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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 23/06/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Anna Rita Pasca presidente dr. Riccardo Mele consigliere dr. Carolina Elia consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 467 del ruolo generale delle cause dell'anno 2023
TRA
(c.f. ), rappresentato e PA C.F._1 difeso dall'avv. Marcello Zizzi, come da mandato in atti
APPELLANTE
E
(p.i. Controparte_1
), in persona del curatore fallimentare pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv. Monica Coniglio, come da mandato in atti
APPELLATA
A seguito di trattazione scritta disposta con ordinanza del 21.12.2023 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1 La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
“Con atto di citazione del 5-3-2020, La Curatela del Fallimento Controparte_2
n. 19/2011, evocava in giudizio, , innanzi al Tribunale di Brindisi,
[...] PA premettendo quanto segue:
- con sentenza n. 934 del 02.10.2013 il signor , amministratore PA della società (P. iva ) corrente in Fasano alla Controparte_1 P.IVA_1 via Roma n. 341, dichiarata fallita dal Tribunale di Brindisi con sentenza nr. 20 del
31.05.2O11 (doc. 2), veniva condannato dal Tribunale penale di Brindisi per il reato di bancarotta fraudolenta (art. 216 comma 1 nr. 1 e 223 L. Fall.), alla pena di anni due di reclusione nonché al risarcimento dei danni, da liquidarsi in sede propria, subiti dalla
Curatela costituitasi parte civile, per avere distratto e/o occultato somme del patrimonio della società fallita pari a €. 174.300,00;
- la sentenza di prime cure veniva pienamente confermata dalla Corte d'Appello di
Lecce con sentenza nr. 543 del 07.03.2016 (doc. 3);
- che il ricorso in Cassazione interposto dall'imputato veniva, invece, dichiarato inammissibile con ordinanza n. 48053-17 del 27.09.2017 depositata il successivo
18.10.2017 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione settima sez. penale (doc. 4), sicché la sentenza di condanna è ormai da tempo divenuta irrevocabile riguardo anche alle statuizioni civili;
- che alla stregua di tale sentenza, la curatela ha titolo per intraprendere il presente giudizio civile nei confronti del signor al fine di consentire PA
l'acquisizione all'attivo della procedura di quel che è stato sottratto dal patrimonio sociale a seguito delle accertate sue condotte distrattive;
- che nel caso di specie le pronunzie di merito del Tribunale e della Corte d'appello, hanno specificatamente individuato e accertato quale presupposto della condanna generica, le singole condotte addebitate al e l'ammontare degli importi PA distratti/occultati pari ad € 174.300,00;
- invero dall'esame della situazione contabile della società . Controparte_2 risulta che a far data dal 2004 (anno in cui il ha prelevato dai conti correnti PA della società la complessiva somma di € 174.300,00 in assenza di ogni autorizzazione o
pag. 2/9 indicazione di qualsiasi titolo giustificativo) la società ha subito una grave perdita economica;
- dalla stessa lettura dei bilanci si rileva infatti che il volume di affari della società che nel 2004 era pari ad € 1.006.116,00, nell'anno successivo (2005) crollava ad € 195,00.
- tale situazione di deficit patrimoniale è andata progressivamente aggravandosi negli anni successivi sino a portare la società al fallimento nel Controparte_2
2011;
- il Curatore avv. chiedeva in più occasioni al sig. , la Controparte_3 PA restituzione delle somme illegittimamente distratte nonché il risarcimento dei danni derivati alla società dalla condotta illecita da lui tenuta ed accertata penalmente, da ultimo con nota p.e.c. del 16.09.2019 (doc. 5) al difensore costituito nei giudizi penali
Avv. Marcello Zizzi;
- dette richieste rimanevano prive di riscontro e quindi in data 10.10.2019 il G.D. dott.ssa autorizzava il curatore all'avvio dell'azione civile di restituzione e Per_1 risarcimento (cfr. doc. 1).
