3911/2023 R.G.A.C. vertente TRA (c.f.: , rappresentata e difesa, in Parte_1 CodiceFiscale_1 virtù di procura allegata al ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'avv. Maura Monteforte ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cosenza, alla piazza Gullo, n. 6; -attrice opponente- E (c.f.: ), rappresentato e difeso, Controparte_1 CodiceFiscale_2 gata dagli avvocati Francesco BU e IA CE ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Cosenza, alla via Piave, n. 12. -convenuto opposto-
Oggetto: risoluzione del contratto per morosità.
Causa decisa all'udienza del 4 aprile 2025, mediante lettura del dispositivo della sentenza all'esito della discussione, come disposto dall'art. 429 c.p.c.
Conclusioni delle parti Per l'attrice opponente (conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo):
“1) previa sospensione del titolo, revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto non vi è prova della dovutezza delle somme, essendo il fascicolo carente di qualsiasi allegazione relativa alla effettiva permanenza della conduttrice nell'immobile. 2) Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite”. Per il convenuto opposto (conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate in data 31/3/2025):“confermare il decreto ingiuntivo nr. 323/2023 – n. 1055/2023 di R.G.A.C. emesso dal Tribunale di Cosenza in data 11 marzo 2023, ovvero condannare la signora al pagamento della somma maggiore o minore Parte_1 che il Giudice riterrà di giustizia oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio nonché della fase preliminare sommaria precedente da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori”.
Pagina 2 di 5 Fatto e diritto 1. Con ricorso depositato in data 6/12/2023, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3 tribunale di Cosenza le ha ingiunto il pagamento della somma di € 4.240,00 a titolo di canoni di locazione scaduti e non pagati da marzo 2022 ad ottobre 2022 in virtù del contratto di locazione ad uso abitativo stipulato in data 27/10/2014, regolarmente registrato al n. 42547 – serie 3T, avente ad oggetto l'unità immobiliare di proprietà di sita in Rende, alla via Venezia, n. Controparte_1
47. A sostengo dell'opposizione la ha eccepito l'infondatezza della pretesa Pt_1 avversaria, non avendo il e depositato il verbale di rilascio dell'immobile. Con comparsa di risposta depositata in data 14/3/2024 si è costituito
[...] per chiedere il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto CP_1 ingiuntivo, sul presupposto che la ha occupato l'immobile sino alla Pt_1 sua naturale scadenza prevista per il 31/10/2022, senza corrispondere i canoni dovuti da marzo ad ottobre dello stesso anno, nonostante aver ricevuto regolare diffida ad adempiere. Alla prima udienza del 5/4/2024 il g.o.p. che ha sostituito la scrivente durante il periodo di applicazione al dibattimento penale collegiale, ha concesso la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo (per come chiarito nel successivo verbale del 26/4/2024) ed ha assegnato alle parti il termine per l'espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione regolarmente eseguito in data 5/6/2024 anche se con esito negativo, per come si evince dal relativo verbale depositato dal convenuto. La causa, istruita documentalmente e attraverso l'escussione di un testimone indicato da parte convenuta, avendo il tribunale dichiarato inammissibile la prova per testi richiesta dall'attrice sull'unico capitolo articolato in ricorso stante la mancata indicazione del teste, è stata rinviata per la discussione all'udienza odierna davanti alla scrivente previa assegnazione alle parti di termine sino al 31/3/2025 per il deposito di scritti conclusivi, cui ha provveduto il solo difensore del convenuto opposto. All'odierna udienza i difensori hanno discusso la causa.
2. L'opposizione è infondata e in quanto tale va rigettata. Risulta dagli atti che le parti hanno stipulato in data 27/10/2014 un contratto di locazione ad uso abitativo avente ad oggetto l'unità immobiliare di proprietà di sita in Rende, alla via Venezia, n. 47. Controparte_1
La durata del contratto è stata stabilita in quattro anni (dall'1/11/2014 al 31/10/2018), rinnovabile di altri quattro successivamente alla prima scadenza. Il canone di locazione è stato convenuto in € 530,00 da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese.
Pagina 3 di 5 Nel contratto risulta espressamente stabilito che “alla seconda scadenza contrattuale ciascuna delle parti ha diritto di rinunciare al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione all'altra parte a mezzo lettera raccomandata, da inviare almeno sei mesi prima della scadenza”. Il convenuto opposto ha documentato che con nota datata 10/2/2022, trasmessa a mezzo raccomandata a.r. ricevuta in data 16/2/2022, ha comunicato alla la propria intenzione di non rinnovare il contratto alla Pt_1 seconda scadenza prevista per il 31/10/2022. Ha ulteriormente allegato che a partire dal mese di marzo 2022 la ha Pt_1 smesso di corrispondere il canone mensile di locazione, pur avendo continuato a disporre dell'immobile sino alla scadenza del contratto di locazione. Richiamata pertanto la giurisprudenza in tema di riparto dell'onere della prova in materia di inadempimento contrattuale (cfr. cass., sezioni unite, 3 ottobre 2001, n. 13533), deve ritenersi che il convenuto opposto (attore in senso sostanziale) ha provato il titolo (il contratto) delle proprie pretese ed ha allegato l'inadempimento altrui. Sarebbe spettato alla controparte negoziale dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi, modificativi od estintivi del diritto fatto valere, e cioè di aver corrisposto i canoni a suo carico rispetto ai quali l'opposto ha dedotto il mancato pagamento. Tale prova tuttavia non è stata data. Così come non è stata data la prova della avvenuta restituzione del bene locato in data antecedente alla naturale scadenza, che pure gravava sul conduttore, trattandosi di fatto estintivo del diritto di credito del locatore. Per contro, il teste padre del convenuto opposto, sentito Testimone_1 all'udienza del 24/1/2025, ha dichiarato di aver ricevuto dalla Cannata le chiavi dell'unità immobiliare locata solamente nel mese di ottobre 2022 e precisamente verso la fine del mese in coincidenza con la scadenza naturale del contratto. Per tali ragioni e in assenza di prova contraria che l'attrice opponente non ha fornito, pur avendone l'onere, deve ritenersi che l'immobile sia stato detenuto dalla sino al mese di ottobre 2022 e pertanto i canoni di locazione a Pt_1 lei richiesti in via monitoria per le mensilità da marzo ad ottobre 2022 sono senz'altro dovuti in virtù del contratto.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi di cui alla tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014 per lo scaglione corrispondente al valore del giudizio (pari ad € 4.240,00), diminuiti fino al 50% per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale in ragione del valore e del non particolare grado di difficoltà della controversia. Si distraggono in favore dei difensori del convenuto opposto che ne hanno fatto espressa richiesta.
Pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- rigetta l'opposizione proposta da e conferma il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 323/2023 emesso dal tribunale di Cosenza che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spes del giudizio, che liquida n 1.278,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore degli avvocati Francesco BU e IA CE.
Cosenza, 4 aprile 2025
Il giudice
dott.ssa Ermanna Grossi
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