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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 22/02/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 16.1.2025, tenuta mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 749/2022 R.G., avente ad oggetto: infortunio/malattia professionale vertente
TRA
nato il [...] a [...] e ivi residente in [...] Umberto I n.
2 - Vena, (C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme, via Michelangelo n. 42, presso lo C.F._1 studio dell'Avv. Beatrice Magno, (C.F. ), che lo rappresenta e difende come da C.F._2 procura in atti.
Opponente
CONTRO
Controparte_1
, cod. fisc. , p. iva , in persona del la
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_2 CP_3 in carica “pro tempore”, Dr. , elettivamente domiciliato in Catanzaro, via V. Veneto n. 60 CP_4
( presso gli Avv.ti Fabrizio Allegrini e Cristina Folino dai quali, Controparte_5 congiuntamente e disgiuntamente, è rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti in atti;
Opposta
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 4.7.2022, esponeva che, in data 16.11.2009, durante lo Parte_1 svolgimento della propria attività lavorativa come coltivatore diretto, subiva un grave infortunio, a seguito del quale veniva ricoverato e sottoposto a tre interventi chirurgici, nel novembre 2009, nel maggio 2010
e l'ultimo il 6.12.2010; che, a seguito di detto incidente, subiva una menomazione a carattere permanente consistita in “esiti frattura biossea di gamba destra (3° distale perone e malleolo tibiale) trattate chirurgicamente, da cui CP_ derivavano cicatrici chirurgiche da 14 e 8 cm”; che l' gli riconosceva l'indennizzo previsto dalla legge per un grado di menomazione pari al 18%, poi aumentato nel dicembre 2011 al 22%; che, a causa di un peggioramento del proprio stato di salute, in data 24.02.2012, veniva sottoposto ad artrodesi;
che, in data
18.04.2013, su domanda, gli veniva riconosciuto un aumento sino al 25%; che, nel 2014 veniva avanzata CP_ richiesta di aumento del grado di menomazione che veniva però confermato dall' al 25%; che, il
17.11.2021, contraeva ulteriore malattia professionale, relativa alla mano dx 4° dito, consistente in “esiti di tenosinovite stenosante dei flessori trattata chirurgicamente;
limitazione funzionale ai gradi estremi dell'articolarità” per cui veniva previsto n.1 punto di menomazione e la rendita veniva cumulata e fissata al 25%; che, a seguito di visita di revisione decennale, veniva confermato il grado del 25%, nonostante le condizioni di salute continuassero a peggiorare;
che, in data 27.04.2022, l' comunicava l'esito della visita Collegiale CP_1 ovvero una diminuzione al 20% (19% per caso 508735650 1% per caso 516059621), per “esiti di frattura scomposta diafisi distale perone e frattura malleolo tibiale a destra trattate chirurgicamente”; che, infine, a seguito di accesso agli atti, l' non aveva fornito al ricorrente tutta la documentazione richiesta e, in ogni caso, CP_1 la diminuzione della percentuale di menomazione al 20% era illegittima perché non corrispondente alla gravità dei postumi patiti dal ricorrente.
Concludeva, pertanto, chiedendo di accertare e dichiarare che l'infortunio e la malattia professionale sofferti avevano causato una menomazione dell'integrità psico fisica pari ad almeno il 25+1 punti percentuale, con conseguente condanna dell'Ente al pagamento della relativa rendita. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
2. Nel costituirsi in giudizio l' , da un lato confermava che “con provvedimento 25/5/2022 (doc. n. CP_1
01 produzione convenuta) aveva rideterminato il grado di menomazione dell'integrità psicofisica conseguente all'infortunio del 16/11/2009 in misura del 19% e che, con il medesimo provvedimento. il grado complessivo dell'inabilità era stato determinato in misura del 20% per effetto dell'unificazione del caso più risalente (infortunio del 2009) con quelle (postumi dell'1%) del caso n. 516059621 del 17/11/2021”.
Dall'altro lato, precisava che il ricorrente percepiva dal dicembre 2022 la rendita commisurata al grado CP_ di menomazione dell'integrità psicofisica del 25% (cfr. all. 2 produzione attestato del 31/01/2023
a firma del Direttore Vicario della Sede di Catanzaro). CP_1
Aggiungeva , in ogni caso, che l'ultima valutazione pari al 20% era quella massima concedibile al ricorrente, sotto l'aspetto medico legale, essendo stata effettuata in conformità ai criteri applicativi della tabella delle menomazioni i quali prescrivono che “nel caso di danni composti, vale a dire comprensivi di più menomazioni, la valutazione non potrà essere il risultato della somma delle singole menomazioni tabellate. In tali casi, infatti, si dovrà procedere a stima complessiva del danno con riferimento all'entità del pregiudizio effettivo dell'apparato e/o della funzione interessata dalle menomazioni”.
3. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.
Istruita documentalmente la causa, all'udienza del 7.3.2023, il Tribunale, in un primo momento, rigettava la richiesta di ammissione di CTU atteso il riconoscimento della rendita corrispondente alla percentuale di menomazione del 25% con decorrenza dal dicembre 2022. Successivamente, ritenuta indispensabile, alla luce delle osservazioni delle parte ricorrente (v. note depositate il 5.10.2023), una perizia medico-legale, veniva nominato il CTU dott.ssa (in Persona_1 sostituzione del precedente CT che aveva rinunciato all'incarico). Persona_2
In data 4.3.2024, parte ricorrente depositava certificato medico attualizzando lo stato di salute del ricorrente, rilasciato a seguito di visita medica effettuata presso il reparto di Ortopedia dell'Ospedale
Mater Domini di Catanzaro, che attestava il peggioramento delle condizioni cliniche del sig. Pt_1
4. A seguito dell'udienza del 16.1.2025, tenutasi con trattazione scritta, lette le note depositate dalle parti, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
5. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi di seguito specificati.
Preliminarmente deve essere rigettata la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del CP_ contendere formulata dall per effetto del riconoscimento (successivo alla instaurazione del giudizio) della rendita economica al 25%.
Ed infatti, parte ricorrente, ha precisato nelle note depositate il 5.10.2023, il proprio interesse al riconoscimento della diversa percentuale del 25%+ 1 non solo sotto il profilo economico ma anche sotto il profilo medico-legale, attesi i peggioramenti dello stato di salute verificatisi nel tempo e documentati, da ultimo, con la certificazione depositata in atti il 4.3.2024 (proveniente da struttura pubblica).
Entrando nel merito si rileva che, pacifica è la sussistenza del nesso causale tra la patologia lamentata dal ricorrente e l'attività svolta, residuando la contestazione tra le parti limitatamente alla percentuale di menomazione alla integrità psico fisica subita dal ricorrente che, nell'anno 2022, a seguito di visita collegiale di revisione, veniva diminuita dal 25% al 20%.
6. Orbene, il consulente Dott.ssa all'esito della scrupolosa visita medico-legale e dell'esame Persona_1 della documentazione sanitaria anche prodotta in corso di causa, ha evidenziato che : “alla luce dei dati anamnestici e della visita medico legale effettuata si evince che, il Signor coltivatore diretto ha riportato, Parte_1 nel 2021, una malattia professionale a carico del IV dito della mano dx con esiti di tenosinovite stenosante dei flessori della dita con limitazione funzionale ai gradi estremi dell'articolarità, per cui c'è una marcata limitazione della flessione del quarto dito della mano destra. Inoltre in seguito ad una caduta da una pianta d'ulivo in data 16/11/2009 ha riportato un infortunio sul lavoro e cioè una frattura scomposta gamba dx (3°distale perone e malleolo tibiale) per cui è stato sottoposto ad intervento chirurgico di stabilizzazione con mezzi di sintesi e successivo intervento chirurgico per diastasi della pinza bimalleolare oltre a successivi interventi fisioterapici riabilitativi.
Attualmente permangono i seguenti postumi a carattere permanente: esiti di frattura biossea alla gamba destra e precisamente al terzo distale del perone e del malleolo tibiale, trattate chirurgicamente;
inoltre un deficit funzionale dell'articolazione tibio peroneale astragalica (TPA) e del complesso dell'articolazione sottoastragalica (SA) medio tarsico di almeno 2/3 (per cui il collo del piede è subrigido, con limitazione della flessione plantare e dorsale del piede
e dei movimenti di pronosupinazione) (Grado 20%)
· un deficit tonotrofico della muscolatura della coscia e gamba destra, edema perimalleolare (Grado 1%)
· due cicatrici chirurgiche di 14 e 8 cm rispettivamente sulla faccia laterale del terzo distale della gamba e sul malleolo peroneale (Grado 2%) · mezzi di sintesi in situ (viti cannulate in titanio per artrodesi) (Grado 3%)
· esiti di tenosinovite stenosante dei flessori della dita della mano dx con limitazione funzionale ai gradi estremi dell'articolarità (Grado 1%) , valutabili complessivamente in riferimento alla tabella delle menomazioni (di cui al T.U.
