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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/05/2025, n. 2627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2627 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/10906
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Roberta Dotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. r.g. 10906/2024 promossa da:
(1) , nato in Messico, il [...], in [...] ed unitamente a Controparte_1
, nata in Messico il [...], in [...] esercente la Controparte_2
responsabilità genitoriale sulla figlia minore (2) , nata in [...] il Persona_1
12.12.2006; (3) , nata in [...] il [...]; (4) Parte_1 Parte_2
, nato in [...] il [...], tutti rappresentati e difesi dall' Avv. Eduardo Dromi del
[...]
Foro di Roma con studio a Roma (RM) in via Antonio Gramsci n. 7, (C.F. C.F._1
PEC: ) come da procura in atti Email_1
ricorrente contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_3
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni delle parti ricorrenti: “accertare, riconoscere e dichiarare che i SI.ri
[...]
, , CP_1 Parte_2 Parte_1 [...]
sono tutti cittadini italiani dalla nascita in quanto discendenti da cittadino Persona_1
italiano che ha validamente trasmesso ai medesimi la cittadinanza italiana e, per l'effetto, ordinare al , in persona del Ministro pro tempore, all'Ufficiale di Stato Controparte_3
Civile del Comune competente, in particolare, l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SALE
(AL), quale Comune di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero, di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
ordinare alle Autorità Consolari competenti di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge nei registri di stato civile della cittadinanza dei ricorrenti;
con salvezza di ogni ulteriore domanda, eccezione e istanza istruttoria. Con vittoria di compensi professionali e spese del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, da distrarsi in favore dell'Avv. Eduardo
Daniel DROMI quale procuratore antistatario”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il
, chiedendo di accertare e di dichiarare il proprio status di cittadini italiani Controparte_3
iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato a [...] Persona_2
(AL), il 22.03.1868 (cfr. doc. in atti n. 1), il quale emigrava in Messico senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana o naturalizzarsi cittadino messicano. Ciò è dimostrato dal Certificato rilasciato agli eredi dalla Segreteria degli Affari Esteri – Direzione Generale degli Affari Legali, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille – al pari di tutti i certificati esteri depositati – nei quali si legge quanto segue: “In riferimento alla Sua lettera, con la quale chiede di sapere se esiste un atto di cittadinanza e naturalizzazione a nome di: “ e/o “ Persona_3 Per_2
” e/o “ e/o “ ” […] La informo che NON è
[...] Persona_4 Persona_4
stata trovata nessuna registrazione con i dati della persona fornita nella Sua lettera di riferimento che abbia effettuato una qualsiasi procedura di naturalizzazione.” (cfr. doc. in atti n.3).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_3 all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_3
Il Pubblico Ministero in data ___________nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza sostituita dal deposito di note scritte i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Inoltre, con riferimento alla minore ricorrente nata in [...] il Persona_1
12.12.2006, ad oggi ancora minorenne, il Tribunale ritiene che la rappresentanza in giudizio da parte di un solo genitore sia sufficiente, in quanto la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana è da considerarsi un atto di ordinaria amministrazione, perché mira a procurare un vantaggio al minore.
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- in data 22.03.1868 il SI. avo degli odierni ricorrenti, nasceva in Italia a Sale Persona_2
(AL) (cfr. doc. in atti n.1). Egli emigrava in Messico ed in data 22.12.1895 contraeva matrimonio con la SI.ra (cfr. doc. in atti n. 2); Persona_5
- in data 20.11.1904, dall'unione coniugale tra il SI. e la SI.ra nasceva in CP_1 Per_5
Messico (cfr. doc. in atti n. 4); Persona_6
- in data 17.12.1938 il SI. si univa in matrimonio con la SI.ra Persona_6 [...]
