Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 31/03/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro
sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 384/2024 R.G.A.C.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore); dott. Pietro Scuteri (Consigliere)
ha pronunciato la presente
Sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Nella causa civile n. 384/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto opposizione a precetto ed al pignoramento mobiliare presso terzi, vertente tra:
(già codice fiscale e partita i.v.a.: ), Parte_1 Controparte_1 P.IVA_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in forza di procura generale alle liti rilasciata nel giudizio di primo grado e valevole per ogni stato e fase del processo, dagli avv.ti Saverio Simonelli e Francesco Scalzi, elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del secondo, sito in Catanzaro alla via
Purificato, n. 18, e con domicilio digitale eletto agli indirizzi di posta elettronica certificata: e Email_1
ed al numero di fax: 0981.728078 Email_2
Appellante
1
e
(codice fiscale e/o partita i.v.a.: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, dott. , rappresentata e difesa, in forza di Controparte_3
decreto dirigenziale di incarico n. 3502 del 14.3.2024, in atti, nonché in virtù di procura generale alle liti per notaio del 21.1.2022, 163.078 rep. e 36.819 racc., Per_1 dall'avv. Giuseppe Naimo dell'Avvocatura Regionale, elettivamente domiciliata in
Catanzaro, alla Cittadella Regionale, presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale e con domicilio digitale eletto all'indirizzo di posta elettronica certificata: avvocato8. egione.calabria.it ed al numero di telefax: 0961.853581. Emai_3
Appellata
Conclusioni delle parti:
il procuratore dell'appellante chiede: “Che l'ecc.ma corte voglia Parte_1
…dichiarare inammissibile o rigettare l'eccezione di tardività sostenuta dalla controparte ed in via subordinata rimettere alla corte costituzionale il problema della legittimità della norma che, se interpretata in maniera formale e contrastante con la ratio normativa, contrasterebbero con i principi costituzionali concernenti anche la razionalità, di parità di trattamento, dei principi di cui sancite dall'art. 3 della
Costituzione. In via del tutto gradata, infine, si chiede che quantomeno sia disposta la compensazione delle spese di giudizio”;
il procuratore dell'appellata chiede: “si insiste per la declaratoria di Controparte_2
inammissibilità del gravame per superamento di termine decadenziale, e comunque per la sua infondatezza. Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio, oltre oneri riflessi, anche valutando ex art 46, c.6, disp. att. cpc l'evidente violazione del
D.M. 110/23 nella redazione dell'atto di appello;
con condanna di parte appellante ex art. 96, cc.3 e 4, c.p.c.”.
Ragioni di fatto e di diritto
2 1. Il giudizio di primo e di secondo grado
Con atto di citazione, notificato in data 12.9.2012, la ha proposto Controparte_2 opposizione avverso l'atto di precetto in rinnovazione, notificato il 28.8.2012, con cui l'opposta le aveva intimato il pagamento di un credito pari ad euro Controparte_1
2.071.370,40, avente titolo nel lodo arbitrale n. 71/2011 del registro lodi r.g.a. n. 25/10, depositato dal collegio arbitrale in data 12.7.2011, reso esecutivo dal Presidente del
Tribunale di Roma in data 19.7.2011, munito di formula esecutiva il 25.7.2011 e notificato alla il 28.7.2011, relativo alle controversie insorte con Controparte_2 riferimento all'esecuzione del contratto di appalto, stipulato il 26.11.1999 dalla CP_1
e dalla avente ad oggetto l'affidamento del servizio di
[...] Controparte_2
elisoccorso regionale.
A sostegno dell'opposizione, la ha sostenuto di non essere tenuta al Controparte_2
pagamento delle somme portate dal precetto e dal successivo pignoramento ed ha opposto in compensazione il credito di cui alla sentenza del Tribunale amministrativo regionale di Catanzaro n. 1206/2011, passata in giudicato, ove fosse stato accertato un credito residuo in favore dell'istante. Ha, altresì, chiesto la sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva del titolo o dell'esecuzione.
