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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/09/2025, n. 7975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7975 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
RG. 14260\2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Guardasole
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1651\2021 promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Anna Muraca (C.F. ), C.F._2 C.F._3 in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione, domiciliati presso l'indirizzo di pec
e (C.F. , Email_1 Parte_3 C.F._4 rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Folino (C.F. ), in virtù di procura alle C.F._5 liti allegata all'atto di citazione in opposizione, domiciliata presso l'indirizzo di pec
Email_2
OPPONENTI
contro
P.Iva ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Sollazzo (C.F. ) giusta procura alle liti C.F._6 allegata alla comparsa di costituzione e risposta, domiciliata in Napoli, alla Piazza Vanvitelli n. 15;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 6.05.2025 e memorie conclusionali e di replica.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, Parte_1
e convenivano in giudizio al fine di Parte_2 Parte_4 Controparte_2 sentir revocare il decreto ingiuntivo n. 2817/2021, emesso dal Tribunale di Napoli in data 6.04.2021, con il quale veniva ingiunto il pagamento di € 28.766,71, oltre interessi nella misura legale, nonché delle spese della procedura come liquidate nel decreto agli odierni opponenti.
In particolare, Rev-Gestione Crediti S.p.a. formulava istanza monitoria rappresentando che Parte_1
e , nella qualità fideiussori di Poli Sud S.r.l, erano debitori
[...] Parte_2 Parte_4 della somma discendente dal saldo debitore dei rapporti di locazione finanziaria nn. 2081728 e 2082634, stipulati dalla Poli Sud S.r.l. in data 24.08.2009.
Aggiungeva, poi, che la società Poli Sud S.r.l. veniva dichiarata fallita in data 29.10.2013 e che il contratto di de quo diveniva oggetto di cessione, la quale attribuiva la titolarità del credito alla Rev-Gestione Crediti
S.p.a.
Nonostante le ripetute diffide finalizzate a soddisfare la pretesa creditoria, l'istituto di credito si vedeva costretto ad agire in giudizio per l'emissione del decreto ingiuntivo contenente la somma di € 28.766,71 oltre interessi legali.
Rev-Gestione Crediti S.p.a. otteneva, così, decreto ingiuntivo nei confronti di di Parte_1
nonché della i quali opponendosi istauravano il presente giudizio. Parte_2 Parte_4
In particolare, gli opponenti eccepivano, preliminarmente, la carenza di titolarità attiva dell'odierna opposta, non avendo la stessa fornito idonea prova della sua sussistenza in capo a sé.
Disconoscevano formalmente le sottoscrizioni apposte alle fideiussioni per cui è giudizio e ne eccepivano la nullità per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. A), della legge n. 287/1990, giacché riproduttive dello schema ABI, sanzionato dalla AN d'AL con provvedimento n. 55/2005.
Specificano, poi, la decadenza della opposta dal diritto di agire verso i fideiussori, ai sensi dell'art. 1957
c.c. e rappresentano la usurarietà pattizia del tasso debitore, particolarmente la usurarietà del tasso di mora, per i contratti di leasing nn. 2081728 e 2082634.
Concludevano, quindi, chiedendo di accogliere l'opposizione e, per l'effetto, di revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo nullo e/o illegittimo, con vittoria di spese del presente giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Si costituiva Rev-Gestione Crediti S.p.a. (nel prosieguo, solo “Rev”) contestando le eccezioni sollevate da parte opponente e rilevandone l'infondatezza.
In particolare, parte opposta sosteneva la (propria) titolarità del credito oggetto di ingiunzione, attesa la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla G.U. recante l'indicazione per categorie dei rapporti oggetto di cessione in blocco, e manifestava intenzione di avvalersi delle lettere di garanzia disconosciute.
2 Specificava, altresì, in merito alle fideiussioni oggetto della controversia, che le violazioni dedotte atterrebbero alle cd. fideiussioni omnibus bancarie, mentre quelle in esame sono garanzie a prima richiesta sottoscritte a supporto di contratti di leasing con una società priva della qualifica di AN.
Insisteva, infine, sull'osservanza dei presupposti di cui all'art. 1957 c.c., soddisfatti giacché l'adempimento veniva intimato contestualmente alla risoluzione dei contratti e successivamente venivano coltivate azioni orientate al recupero del credito, nonché sull'assenza di qualsivoglia usurarietà dei tassi di mora pattuiti.
Concludeva, dunque, chiedendo preliminarmente la concessione della provvisoria esecutività, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., dell'opposto decreto ingiuntivo;
nel merito, di rigettare l'opposizione spiegata e, per l'effetto, confermare il decreto n. 2817/2021. Il tutto con vittoria di spese del presente giudizio.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, venivano ammesse ctu grafologica nonché ctu contabile , depositate le perizie, in data 6.05.2025 la causa veniva riservata in decisione con i termini di legge ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, va rilevato che parte opponente eccepisce la carenza di titolarità del credito in capo alla cessionaria.
Tale eccezione non ha pregio di essere accolta.
Invero, deve ritenersi che, in ipotesi quale quella di specie in cui l'esistenza del contratto di cessione come dedotto in G.U. non è contestata, il deposito dell'estratto della AZ FF contenente l'avviso di cessione dei crediti sia sufficiente a dare prova della legittimazione attiva e della titolarità del credito della parte ove lo stesso contenga i criteri generali a cui il rapporto ceduto sia riconducibile e dunque consenta la riconducibilità dello stesso nell'operazione di cartolarizzazione, che potrà essere esclusa solo laddove il debitore ceduto alleghi specificamente la non riconducibilità del rapporto ceduto a quelli indicati nella
AZ FF per categorie generali. In tal senso la Suprema Corte, ha ribadito che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla AZ FF recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. sent. n. 15884/2019).
Sotto questo profilo la Corte ha poi chiarito come l'eventualità che l'avviso rechi una mera elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non autorizzi di per sé a ritenere che le relative indicazioni non rispecchino fedelmente quelle contenute nell'atto di cessione “per la cui validità non è affatto necessaria una specifica enumerazione dei rapporti ceduti, risultando invece sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuarli senza incertezze” (cfr. la sopra citata Cass. sent. n.
15884/2019).
Tale interpretazione non è in contrasto né con la pronuncia di Cass. sent. n. 22268/2018, né con la pronuncia di Cass. sent. n. 22151/2019, in quanto la prima si è limitata ad affermare la tesi per cui l'avviso
3 oggetto di pubblicazione in AZ FF “se non individua il contenuto del contratto di cessione non prova
l'esistenza di quest'ultima”, la seconda si è limitata a confermare che il problema investe la valutazione del materiale probatorio rilevante ai fini della cessione.
Dunque, ciò che discende da tali pronunce è la necessità che l'avviso di cessione presenti un contenuto
“minimo” idoneo senza che se ne possa desumere un principio di diritto astratto idoneo alla soluzione del problema in maniera universale (ovvero la sufficienza ovvero insufficienza dell'avviso di cessione pubblicato in G.U.) ma sposta la soluzione del problema sul piano della prova concreta e da fornirsi a cura del cessionario.
Passando all'esame della fattispecie concreta, relativamente alla fusione avvenuta tra Commercio e
Finanza S.p.a.-Leasing e Factoring e l'avviso di AZ FF (doc. Controparte_3
A fascicolo monitorio) la stessa da vita ad una vicenda successoria e non circolatoria, relativamente, invece, alla cessione avventa da a la Controparte_3 Controparte_1
AZ FF (n. 46 del 24.02.2017) ha indicato quale criteri generali “dei crediti in sofferenza, risultanti dalla situazione contabile consolidata di Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. al 30 settembre 2015, gia' di titolarita' della controllata Commercio e Finanza S.p.A. - Leasing & Factoring;
dei crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile individuale di Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. al 30 settembre 2015, interessati da operazioni di cartolarizzazione;
degli ulteriori crediti in sofferenza risultanti dalla valutazione definitiva dell'esperto indipendente alla data del 22 novembre 2015 e riferiti a Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. e Commercio e Finanza S.p.A. - Leasing
& Factoring”.
Ebbene il contratto oggetto del presente giudizio è riconducibili a tali categorie generali in quanto il credito relativo al rapporto de quo:
• Rientra nella categoria dei contratti stipulati ed erogati da Commercio e Finanza S.p.a. -Leasing e
Factoring.;
• Il rapporto giuridico risulta in sofferenza dalla situazione contabile al 30.09.2015;
• Non rientra tra i contratti indicati a fini escludenti.
A ciò si aggiungano, quali ulteriori elementi che corroborano il convincimento della titolarità del credito in capo alla cessionaria, in primo luogo la disponibilità in capo alla opposta dei contratti di leasing, della fideiussione, il provvedimento di AN d'AL che ha disposto e ha puntualizzato la cessione de qua, nonché la mancata deduzione da parte del debitore di essere stato raggiunto in siffatto arco temporale non breve da richieste di pagamento da parte della cedente.
Trattasi, dunque, di presunzioni iuris tantum che consentono di ritenere provata la titolarità dei crediti.
Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che “D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre
4 particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità” (Cass. sent. n. 17944/2023).
Per tali ragioni, la doglianza suddetta va rigettata.
Venendo al merito, parte opponente disconosce le sottoscrizioni apposte alle fideiussioni per effetto delle quali e venivano raggiunti dall'ingiunzione Parte_1 Parte_2 Parte_5 oggetto di odierna opposizione.
Ebbene, il giudizio di veridicità documentale elaborato dal perito grafologico e, quindi, di corrispondenza delle sottoscrizioni contestate alle mani scriventi dei tre opponenti sottoposti a saggio grafico definisce le firme a nome apparente di e apposte in calce alla lettera di Parte_3 Persona_1 Persona_2 fideiussione a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni contratte in virtù del rapporto di locazione
n. 2082634 del 16.09.2009, con annesse ricevute di ritorno ed lettera di fidejussione a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni contratte in virtù del rapporto di locazione n. 2081728 del 16.09.2009 come appartenenti ai medesimi grafismi degli stessi e e, dunque, autografe Parte_3 Persona_1 Persona_2
(cfr. pag. 49 della perizia versata agli atti).
Fatta questa premessa vanno richiamate ai fini della decisione, perché condivise dal Tribunale in quanto frutto di corretto metodo di indagine e di puntuale adempimento dell'incarico conferito, le conclusioni raggiunte dalla CTU come sopra evidenziate.
Deve all'uopo evidenziarsi che il giudice del merito che riconosce convincenti, oltre che immuni da difetti e lacune, le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate in modo motivato e convincente, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso. Di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico, avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nella stessa) si presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice, che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico, non può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi (Cass., n. 12630 del 1995; Cass., n. 7716 del 2000; Cass., n. 3492 del 2002; Cass., n. 10688 del 2008;
Cass., n. 1642 del 1976). Aderendo alla consulenza tecnica disposta d'ufficio, si rileva che il disconoscimento per cui è doglianza non è pregevole di accoglimento.
Anche tale doglianza va disattesa.
Quanto alle ulteriori doglianze occorre rilevare che la garanzia prestata da Parte_1 Parte_2
e è una fideiussione specifica e non una fideiussione omnibus.
[...] Parte_4
5 Ciò premesso in punto di qualificazione, ritiene questo giudice, pur consapevole di un orientamento giurisprudenziale di segno opposto, che le fideiussioni specifiche esulino dall'accertamento anticoncorrenziale sanzionato dalla AN d'AL con il noto provvedimento n. 55 /2005 ed alla scure della nullità totale\parziale paventata dall'opponente.
Con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 la AN di AL ha disposto, testualmente, che “gli articoli
2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 287/90”.
Lo schema contrattuale oggetto di analisi riguardava unicamente le fideiussioni omnibus, mentre nel caso di specie la garanzia prestata dagli opponenti integra una fideiussione specifica in quanto rilasciata per garantire l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte in dipendenza del contratto di leasing n. 2081728,
a ciò si aggiunga che la disamina del contratto non consente di riconoscere la riproduzione dello schema
ABI violativo della normativa antitrust .
In merito a tali forme di garanzia specifica, non si può pervenire ad una censura di invalidità, totale
\parziale con conseguente rigetto della domanda di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust.
A ciò si aggiunga che anche laddove volesse accedersi al più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile, sez. III, ordinanza n. 27243/2024) è opportuno precisare che i giudici si sono limitati a precisare che AN d'AL, nel 2005, non ha accertato alcuna intesa in relazione alle fideiussioni specifiche, sicché il garante che ne invoca la nullità sarebbe onerato sia dell'allegazione di un'autonoma ed ulteriore intesa sulle garanzie specifiche, sia della prova di questa, ovverosia della dimostrazione quanto meno di un'analoga standardizzazione contrattuale anche nel mercato delle fideiussioni cd. specifica.
Ebbene tale prova non può dirsi raggiunta se solo si considera che da un lato le opponenti non hanno prodotto né il provvedimento della AN d'AL né alcuna ulteriore fideiussione specifica ad eccezione della propria atte a dimostrate l'esistenza di cartello diffuso sul territorio nazionale, e dall'altro non hanno nemmeno indicato chi sarebbe parte di tale intesa.
Va dunque disattesa l'eccezione di nullità della clausola derogatoria della decadenza sancita dall'art 1957
c.c. con la conseguenza che il creditore non era tenuto ad agire nel termine di sei mesi nei confronti del creditore principale.
Occorre poi rilevare come “ La decadenza sancita dall'art. 1957 c.c. del creditore dal diritto di pretendere
l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e che non ha natura vessatoria” cfr Cass. Civ. sez I n.3989\2025
6 Nel caso di specie, poi, la predetta clausola risulta altresì oggetto di specifica sottoscrizione da parte degli opponenti ai fini di cui all'art 1341 e 1342 c.c.
Ed infatti, per le fideiussioni sottoscritte in data 8.06.2009, è apposta in calce alla sezione contrattuale contente le clausole onerose un'autonoma doppia sottoscrizione, riferibile a ciascuno degli opponenti, separata rispetto a quelle riferentesi agli altri patti contrattuali e contenete una specifica indicazione delle clausole e del loro oggetto.
Ed ancora, ferma la legittimità della deroga in discorso, la odierna opposta ha dimostrato di aver agito, comunque nel rispetto del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. (v. docc. nn. 8 e 9 fasc. monitorio).
Tale motivo di opposizione deve, pertanto, essere rigettato.
In ultimo, parte opponente lamenta il carattere usuraio del tasso debitore di mora sia in relazione al contratto di leasing n. 2081718 che al contrato di leasing n. 2082634.
Per la verifica di conformità ex lege 108/96 del tasso corrispettivo, il confronto è stato operato dal consulente tecnico d'ufficio con il tasso soglia rilevato nel D.M., II trimestre del 2009 per la categoria creditizia “Leasing oltre € 50.000,00” per il contratto n. 2081728 e “Leasing tra i € 25.000,00 ed €
50.000,00” per il contratto n. 2082634.
Quanto al primo contratto, la consulenza qui condivisa confronta con il tasso soglia (9,42%) sia il TAN corrispettivo contrattuale del 6,20%, sia il TEG, nell'ipotesi in cui siano considerati gli oneri di assicurazione, pari a 8,056%.
Da tale confronto non emerge, pertanto, sforamento usurario del tasso corrispettivo nel contratto n.
2081728.
Quanto al secondo contratto, la consulenza ancora qui condivisa confronta con il tasso soglia (10,365%) sia il TAN corrispettivo contrattuale del 6,20%, sia il TEG, nell'ipotesi in cui siano considerati gli oneri di assicurazione, pari a 9,266%.
Da tale confronto non emerge, pertanto, sforamento usurario del tasso corrispettivo nel contratto
2082634.
Per la verifica di conformità ex lege 108/96 del tasso di mora contrattuale, la perizia rileva che il tasso di mora è convenuto contrattualmente nella misura dello 0,32 per mille al giorno. Tuttavia, i contratti prevedono espressamente il contenimento della mora entro il limite massimo di legge (c.d. clausola di salvaguardia) e, pertanto, non ricorre usura in conformità a quanto recentemente affermato dalla Suprema
Corte (cfr. Cass., ord. n. 27106/2024).
L'opposizione formulata da parte opponente, per quanto su esposto, non è pregevole di accoglimento;
da ciò discende la conferma del decreto ingiuntivo opposto nel presente giudizio, il quale viene dichiarato esecutivo a norma dell'art. 653 c.p.c.
Le spese del presente giudizio si liquidano in ossequio al valore della causa, con applicazione dei valori medi, di cui al DM 55/2014 come aggiornati dal DM 147/2022 e pertanto si pongono per intero a carico
7 di parte opponente, ivi comprese le spese di ctu grafologia e ctu contabile come liquidate in corso di causa.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2817/2021, emesso in data
6.04.2021, dal Tribunale di Napoli nei confronti di e Parte_1 Parte_2 Parte_4
, che diviene esecutivo;
[...]
2. condanna gli opponenti, in solido fra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta che liquida nella misura di € 7.616,00 per compensi, il tutto oltre rimborso forfettario al 15%
IVA e CPA se dovuti;
3.- pone definitivamente le spese di ctu grafologica e contabile in capo all'opponente.
Napoli, 15.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Guardasole
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Guardasole
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1651\2021 promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Anna Muraca (C.F. ), C.F._2 C.F._3 in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione, domiciliati presso l'indirizzo di pec
e (C.F. , Email_1 Parte_3 C.F._4 rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Folino (C.F. ), in virtù di procura alle C.F._5 liti allegata all'atto di citazione in opposizione, domiciliata presso l'indirizzo di pec
Email_2
OPPONENTI
contro
P.Iva ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Sollazzo (C.F. ) giusta procura alle liti C.F._6 allegata alla comparsa di costituzione e risposta, domiciliata in Napoli, alla Piazza Vanvitelli n. 15;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 6.05.2025 e memorie conclusionali e di replica.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, Parte_1
e convenivano in giudizio al fine di Parte_2 Parte_4 Controparte_2 sentir revocare il decreto ingiuntivo n. 2817/2021, emesso dal Tribunale di Napoli in data 6.04.2021, con il quale veniva ingiunto il pagamento di € 28.766,71, oltre interessi nella misura legale, nonché delle spese della procedura come liquidate nel decreto agli odierni opponenti.
In particolare, Rev-Gestione Crediti S.p.a. formulava istanza monitoria rappresentando che Parte_1
e , nella qualità fideiussori di Poli Sud S.r.l, erano debitori
[...] Parte_2 Parte_4 della somma discendente dal saldo debitore dei rapporti di locazione finanziaria nn. 2081728 e 2082634, stipulati dalla Poli Sud S.r.l. in data 24.08.2009.
Aggiungeva, poi, che la società Poli Sud S.r.l. veniva dichiarata fallita in data 29.10.2013 e che il contratto di de quo diveniva oggetto di cessione, la quale attribuiva la titolarità del credito alla Rev-Gestione Crediti
S.p.a.
Nonostante le ripetute diffide finalizzate a soddisfare la pretesa creditoria, l'istituto di credito si vedeva costretto ad agire in giudizio per l'emissione del decreto ingiuntivo contenente la somma di € 28.766,71 oltre interessi legali.
Rev-Gestione Crediti S.p.a. otteneva, così, decreto ingiuntivo nei confronti di di Parte_1
nonché della i quali opponendosi istauravano il presente giudizio. Parte_2 Parte_4
In particolare, gli opponenti eccepivano, preliminarmente, la carenza di titolarità attiva dell'odierna opposta, non avendo la stessa fornito idonea prova della sua sussistenza in capo a sé.
Disconoscevano formalmente le sottoscrizioni apposte alle fideiussioni per cui è giudizio e ne eccepivano la nullità per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. A), della legge n. 287/1990, giacché riproduttive dello schema ABI, sanzionato dalla AN d'AL con provvedimento n. 55/2005.
Specificano, poi, la decadenza della opposta dal diritto di agire verso i fideiussori, ai sensi dell'art. 1957
c.c. e rappresentano la usurarietà pattizia del tasso debitore, particolarmente la usurarietà del tasso di mora, per i contratti di leasing nn. 2081728 e 2082634.
Concludevano, quindi, chiedendo di accogliere l'opposizione e, per l'effetto, di revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo nullo e/o illegittimo, con vittoria di spese del presente giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Si costituiva Rev-Gestione Crediti S.p.a. (nel prosieguo, solo “Rev”) contestando le eccezioni sollevate da parte opponente e rilevandone l'infondatezza.
In particolare, parte opposta sosteneva la (propria) titolarità del credito oggetto di ingiunzione, attesa la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla G.U. recante l'indicazione per categorie dei rapporti oggetto di cessione in blocco, e manifestava intenzione di avvalersi delle lettere di garanzia disconosciute.
2 Specificava, altresì, in merito alle fideiussioni oggetto della controversia, che le violazioni dedotte atterrebbero alle cd. fideiussioni omnibus bancarie, mentre quelle in esame sono garanzie a prima richiesta sottoscritte a supporto di contratti di leasing con una società priva della qualifica di AN.
Insisteva, infine, sull'osservanza dei presupposti di cui all'art. 1957 c.c., soddisfatti giacché l'adempimento veniva intimato contestualmente alla risoluzione dei contratti e successivamente venivano coltivate azioni orientate al recupero del credito, nonché sull'assenza di qualsivoglia usurarietà dei tassi di mora pattuiti.
Concludeva, dunque, chiedendo preliminarmente la concessione della provvisoria esecutività, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., dell'opposto decreto ingiuntivo;
nel merito, di rigettare l'opposizione spiegata e, per l'effetto, confermare il decreto n. 2817/2021. Il tutto con vittoria di spese del presente giudizio.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, venivano ammesse ctu grafologica nonché ctu contabile , depositate le perizie, in data 6.05.2025 la causa veniva riservata in decisione con i termini di legge ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, va rilevato che parte opponente eccepisce la carenza di titolarità del credito in capo alla cessionaria.
Tale eccezione non ha pregio di essere accolta.
Invero, deve ritenersi che, in ipotesi quale quella di specie in cui l'esistenza del contratto di cessione come dedotto in G.U. non è contestata, il deposito dell'estratto della AZ FF contenente l'avviso di cessione dei crediti sia sufficiente a dare prova della legittimazione attiva e della titolarità del credito della parte ove lo stesso contenga i criteri generali a cui il rapporto ceduto sia riconducibile e dunque consenta la riconducibilità dello stesso nell'operazione di cartolarizzazione, che potrà essere esclusa solo laddove il debitore ceduto alleghi specificamente la non riconducibilità del rapporto ceduto a quelli indicati nella
AZ FF per categorie generali. In tal senso la Suprema Corte, ha ribadito che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla AZ FF recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. sent. n. 15884/2019).
Sotto questo profilo la Corte ha poi chiarito come l'eventualità che l'avviso rechi una mera elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non autorizzi di per sé a ritenere che le relative indicazioni non rispecchino fedelmente quelle contenute nell'atto di cessione “per la cui validità non è affatto necessaria una specifica enumerazione dei rapporti ceduti, risultando invece sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuarli senza incertezze” (cfr. la sopra citata Cass. sent. n.
15884/2019).
Tale interpretazione non è in contrasto né con la pronuncia di Cass. sent. n. 22268/2018, né con la pronuncia di Cass. sent. n. 22151/2019, in quanto la prima si è limitata ad affermare la tesi per cui l'avviso
3 oggetto di pubblicazione in AZ FF “se non individua il contenuto del contratto di cessione non prova
l'esistenza di quest'ultima”, la seconda si è limitata a confermare che il problema investe la valutazione del materiale probatorio rilevante ai fini della cessione.
Dunque, ciò che discende da tali pronunce è la necessità che l'avviso di cessione presenti un contenuto
“minimo” idoneo senza che se ne possa desumere un principio di diritto astratto idoneo alla soluzione del problema in maniera universale (ovvero la sufficienza ovvero insufficienza dell'avviso di cessione pubblicato in G.U.) ma sposta la soluzione del problema sul piano della prova concreta e da fornirsi a cura del cessionario.
Passando all'esame della fattispecie concreta, relativamente alla fusione avvenuta tra Commercio e
Finanza S.p.a.-Leasing e Factoring e l'avviso di AZ FF (doc. Controparte_3
A fascicolo monitorio) la stessa da vita ad una vicenda successoria e non circolatoria, relativamente, invece, alla cessione avventa da a la Controparte_3 Controparte_1
AZ FF (n. 46 del 24.02.2017) ha indicato quale criteri generali “dei crediti in sofferenza, risultanti dalla situazione contabile consolidata di Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. al 30 settembre 2015, gia' di titolarita' della controllata Commercio e Finanza S.p.A. - Leasing & Factoring;
dei crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile individuale di Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. al 30 settembre 2015, interessati da operazioni di cartolarizzazione;
degli ulteriori crediti in sofferenza risultanti dalla valutazione definitiva dell'esperto indipendente alla data del 22 novembre 2015 e riferiti a Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. e Commercio e Finanza S.p.A. - Leasing
& Factoring”.
Ebbene il contratto oggetto del presente giudizio è riconducibili a tali categorie generali in quanto il credito relativo al rapporto de quo:
• Rientra nella categoria dei contratti stipulati ed erogati da Commercio e Finanza S.p.a. -Leasing e
Factoring.;
• Il rapporto giuridico risulta in sofferenza dalla situazione contabile al 30.09.2015;
• Non rientra tra i contratti indicati a fini escludenti.
A ciò si aggiungano, quali ulteriori elementi che corroborano il convincimento della titolarità del credito in capo alla cessionaria, in primo luogo la disponibilità in capo alla opposta dei contratti di leasing, della fideiussione, il provvedimento di AN d'AL che ha disposto e ha puntualizzato la cessione de qua, nonché la mancata deduzione da parte del debitore di essere stato raggiunto in siffatto arco temporale non breve da richieste di pagamento da parte della cedente.
Trattasi, dunque, di presunzioni iuris tantum che consentono di ritenere provata la titolarità dei crediti.
Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che “D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre
4 particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità” (Cass. sent. n. 17944/2023).
Per tali ragioni, la doglianza suddetta va rigettata.
Venendo al merito, parte opponente disconosce le sottoscrizioni apposte alle fideiussioni per effetto delle quali e venivano raggiunti dall'ingiunzione Parte_1 Parte_2 Parte_5 oggetto di odierna opposizione.
Ebbene, il giudizio di veridicità documentale elaborato dal perito grafologico e, quindi, di corrispondenza delle sottoscrizioni contestate alle mani scriventi dei tre opponenti sottoposti a saggio grafico definisce le firme a nome apparente di e apposte in calce alla lettera di Parte_3 Persona_1 Persona_2 fideiussione a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni contratte in virtù del rapporto di locazione
n. 2082634 del 16.09.2009, con annesse ricevute di ritorno ed lettera di fidejussione a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni contratte in virtù del rapporto di locazione n. 2081728 del 16.09.2009 come appartenenti ai medesimi grafismi degli stessi e e, dunque, autografe Parte_3 Persona_1 Persona_2
(cfr. pag. 49 della perizia versata agli atti).
Fatta questa premessa vanno richiamate ai fini della decisione, perché condivise dal Tribunale in quanto frutto di corretto metodo di indagine e di puntuale adempimento dell'incarico conferito, le conclusioni raggiunte dalla CTU come sopra evidenziate.
Deve all'uopo evidenziarsi che il giudice del merito che riconosce convincenti, oltre che immuni da difetti e lacune, le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate in modo motivato e convincente, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso. Di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico, avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nella stessa) si presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice, che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico, non può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi (Cass., n. 12630 del 1995; Cass., n. 7716 del 2000; Cass., n. 3492 del 2002; Cass., n. 10688 del 2008;
Cass., n. 1642 del 1976). Aderendo alla consulenza tecnica disposta d'ufficio, si rileva che il disconoscimento per cui è doglianza non è pregevole di accoglimento.
Anche tale doglianza va disattesa.
Quanto alle ulteriori doglianze occorre rilevare che la garanzia prestata da Parte_1 Parte_2
e è una fideiussione specifica e non una fideiussione omnibus.
[...] Parte_4
5 Ciò premesso in punto di qualificazione, ritiene questo giudice, pur consapevole di un orientamento giurisprudenziale di segno opposto, che le fideiussioni specifiche esulino dall'accertamento anticoncorrenziale sanzionato dalla AN d'AL con il noto provvedimento n. 55 /2005 ed alla scure della nullità totale\parziale paventata dall'opponente.
Con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 la AN di AL ha disposto, testualmente, che “gli articoli
2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 287/90”.
Lo schema contrattuale oggetto di analisi riguardava unicamente le fideiussioni omnibus, mentre nel caso di specie la garanzia prestata dagli opponenti integra una fideiussione specifica in quanto rilasciata per garantire l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte in dipendenza del contratto di leasing n. 2081728,
a ciò si aggiunga che la disamina del contratto non consente di riconoscere la riproduzione dello schema
ABI violativo della normativa antitrust .
In merito a tali forme di garanzia specifica, non si può pervenire ad una censura di invalidità, totale
\parziale con conseguente rigetto della domanda di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust.
A ciò si aggiunga che anche laddove volesse accedersi al più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile, sez. III, ordinanza n. 27243/2024) è opportuno precisare che i giudici si sono limitati a precisare che AN d'AL, nel 2005, non ha accertato alcuna intesa in relazione alle fideiussioni specifiche, sicché il garante che ne invoca la nullità sarebbe onerato sia dell'allegazione di un'autonoma ed ulteriore intesa sulle garanzie specifiche, sia della prova di questa, ovverosia della dimostrazione quanto meno di un'analoga standardizzazione contrattuale anche nel mercato delle fideiussioni cd. specifica.
Ebbene tale prova non può dirsi raggiunta se solo si considera che da un lato le opponenti non hanno prodotto né il provvedimento della AN d'AL né alcuna ulteriore fideiussione specifica ad eccezione della propria atte a dimostrate l'esistenza di cartello diffuso sul territorio nazionale, e dall'altro non hanno nemmeno indicato chi sarebbe parte di tale intesa.
Va dunque disattesa l'eccezione di nullità della clausola derogatoria della decadenza sancita dall'art 1957
c.c. con la conseguenza che il creditore non era tenuto ad agire nel termine di sei mesi nei confronti del creditore principale.
Occorre poi rilevare come “ La decadenza sancita dall'art. 1957 c.c. del creditore dal diritto di pretendere
l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e che non ha natura vessatoria” cfr Cass. Civ. sez I n.3989\2025
6 Nel caso di specie, poi, la predetta clausola risulta altresì oggetto di specifica sottoscrizione da parte degli opponenti ai fini di cui all'art 1341 e 1342 c.c.
Ed infatti, per le fideiussioni sottoscritte in data 8.06.2009, è apposta in calce alla sezione contrattuale contente le clausole onerose un'autonoma doppia sottoscrizione, riferibile a ciascuno degli opponenti, separata rispetto a quelle riferentesi agli altri patti contrattuali e contenete una specifica indicazione delle clausole e del loro oggetto.
Ed ancora, ferma la legittimità della deroga in discorso, la odierna opposta ha dimostrato di aver agito, comunque nel rispetto del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. (v. docc. nn. 8 e 9 fasc. monitorio).
Tale motivo di opposizione deve, pertanto, essere rigettato.
In ultimo, parte opponente lamenta il carattere usuraio del tasso debitore di mora sia in relazione al contratto di leasing n. 2081718 che al contrato di leasing n. 2082634.
Per la verifica di conformità ex lege 108/96 del tasso corrispettivo, il confronto è stato operato dal consulente tecnico d'ufficio con il tasso soglia rilevato nel D.M., II trimestre del 2009 per la categoria creditizia “Leasing oltre € 50.000,00” per il contratto n. 2081728 e “Leasing tra i € 25.000,00 ed €
50.000,00” per il contratto n. 2082634.
Quanto al primo contratto, la consulenza qui condivisa confronta con il tasso soglia (9,42%) sia il TAN corrispettivo contrattuale del 6,20%, sia il TEG, nell'ipotesi in cui siano considerati gli oneri di assicurazione, pari a 8,056%.
Da tale confronto non emerge, pertanto, sforamento usurario del tasso corrispettivo nel contratto n.
2081728.
Quanto al secondo contratto, la consulenza ancora qui condivisa confronta con il tasso soglia (10,365%) sia il TAN corrispettivo contrattuale del 6,20%, sia il TEG, nell'ipotesi in cui siano considerati gli oneri di assicurazione, pari a 9,266%.
Da tale confronto non emerge, pertanto, sforamento usurario del tasso corrispettivo nel contratto
2082634.
Per la verifica di conformità ex lege 108/96 del tasso di mora contrattuale, la perizia rileva che il tasso di mora è convenuto contrattualmente nella misura dello 0,32 per mille al giorno. Tuttavia, i contratti prevedono espressamente il contenimento della mora entro il limite massimo di legge (c.d. clausola di salvaguardia) e, pertanto, non ricorre usura in conformità a quanto recentemente affermato dalla Suprema
Corte (cfr. Cass., ord. n. 27106/2024).
L'opposizione formulata da parte opponente, per quanto su esposto, non è pregevole di accoglimento;
da ciò discende la conferma del decreto ingiuntivo opposto nel presente giudizio, il quale viene dichiarato esecutivo a norma dell'art. 653 c.p.c.
Le spese del presente giudizio si liquidano in ossequio al valore della causa, con applicazione dei valori medi, di cui al DM 55/2014 come aggiornati dal DM 147/2022 e pertanto si pongono per intero a carico
7 di parte opponente, ivi comprese le spese di ctu grafologia e ctu contabile come liquidate in corso di causa.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2817/2021, emesso in data
6.04.2021, dal Tribunale di Napoli nei confronti di e Parte_1 Parte_2 Parte_4
, che diviene esecutivo;
[...]
2. condanna gli opponenti, in solido fra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta che liquida nella misura di € 7.616,00 per compensi, il tutto oltre rimborso forfettario al 15%
IVA e CPA se dovuti;
3.- pone definitivamente le spese di ctu grafologica e contabile in capo all'opponente.
Napoli, 15.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Guardasole
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