Alla stregua di tutto quanto sopra richiamato, dedotto, contestato ed allegato, la curatela del n. 19/11 Tribunale di Brindisi, citava Controparte_1
, innanzi al Tribunale di Brindisi, per sentir accogliere le PA seguenti conclusioni:
“A)Accertare e dichiarare la responsabilità del signor ai sensi PA degli artt. 185 c.p. e 2043 e segg. Cod. civ., per avere sottratto/distratto dalla società fallita la somma di € 174.300,00 come già accertato in sede penale, nonché per gli ulteriori conseguenti danni, patrimoniali (danno emergente e lucro cessante) subiti dalla stessa società a causa della ridetta condotta distrattiva nella misura che sarà accertata in corso di causa anche a seguito di consulenza contabile che sin d'ora si invoca
B) condannare quindi il sig. alla restituzione in favore della PA curatela del Fallimento concludente della predetta somma di € 174.300,00, nonché al pagamento dell'ulteriore risarcimento dei danni sopra richiesto che, ai fini della determinazione del valore della causa, si contiene entro il limite di €. 300.000.00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla domanda al soddisfo;
pag. 3/9 C)condannare comunque il convenuto al pagamento delle spese e dei compensi professionali”.
Con comparsa del 10 luglio 2020, si costituiva il convenuto che, alla stregua delle argomentazioni ivi sviluppate e alle quali si fa integrale riferimento, concludeva per il rigetto della avversa domanda”.
§ 1.1
All'esito del giudizio di primo grado, il tribunale di Brindisi con sentenza n. 1678/22 del 1.12.2022 ha dichiarato la responsabilità di ai sensi degli PA artt. 185 c.p. e 2043 e segg. c.c. per aver sottratto/distratto dalla società fallita la somma di € 174.300,00 come accertato in sede penale, e lo ha condannato alla restituzione di tale somma in favore della Curatela del fallimento attrice;
ha rigettato la domanda attrice, con riferimento alle altre voci di danno pretese dall'attrice; ha, infine, condannato il convenuto alla pagamento delle spese di lite.
§ 1.2
A fondamento della decisione, il giudice di prime cure ha argomentato come segue:
- ha, innanzitutto, chiarito che le eccezioni e ricostruzioni alternative dei fatti, offerte alle valutazioni del giudice civile dal convenuto , dovessero essere PA considerate come mere riproposizioni delle difese formulate dallo stesso nel giudizio penale, ed ivi disattese;
- ha ribadito, poi, la definitività della sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta a carico di , a seguito della declaratoria di inammissibilità del PA ricorso per cassazione;
- ha, inoltre, chiarito che nel giudizio penale, oltre ad essere stata affermata la responsabilità di , era stato accertato anche l'ammontare delle somme PA distratte/occultate ai danni del patrimonio sociale, che andavano, pertanto, restituite;
- ha, invece, ritenuto sfornite di prova le ulteriori voci di danno patrimoniale – relative al danno emergente e lucro cessante, asseritamente derivanti alla società dalla accertata condotta distrattiva tenuta dall'amministratore – rivendicate dalla Curatela del fallimento di Controparte_1
§ 2
pag. 4/9 Avverso la sentenza n. 1678/21 del tribunale di Brindisi ha proposto appello
[...]
ed ha chiesto che, in riforma integrale di tale provvedimento e previa PA sospensione dello stesso, fossero rigettate tutte le domande proposte in primo grado dalla Curatela del fallimento di con vittoria di spese e Controparte_1 competenze del doppio grado di giudizio.
La Curatela del fallimento di si è costituita in giudizio ed ha Controparte_1 chiesto il rigetto del gravame con vittoria di spese
All'udienza del 4.6.2025 a seguito di trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3
L'appello si articola in due motivi.
§ 3.1
Con il primo motivo di gravame, ha dedotto che avrebbe errato PA il tribunale ad affermare che tutte le questioni controverse portate alla sua attenzione fossero già state affrontate e risolte nel giudizio penale;
ad avviso dell'appellante, invece gli accertamenti eseguiti in sede penale“non possono avere alcuna influenza nel giudizio civile”. Nell'atto introduttivo del giudizio d'appello (a pag. 8) si legge, in proposito, che “l'accertamento della responsabilità penale non può vincolare in alcun modo il giudice civile in relazione alla quantificazione dei presunti danni subiti dalla parte civile a causa della condotta delittuosa posta in essere”.