Con decreto del 4.10.2012 il G.I. ha rigettato l'istanza di sospensione ed ha rinviato all'udienza del 18.12.2012 per la comparizione delle parti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 18.12.2012, si è costituita in giudizio la chiedendo di dichiarare inammissibile o, Controparte_1 comunque, di rigettare l'opposizione e di condannare della al Controparte_2
risarcimento dei danni ex art. 96, comma 3°, c.p.c.
Al giudizio di opposizione a precetto è stato riunito il giudizio di opposizione al pignoramento mobiliare recante R.G. n. 5107/2013, nelle more incardinato dalla CP_2
(v. l'ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 17.11.2015).
[...]
Precisate le conclusioni all'udienza del 4.4.2019, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, per poi essere rimessa sul ruolo in seguito alla richiesta avanzata da parte opponente, in sede di comparsa conclusionale, di pronuncia della cessazione della materia del contendere in ragione della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, pronunciata dalla Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 6150/2016.
3 All'udienza del 21.4.2023, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 1348/2023, pubblicata in data 22.8.2023, non notificata, il Tribunale di
Catanzaro ha dichiarato cessata la materia del contendere in ragione dell'annullamento del titolo esecutivo posto a fondamento dell'esecuzione e, fatta applicazione del principio della soccombenza virtuale, ha integralmente compensato le spese di lite tra le parti.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello la (già Parte_1 Controparte_1
v. comparsa conclusionale del giudizio di primo grado del 19.6.2023), con atto di citazione notificato, a mezzo p.e.c., il 29.2.2024, lamentandone l'erroneità, laddove il
Tribunale aveva compensato integralmente le spese di lite tra le parti, pur a fronte della riconosciuta infondatezza dell'opposizione all'esecuzione della . Controparte_2
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 9.4.2024, si è costituita nel presente giudizio la la quale, preliminarmente, ha Controparte_2 eccepito l'inammissibilità dell'appello, perché notificato oltre il termine di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c. Nel merito, ha sostenuto l'infondatezza del gravame, concludendo come sopra trascritto.
Con ordinanza del 6.6.2024, il Consigliere istruttore (nella persona della Presidente di sezione, dott.ssa Carmela Ruberto) ha ritenuto che, in ragione dell'eccezione di tardività dell'appello, la causa potesse essere decisa ex art 281 sexies c.p.c. mediante discussione orale innanzi al collegio e ha, pertanto, fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni, ex art. 350 bis c.p.c., per il giorno 6.11.2024, poi sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127-ter c.p.c.
Le parti hanno depositato le note scritte con cui hanno precisato le conclusioni ed è stata fissata per la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza collegiale del
26.2.2025, con termine alle parti fino a quindici giorni prima per il deposito di note conclusionali. Entrambe le parti hanno depositato note conclusionali nel termine assegnato.
I difensori dell'appellante, avv.ti Saverio Simonelli e Francesco Scalzi, con le note depositate il 26.2.2025, oltre a domandare un breve rinvio della causa per ragioni attinenti allo stato di salute di un familiare di uno dei difensori, hanno chiesto il rigetto dell'eccezione di tardività dell'appello ed in via subordinata la rimessione della questione di legittimità costituzionale della disciplina applicabile alla Consulta, ravvisando vizi di disparità di trattamento e di irragionevolezza.
4 L'udienza del 26.2.2025 è stata rinviata d'ufficio per i medesimi incombenti al
26.3.2025, stante l'assenza della Presidente, relatrice della causa, per congedo ordinario.
L'udienza del 26.3.2025 è stata poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter
c.p.c., che solo parte appellata ha ritualmente depositato, e la Corte ha deciso la causa mediante il deposito della presente sentenza.
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello per tardiva proposizione. La questione di legittimità costituzionale della disciplina applicabile
L'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dalla sul Controparte_2
presupposto della sua tardiva proposizione, è fondata.
Come affermato, con indirizzo costante, dalla Corte di Cassazione (cfr. ad esempio, Cass.
Civ., Sez. 6 - 2, n. 11780 del 18/06/2020), “Ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, artt.