(cfr. doc. in atti n. 5). In data 03.01.1940, dall'unione dei coniugi Parte_3 [...]
nasceva in Messico la SI.ra (cfr. doc. in atti n.6); Per_6 Parte_4
- in data 18.07.1964 la SI.ra si univa in matrimonio in Messico con il SI. Parte_4
(cfr. doc. in atti n.7). Dall'unione dei due coniugi nascevano in Messico, in Persona_7
data 25.08.1965 il SI. (cfr. doc. in atti n. 8), in data 09.08.1967 il Controparte_1
SI. (cfr. doc. in atti n. 9) odierni ricorrenti;
Parte_2
- in data 28.02.2004 il SI. si univa in matrimonio con la SI.ra Controparte_1
(cfr. doc. in atti n. 10). Dall'unione dei due coniugi nascevano: in data Controparte_2
08.07.2004 la SI.ra (cfr. doc. in atti n. 11) ed in data 12.12.2006 Parte_1
(cfr. doc. in atti n. 12), odierne ricorrenti. Persona_1
La linea di discendenza che conduce dall'avo italiano agli attuali ricorrenti è Persona_2 compiutamente documentata. Tutti gli atti relativi alla ricostruzione dell'albero genealogico risultano debitamente tradotti e apostillati ai sensi della Convenzione dell'Aja del 1961.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n.
555/1912 e dall'attuale legge n. 91/1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cass., SS.UU., sentenza n. 25317 del 24.08.2022).
Pertanto, ai sensi dell'art.1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini italiani. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana iure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Circa la procedibilità in sede giudiziale della domanda di parte ricorrente si rappresenta quanto segue: poiché, nella fattispecie, la discendenza dall'avo italiano, SI. agli odierni Persona_2
ricorrenti , Controparte_1 Persona_1 Parte_1
, risulta comprovata in linea maschile, la normativa vigente
[...] Parte_2 stabilisce che “la cittadinanza italiana può essere concessa […] allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita
[…].” (cfr. art. 9, comma 1, lett. a), L. 91/1992). Il procedimento di acquisto della cittadinanza italiana è disciplinato, nel nostro ordinamento, dal D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362. L'art. 1 del menzionato D.P.R. definisce le modalità di presentazione della richiesta e la relativa documentazione da allegare, statuendo, al primo comma, che “l'istanza per l'acquisto o la concessione della cittadinanza italiana, di cui all'art. 7 ed all'art. 9 della L. 5 febbraio 1992, n. 91, si presenta al Prefetto competente per territorio, in relazione alla residenza dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all'autorità consolare”. L'art. 3, rubricato “Definizione del procedimento” statuisce che “Per quanto previsto dagli artt. 2 e 4 della L. 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la definizione dei procedimenti di cui al presente regolamento è di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda”.
Tale termine risulterebbe superato poiché, presso l'Ambasciata messicana, i tempi delle liste d'attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza sono estremamente lunghi.
Queste circostanze, secondo i ricorrenti, sarebbero comprovate da attestazione notarile in cui si certificava di aver tentato per sei mesi di fissare un appuntamento per l'ottenimento della cittadinanza italiana presso l' Ambasciata d'Italia in Messico territorialmente competente, a mezzo del canale informatico “Prenot@mi” detenuto dal degli Affari Esteri per il CP_3
riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, quali discendenti in linea diretta da cittadino italiano senza averne avuto l'oggettiva possibilità, comparendo nel Persona_2 sistema la scritta “stante l'elevata richiesta i posti disponibili per il servizio scelto sono esauriti. È consigliabile ricontrollare frequentemente in quanto nuovi appuntamenti prenotabili vengono aggiunti ogni settimana” come si evince dagli screenshot allegati all'atto notarile (cfr. in atti doc.
13). È dunque possibile adire l'autorità giudiziaria quando i tempi dei e delle Ambasciate Parte_5
risultino eccessivamente lunghi o sia impossibile accedere al sistema di prenotazione online del
Ministero degli Affari Esteri ovvero è impossibile prenotare l'appuntamento per la presentazione della domanda di cittadinanza italiana.
Pertanto, la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_3
Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo a (1) , nato in Controparte_1
Messico, il 25/08/1965, in proprio ed unitamente a , nata in Controparte_2
Messico il 12.01.1982, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore;
(2)
, nata in [...] il [...]; (3) Persona_1 Parte_1
nata in [...] il [...]; (4) , nato in [...] il [...], il Parte_2
diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di Controparte_3
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile della cittadinanza, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 27.5.2025_______________.