Ciò premesso, l'appellante ha ribadito la propria ricostruzione dei fatti, già fornita nel primo grado di questo giudizio, secondo cui i prelievi di contante contestati sarebbero stati legittimamente eseguiti nell'esercizio dell'attività imprenditoriale della società, in quanto necessari per l'acquisto di autoveicoli da venditori esteri, che, per prassi, chiedevano il pagamento delle auto in contanti.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale di Brindisi con sentenza penale di condanna n. 934 del 2.10.2013, ha dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 216 co. 1 n. 1 e PA
223 L. Fall. e lo ha condannato alla pena di anni due di reclusione e al risarcimento dei pag. 5/9 danni subiti dalla parte civile costituitasi nel giudizio (l'odierna appellata Curatela del fallimento da liquidarsi in separata sede. Controparte_4
Tale pronuncia è stata poi confermata dalla Corte d'Appello di Lecce con la sentenza n.
543 del 7.3.2016, ed è divenuta definitiva il 18.10.2017 a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione esperito da . PA
Tanto premesso, per comodità di lettura, appare opportuno richiamare il co. 1 dell'art. 651 c.p.c., il quale stabilisce espressamente che “La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”.
L'efficacia extra-penale della sentenza di condanna riguarda, pertanto, l'avvenuto accertamento circa la sussistenza del fatto, l'illiceità penale della condotta e la sua commissione da parte dell'imputato ritenuto colpevole.
Fatto, illiceità e responsabilità penale del condannato sono, dunque, aspetti che non possono più essere messi in discussione.
Spesso accade, tuttavia, che il giudice penale dopo aver pronunciato una sentenza di condanna, rimetta il giudizio dinanzi al giudice civile per l'esatta quantificazione del risarcimento spettante alle parti civili.
Occorre, pertanto, focalizzare l'attenzione sulle dimensioni dell'area residua di indagine che è demandata, in tali casi, al giudice civile.
La suprema corte ha più volte chiarito che “la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia pronunciato altresì condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega in sede civile, un effetto vincolante in ordine alla declaratoria iuris di generica condanna al risarcimento, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile dell'esistenza e dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come dannoso e del nesso di causalità tra questi e i pregiudizi lamentati dai danneggiati”
pag. 6/9 (cfr. in tal senso: cass. civ., Sez. III, ord. 16 gennaio 2020 n. 8477, cass., civ. sez. III, sent. del 14 febbraio 2019, n. 4318, Cass., civ. sez. III, del 9 marzo 2018, n. 56).
Pertanto, in caso di condanna generica al risarcimento del danno, il giudice civile è chiamato ad accertare il nesso causale tra evento e danno.
Nel caso di specie, il particolare reato di cui è stato riconosciuto responsabile PA
, ovvero quello di bancarotta fraudolenta, è un reato squisitamente PA economico, consistente nella distrazione o occultamento di beni aziendali (nello specifico denaro) in danno dei creditori. Ed è proprio questa la condotta accertata in capo all'odierno appellante, ovvero quella di aver sottratto denaro dai conti intestati alla società da lui amministrata, mediante prelievi di contante non autorizzati o mediante l'incasso diretto di pagamenti per autoveicoli venduti dalla società.
Rintracciare prelievi non autorizzati o l'incasso diretto di importi destinati alla società non è stato difficile per la Curatela del fallimento, la quale già in sede penale ha documentato gli ammanchi emersi dalle scritture contabili. I prelievi fraudolenti venivano, infatti, annotati genericamente sotto la voce “prelevamenti soci da conto corrente” (di cui, invero, non vi è traccia di autorizzazione da parte dell'assemblea dei soci); gli incassi diretti di somme destinate alla società sono, invece, stati individuati dal curatore a seguito del raffronto tra le voci indicate nel mastro come “incassi” e le fatture di vendita emesse.