1124/65 nonché al DM del 12/07/2000) nella misura del 28% (ventotto per cento). CP_
In risposta alle controdeduzioni dell' il CTU dott.ssa confermava che “facendo seguito alle Per_1 osservazioni pervenute per conto dell' , si precisa che le percentuali di infortunio elencate nella bozza peritale sono CP_1 pressocché sovrapponibili alla valutazione dello stesso ente del 18/4/2013. In quella sede venivano riscontrate: gli esiti di frattura biossea (5%), deficit funzionale di TPA e complesso medio tarsico (15%), cicatrici chirurgiche (3%), mezzi di sintesi in situ (3%) che determinavano complessivamente un grado di inabilità pari al 25%. Tale situazione clinica, comprendente postumi a carattere permanente, è stata riscontrata tutt'ora dalla sottoscritta, al momento della visita peritale.
Inoltre si è altresì tenuto conto della situazione clinica psicologica, in particolare dello stato di tensione psichica per la ridotta autonomia gestionale e lavorativa (considerate le ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito), dovuta alla patologia osteoarticolare su descritta, che lo obbliga a ricorrere a cicli ricorrenti di fisioterapia ed a terapie farmacologiche. Il tutto ha portato la sottoscritta ad una valutazione complessiva nella misura del 28% come riportato in bozza e che viene confermato nella stesura definitiva.
Il CTU, pertanto, riteneva corretto il calcolo della percentuale di inabilità nella misura del 28%.
7. Ciò posto, alla stregua delle risultanze istruttorie, la domanda può trovare accoglimento nei termini di seguito indicati.
Ed infatti, nel merito, non si ravvisano ragioni per discostarsi dalle valutazioni, che appaiono logiche, congruamente motivate e basate su certificazione medica anche preesistente, espresse dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione peritale depositata in atti ed alla quale può, quindi, farsi integrale rinvio.
Ed invero, sulla scorta della documentazione medica allegata dal ricorrente, nonché in base all'esame obiettivo svolto, il CTU nel confermare la sussistenza del nesso di casualità tra la malattia e l'attività lavorativa espletata da parte ricorrente, ha ritenuto che lo stesso ha subìto un grado di menomazione pari al 28% tenuto conto della valutazione complessiva delle menomazioni alla integrità psico-fisica accertate, comprendendo, condivisibilmente, nel calcolo effettuato, anche la “situazione clinica psicologica, in particolare dello stato di tensione psichica per la ridotta autonomia gestionale e lavorativa (considerate le ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”.
8. Per tali motivi, le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione, risultando fondate su idonei elementi di fatto, immuni da rilievi critici.
Ne consegue la condanna dell' al pagamento, in favore del ricorrente, in relazione al grado CP_1 riconosciuto, della rendita (trattandosi di percentuale superiore al 16%) a decorrere dal 27.04.2022, ovvero dalla data in cui l' comunicava l'esito della visita con la diminuzione della valutazione della CP_1 menomazione al 20%, detratto quanto già eventualmente corrisposto a tale titolo.
9. L'importo spettante al ricorrente dovrà essere aumentato dei soli interessi legali, ex art. 16 comma 6,
L. n. 412/1991, dal dovuto al soddisfo. 10. Le spese del giudizio devono essere poste a carico dell' in considerazione della soccombenza CP_1 nel giudizio e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei valori minimi di cui al DM n . 147 del
13.8.2022 (scaglione 5.201-26.000) della assenza di istruttoria e della non complessità della causa.
Le spese di consulenza tecnica vanno poste definitivamente a carico dell'Ente convenuto e vengono liquidate in favore del CTU come da separato decreto in atti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere al ricorrente CP_1 la rendita per infortunio e malattia professionale nella misura del 28% a decorrere dal 27.04.2022, detratto quanto già eventualmente corrisposto a tale titolo, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- condanna l' alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in € 1.865,00 per compensi CP_1 professionali, oltre accessori di legge, se dovuti;
- pone definitivamente a carico dell'amministrazione convenuta le spese di consulenza tecnica, liquidate come da separato decreto.