Il giudice unico
Roberta Dotta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Roberta Dotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. r.g. 10906/2024 promossa da:
(1) , nato in Messico, il [...], in [...] ed unitamente a Controparte_1
, nata in Messico il [...], in [...] esercente la Controparte_2
responsabilità genitoriale sulla figlia minore (2) , nata in [...] il Persona_1
12.12.2006; (3) , nata in [...] il [...]; (4) Parte_1 Parte_2
, nato in [...] il [...], tutti rappresentati e difesi dall' Avv. Eduardo Dromi del
[...]
Foro di Roma con studio a Roma (RM) in via Antonio Gramsci n. 7, (C.F. C.F._1
PEC: ) come da procura in atti Email_1
ricorrente contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_3
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni delle parti ricorrenti: “accertare, riconoscere e dichiarare che i SI.ri
[...]
, , CP_1 Parte_2 Parte_1 [...]
sono tutti cittadini italiani dalla nascita in quanto discendenti da cittadino Persona_1
italiano che ha validamente trasmesso ai medesimi la cittadinanza italiana e, per l'effetto, ordinare al , in persona del Ministro pro tempore, all'Ufficiale di Stato Controparte_3
Civile del Comune competente, in particolare, l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SALE
(AL), quale Comune di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero, di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
ordinare alle Autorità Consolari competenti di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge nei registri di stato civile della cittadinanza dei ricorrenti;
con salvezza di ogni ulteriore domanda, eccezione e istanza istruttoria. Con vittoria di compensi professionali e spese del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, da distrarsi in favore dell'Avv. Eduardo
Daniel DROMI quale procuratore antistatario”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il
, chiedendo di accertare e di dichiarare il proprio status di cittadini italiani Controparte_3
iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato a [...] Persona_2
(AL), il 22.03.1868 (cfr. doc. in atti n. 1), il quale emigrava in Messico senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana o naturalizzarsi cittadino messicano. Ciò è dimostrato dal Certificato rilasciato agli eredi dalla Segreteria degli Affari Esteri – Direzione Generale degli Affari Legali, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille – al pari di tutti i certificati esteri depositati – nei quali si legge quanto segue: “In riferimento alla Sua lettera, con la quale chiede di sapere se esiste un atto di cittadinanza e naturalizzazione a nome di: “ e/o “ Persona_3 Per_2
” e/o “ e/o “ ” […] La informo che NON è
[...] Persona_4 Persona_4
stata trovata nessuna registrazione con i dati della persona fornita nella Sua lettera di riferimento che abbia effettuato una qualsiasi procedura di naturalizzazione.” (cfr. doc. in atti n.3).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_3 all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_3
Il Pubblico Ministero in data ___________nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza sostituita dal deposito di note scritte i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Inoltre, con riferimento alla minore ricorrente nata in [...] il Persona_1
12.12.2006, ad oggi ancora minorenne, il Tribunale ritiene che la rappresentanza in giudizio da parte di un solo genitore sia sufficiente, in quanto la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana è da considerarsi un atto di ordinaria amministrazione, perché mira a procurare un vantaggio al minore.
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- in data 22.03.1868 il SI. avo degli odierni ricorrenti, nasceva in Italia a Sale Persona_2
(AL) (cfr. doc. in atti n.1). Egli emigrava in Messico ed in data 22.12.1895 contraeva matrimonio con la SI.ra (cfr. doc. in atti n. 2); Persona_5
- in data 20.11.1904, dall'unione coniugale tra il SI. e la SI.ra nasceva in CP_1 Per_5
Messico (cfr. doc. in atti n. 4); Persona_6
- in data 17.12.1938 il SI. si univa in matrimonio con la SI.ra Persona_6 [...]
(cfr. doc. in atti n. 5). In data 03.01.1940, dall'unione dei coniugi Parte_3 [...]
nasceva in Messico la SI.ra (cfr. doc. in atti n.6); Per_6 Parte_4
- in data 18.07.1964 la SI.ra si univa in matrimonio in Messico con il SI. Parte_4
(cfr. doc. in atti n.7). Dall'unione dei due coniugi nascevano in Messico, in Persona_7
data 25.08.1965 il SI. (cfr. doc. in atti n. 8), in data 09.08.1967 il Controparte_1
SI. (cfr. doc. in atti n. 9) odierni ricorrenti;
Parte_2
- in data 28.02.2004 il SI. si univa in matrimonio con la SI.ra Controparte_1
(cfr. doc. in atti n. 10). Dall'unione dei due coniugi nascevano: in data Controparte_2
08.07.2004 la SI.ra (cfr. doc. in atti n. 11) ed in data 12.12.2006 Parte_1
(cfr. doc. in atti n. 12), odierne ricorrenti. Persona_1
La linea di discendenza che conduce dall'avo italiano agli attuali ricorrenti è Persona_2 compiutamente documentata. Tutti gli atti relativi alla ricostruzione dell'albero genealogico risultano debitamente tradotti e apostillati ai sensi della Convenzione dell'Aja del 1961.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n.
555/1912 e dall'attuale legge n. 91/1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cass., SS.UU., sentenza n. 25317 del 24.08.2022).
Pertanto, ai sensi dell'art.1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini italiani. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana iure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Circa la procedibilità in sede giudiziale della domanda di parte ricorrente si rappresenta quanto segue: poiché, nella fattispecie, la discendenza dall'avo italiano, SI. agli odierni Persona_2
ricorrenti , Controparte_1 Persona_1 Parte_1
, risulta comprovata in linea maschile, la normativa vigente
[...] Parte_2 stabilisce che “la cittadinanza italiana può essere concessa […] allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita
[…].” (cfr. art. 9, comma 1, lett. a), L. 91/1992). Il procedimento di acquisto della cittadinanza italiana è disciplinato, nel nostro ordinamento, dal D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362. L'art. 1 del menzionato D.P.R. definisce le modalità di presentazione della richiesta e la relativa documentazione da allegare, statuendo, al primo comma, che “l'istanza per l'acquisto o la concessione della cittadinanza italiana, di cui all'art. 7 ed all'art. 9 della L. 5 febbraio 1992, n. 91, si presenta al Prefetto competente per territorio, in relazione alla residenza dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all'autorità consolare”. L'art. 3, rubricato “Definizione del procedimento” statuisce che “Per quanto previsto dagli artt. 2 e 4 della L. 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la definizione dei procedimenti di cui al presente regolamento è di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda”.
Tale termine risulterebbe superato poiché, presso l'Ambasciata messicana, i tempi delle liste d'attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza sono estremamente lunghi.
Queste circostanze, secondo i ricorrenti, sarebbero comprovate da attestazione notarile in cui si certificava di aver tentato per sei mesi di fissare un appuntamento per l'ottenimento della cittadinanza italiana presso l' Ambasciata d'Italia in Messico territorialmente competente, a mezzo del canale informatico “Prenot@mi” detenuto dal degli Affari Esteri per il CP_3
riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, quali discendenti in linea diretta da cittadino italiano senza averne avuto l'oggettiva possibilità, comparendo nel Persona_2 sistema la scritta “stante l'elevata richiesta i posti disponibili per il servizio scelto sono esauriti. È consigliabile ricontrollare frequentemente in quanto nuovi appuntamenti prenotabili vengono aggiunti ogni settimana” come si evince dagli screenshot allegati all'atto notarile (cfr. in atti doc.
13). È dunque possibile adire l'autorità giudiziaria quando i tempi dei e delle Ambasciate Parte_5
risultino eccessivamente lunghi o sia impossibile accedere al sistema di prenotazione online del
Ministero degli Affari Esteri ovvero è impossibile prenotare l'appuntamento per la presentazione della domanda di cittadinanza italiana.
Pertanto, la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_3
Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo a (1) , nato in Controparte_1
Messico, il 25/08/1965, in proprio ed unitamente a , nata in Controparte_2
Messico il 12.01.1982, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore;
(2)
, nata in [...] il [...]; (3) Persona_1 Parte_1
nata in [...] il [...]; (4) , nato in [...] il [...], il Parte_2
diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di Controparte_3
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile della cittadinanza, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 27.5.2025_______________.
Il giudice unico
Roberta Dotta