Gli ammanchi ai danni della società sono stati, dunque, provati documentalmente e quantificati in € 124.000,00 con riferimento agli importi indebitamente prelevati ed €
50.300,00 per gli incassi diretti operati da in luogo della società. PA
Tutta la copiosa documentazione da cui emerge con chiarezza lo stato di dissesto della società conseguente alle sottrazioni di denaro effettuate dall'amministratore è PA stata depositata dalla Curatela del fallimento appellata, già nel primo grado di giudizio
(cfr. fascicolo 1° grado della Curatela in cui vi sono i bilanci d'esercizio, le fatture di vendita delle autovetture, il libro giornale, l'inventario dei beni, il mastro prelevamenti in conto corrente, gli estratti conti distinte prelevamenti).
Tanto basta a ritenere assolto l'onere probatorio gravante sulla curatela: la prova degli ammanchi, in una con le risultanze contabili, consentono di affermare che le sottrazioni pag. 7/9 di denaro dalla cassa, compiute dal , hanno certamente contribuito a cagionare PA la crisi dell'azienda (poi sfociata nel fallimento).
A fronte della prova documentale fornita dall'attrice in primo grado, prive di consistenza si sono rivelate le argomentazioni reiterate anche in questa sede dall'appellante; la ricostruzione alternativa dei fatti, secondo cui sarebbe stato necessario prelevare somme (complessivamente ingenti) dalle casse societarie, per poter acquistare e pagare in contanti autoveicoli da fornitori esteri, comunque non ha trovato riscontro in istruttoria: se fosse vero che quel denaro prelevato in contante fosse stato utilizzato per acquistare veicoli da rivendere per conto della società, allora il curatore all'atto dell'apertura della curatela avrebbe dovuto rinvenire tali veicoli nel patrimonio sociale oppure, se nelle more tali veicoli fossero stati poi alienati, il ricavato di tali vendite avrebbe dovuto essere presente, o quanto meno tracciabile, nel patrimonio della società. Viceversa, come è stato riferito e documentato dal curatore già in primo grado, sul conto corrente non è stato rinvenuto nulla e non è risultato nessun veicolo intestato alla società (cfr. all. 15 Relazione ex art. 33 L.F. a firma del curatore dott.ssa
[...]
. CP_3
In definitiva, l'ipotesi difensiva di parte appellante non risulta sorretta da riscontri tranquillizzanti in ordine alla continuità dei flussi finanziari in uscita (denaro prelevato dalla cassa) ed in entrata (denaro ricavato dalla vendita dei veicoli asseritamente acquistati in contanti); da qui il giudizio di inverosimiglianza già espresso dal giudice penale e dal tribunale civile, nella sentenza impugnata.
Correttamente il tribunale ha disposto la restituzione delle somme indebitamente prelevate in favore della massa dei creditori, rappresentata dalla Curatela appellata.
§ 3.2
Con il secondo motivo di impugnazione, il ha censurato il capo della PA sentenza che ha disposto la sua condanna al pagamento delle spese processuali. Ad avviso dell'appellante, stante la fondatezza del gravame la sentenza andrebbe riformata disponendo la condanna della Curatela del Fallimento di al Controparte_1 pagamento delle spese processuali del doppio grado.
Il motivo è infondato.
pag. 8/9 Al rigetto del gravame consegue la conferma della sentenza impugnata, anche con riguardo al capo relativo alle spese.