Lamezia Terme, 22.2.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 16.1.2025, tenuta mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 749/2022 R.G., avente ad oggetto: infortunio/malattia professionale vertente
TRA
nato il [...] a [...] e ivi residente in [...] Umberto I n.
2 - Vena, (C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme, via Michelangelo n. 42, presso lo C.F._1 studio dell'Avv. Beatrice Magno, (C.F. ), che lo rappresenta e difende come da C.F._2 procura in atti.
Opponente
CONTRO
Controparte_1
, cod. fisc. , p. iva , in persona del la
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_2 CP_3 in carica “pro tempore”, Dr. , elettivamente domiciliato in Catanzaro, via V. Veneto n. 60 CP_4
( presso gli Avv.ti Fabrizio Allegrini e Cristina Folino dai quali, Controparte_5 congiuntamente e disgiuntamente, è rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti in atti;
Opposta
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 4.7.2022, esponeva che, in data 16.11.2009, durante lo Parte_1 svolgimento della propria attività lavorativa come coltivatore diretto, subiva un grave infortunio, a seguito del quale veniva ricoverato e sottoposto a tre interventi chirurgici, nel novembre 2009, nel maggio 2010
e l'ultimo il 6.12.2010; che, a seguito di detto incidente, subiva una menomazione a carattere permanente consistita in “esiti frattura biossea di gamba destra (3° distale perone e malleolo tibiale) trattate chirurgicamente, da cui CP_ derivavano cicatrici chirurgiche da 14 e 8 cm”; che l' gli riconosceva l'indennizzo previsto dalla legge per un grado di menomazione pari al 18%, poi aumentato nel dicembre 2011 al 22%; che, a causa di un peggioramento del proprio stato di salute, in data 24.02.2012, veniva sottoposto ad artrodesi;
che, in data
18.04.2013, su domanda, gli veniva riconosciuto un aumento sino al 25%; che, nel 2014 veniva avanzata CP_ richiesta di aumento del grado di menomazione che veniva però confermato dall' al 25%; che, il
17.11.2021, contraeva ulteriore malattia professionale, relativa alla mano dx 4° dito, consistente in “esiti di tenosinovite stenosante dei flessori trattata chirurgicamente;
limitazione funzionale ai gradi estremi dell'articolarità” per cui veniva previsto n.1 punto di menomazione e la rendita veniva cumulata e fissata al 25%; che, a seguito di visita di revisione decennale, veniva confermato il grado del 25%, nonostante le condizioni di salute continuassero a peggiorare;
che, in data 27.04.2022, l' comunicava l'esito della visita Collegiale CP_1 ovvero una diminuzione al 20% (19% per caso 508735650 1% per caso 516059621), per “esiti di frattura scomposta diafisi distale perone e frattura malleolo tibiale a destra trattate chirurgicamente”; che, infine, a seguito di accesso agli atti, l' non aveva fornito al ricorrente tutta la documentazione richiesta e, in ogni caso, CP_1 la diminuzione della percentuale di menomazione al 20% era illegittima perché non corrispondente alla gravità dei postumi patiti dal ricorrente.
Concludeva, pertanto, chiedendo di accertare e dichiarare che l'infortunio e la malattia professionale sofferti avevano causato una menomazione dell'integrità psico fisica pari ad almeno il 25+1 punti percentuale, con conseguente condanna dell'Ente al pagamento della relativa rendita. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
2. Nel costituirsi in giudizio l' , da un lato confermava che “con provvedimento 25/5/2022 (doc. n. CP_1
01 produzione convenuta) aveva rideterminato il grado di menomazione dell'integrità psicofisica conseguente all'infortunio del 16/11/2009 in misura del 19% e che, con il medesimo provvedimento. il grado complessivo dell'inabilità era stato determinato in misura del 20% per effetto dell'unificazione del caso più risalente (infortunio del 2009) con quelle (postumi dell'1%) del caso n. 516059621 del 17/11/2021”.
Dall'altro lato, precisava che il ricorrente percepiva dal dicembre 2022 la rendita commisurata al grado CP_ di menomazione dell'integrità psicofisica del 25% (cfr. all. 2 produzione attestato del 31/01/2023
a firma del Direttore Vicario della Sede di Catanzaro). CP_1
Aggiungeva , in ogni caso, che l'ultima valutazione pari al 20% era quella massima concedibile al ricorrente, sotto l'aspetto medico legale, essendo stata effettuata in conformità ai criteri applicativi della tabella delle menomazioni i quali prescrivono che “nel caso di danni composti, vale a dire comprensivi di più menomazioni, la valutazione non potrà essere il risultato della somma delle singole menomazioni tabellate. In tali casi, infatti, si dovrà procedere a stima complessiva del danno con riferimento all'entità del pregiudizio effettivo dell'apparato e/o della funzione interessata dalle menomazioni”.
3. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.
Istruita documentalmente la causa, all'udienza del 7.3.2023, il Tribunale, in un primo momento, rigettava la richiesta di ammissione di CTU atteso il riconoscimento della rendita corrispondente alla percentuale di menomazione del 25% con decorrenza dal dicembre 2022. Successivamente, ritenuta indispensabile, alla luce delle osservazioni delle parte ricorrente (v. note depositate il 5.10.2023), una perizia medico-legale, veniva nominato il CTU dott.ssa (in Persona_1 sostituzione del precedente CT che aveva rinunciato all'incarico). Persona_2
In data 4.3.2024, parte ricorrente depositava certificato medico attualizzando lo stato di salute del ricorrente, rilasciato a seguito di visita medica effettuata presso il reparto di Ortopedia dell'Ospedale
Mater Domini di Catanzaro, che attestava il peggioramento delle condizioni cliniche del sig. Pt_1
4. A seguito dell'udienza del 16.1.2025, tenutasi con trattazione scritta, lette le note depositate dalle parti, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
5. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi di seguito specificati.
Preliminarmente deve essere rigettata la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del CP_ contendere formulata dall per effetto del riconoscimento (successivo alla instaurazione del giudizio) della rendita economica al 25%.
Ed infatti, parte ricorrente, ha precisato nelle note depositate il 5.10.2023, il proprio interesse al riconoscimento della diversa percentuale del 25%+ 1 non solo sotto il profilo economico ma anche sotto il profilo medico-legale, attesi i peggioramenti dello stato di salute verificatisi nel tempo e documentati, da ultimo, con la certificazione depositata in atti il 4.3.2024 (proveniente da struttura pubblica).
Entrando nel merito si rileva che, pacifica è la sussistenza del nesso causale tra la patologia lamentata dal ricorrente e l'attività svolta, residuando la contestazione tra le parti limitatamente alla percentuale di menomazione alla integrità psico fisica subita dal ricorrente che, nell'anno 2022, a seguito di visita collegiale di revisione, veniva diminuita dal 25% al 20%.
6. Orbene, il consulente Dott.ssa all'esito della scrupolosa visita medico-legale e dell'esame Persona_1 della documentazione sanitaria anche prodotta in corso di causa, ha evidenziato che : “alla luce dei dati anamnestici e della visita medico legale effettuata si evince che, il Signor coltivatore diretto ha riportato, Parte_1 nel 2021, una malattia professionale a carico del IV dito della mano dx con esiti di tenosinovite stenosante dei flessori della dita con limitazione funzionale ai gradi estremi dell'articolarità, per cui c'è una marcata limitazione della flessione del quarto dito della mano destra. Inoltre in seguito ad una caduta da una pianta d'ulivo in data 16/11/2009 ha riportato un infortunio sul lavoro e cioè una frattura scomposta gamba dx (3°distale perone e malleolo tibiale) per cui è stato sottoposto ad intervento chirurgico di stabilizzazione con mezzi di sintesi e successivo intervento chirurgico per diastasi della pinza bimalleolare oltre a successivi interventi fisioterapici riabilitativi.
Attualmente permangono i seguenti postumi a carattere permanente: esiti di frattura biossea alla gamba destra e precisamente al terzo distale del perone e del malleolo tibiale, trattate chirurgicamente;
inoltre un deficit funzionale dell'articolazione tibio peroneale astragalica (TPA) e del complesso dell'articolazione sottoastragalica (SA) medio tarsico di almeno 2/3 (per cui il collo del piede è subrigido, con limitazione della flessione plantare e dorsale del piede
e dei movimenti di pronosupinazione) (Grado 20%)
· un deficit tonotrofico della muscolatura della coscia e gamba destra, edema perimalleolare (Grado 1%)
· due cicatrici chirurgiche di 14 e 8 cm rispettivamente sulla faccia laterale del terzo distale della gamba e sul malleolo peroneale (Grado 2%) · mezzi di sintesi in situ (viti cannulate in titanio per artrodesi) (Grado 3%)
· esiti di tenosinovite stenosante dei flessori della dita della mano dx con limitazione funzionale ai gradi estremi dell'articolarità (Grado 1%) , valutabili complessivamente in riferimento alla tabella delle menomazioni (di cui al T.U.
