Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 18/07/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00872/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00065/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 65 del 2024, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Piera Sommovigo, Dario Maria Ricci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
del decreto del Direttore del Dipartimento per la Mobilità Sostenibile, Direzione Generale Territoriale del Nord Ovest del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti R. -OMISSIS-del 01.12.2023, notificato a mezzo pec in data 04.12.2023 recante
- rigetto del ricorso gerarchico proposto dal Signor -OMISSIS- avverso il provvedimento di revisione della patente di guida ex art. 128 CdS emesso dall'Ufficio della Motorizzazione Civile della Spezia in data 24.08.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe.
Il ricorrente ha esposto nella narrativa in fatto del ricorso che il giorno 24 novembre 2022, verso le le ore 11.50 circa, nel Comune di Arcola (SP), in via Aurelia Sud n. -OMISSIS-, avveniva un sinistro stradale tra il motociclo Benelli mod. P16 03 tg.-OMISSIS-condotto dal sig. -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, e il furgone mod. Toyota RO AC tg. -OMISSIS-, condotto dal ricorrente, e l'autocarro mod. IV tg. -OMISSIS-, condotto dal sig. -OMISSIS- -OMISSIS-.
In particolare, il motociclo, con direzione di marca la Spezia, collideva con il furgone condotto dal ricorrente, quando quest’ultimo avendo pressochè completato la manovra di svolta a sinistra era ormai ai margini della carreggiata ed in procinto di immettersi nel passo carrabile in corrispondenza del civico -OMISSIS-. A seguito dello scontro con il furgone, la moto ed il suo conducente andavano poi ad incastrarsi tra l'autocarro IV ed il guardrail posti sulla carreggiata opposta.
A seguito del sinistro veniva elevata a carico del ricorrente contravvenzione al codice della strada per omissione di precedenza. In particolare veniva contestata al ricorrente la violazione dell'art. 145 commi 2 e 10 C.d.S. in quanto “il conducente del veicolo sopra indicato transitava in via Aurelia Sud, giunto all'altezza del n. civico -OMISSIS- non dava la precedenza all'altro veicolo proveniente da destra tg.-OMISSIS-direzione di marcia Sarzana - La Spezia ove intersecava la sua traiettoria. La patente è ritirata ai sensi dell'art. 223 CdS”.
Il verbale emesso dal Corpo di Polizia Municipale è stato impugnato dal ricorrente ed è stato sospeso dal Giudice di Pace della Spezia con ordinanza 23 dicembre 2022.
Veniva disposta la revisione della patente di guida ai sensi dell’art. 128 codice della strada.
Avverso tale provvedimento l’attuale ricorrente interponeva ricorso gerarchico che si concludeva con la decisione in oggi impugnata.
Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi:
Violazione e falsa applicazione dell’art. 128 D. lgs 285/1992. Carenza dei presupposti. Manifesta illogicità, irragionevolezza, sproporzione, carenza assoluta di motivazione. Il provvedimento originario che ha disposto la revisione della patente di guida non da conto delle ragioni allo stesso sottese, essendo insufficiente la mera menzione del sinistro per giustificare tale provvedimento;
Violazione e falsa applicazione dell’art. 128 D. lgs 285/1992. Carenza dei presupposti. Manifesta illogicità, irragionevolezza, sproporzione, contraddittorietà e travisamento. Carenza motivazionale e/o motivazione inconferente ed inadeguata. Omessa valutazione di elementi rilevanti. La decisione del ricorso gerarchico avrebbe tentato di fornire una motivazione postuma al provvedimento impugnato inoltre avrebbe omesso di considerare la risultanze di una perizia depositata dal ricorrente dal quale si evincerebbe la assenza di responsabilità nella causazione del sinistro.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata chiedendo la reiezione del ricorso siccome infondato.
All’udienza pubblica del 4 giugno 2025 il ricorso è passato in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
L’art. 128, comma 1, codice della strada, rilevante per la odierna fattispecie, stabilisce: “Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente”.
Il Collegio rileva come, secondo la tradizionale tesi del c.d. “assorbimento” la decisione definitiva sostituisce (“assorbendolo”) il provvedimento impugnato, con la conseguenza che il ricorso giurisdizionale può essere proposto solo nei confronti della decisione adottata in sede gerarchica (cfr., ex multis , Cass. civ., sez. un., 7 luglio 2010, n. 16039).
Atteso il carattere sostitutivo del provvedimento giustiziale adottato in esito al ricorso gerarchico, la giurisprudenza ha affermato che l’organo che decide il ricorso gerarchico è titolare della stessa competenza dell’organo gerarchicamente subordinato che ha adottato l’atto impugnato e, pertanto, può anche rivalutare integralmente la fattispecie concreta nonché integrare la motivazione dell’originario provvedimento, eventualmente sulla base di un percorso argomentativo in parte differente rispetto a quello posto a base di esso (Cons. Stato, sez. II, 23 marzo 2023, n. 2965; id. , 6 aprile 2021, n. 2781; Cons. Stato, sez. III, 26 settembre 2019, n. 6455; Cons. Stato, sez. VI, 19 aprile 2011, n. 2413).
Ciò premesso il Collegio rileva come il provvedimento impugnato non prenda posizione sulla perizia prodotta dal ricorrente in sede di ricorso gerarchico, perizia che evidenzierebbe la sua estraneità alla causazione del sinistro.
La perizia prodotta dal ricorrente evidenzia come l’impatto sia avvenuto tra il motociclo e la parte posteriore destra del furgone condotto dal ricorrente. Evidenzia, inoltre, come l’impatto sia avvenuto quasi nei pressi del ciglio sinistro della strada, quando cioè il furgone aveva ormai quasi completato la manovra di svolta. Tale circostanza evidenzia come il motociclo avesse a disposizione pressochè l’intera sua corsia di marcia per spostarsi ed evitare il veicolo del ricorrente. Infine evidenzia come la presenza di una curva rendesse estremamente difficile percepire l’approssimarsi del motociclo che presumibilmente viaggiava a velocità elevata e superiore al limite consentito.
In presenza di una ricostruzione alternativa della dinamica del sinistro, che presenti significativi elementi di attendibilità, l’Ufficio non può limitarsi a recepire la quanto espresso dagli organi di polizia stradale senza incorrere in un difetto di istruttoria.
Conseguentemente, ricostruita la dinamica del sinistro come dalle conclusioni della perizia e ferma l’eventuale accertamento autonomo del sinistro da parte dell’Ufficio, che, tuttavia, nella specie è mancato, essendosi rimesso alla ricostruzione dell’organo di polizia stradale intervenuto - di cui, peraltro, non sono stati depositati gli atti redatti, con conseguente impossibilità per il Collegio di apprezzare una diversa dinamica della vicenda - le circostanze precedentemente indicate inducono a ritenere la condotta del ricorrente non significativa ai fini dell’emissione del provvedimento di cui all’art. 128 codice della strada.
Il ricorso deve essere accolto.
Le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luca Morbelli, Presidente, Estensore
Angelo Vitali, Consigliere
Richard Goso, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Luca Morbelli |
IL SEGRETARIO