§ 4
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza, e sono liquidate in favore della curatela, con distrazione a favore dell'avv. Monica Coniglio, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
La corte, rigetta l'appello; condanna al pagamento in favore della Curatela del fallimento PA di delle spese processuali, che liquida in € 5.000,00 per Controparte_1 compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15 %, con distrazione in favore dell'avv. Monica Coniglio dichiaratasi antistataria;
dichiara ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione e manda alla Cancelleria per gli adempimenti di conseguenza.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 23.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dr.ssa Carolina Elia dr. Anna Rita Pasca
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Anna Rita Pasca presidente dr. Riccardo Mele consigliere dr. Carolina Elia consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 467 del ruolo generale delle cause dell'anno 2023
TRA
(c.f. ), rappresentato e PA C.F._1 difeso dall'avv. Marcello Zizzi, come da mandato in atti
APPELLANTE
E
(p.i. Controparte_1
), in persona del curatore fallimentare pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv. Monica Coniglio, come da mandato in atti
APPELLATA
A seguito di trattazione scritta disposta con ordinanza del 21.12.2023 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1 La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
“Con atto di citazione del 5-3-2020, La Curatela del Fallimento Controparte_2
n. 19/2011, evocava in giudizio, , innanzi al Tribunale di Brindisi,
[...] PA premettendo quanto segue:
- con sentenza n. 934 del 02.10.2013 il signor , amministratore PA della società (P. iva ) corrente in Fasano alla Controparte_1 P.IVA_1 via Roma n. 341, dichiarata fallita dal Tribunale di Brindisi con sentenza nr. 20 del
31.05.2O11 (doc. 2), veniva condannato dal Tribunale penale di Brindisi per il reato di bancarotta fraudolenta (art. 216 comma 1 nr. 1 e 223 L. Fall.), alla pena di anni due di reclusione nonché al risarcimento dei danni, da liquidarsi in sede propria, subiti dalla
Curatela costituitasi parte civile, per avere distratto e/o occultato somme del patrimonio della società fallita pari a €. 174.300,00;
- la sentenza di prime cure veniva pienamente confermata dalla Corte d'Appello di
Lecce con sentenza nr. 543 del 07.03.2016 (doc. 3);
- che il ricorso in Cassazione interposto dall'imputato veniva, invece, dichiarato inammissibile con ordinanza n. 48053-17 del 27.09.2017 depositata il successivo
18.10.2017 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione settima sez. penale (doc. 4), sicché la sentenza di condanna è ormai da tempo divenuta irrevocabile riguardo anche alle statuizioni civili;
- che alla stregua di tale sentenza, la curatela ha titolo per intraprendere il presente giudizio civile nei confronti del signor al fine di consentire PA
l'acquisizione all'attivo della procedura di quel che è stato sottratto dal patrimonio sociale a seguito delle accertate sue condotte distrattive;
- che nel caso di specie le pronunzie di merito del Tribunale e della Corte d'appello, hanno specificatamente individuato e accertato quale presupposto della condanna generica, le singole condotte addebitate al e l'ammontare degli importi PA distratti/occultati pari ad € 174.300,00;
- invero dall'esame della situazione contabile della società . Controparte_2 risulta che a far data dal 2004 (anno in cui il ha prelevato dai conti correnti PA della società la complessiva somma di € 174.300,00 in assenza di ogni autorizzazione o
pag. 2/9 indicazione di qualsiasi titolo giustificativo) la società ha subito una grave perdita economica;
- dalla stessa lettura dei bilanci si rileva infatti che il volume di affari della società che nel 2004 era pari ad € 1.006.116,00, nell'anno successivo (2005) crollava ad € 195,00.
- tale situazione di deficit patrimoniale è andata progressivamente aggravandosi negli anni successivi sino a portare la società al fallimento nel Controparte_2
2011;
- il Curatore avv. chiedeva in più occasioni al sig. , la Controparte_3 PA restituzione delle somme illegittimamente distratte nonché il risarcimento dei danni derivati alla società dalla condotta illecita da lui tenuta ed accertata penalmente, da ultimo con nota p.e.c. del 16.09.2019 (doc. 5) al difensore costituito nei giudizi penali
Avv. Marcello Zizzi;
- dette richieste rimanevano prive di riscontro e quindi in data 10.10.2019 il G.D. dott.ssa autorizzava il curatore all'avvio dell'azione civile di restituzione e Per_1 risarcimento (cfr. doc. 1).
Alla stregua di tutto quanto sopra richiamato, dedotto, contestato ed allegato, la curatela del n. 19/11 Tribunale di Brindisi, citava Controparte_1
, innanzi al Tribunale di Brindisi, per sentir accogliere le PA seguenti conclusioni:
“A)Accertare e dichiarare la responsabilità del signor ai sensi PA degli artt. 185 c.p. e 2043 e segg. Cod. civ., per avere sottratto/distratto dalla società fallita la somma di € 174.300,00 come già accertato in sede penale, nonché per gli ulteriori conseguenti danni, patrimoniali (danno emergente e lucro cessante) subiti dalla stessa società a causa della ridetta condotta distrattiva nella misura che sarà accertata in corso di causa anche a seguito di consulenza contabile che sin d'ora si invoca
B) condannare quindi il sig. alla restituzione in favore della PA curatela del Fallimento concludente della predetta somma di € 174.300,00, nonché al pagamento dell'ulteriore risarcimento dei danni sopra richiesto che, ai fini della determinazione del valore della causa, si contiene entro il limite di €. 300.000.00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla domanda al soddisfo;
pag. 3/9 C)condannare comunque il convenuto al pagamento delle spese e dei compensi professionali”.
Con comparsa del 10 luglio 2020, si costituiva il convenuto che, alla stregua delle argomentazioni ivi sviluppate e alle quali si fa integrale riferimento, concludeva per il rigetto della avversa domanda”.
§ 1.1
All'esito del giudizio di primo grado, il tribunale di Brindisi con sentenza n. 1678/22 del 1.12.2022 ha dichiarato la responsabilità di ai sensi degli PA artt. 185 c.p. e 2043 e segg. c.c. per aver sottratto/distratto dalla società fallita la somma di € 174.300,00 come accertato in sede penale, e lo ha condannato alla restituzione di tale somma in favore della Curatela del fallimento attrice;
ha rigettato la domanda attrice, con riferimento alle altre voci di danno pretese dall'attrice; ha, infine, condannato il convenuto alla pagamento delle spese di lite.
§ 1.2
A fondamento della decisione, il giudice di prime cure ha argomentato come segue:
- ha, innanzitutto, chiarito che le eccezioni e ricostruzioni alternative dei fatti, offerte alle valutazioni del giudice civile dal convenuto , dovessero essere PA considerate come mere riproposizioni delle difese formulate dallo stesso nel giudizio penale, ed ivi disattese;
- ha ribadito, poi, la definitività della sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta a carico di , a seguito della declaratoria di inammissibilità del PA ricorso per cassazione;
- ha, inoltre, chiarito che nel giudizio penale, oltre ad essere stata affermata la responsabilità di , era stato accertato anche l'ammontare delle somme PA distratte/occultate ai danni del patrimonio sociale, che andavano, pertanto, restituite;
- ha, invece, ritenuto sfornite di prova le ulteriori voci di danno patrimoniale – relative al danno emergente e lucro cessante, asseritamente derivanti alla società dalla accertata condotta distrattiva tenuta dall'amministratore – rivendicate dalla Curatela del fallimento di Controparte_1
§ 2
pag. 4/9 Avverso la sentenza n. 1678/21 del tribunale di Brindisi ha proposto appello
[...]
ed ha chiesto che, in riforma integrale di tale provvedimento e previa PA sospensione dello stesso, fossero rigettate tutte le domande proposte in primo grado dalla Curatela del fallimento di con vittoria di spese e Controparte_1 competenze del doppio grado di giudizio.
La Curatela del fallimento di si è costituita in giudizio ed ha Controparte_1 chiesto il rigetto del gravame con vittoria di spese
All'udienza del 4.6.2025 a seguito di trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3
L'appello si articola in due motivi.
§ 3.1
Con il primo motivo di gravame, ha dedotto che avrebbe errato PA il tribunale ad affermare che tutte le questioni controverse portate alla sua attenzione fossero già state affrontate e risolte nel giudizio penale;
ad avviso dell'appellante, invece gli accertamenti eseguiti in sede penale“non possono avere alcuna influenza nel giudizio civile”. Nell'atto introduttivo del giudizio d'appello (a pag. 8) si legge, in proposito, che “l'accertamento della responsabilità penale non può vincolare in alcun modo il giudice civile in relazione alla quantificazione dei presunti danni subiti dalla parte civile a causa della condotta delittuosa posta in essere”.
Ciò premesso, l'appellante ha ribadito la propria ricostruzione dei fatti, già fornita nel primo grado di questo giudizio, secondo cui i prelievi di contante contestati sarebbero stati legittimamente eseguiti nell'esercizio dell'attività imprenditoriale della società, in quanto necessari per l'acquisto di autoveicoli da venditori esteri, che, per prassi, chiedevano il pagamento delle auto in contanti.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale di Brindisi con sentenza penale di condanna n. 934 del 2.10.2013, ha dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 216 co. 1 n. 1 e PA
223 L. Fall. e lo ha condannato alla pena di anni due di reclusione e al risarcimento dei pag. 5/9 danni subiti dalla parte civile costituitasi nel giudizio (l'odierna appellata Curatela del fallimento da liquidarsi in separata sede. Controparte_4
Tale pronuncia è stata poi confermata dalla Corte d'Appello di Lecce con la sentenza n.
543 del 7.3.2016, ed è divenuta definitiva il 18.10.2017 a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione esperito da . PA
Tanto premesso, per comodità di lettura, appare opportuno richiamare il co. 1 dell'art. 651 c.p.c., il quale stabilisce espressamente che “La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”.
L'efficacia extra-penale della sentenza di condanna riguarda, pertanto, l'avvenuto accertamento circa la sussistenza del fatto, l'illiceità penale della condotta e la sua commissione da parte dell'imputato ritenuto colpevole.
Fatto, illiceità e responsabilità penale del condannato sono, dunque, aspetti che non possono più essere messi in discussione.
Spesso accade, tuttavia, che il giudice penale dopo aver pronunciato una sentenza di condanna, rimetta il giudizio dinanzi al giudice civile per l'esatta quantificazione del risarcimento spettante alle parti civili.
Occorre, pertanto, focalizzare l'attenzione sulle dimensioni dell'area residua di indagine che è demandata, in tali casi, al giudice civile.
La suprema corte ha più volte chiarito che “la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia pronunciato altresì condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega in sede civile, un effetto vincolante in ordine alla declaratoria iuris di generica condanna al risarcimento, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile dell'esistenza e dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come dannoso e del nesso di causalità tra questi e i pregiudizi lamentati dai danneggiati”
pag. 6/9 (cfr. in tal senso: cass. civ., Sez. III, ord. 16 gennaio 2020 n. 8477, cass., civ. sez. III, sent. del 14 febbraio 2019, n. 4318, Cass., civ. sez. III, del 9 marzo 2018, n. 56).
Pertanto, in caso di condanna generica al risarcimento del danno, il giudice civile è chiamato ad accertare il nesso causale tra evento e danno.
Nel caso di specie, il particolare reato di cui è stato riconosciuto responsabile PA
, ovvero quello di bancarotta fraudolenta, è un reato squisitamente PA economico, consistente nella distrazione o occultamento di beni aziendali (nello specifico denaro) in danno dei creditori. Ed è proprio questa la condotta accertata in capo all'odierno appellante, ovvero quella di aver sottratto denaro dai conti intestati alla società da lui amministrata, mediante prelievi di contante non autorizzati o mediante l'incasso diretto di pagamenti per autoveicoli venduti dalla società.
Rintracciare prelievi non autorizzati o l'incasso diretto di importi destinati alla società non è stato difficile per la Curatela del fallimento, la quale già in sede penale ha documentato gli ammanchi emersi dalle scritture contabili. I prelievi fraudolenti venivano, infatti, annotati genericamente sotto la voce “prelevamenti soci da conto corrente” (di cui, invero, non vi è traccia di autorizzazione da parte dell'assemblea dei soci); gli incassi diretti di somme destinate alla società sono, invece, stati individuati dal curatore a seguito del raffronto tra le voci indicate nel mastro come “incassi” e le fatture di vendita emesse.