1124/65 nonché al DM del 12/07/2000) nella misura del 28% (ventotto per cento). CP_
In risposta alle controdeduzioni dell' il CTU dott.ssa confermava che “facendo seguito alle Per_1 osservazioni pervenute per conto dell' , si precisa che le percentuali di infortunio elencate nella bozza peritale sono CP_1 pressocché sovrapponibili alla valutazione dello stesso ente del 18/4/2013. In quella sede venivano riscontrate: gli esiti di frattura biossea (5%), deficit funzionale di TPA e complesso medio tarsico (15%), cicatrici chirurgiche (3%), mezzi di sintesi in situ (3%) che determinavano complessivamente un grado di inabilità pari al 25%. Tale situazione clinica, comprendente postumi a carattere permanente, è stata riscontrata tutt'ora dalla sottoscritta, al momento della visita peritale.
Inoltre si è altresì tenuto conto della situazione clinica psicologica, in particolare dello stato di tensione psichica per la ridotta autonomia gestionale e lavorativa (considerate le ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito), dovuta alla patologia osteoarticolare su descritta, che lo obbliga a ricorrere a cicli ricorrenti di fisioterapia ed a terapie farmacologiche. Il tutto ha portato la sottoscritta ad una valutazione complessiva nella misura del 28% come riportato in bozza e che viene confermato nella stesura definitiva.
Il CTU, pertanto, riteneva corretto il calcolo della percentuale di inabilità nella misura del 28%.
7. Ciò posto, alla stregua delle risultanze istruttorie, la domanda può trovare accoglimento nei termini di seguito indicati.
Ed infatti, nel merito, non si ravvisano ragioni per discostarsi dalle valutazioni, che appaiono logiche, congruamente motivate e basate su certificazione medica anche preesistente, espresse dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione peritale depositata in atti ed alla quale può, quindi, farsi integrale rinvio.
Ed invero, sulla scorta della documentazione medica allegata dal ricorrente, nonché in base all'esame obiettivo svolto, il CTU nel confermare la sussistenza del nesso di casualità tra la malattia e l'attività lavorativa espletata da parte ricorrente, ha ritenuto che lo stesso ha subìto un grado di menomazione pari al 28% tenuto conto della valutazione complessiva delle menomazioni alla integrità psico-fisica accertate, comprendendo, condivisibilmente, nel calcolo effettuato, anche la “situazione clinica psicologica, in particolare dello stato di tensione psichica per la ridotta autonomia gestionale e lavorativa (considerate le ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”.
8. Per tali motivi, le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione, risultando fondate su idonei elementi di fatto, immuni da rilievi critici.
Ne consegue la condanna dell' al pagamento, in favore del ricorrente, in relazione al grado CP_1 riconosciuto, della rendita (trattandosi di percentuale superiore al 16%) a decorrere dal 27.04.2022, ovvero dalla data in cui l' comunicava l'esito della visita con la diminuzione della valutazione della CP_1 menomazione al 20%, detratto quanto già eventualmente corrisposto a tale titolo.
9. L'importo spettante al ricorrente dovrà essere aumentato dei soli interessi legali, ex art. 16 comma 6,
L. n. 412/1991, dal dovuto al soddisfo. 10. Le spese del giudizio devono essere poste a carico dell' in considerazione della soccombenza CP_1 nel giudizio e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei valori minimi di cui al DM n . 147 del
13.8.2022 (scaglione 5.201-26.000) della assenza di istruttoria e della non complessità della causa.
Le spese di consulenza tecnica vanno poste definitivamente a carico dell'Ente convenuto e vengono liquidate in favore del CTU come da separato decreto in atti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere al ricorrente CP_1 la rendita per infortunio e malattia professionale nella misura del 28% a decorrere dal 27.04.2022, detratto quanto già eventualmente corrisposto a tale titolo, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- condanna l' alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in € 1.865,00 per compensi CP_1 professionali, oltre accessori di legge, se dovuti;
- pone definitivamente a carico dell'amministrazione convenuta le spese di consulenza tecnica, liquidate come da separato decreto.
Lamezia Terme, 22.2.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara