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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/06/2025, n. 3113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3113 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7197/2015 R.G. avente ad oggetto: bancario promossa da codice fiscale e partita iva con sede a Catania, zona Parte_1 P.IVA_1
Blocco Giancata snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2
, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Mauceri e Salvatore Maiolino,
[...]
giusta procura in atti
attrice e convenuta in via riconvenzionale
contro con sede a Palermo, via Giacomo Cusmano 56, codice fiscale e Controparte_1
partita iva in persona del presidente pro tempore, avvocato P.IVA_2 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avvocato Curzio Giorelli, giusta procura in atti convenuta ed attrice in via riconvenzionale
e nei confronti di con sede legale a Napoli, Controparte_3
via Santa Brigida n. 39, codice fiscale in persona del suo procuratore speciale P.IVA_3
dott. in virtù di procura conferita con atto autenticato dal Notaio Controparte_4 Per_1
di Milano in data 17.4.2018, rep. n. 41655 – racc. n. 19276, rappresentata e difesa
[...] dall'avvocato Andrea Fioretti giusta procura in atti, elettivamente domiciliata a Catania, via
Umberto I 196, presso lo studio dell'avvocato Marco Emanuele Cutore terza interveniente volontaria
1 , nato a [...], il [...], codice fiscale CP_5 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Mauceri e Salvatore Maiolino, giusta procura in atti
terzo chiamato in causa
********
All'udienza del 18.11.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione del termine di giorni trenta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione notificato in data 11.5.2015, conveniva in giudizio Parte_1
la e, premettendo di avere intrattenuto tre distinti rapporti bancari, Controparte_1
segnatamente un contratto di conto corrente ordinario (n. 159155), un conto anticipo fatture
(n. 159155) ed un contratto di anticipo contratti a breve termine (n. 186067), ha lamentato:
l'illegittima capitalizzazione degli interessi passivi, l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, l'applicazione di interessi di interessi non pattuiti e, comunque, superiori alla soglia usuraria, l'illegittima postergazione delle valute. La società
attrice ha chiesto l'accertamento delle nullità sopra elencate e, previa rideterminazione dei saldi dei conti mediante consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento del proprio credito di euro 6.263,58 in ordine al conto corrente n. 159155, l'accertamento del debito della correntista di euro 40.773 in merito al conto n. 186067 e del debito di euro 19.147,50 in ordine al conto n. 159155.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata il 9.12.2015 si è costituita in giudizio contestando la fondatezza delle domande attoree e chiedendo, in via Controparte_1
riconvenzionale, la condanna della società attrice al pagamento dell'importo complessivo di euro 230.592,61, quale saldo debitorio derivante dai tre conti azionati in giudizio. La convenuta ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo CP_5
costituitosi garante della fino alla concorrenza della somma di euro Parte_1
760.500, chiedendone la condanna in solido con la società.
Disposto il differimento dell'udienza, con comparsa di risposta depositata il 20.4.2016 si è costituito contestando la fondatezza della domanda avanzata dalla banca CP_5
convenuta ed aderendo alle richieste della società attrice.
2 Nel corso del giudizio sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e, con ordinanza del 19.9.2018, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio ed è stato nominato il dott. . Persona_2
Con comparsa di intervento depositata il 11.3.2019 si è costituita in giudizio la
[...]
quale cessionaria del credito vantato da Controparte_3 CP_1
nei confronti di
[...] Parte_1
L'istruttoria è stata caratterizzata da numerosi richiami del CTU e dal deposito di plurime relazioni integrative, sovente contestate dalle parti.
Con ordinanza del 20.9.2024 è stata disposta la sostituzione del CTU ed è stato nominato il dott. , il quale il 15.11.2024 ha depositato la relazione. Persona_3
All'udienza del 18.11.2024 le parti sono state invitate a precisare le conclusioni e la causa è stata posta in decisione, con l'assegnazione dei termini abbreviati di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Esposti i fatti, prima di esaminare le domande proposte reciprocamente dalle parti, appare opportuno soffermarsi su alcune questioni di rito.
Con riguardo alla posizione della banca convenuta, si osserva come il difensore di
[...]
a partire dalle note di trattazione cartolare del 15.4.2021 (in vista dell'udienza CP_1 del 26.4.2021), abbia dichiarato di difendere “ , già . A Controparte_6 Controparte_1 dispetto dell'intestazione dell'atto difensivo (e di quelli successivi), non risulta una costituzione in giudizio di né è stato documentato alcun fenomeno Controparte_7
successorio ovvero alcuna fusione tre i due istituti di credito. Ne consegue che la causa promossa da prosegue nei confronti dell'originaria convenuta (ed attrice in Parte_1
via riconvenzionale) Controparte_1
In termini analoghi non vi è prova della costituzione in giudizio di quale asserita CP_8
cessionaria del credito originariamente vantato da e successivamente Controparte_1
trasferito alla , essendovi prova in atti della sola costituzione in giudizio della CP_3
società effettuata in data 11.3.2019. CP_3
3. Tanto premesso, le domande dichiarative di accertamento delle nullità e di accertamento negativo del credito, proposte dalla società attrice in relazione ai tre rapporti bancari intrattenuti dalla con sono parzialmente fondate. Parte_1 Controparte_1
3.1 Occorre evidenziare come le domande attoree riguardino i rapporti bancari di seguito indicati:
a) Conto corrente ordinario n. 156688
3 In relazione al contratto di conto corrente in esame, è stato depositato in atti il contratto del
18.4.2006 che prevede la regolamentazione del rapporto alle seguenti condizioni (doc. 8 fascicolo parte convenuta):
- tasso interessi creditori: nominale 0,0500% - effettivo 0,0500%;
- tasso interessi debitori entro fido e fuori fido: nominale 13,7500% - effettivo 14,4754%;
- tasso interessi debitori per utilizzo s.b.f.: nominale 8,2500% - effettivo 8,5088%;
- c.m.s. entro e fuori fido: 1,3000%;
- c.m.s. per utilizzo s.b.f.: 0,125%;
- periodicità liquidazione degli interessi: trimestrale;
- regolamentazione spese e valute.
Con successivo contratto del 15.10.2012 sono state in parte modificate le condizioni economiche applicate al rapporto (doc. 9), essendo state pattuite le seguenti clausole:
- tasso interessi creditori: nominale 0,0100% - effettivo 0,0100%;
- tasso interessi debitori entro fido: nominale 9,8560% - effettivo 10,2263%;
- tasso interessi debitori fuori fido: nominale 14,0810% - effettivo 14,8421%;
- commissione per l'affidamento: 1,5000% annuale, 0,375% trimestrale (modalità di calcolo specificate);
- periodicità liquidazione degli interessi: trimestrale;
- regolamentazione spese e valute;
In ordine al rapporto in esame, la banca ha depositato in giudizio gli estratti conto integrali del rapporto, dalla data di accensione (18.4.2006) fino alla chiusura (13.12.2014), recanti un saldo negativo di euro 79.602,74 (cfr. allegati alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.).
b) Conto anticipo fatture n. 159155
In ordine al citato rapporto contrattuale, la banca ha depositato il documento di sintesi del
6.6.2006 per linea di credito anticipo fatture (doc. 4), nel quale non sono indicati i tassi debitori, c.m.s. e spese valute, nonché il documento di sintesi del 15.10.2012 (doc. 5), nel quale sono riportate le seguenti condizioni: tasso interessi debitori entro fido: nominale 6,5370% - effettivo 6,6990%;
tasso interessi debitori fuori fido: nominale 6,7680% - effettivo 6,9417; periodicità liquidazione degli interessi: trimestrale;
commissione per l'affidamento: non indicata l'aliquota; regolamentazione spese.
4 Risultano depositati in atti anche gli estratti conto dal 1.6.2006 (data di accensione) fino al
31.12.2014 (data di chiusura), recanti un saldo finale a debito per la correntista di euro
31.244.
c) Conto anticipo contratti a breve termine n. 186067
In ordine al contratto in esame, risultano depositati in giudizio il contratto del 8.8.2007 (doc.
6) nel quale sono riportate le condizioni di seguito indicate: tasso interessi debitori entro fido e fuori fido: nominale 9,0000% - effettivo 9,3083;
c.m.s. su utilizzo debitore e su utilizzo eccedente: 1,3000%; periodicità liquidazione degli interessi: trimestrale;
regolamentazione spese e valute.
È stato depositato anche il successivo contratto del 15.10.2012, nel quale sono riportate le seguenti condizioni modificative del rapporto:
tasso interessi debitori entro fido: nominale 6,8560% - effettivo 7,0343%; tasso interessi debitori fuori fido: nominale 6,7680% - effettivo 6,9417%;
periodicità liquidazione degli interessi: trimestrale;
commissione per l'affidamento: non indicata l'aliquota; regolamentazione spese.
Con riguardo alla documentazione probatoria, la banca ha depositato gli estratti conto integrali dalla data di accensione del rapporto (8.8.2007) fino alla data di chiusura
(31.12.2014), con un saldo negativo per la correntista di euro 106.000.
3.2 Operate le superiori premesse, la domanda di accertamento della nullità dei contratti per la mancata specifica pattuizione in forma scritta degli interessi debitori, in violazione dell'art. 1284 c.c., è solo parzialmente fondata.
Dalla documentazione in atti (come sopra evidenziato) emerge la prova della pattuizione delle condizioni contrattuali relative a tutti i rapporti oggetto di causa, ad eccezione del conto anticipo fatture n. 159155, per il quale risulta omessa la specifica indicazione delle condizioni economiche che regolano il rapporto nel contratto del 6.6.2006 (doc. 4). Ne consegue la nullità dell'applicazione di interessi in misura superiore a quella legale dalla data di accensione del rapporto (6.6.2006) fino al 14.10.2012; con riguardo al periodo successivo il rapporto è stato regolato dal contratto del 15.10.2012 (doc. 5) nel quale, come sopra evidenziato, risultano correttamente riportati gli interessi passivi.
5 3.3 Con riguardo alla capitalizzazione degli interessi debitori, va ricordato l'ormai ormai noto revirement della giurisprudenza di legittimità in ordine alla sussistenza di “usi contrari” cui fa riferimento l'art. 1283 c.c. quando vieta il c.d. anatocismo.
Con l'orientamento inaugurato dalla decisione n. 2374/99 della Corte di Cassazione e rapidamente consolidatosi (cfr., per tutte, Cass., sez. un. n. 21095/04), la Suprema Corte ha negato la natura normativa degli usi in materia bancaria e ha ritenuto la nullità delle clausole bancarie che prevedevano interessi anatocistici. È noto che l'art. 120, comma 2, d.lgs. n.
385/1993, introdotto dall'art. 25, comma 3, d.lgs. n. 342/1999, abbia demandato al CICR la determinazione delle modalità e dei criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria (precisando che va assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi, sia debitori che creditori). Conseguentemente, il CICR, con delibera del giorno 09/02/2000
(cfr. art. 2, comma 2), ha stabilito che nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere assicurata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
Nella fattispecie che occupa, il contratto di conto corrente concluso inter partes – su cui sono regolati i conti anticipi – prevede la medesima periodicità (trimestrale) della capitalizzazione.
Tuttavia, detta periodicità trimestrale risulta in concreto impedita dalla pattuizione del medesimo tasso di interesse creditore sia con riferimento al tasso nominale sia con riferimento al tasso effettivo annuo, in misura pari al 0,05% nel contratto del 18.4.2006 ed allo 0,01% nel contratto del 15.10.2012.
In questi termini, si è recentemente espressa la giurisprudenza di legittimità affermando che
“la previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delib. CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione
infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.” (cfr. Cass. n. 4321/2022 e, in senso conforme, Cass.
18664/2023).
Per quanto sopra, la coincidenza tra il tasso nominale ed il tasso annuo effettivo degli interessi creditori svilisce la clausola che prevede la pari periodicità trimestrale della capitalizzazione, non emergendo per i tassi attivi l'incremento determinato dalla 6 capitalizzazione trimestrale;
ne consegue l'asimmetria tra gli interessi debitori (capitalizzati trimestralmente) e gli interessi creditori (capitalizzati annualmente) tale da comportare la nullità della clausola.
3.4 È parzialmente fondata la domanda di accertamento della nullità delle commissioni di massimo scoperto.
In diritto va ricordato che, prima dell'entrata in vigore della legge n. 2/2009, è stata rilevata, per un verso, la non illegittimità della CMS, in quanto dotata di un preciso fondamento causale, consistente nella remunerazione dell'obbligo della banca di tenere a disposizione del cliente una determinata somma di denaro per un certo tempo e a prescindere dal suo effettivo utilizzo (cfr. Cass., sez. I, 19/10/2017 n. 24806); per altro verso, la nullità della CMS per indeterminatezza dell'oggetto, allorquando nel contratto non ne siano indicati il tasso, le modalità di calcolo e la periodicità.
Con l'entrata in vigore della legge n. 2/2009, per contro si è stabilito che: 1) è legittima la commissione di massimo scoperto, sub specie sia di commissione di massimo scoperto, sia di commissione di messa a disposizione dei fondi;
2) vanno introdotte alcune limitazioni a tutela della clientela per entrambe le ipotesi (sussistenza di un saldo a debito - su un conto affidato -
per un periodo continuativo pari o superiore a trenta giorni); 3) sono nulle le (sole) clausole contrattuali stipulate in violazione delle suddette limitazioni.
Può pertanto dirsi che la norma, pure omettendo ogni definizione più puntuale della CMS,
abbia effettuato una ricognizione dell'esistente con l'effetto sostanziale di sancire definitivamente la legittimità di siffatto onere e, per tale via, di sottrarla alle censure di legittimità sotto il profilo della mancanza di causa.
Più recentemente, con d.l. n. 201/2011, convertito con modificazione in legge n. 214/2011, è stato introdotto nel TUB l'art. 117 bis, poi modificato con d.l. n. 29/2012, convertito con modificazione in legge n. 62/2012.
Nella formulazione dell'art. 117 bis attualmente vigente, al primo comma vengono tipizzate le commissioni di affidamento (CA) per l'apertura di credito in conto corrente;
al comma 2 sono disciplinate le commissioni applicabili in caso di sconfinamento;
il comma 3 prevede la nullità
delle clausole che prevedono oneri diversi e non conformi a quelli indicati nei primi due. Il quarto comma, infine, attribuisce al CICR la competenza ad adottare disposizioni, anche di trasparenza, applicative dell'articolo e ad estendere il raggio di azione della norma a contratti ulteriori rispetto ad aperture di credito e conti correnti "per i quali si pongano analoghe
7 esigenze di tutela del cliente". Conseguentemente, nel vigore della nuova disciplina, i contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri per il cliente, da un lato, una commissione "omnicomprensiva" (ma inferiore allo 0,5 per cento per trimestre), "calcolata in
maniera proporzionale rispetto alla somma a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento"; dall'altro, un tasso di interesse debitore sulle somme utilizzate. Secondo
quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lett. ii), D.M. 30 giugno 2012, n. 644, la commissione di affidamento si applica "sull'intera somma messa a disposizione del cliente in base al
contratto", e per il periodo in cui la stessa somma è messa a disposizione del cliente.
La disciplina così richiamata è dichiarata applicabile ai contratti di apertura di credito e di conto corrente in corso alla data del1 luglio 2012; contratti che, conseguentemente, devono essere adeguati, ai sensi dell'art. 118 TUB, entro il giorno 1 ottobre 2012, con l'introduzione di clausole conformi alle disposizioni dell'art. 117 bis TUB
Con riguardo al periodo antecedente all'entrata in vigore della legge n. 2/2009, può dunque ritenersi, per un verso, la non illegittimità della CMS, in quanto dotata di un preciso fondamento causale;
per altro verso, la nullità della CMS per indeterminatezza dell'oggetto, allorquando nel contratto non ne siano indicati il tasso, le modalità di calcolo e la periodicità.
Nel caso di specie, va dichiarata la nullità della commissione di massimo scoperto prevista nel contratto di conto corrente n. 156688 del 18.4.2006, atteso che nel contratto è stata prevista soltanto l'applicazione di una commissione di massimo scoperto entro e fuori fido pari al
1,300% ed una commissione per utilizzo s.b.f. del 0,125%% senza indicazione della periodicità, delle modalità di calcolo e dei limiti proporzionali dell'affidamento. È, invece,
valida la commissione per affidamento prevista nel successivo contratto del 15.10.2012, pattuita in misura pari al 0,375 a trimestre (ed al 1,50% annui), essendo rispettosa delle prescrizioni introdotte dall'art. 117 bis e dalla circolare CICR.
Parimenti nulla è la commissione di massimo scoperto pattuita nel contratto di anticipo a breve termine n. 186067 del 8.8.2007 (doc. 6), essendo pattuita in misura pari al 1,300% senza indicazione della periodicità, delle modalità di calcolo e dei limiti proporzionali dell'affidamento.
Con riguardo ai contratti del 6.6.2006 e 15.10.2012 relativi al conto anticipo fatture n. 159155 ed al contratto del 15.10.2012 relativo al conto anticipi a breve termine non è stata indicata l'aliquota della commissione di massimo scoperto, sicché va dichiarata l'illegittimità dell'applicazione della c.m.s. in mancanza di espressa pattuizione. 8 3.5 Non è fondata la domanda concernente il superamento del tasso soglia di cui alla legge
108/1996.
Giova premettere che l'usura possa venire in rilievo esclusivamente con riferimento alle pattuizioni originarie (con il contratto o con patti successivi), essendo priva di fondamento la diversa tesi dell'illiceità della pretesa del pagamento di interessi ad un tasso che, sebbene pattuito lecitamente – perché non superiore, alla data della pattuizione, alla soglia dell'usura definita con il procedimento previsto dalla legge n. 108/1996 – abbia superato al momento del pagamento il tasso soglia (cfr. ex multis Cass., S.U., 19.10.2017, n. 24675).
In merito all'incidenza della commissione di massimo scoperto sulla determinazione della soglia usuraria, le “Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo medio globale ai sensi della legge sull'usura” pubblicate dalla Banca d'Italia hanno distinto i criteri di calcolo del TEG in due periodi, il primo fino a quarto trimestre del 2009 ed il secondo successivamente al quarto trimestre del 2009.
Con riguardo al primo periodo, il criterio di calcolo del TEG è quello determinato dalla seguente formula: interessi x 36.500/numeri debitori + oneri x 100/accordato. Il criterio suindicato va integrato con quanto previsto dalle Sezioni Unite n. 16303/2018, secondo cui “In
tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo
anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l.
n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del
superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale
(TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo
globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1,
della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi,
poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra
l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”.
9 In merito al periodo successivo al quarto trimestre del 2009, il criterio di determinazione del
TEG previsto dalle Istruzioni della Banca d'Italia è il seguente: interessi x 36.500/numeri debitori + oneri su base annua x 100/accordato.
Va, infine, rammentato che secondo Cass. 8383/2024 “in tema di usura, nei rapporti di credito regolati in conto corrente bancario la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi –
anche ove sia stata legittimamente concordata secondo quanto previsto dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000 – deve essere inserita nel conto delle voci rilevanti ai fini della verifica del
superamento del "tasso soglia", poiché, anche se lecita, costituisce un costo del credito concesso (Cass., n. 33964/2022, che in motivazione chiarisce altresì che le Istruzioni della
Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi ai sensi della legge 108/1996, non prevedano affatto
– contrariamente a quanto qui sostenuto dalla ricorrente – l'esclusione degli effetti dell'anatocismo nella rilevazione dei tassi in concreto applicati). A maggior ragione il principio vale allorché l'anatocismo sia stato applicato addirittura illegittimamente”. Ne consegue la necessità di considerare, ai fini del calcolo dell'usura, gli effetti della capitalizzazione, quale costo legato al credito.
Tanto esposto, l'istruttoria espletata è stata caratterizzata da frequenti e numerosi richiami dell'originario consulente (dott. ), che nelle proprie relazioni ha dapprima escluso e Per_2
poi rilevato il superamento della soglia usuraria senza fare applicazione dei criteri suindicati.
Le conclusioni contenute nell'originaria relazione del 20.1.2019 e nelle successive relazioni integrative del 9.6.2022, 28.2.2023, 4.7.2023, 27.10.2023 e 9.5.2024 non sono attendibili, non essendosi il CTU attenuto ai criteri sopra enunciati.
Meritano di essere integralmente recepite le conclusioni a cui è pervenuto il dott. Per_3
(nominato in sostituzione del precedente), il quale, facendo corretta applicazione dei principi sopra enunciati e con argomentazioni tecnico giuridiche ineccepibili, ha escluso con riguardo a ciascuno dei conti correnti in esame, il superamento della soglia usuraria.
Appare opportuno, in quanto oggetto di rilievi di parte attrice, l'iter logico argomentativo sviluppato dal CTU, il quale ha così esposto (pag. 12-13): in applicazione dei criteri appena enunciati, si è proceduto come segue:
- in relazione ai contratti stipulati fino al 4^ trimestre 2009, sono stati confronti separatamente il tasso effettivo e l'aliquota della c.m.s. (non annualizzata) con le relative soglie;
l'eventuale eccedenza dell'aliquota della c.m.s. rispetto alla relativa soglia è stata
10 compensata con il “margine” eventualmente generato dal confronto tra il tasso d'interesse effettivo e la relativa soglia;
- in relazione ai contratti stipulati dal 1^ trimestre 2010, il tasso effettivo (TAE) è stato
sommato alle commissioni annualizzate e confrontato con la relativa soglia. I tassi soglia sono stati rilevati dai decreti ministeriali coevi al periodo oggetto d'indagine. In particolare, tenuto conto della tipologia dei rapporti (c/c ordinario e c/c anticipi), si è fatto riferimento alle seguenti categorie di operazioni:
- per il c/c ordinario cc n.156688, alla categoria << aperture di credito in conto corrente
>>;
- per i c/c anticipi n.186067 e n.159155 alla categoria << anticipi, sconti commerciali e altri
finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche>>.
Infine, non risultando dai documenti di sintesi in atti, né da altri documenti contrattuali, la
concessione di eventuali affidamenti a valere sui predetti rapporti, ai fini della individuazione delle classi d'importo (cui corrispondono differenti tassi soglia), l'accordato è stato desunto dalle informazioni riportate negli estratti conto scalari relativi al primo trimestre successivo alla sottoscrizione dei contratti. Più in particolare, si è fatto riferimento:
- per il c/c ordinario n.156688, alla classe di importo fino a € 5.000,00 con riferimento ad
entrambi i contratti riferiti a detto conto;
- per il c/c anticipi n.186067, alla classe di importo oltre € 100.000,00, anche in questo caso
con riferimento a entrambi i contratti riferiti a detto conto;
- per il c/c anticipi n.159155, alla classe di importo oltre € 100.000,00, con riferimento al solo
contratto del 15.10.2012, non essendo indicati i tassi nel precedente contratto del 6.6.20026.
La CMS soglia è stata ricavata aumentando del 50% l'aliquota media pubblicata nei medesimi decreti.
Il CTU ha riportato i dati nella tabella ed ha concluso affermando che “le condizioni pattuite nei contratti non hanno mai superato il tasso soglia”.
Meritano di essere integralmente condivise le conclusioni a cui è pervenuto il CTU, non apparendo convincenti i rilievi posti dal consulente di parte attrice, dott. Nello Per_4
specifico, non è convincente quanto evidenziato dal consulente di parte in ordine alle modalità di calcolo del c.d. “margine” indicato dalle Sezioni Unite del 2018 e, in particolare, in merito al fatto che il consulente avrebbe dovuto annualizzare la CMS indicata in contratto su base trimestrale. Siffatta modalità di calcolo, come evidenziato dal CTU, non è rispettosa dei criteri
11 indicati dalle Sezioni Unite, in base ai quali “ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta … va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale
d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS)
eventualmente applicata - intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento - rispettivamente con il tasso soglia e con la "CMS soglia … compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il "margine" degli
interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”. Come correttamente evidenziato dal CTU, “consapevole che la CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi della legge sull'usura è rilevata su base trimestrale, la Suprema Corte ha proposto il confronto tra la CMS concretamente applicata al rapporto, intesa quale commissione
calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento
e la “CMS soglia”.
Nessuna rilevanza, infine, la presenza di eventuali affidamenti risultanti dagli estratti conto, essendo ius receptum il principio di irrilevanza della c.d. usura sopravvenuta.
Alla luce delle superiori considerazioni, pienamente condividendo le risultanze della CTU, va escluso che nei rapporti bancari oggetto di causa si sia verificato il superamento della soglia usuraria.
4. Venendo alla rideterminazione del saldo, occorre evidenziare come, a fronte della domanda di accertamento negativo formulata dalla società attrice, abbia proposto, in Controparte_1
via riconvenzionale, domanda condannatoria di adempimento degli importi dei saldi epurati dalle nullità riscontrate.
Sul versante dell'onere probatorio, occorre rammentare l'indirizzo di legittimità, secondo cui
“qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest'ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga
domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese” (Cass. 9201/2015, Cass.
3374/2007, Cass. 12963/2005).
Nel caso di specie, la banca ha pienamente assolto all'onere probatorio su di essa incombente, avendo depositato in giudizio i contratti che regolano i tre rapporti e gli estratti conto integrali, dalla data di apertura fino alla chiusura, dei conti.
12 Ciò detto, la domanda riconvenzionale è parzialmente fondata.
Il consulente tecnico d'ufficio (dott. ) ha rideterminato i saldi dei conti in ragione Per_3
delle nullità sopra riscontrate, attenendosi ai criteri di seguito indicati.
In merito al conto corrente ordinario n. 156688, il consulente ha così esposto:
I saldi contabili giornalieri sono stati ordinati per valuta e depurati degli addebiti/accrediti
per interessi e c.m.s., nonché degli addebiti per competenze giro-contate dai conti anticipi
n.186067 e n.159155 e da altro/i conto/i non dedotti in giudizio. Sui saldi come sopra
rettificati:
- sono stati computati gli interessi attivi e passivi in applicazione dei tassi convenuti in seno ai
contratti in atti, ovvero del tasso concretamente praticato dalla banca (debitore o creditore) se
più favorevole per la correntista;
- sebbene nei contratti in atti sia prevista la reciprocità della capitalizzazione, stante tuttavia
la previsione di un TAN coincidente con il TAE, i relativi saldi sono stati rielaborati senza operare alcuna capitalizzazione degli interessi, come chiarito dalla Suprema Corte con
ordinanza n.4321/2022. Gli interessi, pertanto, sono stati contabilizzati in apposita colonna e sommati algebricamente al saldo finale della rielaborazione;
- in conseguenza, sul conto in commento non sono state capitalizzate nemmeno le competenze
maturate sui conti anticipi n.186067 e n.159155, per come rideterminate in applicazione dei criteri descritti nel prosieguo. Anche dette competenze sono state contabilizzate in apposite
colonne (evitandone, quindi, la capitalizzazione) e sommate algebricamente al saldo finale della rielaborazione;
- le competenze relative a conti non dedotti in giudizio sono state espunte dalla linea capitale del c/c in commento al fine di eliminare gli effetti della loro capitalizzazione;
dette competenze
sono state riportate (nel loro ammontare originario, in quanto non oggetto di rielaborazione)
in apposita colonna e sommate algebricamente al saldo finale della rielaborazione;
- stante l'omessa indicazione di modalità di calcolo sufficientemente determinate nei contratti
in atti, nonché tenuto conto della loro concreta applicazione sull'utilizzato, non sono state computate le c.m.s.;
- sono state espunte le “commissioni per istruttoria veloce” e le “spese per utilizzo oltre o assenza fido” in quanto non pattuite;
- è stata mantenuta la “commissione per l'affidamento” limitatamente alla quota parte di essa riferibile al c/c ordinario, mentre è stata espunta la quota di detta commissione liquidata sul
13 predetto c/c ordinario ma riferibile ai rapporti di c/c anticipi in quanto nei relativi contratti non ne risulta indicata l'aliquota pattuita;
- sono state mantenute le altre spese trimestrali addebitate dalla banca in quanto
regolarmente pattuite.
In merito al conto anticipi n. 159155, il consulente ha così operato:
Stante l'omessa indicazione in seno al contratto sottoscritto il 6.6.2006 del c.d. “regolamento delle valute” i saldi giornalieri sono stati ordinati sterilizzando gli effetti della antergazione e postergazione delle valute operata dalla banca e depurati degli addebiti per interessi e competenze, nonché degli accrediti di dette competenze per giro-conto al c/c ordinario.
Sui saldi come sopra rettificati:
- stante l'omessa indicazione in seno al contratto sottoscritto il 6.6.2006 dei tassi debitori entro fido e fuori fido, i saldi sono stati rielaborati fino al 14.10.2012 in applicazione del tasso sostituivo di cui all'art. 117 TUB nel testo antecedente al D.Lvo. n.14/10. Per il periodo successivo sono stati computati gli interessi attivi e passivi in applicazione dei tassi convenuti
in seno al contratto del 15.10.2012, ovvero del tasso concretamente praticato dalla banca se più favorevole per la correntista;
- non sono state computate le c.m.s. per le medesime ragioni indicate al precedente punto a);
- stante l'omessa pattuizione delle spese trimestrali in seno al contratto del 6.6.2006, le stesse non sono state computate fino al 14.10.2012. Da tale data in poi sono state computate in
quanto regolamentate in seno al contratto del 15.10.2012;
- non si è proceduto alla capitalizzazione degli interessi che sono stati contabilizzati a
margine della rielaborazione del conto in commento. Come riferito al superiore punto a), detti interessi sono stati poi trasfusi in apposita colonna riportata a margine della rielaborazione
del c/c ordinario e sommati algebricamente al saldo finale della rielaborazione di tale
rapporto.
Infine, con riguardo al conto anticipo contratti a breve termine n. 186067, il CTU ha esposto:
I saldi contabili giornalieri sono stati ordinati per valuta e depurati degli addebiti per interessi e competenze, nonché degli accrediti di dette competenze per giro-conto al c/c
ordinario. Sui saldi come sopra rettificati:
- sono stati computati gli interessi attivi e passivi in applicazione dei tassi convenuti in seno ai
contratti in atti, ovvero del tasso concretamente praticato dalla banca se più favorevole per la correntista;
14 - non sono state computate le c.m.s. per le medesime ragioni indicate al precedente punto a);
- non si è proceduto alla capitalizzazione degli interessi che sono stati contabilizzati a margine della rielaborazione del conto in commento. Come riferito al superiore punto a), detti
interessi sono stati poi trasfusi in apposita colonna riportata a margine della rielaborazione del c/c ordinario e sommati algebricamente al saldo finale della rielaborazione di tale
rapporto.
Facendo applicazione dei criteri sopraindicati, il CTU è condivisibilmente pervenuto alla determinazione di un saldo a debito per la società correntista di euro 120.529,66 alla data del
31.12.2014, di cui: euro 16.714,34 quale saldo del conto corrente ordinario n. 15668, euro
31.244,00 quale saldo debitore del conto anticipi n.159155, ed euro 106.000,00 quale saldo debitore del conto anticipi n.186067.
Per quanto sopra, accogliendo la domanda riconvenzionale, va condannata Parte_1
al pagamento della somma di euro 120.529,66 in favore di (e, per essa, di Controparte_1
, oltre interessi dalla data della proposizione della domanda riconvenzionale CP_3
calcolati applicando il tasso convenzionale relativo a ciascuno dei contratti sugli importi a saldo rispettivamente calcolati dal CTU (euro 16.714,34 per il conto corrente ordinario n.
15668, euro 31.244,00 per il conto anticipi n.159155, ed euro 106.000,00 per il conto anticipi n.186067).
6. La domanda condannatoria proposta da nei confronti Controparte_1 CP_5
terzo chiamato in causa, è fondata.
Giova premettere che il 2.8.2007 ha rilasciato in favore della CP_5 Parte_1
una fideiussione omnibus a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalla
[...]
società nei confronti di fino alla concorrenza di euro 760.000 (doc. 10 Controparte_1
fascicolo convenuta).
Ciò detto, con la comparsa di risposta del 20.4.2016 si è limitato ad una CP_5
generica contestazione delle domande proposte dalla nei suoi confronti e Controparte_1
ha spiegato intervento adesivo rispetto alle domande proposte da Soltanto Parte_1
all'udienza del 20.5.2024, quando ormai le preclusioni in ordine all'attività assertiva e probatoria erano ormai maturate, ha eccepito la nullità della clausola di deroga CP_5
al termine semestrale di cui all'art. 1957 contenuta nell'art. 6 della fideiussione omnibus sia perché riproduttiva delle intese anticoncorrenziali vietate sia perché posta in violazione delle regole di tutela del consumatore.
15 L'eccezione in esame è certamente tardiva ma, nella misura in cui involge profili di nullità
rilevabili d'ufficio, va comunque esaminata, tanto che sulla questione in esame è stato provocato il contraddittorio delle parti.
Ebbene, in ordine alla possibile nullità parziale della fideiussione per contrasto con la disciplina antitrust, è noto che, con la sentenza n. 41994/2021, le Sezioni Unite della
Cassazione, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, sono intervenute sulla questione della validità delle clausole contenute nei contratti di fideiussione conformi a quelle contenute nello schema ABI del maggio 2003, affermando il seguente principio di diritto: “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in
relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del
1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema
unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
La declaratoria di nullità parziale riguarda esattamente le clausole contenute negli artt. 2, 6 e
8 dello schema ABI, tra cui vi è quella di deroga all'art. 1957 c.c., sanzionate con il provvedimento della Banca di Italia n. 55 del 2.5.2005.
La presunzione di nullità parziale delle clausole contenute nei moduli di fideiussione che riproducono lo schema unilaterale costituente l'intesa vietata va, tuttavia, limitata all'ambito applicativo del provvedimento sanzionatorio emesso dalla Banca di Italia.
Nel caso di specie, in merito alla fideiussione omnibus del 2.8.2017, invece, difetta la prova della violazione dell'intesa anticoncorrenziale. non ha allegato il CP_5 provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 che stabilisce il contrasto con la disciplina anticoncorrenziale delle fideiussioni omnibus redatte in conformità agli schemi predisposti dall'ABI. Peraltro, la fideiussione in esame si colloca in un periodo successivo rispetto a quello oggetto di accertamento da parte della Banca d'Italia col provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 (ottobre 2002 -maggio 2005), rispetto al quale nessuna indagine è stata svolta dall'autorità di vigilanza, sicché incombeva sugli opponenti fornire la prova del coinvolgimento dell'istituto di credito convenuto nelle intese che hanno portato alla formazione del modello di fideiussione.
16 Passando al secondo profilo, la possibilità di considerare consumatore nella CP_5
vicenda negoziale in esame è esclusa in radice dal fatto che il predetto, proprio nel periodo in cui ha rilasciato la fideiussione, ricopriva la carica di amministratore della società attrice,
società che all'epoca era denominata C.G.S. s.r.l. Tanto si desume dalla visura camerale storica allegata dal difensore di depositata in uno alla nota del 3.10.2024 Controparte_1
della banca (pag. 49). È pacifico, pertanto, che avesse rilasciato la garanzia CP_5
personale in favore della banca per scopi inerenti la propria attività professionale ed imprenditoriale, dunque in veste di professionista (secondo la definizione contenuta nell'art. 3 del codice del consumo).
Esclusa, pertanto, la possibilità di rilevare ex officio la vessatorietà delle clausole di deroga del termine di cui all'art. 1957 c.c. (ai sensi dell'art. 36, comma 3, codice consumo), occorre ricordare che l'eccezione di cui all'art. 1957 c.c. abbia natura di eccezione in senso stretto
(Cass. 4373/2018), sicché la stessa non è rilevabile d'ufficio ed andava sollevata, a pena di decadenza, con la comparsa di risposta tempestivamente depositata.
Alla luce delle suesposte considerazioni, la domanda condannatoria proposta nei confronti di va accolta ed il predetto va condannato, in solido con al CP_5 Parte_1
pagamento della somma di euro 120.529,66, oltre interessi come sopra calcolati, in favore di
(e, per essa, di . Controparte_1 CP_3
7. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
Ai fini della valutazione della parte soccombente, assume maggiore incidenza causale la soccombenza della società attrice e del terzo rispetto al parziale accoglimento delle domande dichiarative formulate dall'attrice. Peraltro, a seguito della consulenza, è stato ridotto soltanto il saldo del conto corrente ordinario e non anche i saldi dei conti anticipi.
Le spese di lite si liquidano, ai sensi del d.m. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum,
applicando in favore di i valori medi delle fasi di studio (euro 2.552), Controparte_1
introduttiva (euro 1.628), istruttoria (euro 5.670) e decisionale (euro 14.103). In favore di le spese vanno liquidate riducendo del cinquanta percento i valori medi delle CP_3
suindicate fasi processuali, stante la costituzione della società in data 11.3.2019 (dopo il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c.) e la minore attività processuale alla stessa riferibile.
Per quanto sopra, e vanno condannati, in solido tra loro, al Parte_1 CP_5
pagamento della somma di euro 14.103 in favore di e di euro 7.051,50 in Controparte_1
favore di CP_3
17 Le spese delle CTU, in atti liquidate, vanno definitivamente poste a carico di Parte_1
e in ragione di metà ciascuno. CP_5
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 7197/2015
R.G., disattesa ogni contraria istanza:
ACCOGLIE parzialmente le domande attoree e, per l'effetto, dichiara la nullità parziale del contratto di conto corrente ordinario n. 159155, del conto anticipo fatture n. 159155 e del conto anticipo contratti a breve termine n. 186067, come indicato in parte motiva;
ACCOGLIE parzialmente la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna Parte_1
e in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 120.529,66, oltre
[...] CP_5
interessi come sopra calcolati, in favore di e, per essa, di Controparte_1 CP_3
CONDANNA la società e in solido tra loro, al pagamento Parte_1 CP_5
delle spese di lite, che liquida in euro 14.103 (oltre spese generali, iva e c.p.a.) in favore di ed euro 7.051,50 (oltre spese generali, iva e c.p.a.) in favore di Controparte_1 CP_3
[...]
PONE le spese delle consulenze tecniche d'ufficio, in atti liquidate, definitivamente a carico di e in ragione di metà ciascuno. Parte_1 CP_5
Così deciso in Catania, il 14 giugno 2025
Il giudice
dott. Fabio Salvatore Mangano
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7197/2015 R.G. avente ad oggetto: bancario promossa da codice fiscale e partita iva con sede a Catania, zona Parte_1 P.IVA_1
Blocco Giancata snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2
, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Mauceri e Salvatore Maiolino,
[...]
giusta procura in atti
attrice e convenuta in via riconvenzionale
contro con sede a Palermo, via Giacomo Cusmano 56, codice fiscale e Controparte_1
partita iva in persona del presidente pro tempore, avvocato P.IVA_2 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avvocato Curzio Giorelli, giusta procura in atti convenuta ed attrice in via riconvenzionale
e nei confronti di con sede legale a Napoli, Controparte_3
via Santa Brigida n. 39, codice fiscale in persona del suo procuratore speciale P.IVA_3
dott. in virtù di procura conferita con atto autenticato dal Notaio Controparte_4 Per_1
di Milano in data 17.4.2018, rep. n. 41655 – racc. n. 19276, rappresentata e difesa
[...] dall'avvocato Andrea Fioretti giusta procura in atti, elettivamente domiciliata a Catania, via
Umberto I 196, presso lo studio dell'avvocato Marco Emanuele Cutore terza interveniente volontaria
1 , nato a [...], il [...], codice fiscale CP_5 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Mauceri e Salvatore Maiolino, giusta procura in atti
terzo chiamato in causa
********
All'udienza del 18.11.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione del termine di giorni trenta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione notificato in data 11.5.2015, conveniva in giudizio Parte_1
la e, premettendo di avere intrattenuto tre distinti rapporti bancari, Controparte_1
segnatamente un contratto di conto corrente ordinario (n. 159155), un conto anticipo fatture
(n. 159155) ed un contratto di anticipo contratti a breve termine (n. 186067), ha lamentato:
l'illegittima capitalizzazione degli interessi passivi, l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, l'applicazione di interessi di interessi non pattuiti e, comunque, superiori alla soglia usuraria, l'illegittima postergazione delle valute. La società
attrice ha chiesto l'accertamento delle nullità sopra elencate e, previa rideterminazione dei saldi dei conti mediante consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento del proprio credito di euro 6.263,58 in ordine al conto corrente n. 159155, l'accertamento del debito della correntista di euro 40.773 in merito al conto n. 186067 e del debito di euro 19.147,50 in ordine al conto n. 159155.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata il 9.12.2015 si è costituita in giudizio contestando la fondatezza delle domande attoree e chiedendo, in via Controparte_1
riconvenzionale, la condanna della società attrice al pagamento dell'importo complessivo di euro 230.592,61, quale saldo debitorio derivante dai tre conti azionati in giudizio. La convenuta ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo CP_5
costituitosi garante della fino alla concorrenza della somma di euro Parte_1
760.500, chiedendone la condanna in solido con la società.
Disposto il differimento dell'udienza, con comparsa di risposta depositata il 20.4.2016 si è costituito contestando la fondatezza della domanda avanzata dalla banca CP_5
convenuta ed aderendo alle richieste della società attrice.
2 Nel corso del giudizio sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e, con ordinanza del 19.9.2018, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio ed è stato nominato il dott. . Persona_2
Con comparsa di intervento depositata il 11.3.2019 si è costituita in giudizio la
[...]
quale cessionaria del credito vantato da Controparte_3 CP_1
nei confronti di
[...] Parte_1
L'istruttoria è stata caratterizzata da numerosi richiami del CTU e dal deposito di plurime relazioni integrative, sovente contestate dalle parti.
Con ordinanza del 20.9.2024 è stata disposta la sostituzione del CTU ed è stato nominato il dott. , il quale il 15.11.2024 ha depositato la relazione. Persona_3
All'udienza del 18.11.2024 le parti sono state invitate a precisare le conclusioni e la causa è stata posta in decisione, con l'assegnazione dei termini abbreviati di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Esposti i fatti, prima di esaminare le domande proposte reciprocamente dalle parti, appare opportuno soffermarsi su alcune questioni di rito.
Con riguardo alla posizione della banca convenuta, si osserva come il difensore di
[...]
a partire dalle note di trattazione cartolare del 15.4.2021 (in vista dell'udienza CP_1 del 26.4.2021), abbia dichiarato di difendere “ , già . A Controparte_6 Controparte_1 dispetto dell'intestazione dell'atto difensivo (e di quelli successivi), non risulta una costituzione in giudizio di né è stato documentato alcun fenomeno Controparte_7
successorio ovvero alcuna fusione tre i due istituti di credito. Ne consegue che la causa promossa da prosegue nei confronti dell'originaria convenuta (ed attrice in Parte_1
via riconvenzionale) Controparte_1
In termini analoghi non vi è prova della costituzione in giudizio di quale asserita CP_8
cessionaria del credito originariamente vantato da e successivamente Controparte_1
trasferito alla , essendovi prova in atti della sola costituzione in giudizio della CP_3
società effettuata in data 11.3.2019. CP_3
3. Tanto premesso, le domande dichiarative di accertamento delle nullità e di accertamento negativo del credito, proposte dalla società attrice in relazione ai tre rapporti bancari intrattenuti dalla con sono parzialmente fondate. Parte_1 Controparte_1
3.1 Occorre evidenziare come le domande attoree riguardino i rapporti bancari di seguito indicati:
a) Conto corrente ordinario n. 156688
3 In relazione al contratto di conto corrente in esame, è stato depositato in atti il contratto del
18.4.2006 che prevede la regolamentazione del rapporto alle seguenti condizioni (doc. 8 fascicolo parte convenuta):
- tasso interessi creditori: nominale 0,0500% - effettivo 0,0500%;
- tasso interessi debitori entro fido e fuori fido: nominale 13,7500% - effettivo 14,4754%;
- tasso interessi debitori per utilizzo s.b.f.: nominale 8,2500% - effettivo 8,5088%;
- c.m.s. entro e fuori fido: 1,3000%;
- c.m.s. per utilizzo s.b.f.: 0,125%;
- periodicità liquidazione degli interessi: trimestrale;
- regolamentazione spese e valute.
Con successivo contratto del 15.10.2012 sono state in parte modificate le condizioni economiche applicate al rapporto (doc. 9), essendo state pattuite le seguenti clausole:
- tasso interessi creditori: nominale 0,0100% - effettivo 0,0100%;
- tasso interessi debitori entro fido: nominale 9,8560% - effettivo 10,2263%;
- tasso interessi debitori fuori fido: nominale 14,0810% - effettivo 14,8421%;
- commissione per l'affidamento: 1,5000% annuale, 0,375% trimestrale (modalità di calcolo specificate);
- periodicità liquidazione degli interessi: trimestrale;
- regolamentazione spese e valute;
In ordine al rapporto in esame, la banca ha depositato in giudizio gli estratti conto integrali del rapporto, dalla data di accensione (18.4.2006) fino alla chiusura (13.12.2014), recanti un saldo negativo di euro 79.602,74 (cfr. allegati alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.).
b) Conto anticipo fatture n. 159155
In ordine al citato rapporto contrattuale, la banca ha depositato il documento di sintesi del
6.6.2006 per linea di credito anticipo fatture (doc. 4), nel quale non sono indicati i tassi debitori, c.m.s. e spese valute, nonché il documento di sintesi del 15.10.2012 (doc. 5), nel quale sono riportate le seguenti condizioni: tasso interessi debitori entro fido: nominale 6,5370% - effettivo 6,6990%;
tasso interessi debitori fuori fido: nominale 6,7680% - effettivo 6,9417; periodicità liquidazione degli interessi: trimestrale;
commissione per l'affidamento: non indicata l'aliquota; regolamentazione spese.
4 Risultano depositati in atti anche gli estratti conto dal 1.6.2006 (data di accensione) fino al
31.12.2014 (data di chiusura), recanti un saldo finale a debito per la correntista di euro
31.244.
c) Conto anticipo contratti a breve termine n. 186067
In ordine al contratto in esame, risultano depositati in giudizio il contratto del 8.8.2007 (doc.
6) nel quale sono riportate le condizioni di seguito indicate: tasso interessi debitori entro fido e fuori fido: nominale 9,0000% - effettivo 9,3083;
c.m.s. su utilizzo debitore e su utilizzo eccedente: 1,3000%; periodicità liquidazione degli interessi: trimestrale;
regolamentazione spese e valute.
È stato depositato anche il successivo contratto del 15.10.2012, nel quale sono riportate le seguenti condizioni modificative del rapporto:
tasso interessi debitori entro fido: nominale 6,8560% - effettivo 7,0343%; tasso interessi debitori fuori fido: nominale 6,7680% - effettivo 6,9417%;
periodicità liquidazione degli interessi: trimestrale;
commissione per l'affidamento: non indicata l'aliquota; regolamentazione spese.
Con riguardo alla documentazione probatoria, la banca ha depositato gli estratti conto integrali dalla data di accensione del rapporto (8.8.2007) fino alla data di chiusura
(31.12.2014), con un saldo negativo per la correntista di euro 106.000.
3.2 Operate le superiori premesse, la domanda di accertamento della nullità dei contratti per la mancata specifica pattuizione in forma scritta degli interessi debitori, in violazione dell'art. 1284 c.c., è solo parzialmente fondata.
Dalla documentazione in atti (come sopra evidenziato) emerge la prova della pattuizione delle condizioni contrattuali relative a tutti i rapporti oggetto di causa, ad eccezione del conto anticipo fatture n. 159155, per il quale risulta omessa la specifica indicazione delle condizioni economiche che regolano il rapporto nel contratto del 6.6.2006 (doc. 4). Ne consegue la nullità dell'applicazione di interessi in misura superiore a quella legale dalla data di accensione del rapporto (6.6.2006) fino al 14.10.2012; con riguardo al periodo successivo il rapporto è stato regolato dal contratto del 15.10.2012 (doc. 5) nel quale, come sopra evidenziato, risultano correttamente riportati gli interessi passivi.
5 3.3 Con riguardo alla capitalizzazione degli interessi debitori, va ricordato l'ormai ormai noto revirement della giurisprudenza di legittimità in ordine alla sussistenza di “usi contrari” cui fa riferimento l'art. 1283 c.c. quando vieta il c.d. anatocismo.
Con l'orientamento inaugurato dalla decisione n. 2374/99 della Corte di Cassazione e rapidamente consolidatosi (cfr., per tutte, Cass., sez. un. n. 21095/04), la Suprema Corte ha negato la natura normativa degli usi in materia bancaria e ha ritenuto la nullità delle clausole bancarie che prevedevano interessi anatocistici. È noto che l'art. 120, comma 2, d.lgs. n.
385/1993, introdotto dall'art. 25, comma 3, d.lgs. n. 342/1999, abbia demandato al CICR la determinazione delle modalità e dei criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria (precisando che va assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi, sia debitori che creditori). Conseguentemente, il CICR, con delibera del giorno 09/02/2000
(cfr. art. 2, comma 2), ha stabilito che nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere assicurata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
Nella fattispecie che occupa, il contratto di conto corrente concluso inter partes – su cui sono regolati i conti anticipi – prevede la medesima periodicità (trimestrale) della capitalizzazione.
Tuttavia, detta periodicità trimestrale risulta in concreto impedita dalla pattuizione del medesimo tasso di interesse creditore sia con riferimento al tasso nominale sia con riferimento al tasso effettivo annuo, in misura pari al 0,05% nel contratto del 18.4.2006 ed allo 0,01% nel contratto del 15.10.2012.
In questi termini, si è recentemente espressa la giurisprudenza di legittimità affermando che
“la previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delib. CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione
infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.” (cfr. Cass. n. 4321/2022 e, in senso conforme, Cass.
18664/2023).
Per quanto sopra, la coincidenza tra il tasso nominale ed il tasso annuo effettivo degli interessi creditori svilisce la clausola che prevede la pari periodicità trimestrale della capitalizzazione, non emergendo per i tassi attivi l'incremento determinato dalla 6 capitalizzazione trimestrale;
ne consegue l'asimmetria tra gli interessi debitori (capitalizzati trimestralmente) e gli interessi creditori (capitalizzati annualmente) tale da comportare la nullità della clausola.
3.4 È parzialmente fondata la domanda di accertamento della nullità delle commissioni di massimo scoperto.
In diritto va ricordato che, prima dell'entrata in vigore della legge n. 2/2009, è stata rilevata, per un verso, la non illegittimità della CMS, in quanto dotata di un preciso fondamento causale, consistente nella remunerazione dell'obbligo della banca di tenere a disposizione del cliente una determinata somma di denaro per un certo tempo e a prescindere dal suo effettivo utilizzo (cfr. Cass., sez. I, 19/10/2017 n. 24806); per altro verso, la nullità della CMS per indeterminatezza dell'oggetto, allorquando nel contratto non ne siano indicati il tasso, le modalità di calcolo e la periodicità.
Con l'entrata in vigore della legge n. 2/2009, per contro si è stabilito che: 1) è legittima la commissione di massimo scoperto, sub specie sia di commissione di massimo scoperto, sia di commissione di messa a disposizione dei fondi;
2) vanno introdotte alcune limitazioni a tutela della clientela per entrambe le ipotesi (sussistenza di un saldo a debito - su un conto affidato -
per un periodo continuativo pari o superiore a trenta giorni); 3) sono nulle le (sole) clausole contrattuali stipulate in violazione delle suddette limitazioni.
Può pertanto dirsi che la norma, pure omettendo ogni definizione più puntuale della CMS,
abbia effettuato una ricognizione dell'esistente con l'effetto sostanziale di sancire definitivamente la legittimità di siffatto onere e, per tale via, di sottrarla alle censure di legittimità sotto il profilo della mancanza di causa.
Più recentemente, con d.l. n. 201/2011, convertito con modificazione in legge n. 214/2011, è stato introdotto nel TUB l'art. 117 bis, poi modificato con d.l. n. 29/2012, convertito con modificazione in legge n. 62/2012.
Nella formulazione dell'art. 117 bis attualmente vigente, al primo comma vengono tipizzate le commissioni di affidamento (CA) per l'apertura di credito in conto corrente;
al comma 2 sono disciplinate le commissioni applicabili in caso di sconfinamento;
il comma 3 prevede la nullità
delle clausole che prevedono oneri diversi e non conformi a quelli indicati nei primi due. Il quarto comma, infine, attribuisce al CICR la competenza ad adottare disposizioni, anche di trasparenza, applicative dell'articolo e ad estendere il raggio di azione della norma a contratti ulteriori rispetto ad aperture di credito e conti correnti "per i quali si pongano analoghe
7 esigenze di tutela del cliente". Conseguentemente, nel vigore della nuova disciplina, i contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri per il cliente, da un lato, una commissione "omnicomprensiva" (ma inferiore allo 0,5 per cento per trimestre), "calcolata in
maniera proporzionale rispetto alla somma a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento"; dall'altro, un tasso di interesse debitore sulle somme utilizzate. Secondo
quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lett. ii), D.M. 30 giugno 2012, n. 644, la commissione di affidamento si applica "sull'intera somma messa a disposizione del cliente in base al
contratto", e per il periodo in cui la stessa somma è messa a disposizione del cliente.
La disciplina così richiamata è dichiarata applicabile ai contratti di apertura di credito e di conto corrente in corso alla data del1 luglio 2012; contratti che, conseguentemente, devono essere adeguati, ai sensi dell'art. 118 TUB, entro il giorno 1 ottobre 2012, con l'introduzione di clausole conformi alle disposizioni dell'art. 117 bis TUB
Con riguardo al periodo antecedente all'entrata in vigore della legge n. 2/2009, può dunque ritenersi, per un verso, la non illegittimità della CMS, in quanto dotata di un preciso fondamento causale;
per altro verso, la nullità della CMS per indeterminatezza dell'oggetto, allorquando nel contratto non ne siano indicati il tasso, le modalità di calcolo e la periodicità.
Nel caso di specie, va dichiarata la nullità della commissione di massimo scoperto prevista nel contratto di conto corrente n. 156688 del 18.4.2006, atteso che nel contratto è stata prevista soltanto l'applicazione di una commissione di massimo scoperto entro e fuori fido pari al
1,300% ed una commissione per utilizzo s.b.f. del 0,125%% senza indicazione della periodicità, delle modalità di calcolo e dei limiti proporzionali dell'affidamento. È, invece,
valida la commissione per affidamento prevista nel successivo contratto del 15.10.2012, pattuita in misura pari al 0,375 a trimestre (ed al 1,50% annui), essendo rispettosa delle prescrizioni introdotte dall'art. 117 bis e dalla circolare CICR.
Parimenti nulla è la commissione di massimo scoperto pattuita nel contratto di anticipo a breve termine n. 186067 del 8.8.2007 (doc. 6), essendo pattuita in misura pari al 1,300% senza indicazione della periodicità, delle modalità di calcolo e dei limiti proporzionali dell'affidamento.
Con riguardo ai contratti del 6.6.2006 e 15.10.2012 relativi al conto anticipo fatture n. 159155 ed al contratto del 15.10.2012 relativo al conto anticipi a breve termine non è stata indicata l'aliquota della commissione di massimo scoperto, sicché va dichiarata l'illegittimità dell'applicazione della c.m.s. in mancanza di espressa pattuizione. 8 3.5 Non è fondata la domanda concernente il superamento del tasso soglia di cui alla legge
108/1996.
Giova premettere che l'usura possa venire in rilievo esclusivamente con riferimento alle pattuizioni originarie (con il contratto o con patti successivi), essendo priva di fondamento la diversa tesi dell'illiceità della pretesa del pagamento di interessi ad un tasso che, sebbene pattuito lecitamente – perché non superiore, alla data della pattuizione, alla soglia dell'usura definita con il procedimento previsto dalla legge n. 108/1996 – abbia superato al momento del pagamento il tasso soglia (cfr. ex multis Cass., S.U., 19.10.2017, n. 24675).
In merito all'incidenza della commissione di massimo scoperto sulla determinazione della soglia usuraria, le “Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo medio globale ai sensi della legge sull'usura” pubblicate dalla Banca d'Italia hanno distinto i criteri di calcolo del TEG in due periodi, il primo fino a quarto trimestre del 2009 ed il secondo successivamente al quarto trimestre del 2009.
Con riguardo al primo periodo, il criterio di calcolo del TEG è quello determinato dalla seguente formula: interessi x 36.500/numeri debitori + oneri x 100/accordato. Il criterio suindicato va integrato con quanto previsto dalle Sezioni Unite n. 16303/2018, secondo cui “In
tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo
anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l.
n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del
superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale
(TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo
globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1,
della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi,
poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra
l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”.
9 In merito al periodo successivo al quarto trimestre del 2009, il criterio di determinazione del
TEG previsto dalle Istruzioni della Banca d'Italia è il seguente: interessi x 36.500/numeri debitori + oneri su base annua x 100/accordato.
Va, infine, rammentato che secondo Cass. 8383/2024 “in tema di usura, nei rapporti di credito regolati in conto corrente bancario la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi –
anche ove sia stata legittimamente concordata secondo quanto previsto dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000 – deve essere inserita nel conto delle voci rilevanti ai fini della verifica del
superamento del "tasso soglia", poiché, anche se lecita, costituisce un costo del credito concesso (Cass., n. 33964/2022, che in motivazione chiarisce altresì che le Istruzioni della
Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi ai sensi della legge 108/1996, non prevedano affatto
– contrariamente a quanto qui sostenuto dalla ricorrente – l'esclusione degli effetti dell'anatocismo nella rilevazione dei tassi in concreto applicati). A maggior ragione il principio vale allorché l'anatocismo sia stato applicato addirittura illegittimamente”. Ne consegue la necessità di considerare, ai fini del calcolo dell'usura, gli effetti della capitalizzazione, quale costo legato al credito.
Tanto esposto, l'istruttoria espletata è stata caratterizzata da frequenti e numerosi richiami dell'originario consulente (dott. ), che nelle proprie relazioni ha dapprima escluso e Per_2
poi rilevato il superamento della soglia usuraria senza fare applicazione dei criteri suindicati.
Le conclusioni contenute nell'originaria relazione del 20.1.2019 e nelle successive relazioni integrative del 9.6.2022, 28.2.2023, 4.7.2023, 27.10.2023 e 9.5.2024 non sono attendibili, non essendosi il CTU attenuto ai criteri sopra enunciati.
Meritano di essere integralmente recepite le conclusioni a cui è pervenuto il dott. Per_3
(nominato in sostituzione del precedente), il quale, facendo corretta applicazione dei principi sopra enunciati e con argomentazioni tecnico giuridiche ineccepibili, ha escluso con riguardo a ciascuno dei conti correnti in esame, il superamento della soglia usuraria.
Appare opportuno, in quanto oggetto di rilievi di parte attrice, l'iter logico argomentativo sviluppato dal CTU, il quale ha così esposto (pag. 12-13): in applicazione dei criteri appena enunciati, si è proceduto come segue:
- in relazione ai contratti stipulati fino al 4^ trimestre 2009, sono stati confronti separatamente il tasso effettivo e l'aliquota della c.m.s. (non annualizzata) con le relative soglie;
l'eventuale eccedenza dell'aliquota della c.m.s. rispetto alla relativa soglia è stata
10 compensata con il “margine” eventualmente generato dal confronto tra il tasso d'interesse effettivo e la relativa soglia;
- in relazione ai contratti stipulati dal 1^ trimestre 2010, il tasso effettivo (TAE) è stato
sommato alle commissioni annualizzate e confrontato con la relativa soglia. I tassi soglia sono stati rilevati dai decreti ministeriali coevi al periodo oggetto d'indagine. In particolare, tenuto conto della tipologia dei rapporti (c/c ordinario e c/c anticipi), si è fatto riferimento alle seguenti categorie di operazioni:
- per il c/c ordinario cc n.156688, alla categoria << aperture di credito in conto corrente
>>;
- per i c/c anticipi n.186067 e n.159155 alla categoria << anticipi, sconti commerciali e altri
finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche>>.
Infine, non risultando dai documenti di sintesi in atti, né da altri documenti contrattuali, la
concessione di eventuali affidamenti a valere sui predetti rapporti, ai fini della individuazione delle classi d'importo (cui corrispondono differenti tassi soglia), l'accordato è stato desunto dalle informazioni riportate negli estratti conto scalari relativi al primo trimestre successivo alla sottoscrizione dei contratti. Più in particolare, si è fatto riferimento:
- per il c/c ordinario n.156688, alla classe di importo fino a € 5.000,00 con riferimento ad
entrambi i contratti riferiti a detto conto;
- per il c/c anticipi n.186067, alla classe di importo oltre € 100.000,00, anche in questo caso
con riferimento a entrambi i contratti riferiti a detto conto;
- per il c/c anticipi n.159155, alla classe di importo oltre € 100.000,00, con riferimento al solo
contratto del 15.10.2012, non essendo indicati i tassi nel precedente contratto del 6.6.20026.
La CMS soglia è stata ricavata aumentando del 50% l'aliquota media pubblicata nei medesimi decreti.
Il CTU ha riportato i dati nella tabella ed ha concluso affermando che “le condizioni pattuite nei contratti non hanno mai superato il tasso soglia”.
Meritano di essere integralmente condivise le conclusioni a cui è pervenuto il CTU, non apparendo convincenti i rilievi posti dal consulente di parte attrice, dott. Nello Per_4
specifico, non è convincente quanto evidenziato dal consulente di parte in ordine alle modalità di calcolo del c.d. “margine” indicato dalle Sezioni Unite del 2018 e, in particolare, in merito al fatto che il consulente avrebbe dovuto annualizzare la CMS indicata in contratto su base trimestrale. Siffatta modalità di calcolo, come evidenziato dal CTU, non è rispettosa dei criteri
11 indicati dalle Sezioni Unite, in base ai quali “ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta … va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale
d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS)
eventualmente applicata - intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento - rispettivamente con il tasso soglia e con la "CMS soglia … compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il "margine" degli
interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”. Come correttamente evidenziato dal CTU, “consapevole che la CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi della legge sull'usura è rilevata su base trimestrale, la Suprema Corte ha proposto il confronto tra la CMS concretamente applicata al rapporto, intesa quale commissione
calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento
e la “CMS soglia”.
Nessuna rilevanza, infine, la presenza di eventuali affidamenti risultanti dagli estratti conto, essendo ius receptum il principio di irrilevanza della c.d. usura sopravvenuta.
Alla luce delle superiori considerazioni, pienamente condividendo le risultanze della CTU, va escluso che nei rapporti bancari oggetto di causa si sia verificato il superamento della soglia usuraria.
4. Venendo alla rideterminazione del saldo, occorre evidenziare come, a fronte della domanda di accertamento negativo formulata dalla società attrice, abbia proposto, in Controparte_1
via riconvenzionale, domanda condannatoria di adempimento degli importi dei saldi epurati dalle nullità riscontrate.
Sul versante dell'onere probatorio, occorre rammentare l'indirizzo di legittimità, secondo cui
“qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest'ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga
domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese” (Cass. 9201/2015, Cass.
3374/2007, Cass. 12963/2005).
Nel caso di specie, la banca ha pienamente assolto all'onere probatorio su di essa incombente, avendo depositato in giudizio i contratti che regolano i tre rapporti e gli estratti conto integrali, dalla data di apertura fino alla chiusura, dei conti.
12 Ciò detto, la domanda riconvenzionale è parzialmente fondata.
Il consulente tecnico d'ufficio (dott. ) ha rideterminato i saldi dei conti in ragione Per_3
delle nullità sopra riscontrate, attenendosi ai criteri di seguito indicati.
In merito al conto corrente ordinario n. 156688, il consulente ha così esposto:
I saldi contabili giornalieri sono stati ordinati per valuta e depurati degli addebiti/accrediti
per interessi e c.m.s., nonché degli addebiti per competenze giro-contate dai conti anticipi
n.186067 e n.159155 e da altro/i conto/i non dedotti in giudizio. Sui saldi come sopra
rettificati:
- sono stati computati gli interessi attivi e passivi in applicazione dei tassi convenuti in seno ai
contratti in atti, ovvero del tasso concretamente praticato dalla banca (debitore o creditore) se
più favorevole per la correntista;
- sebbene nei contratti in atti sia prevista la reciprocità della capitalizzazione, stante tuttavia
la previsione di un TAN coincidente con il TAE, i relativi saldi sono stati rielaborati senza operare alcuna capitalizzazione degli interessi, come chiarito dalla Suprema Corte con
ordinanza n.4321/2022. Gli interessi, pertanto, sono stati contabilizzati in apposita colonna e sommati algebricamente al saldo finale della rielaborazione;
- in conseguenza, sul conto in commento non sono state capitalizzate nemmeno le competenze
maturate sui conti anticipi n.186067 e n.159155, per come rideterminate in applicazione dei criteri descritti nel prosieguo. Anche dette competenze sono state contabilizzate in apposite
colonne (evitandone, quindi, la capitalizzazione) e sommate algebricamente al saldo finale della rielaborazione;
- le competenze relative a conti non dedotti in giudizio sono state espunte dalla linea capitale del c/c in commento al fine di eliminare gli effetti della loro capitalizzazione;
dette competenze
sono state riportate (nel loro ammontare originario, in quanto non oggetto di rielaborazione)
in apposita colonna e sommate algebricamente al saldo finale della rielaborazione;
- stante l'omessa indicazione di modalità di calcolo sufficientemente determinate nei contratti
in atti, nonché tenuto conto della loro concreta applicazione sull'utilizzato, non sono state computate le c.m.s.;
- sono state espunte le “commissioni per istruttoria veloce” e le “spese per utilizzo oltre o assenza fido” in quanto non pattuite;
- è stata mantenuta la “commissione per l'affidamento” limitatamente alla quota parte di essa riferibile al c/c ordinario, mentre è stata espunta la quota di detta commissione liquidata sul
13 predetto c/c ordinario ma riferibile ai rapporti di c/c anticipi in quanto nei relativi contratti non ne risulta indicata l'aliquota pattuita;
- sono state mantenute le altre spese trimestrali addebitate dalla banca in quanto
regolarmente pattuite.
In merito al conto anticipi n. 159155, il consulente ha così operato:
Stante l'omessa indicazione in seno al contratto sottoscritto il 6.6.2006 del c.d. “regolamento delle valute” i saldi giornalieri sono stati ordinati sterilizzando gli effetti della antergazione e postergazione delle valute operata dalla banca e depurati degli addebiti per interessi e competenze, nonché degli accrediti di dette competenze per giro-conto al c/c ordinario.
Sui saldi come sopra rettificati:
- stante l'omessa indicazione in seno al contratto sottoscritto il 6.6.2006 dei tassi debitori entro fido e fuori fido, i saldi sono stati rielaborati fino al 14.10.2012 in applicazione del tasso sostituivo di cui all'art. 117 TUB nel testo antecedente al D.Lvo. n.14/10. Per il periodo successivo sono stati computati gli interessi attivi e passivi in applicazione dei tassi convenuti
in seno al contratto del 15.10.2012, ovvero del tasso concretamente praticato dalla banca se più favorevole per la correntista;
- non sono state computate le c.m.s. per le medesime ragioni indicate al precedente punto a);
- stante l'omessa pattuizione delle spese trimestrali in seno al contratto del 6.6.2006, le stesse non sono state computate fino al 14.10.2012. Da tale data in poi sono state computate in
quanto regolamentate in seno al contratto del 15.10.2012;
- non si è proceduto alla capitalizzazione degli interessi che sono stati contabilizzati a
margine della rielaborazione del conto in commento. Come riferito al superiore punto a), detti interessi sono stati poi trasfusi in apposita colonna riportata a margine della rielaborazione
del c/c ordinario e sommati algebricamente al saldo finale della rielaborazione di tale
rapporto.
Infine, con riguardo al conto anticipo contratti a breve termine n. 186067, il CTU ha esposto:
I saldi contabili giornalieri sono stati ordinati per valuta e depurati degli addebiti per interessi e competenze, nonché degli accrediti di dette competenze per giro-conto al c/c
ordinario. Sui saldi come sopra rettificati:
- sono stati computati gli interessi attivi e passivi in applicazione dei tassi convenuti in seno ai
contratti in atti, ovvero del tasso concretamente praticato dalla banca se più favorevole per la correntista;
14 - non sono state computate le c.m.s. per le medesime ragioni indicate al precedente punto a);
- non si è proceduto alla capitalizzazione degli interessi che sono stati contabilizzati a margine della rielaborazione del conto in commento. Come riferito al superiore punto a), detti
interessi sono stati poi trasfusi in apposita colonna riportata a margine della rielaborazione del c/c ordinario e sommati algebricamente al saldo finale della rielaborazione di tale
rapporto.
Facendo applicazione dei criteri sopraindicati, il CTU è condivisibilmente pervenuto alla determinazione di un saldo a debito per la società correntista di euro 120.529,66 alla data del
31.12.2014, di cui: euro 16.714,34 quale saldo del conto corrente ordinario n. 15668, euro
31.244,00 quale saldo debitore del conto anticipi n.159155, ed euro 106.000,00 quale saldo debitore del conto anticipi n.186067.
Per quanto sopra, accogliendo la domanda riconvenzionale, va condannata Parte_1
al pagamento della somma di euro 120.529,66 in favore di (e, per essa, di Controparte_1
, oltre interessi dalla data della proposizione della domanda riconvenzionale CP_3
calcolati applicando il tasso convenzionale relativo a ciascuno dei contratti sugli importi a saldo rispettivamente calcolati dal CTU (euro 16.714,34 per il conto corrente ordinario n.
15668, euro 31.244,00 per il conto anticipi n.159155, ed euro 106.000,00 per il conto anticipi n.186067).
6. La domanda condannatoria proposta da nei confronti Controparte_1 CP_5
terzo chiamato in causa, è fondata.
Giova premettere che il 2.8.2007 ha rilasciato in favore della CP_5 Parte_1
una fideiussione omnibus a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalla
[...]
società nei confronti di fino alla concorrenza di euro 760.000 (doc. 10 Controparte_1
fascicolo convenuta).
Ciò detto, con la comparsa di risposta del 20.4.2016 si è limitato ad una CP_5
generica contestazione delle domande proposte dalla nei suoi confronti e Controparte_1
ha spiegato intervento adesivo rispetto alle domande proposte da Soltanto Parte_1
all'udienza del 20.5.2024, quando ormai le preclusioni in ordine all'attività assertiva e probatoria erano ormai maturate, ha eccepito la nullità della clausola di deroga CP_5
al termine semestrale di cui all'art. 1957 contenuta nell'art. 6 della fideiussione omnibus sia perché riproduttiva delle intese anticoncorrenziali vietate sia perché posta in violazione delle regole di tutela del consumatore.
15 L'eccezione in esame è certamente tardiva ma, nella misura in cui involge profili di nullità
rilevabili d'ufficio, va comunque esaminata, tanto che sulla questione in esame è stato provocato il contraddittorio delle parti.
Ebbene, in ordine alla possibile nullità parziale della fideiussione per contrasto con la disciplina antitrust, è noto che, con la sentenza n. 41994/2021, le Sezioni Unite della
Cassazione, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, sono intervenute sulla questione della validità delle clausole contenute nei contratti di fideiussione conformi a quelle contenute nello schema ABI del maggio 2003, affermando il seguente principio di diritto: “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in
relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del
1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema
unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
La declaratoria di nullità parziale riguarda esattamente le clausole contenute negli artt. 2, 6 e
8 dello schema ABI, tra cui vi è quella di deroga all'art. 1957 c.c., sanzionate con il provvedimento della Banca di Italia n. 55 del 2.5.2005.
La presunzione di nullità parziale delle clausole contenute nei moduli di fideiussione che riproducono lo schema unilaterale costituente l'intesa vietata va, tuttavia, limitata all'ambito applicativo del provvedimento sanzionatorio emesso dalla Banca di Italia.
Nel caso di specie, in merito alla fideiussione omnibus del 2.8.2017, invece, difetta la prova della violazione dell'intesa anticoncorrenziale. non ha allegato il CP_5 provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 che stabilisce il contrasto con la disciplina anticoncorrenziale delle fideiussioni omnibus redatte in conformità agli schemi predisposti dall'ABI. Peraltro, la fideiussione in esame si colloca in un periodo successivo rispetto a quello oggetto di accertamento da parte della Banca d'Italia col provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 (ottobre 2002 -maggio 2005), rispetto al quale nessuna indagine è stata svolta dall'autorità di vigilanza, sicché incombeva sugli opponenti fornire la prova del coinvolgimento dell'istituto di credito convenuto nelle intese che hanno portato alla formazione del modello di fideiussione.
16 Passando al secondo profilo, la possibilità di considerare consumatore nella CP_5
vicenda negoziale in esame è esclusa in radice dal fatto che il predetto, proprio nel periodo in cui ha rilasciato la fideiussione, ricopriva la carica di amministratore della società attrice,
società che all'epoca era denominata C.G.S. s.r.l. Tanto si desume dalla visura camerale storica allegata dal difensore di depositata in uno alla nota del 3.10.2024 Controparte_1
della banca (pag. 49). È pacifico, pertanto, che avesse rilasciato la garanzia CP_5
personale in favore della banca per scopi inerenti la propria attività professionale ed imprenditoriale, dunque in veste di professionista (secondo la definizione contenuta nell'art. 3 del codice del consumo).
Esclusa, pertanto, la possibilità di rilevare ex officio la vessatorietà delle clausole di deroga del termine di cui all'art. 1957 c.c. (ai sensi dell'art. 36, comma 3, codice consumo), occorre ricordare che l'eccezione di cui all'art. 1957 c.c. abbia natura di eccezione in senso stretto
(Cass. 4373/2018), sicché la stessa non è rilevabile d'ufficio ed andava sollevata, a pena di decadenza, con la comparsa di risposta tempestivamente depositata.
Alla luce delle suesposte considerazioni, la domanda condannatoria proposta nei confronti di va accolta ed il predetto va condannato, in solido con al CP_5 Parte_1
pagamento della somma di euro 120.529,66, oltre interessi come sopra calcolati, in favore di
(e, per essa, di . Controparte_1 CP_3
7. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
Ai fini della valutazione della parte soccombente, assume maggiore incidenza causale la soccombenza della società attrice e del terzo rispetto al parziale accoglimento delle domande dichiarative formulate dall'attrice. Peraltro, a seguito della consulenza, è stato ridotto soltanto il saldo del conto corrente ordinario e non anche i saldi dei conti anticipi.
Le spese di lite si liquidano, ai sensi del d.m. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum,
applicando in favore di i valori medi delle fasi di studio (euro 2.552), Controparte_1
introduttiva (euro 1.628), istruttoria (euro 5.670) e decisionale (euro 14.103). In favore di le spese vanno liquidate riducendo del cinquanta percento i valori medi delle CP_3
suindicate fasi processuali, stante la costituzione della società in data 11.3.2019 (dopo il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c.) e la minore attività processuale alla stessa riferibile.
Per quanto sopra, e vanno condannati, in solido tra loro, al Parte_1 CP_5
pagamento della somma di euro 14.103 in favore di e di euro 7.051,50 in Controparte_1
favore di CP_3
17 Le spese delle CTU, in atti liquidate, vanno definitivamente poste a carico di Parte_1
e in ragione di metà ciascuno. CP_5
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 7197/2015
R.G., disattesa ogni contraria istanza:
ACCOGLIE parzialmente le domande attoree e, per l'effetto, dichiara la nullità parziale del contratto di conto corrente ordinario n. 159155, del conto anticipo fatture n. 159155 e del conto anticipo contratti a breve termine n. 186067, come indicato in parte motiva;
ACCOGLIE parzialmente la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna Parte_1
e in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 120.529,66, oltre
[...] CP_5
interessi come sopra calcolati, in favore di e, per essa, di Controparte_1 CP_3
CONDANNA la società e in solido tra loro, al pagamento Parte_1 CP_5
delle spese di lite, che liquida in euro 14.103 (oltre spese generali, iva e c.p.a.) in favore di ed euro 7.051,50 (oltre spese generali, iva e c.p.a.) in favore di Controparte_1 CP_3
[...]
PONE le spese delle consulenze tecniche d'ufficio, in atti liquidate, definitivamente a carico di e in ragione di metà ciascuno. Parte_1 CP_5
Così deciso in Catania, il 14 giugno 2025
Il giudice
dott. Fabio Salvatore Mangano
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