Gli ammanchi ai danni della società sono stati, dunque, provati documentalmente e quantificati in € 124.000,00 con riferimento agli importi indebitamente prelevati ed €
50.300,00 per gli incassi diretti operati da in luogo della società. PA
Tutta la copiosa documentazione da cui emerge con chiarezza lo stato di dissesto della società conseguente alle sottrazioni di denaro effettuate dall'amministratore è PA stata depositata dalla Curatela del fallimento appellata, già nel primo grado di giudizio
(cfr. fascicolo 1° grado della Curatela in cui vi sono i bilanci d'esercizio, le fatture di vendita delle autovetture, il libro giornale, l'inventario dei beni, il mastro prelevamenti in conto corrente, gli estratti conti distinte prelevamenti).
Tanto basta a ritenere assolto l'onere probatorio gravante sulla curatela: la prova degli ammanchi, in una con le risultanze contabili, consentono di affermare che le sottrazioni pag. 7/9 di denaro dalla cassa, compiute dal , hanno certamente contribuito a cagionare PA la crisi dell'azienda (poi sfociata nel fallimento).
A fronte della prova documentale fornita dall'attrice in primo grado, prive di consistenza si sono rivelate le argomentazioni reiterate anche in questa sede dall'appellante; la ricostruzione alternativa dei fatti, secondo cui sarebbe stato necessario prelevare somme (complessivamente ingenti) dalle casse societarie, per poter acquistare e pagare in contanti autoveicoli da fornitori esteri, comunque non ha trovato riscontro in istruttoria: se fosse vero che quel denaro prelevato in contante fosse stato utilizzato per acquistare veicoli da rivendere per conto della società, allora il curatore all'atto dell'apertura della curatela avrebbe dovuto rinvenire tali veicoli nel patrimonio sociale oppure, se nelle more tali veicoli fossero stati poi alienati, il ricavato di tali vendite avrebbe dovuto essere presente, o quanto meno tracciabile, nel patrimonio della società. Viceversa, come è stato riferito e documentato dal curatore già in primo grado, sul conto corrente non è stato rinvenuto nulla e non è risultato nessun veicolo intestato alla società (cfr. all. 15 Relazione ex art. 33 L.F. a firma del curatore dott.ssa
[...]
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In definitiva, l'ipotesi difensiva di parte appellante non risulta sorretta da riscontri tranquillizzanti in ordine alla continuità dei flussi finanziari in uscita (denaro prelevato dalla cassa) ed in entrata (denaro ricavato dalla vendita dei veicoli asseritamente acquistati in contanti); da qui il giudizio di inverosimiglianza già espresso dal giudice penale e dal tribunale civile, nella sentenza impugnata.
Correttamente il tribunale ha disposto la restituzione delle somme indebitamente prelevate in favore della massa dei creditori, rappresentata dalla Curatela appellata.
§ 3.2
Con il secondo motivo di impugnazione, il ha censurato il capo della PA sentenza che ha disposto la sua condanna al pagamento delle spese processuali. Ad avviso dell'appellante, stante la fondatezza del gravame la sentenza andrebbe riformata disponendo la condanna della Curatela del Fallimento di al Controparte_1 pagamento delle spese processuali del doppio grado.
Il motivo è infondato.
pag. 8/9 Al rigetto del gravame consegue la conferma della sentenza impugnata, anche con riguardo al capo relativo alle spese.
§ 4
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza, e sono liquidate in favore della curatela, con distrazione a favore dell'avv. Monica Coniglio, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
La corte, rigetta l'appello; condanna al pagamento in favore della Curatela del fallimento PA di delle spese processuali, che liquida in € 5.000,00 per Controparte_1 compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15 %, con distrazione in favore dell'avv. Monica Coniglio dichiaratasi antistataria;
dichiara ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione e manda alla Cancelleria per gli adempimenti di conseguenza.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 23.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dr.ssa Carolina Elia dr. Anna Rita Pasca
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