1 e 3, e del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica alle opposizioni esecutive, riferendosi tale disciplina al processo di opposizione all'esecuzione in ogni sua fase, compreso il giudizio di cassazione, a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione, ed operando, al riguardo, il principio dell'apparenza, per cui il regime di impugnazione, e, di conseguenza, anche le norme relative al computo dei termini per impugnare, vanno individuati in base alla qualificazione che il giudice "a quo" abbia dato all'azione proposta in giudizio e non in base al rito applicabile ”.
Nel caso di specie, la domanda introduttiva del giudizio di primo grado è stata qualificata espressamente quale opposizione ex art. 615 c.p.c.
Segnatamente, il giudizio di primo grado ha riguardato le cause riunite di opposizione a precetto, incardinata nel 2012, e di opposizione a pignoramento mobiliare presso terzi, incardinata nel 2013 (cfr. atto di citazione in opposizione a precetto, atto di riassunzione di opposizione a pignoramento, sentenza di primo grado e atto di appello).
Come noto, anche l'opposizione a precetto, con la quale si contesta alla parte istante il diritto di procedere ad esecuzione forzata, quando questa non è ancora iniziata, rientra, come tutte le cause di opposizione al processo esecutivo, tra i procedimenti ai quali non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi degli artt. 3 della
5 legge 7 ottobre 1969, n. 742 e 92 dell'ordinamento giudiziario (v. Cass. civ., Sez. I, n.
16869/2018).
Ne discende che, data la pubblicazione della sentenza del Tribunale avvenuta il 22 agosto
2023, il termine per impugnare è scaduto il 22 febbraio 2024, mentre l'appello è stato notificato soltanto il 29 febbraio 2024 (v. le ricevute di accettazione e consegna, in formato .eml, allegate nel fascicolo telematico dagli avv.ti Saverio Simonelli e Francesco
Scalzi, con deposito dell'11.3.2024).
L'appello risulta, quindi, proposto oltre il decorso del termine, di cui all'art. 327 c.p.c., di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata e, dunque, deve essere dichiarato inammissibile.
Sotto altro profilo, deve osservarsi che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disciplina sopra citata, sollevata dall'appellante con le note conclusive depositate in via telematica il 25.2.2025.
Secondo l'appellante, nella fattispecie, anche se il giudizio è stato introdotto con un'opposizione, nella sostanza, lo stesso non ha avuto come oggetto “problemi processuali attinenti all'esecuzione stessa”, poiché il giudice è stato chiamato a decidere in ordine all'esistenza stessa del credito per cui si agiva, cosicché la disciplina applicata sarebbe viziata da illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3 della
Costituzione, per irrazionalità e disparità di trattamento, in relazione ad un'esigenza sostanziale che non ricorrerebbe nella fattispecie, in cui veniva contestato, con una pluralità di azioni, l'esistenza stessa del credito per cui si agiva, cosicché, indefinitiva, non si giustificherebbe una deroga ai principi generali concernenti il rapporto sostanziale ed oggetto di cognizione (cfr. le note citate).
Osserva la Corte che la manifesta infondatezza della questione appare alquanto evidente, nella misura in cui l'appellante trascura che, non soltanto nella fattispecie in esame, ma in tutte le cause di opposizione all'esecuzione o al precetto viene contestato il diritto del creditore di agire in via esecutiva, cosicché, al contrario di quanto sostenuto, nessuna disparità di trattamento né applicazione di disciplina irragionevole può ravvisarsi nel caso in esame.
3. Le spese di lite e l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
6 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 147/2022, per la semplicità dell'unica questione trattata e in ragione della concreta attività difensiva svolta
(scaglione di valore indeterminabile - complessità bassa).
La circostanza che la domanda principale di opposizione fosse stata definita con una pronuncia di cessazione della materia del contendere e che la controversia in appello vertesse soltanto sul regime delle spese processuali, sebbene non comporti la sospensione feriale dei termini (cfr., ad esempio, Cass., sez.
6-II, n. 10661/2020), induce ad escludere i presupposti per accogliere la domanda della di condanna di parte Controparte_2
appellante ex art. 96, commi 3° e 4°, c.p.c.
Stante il tenore della pronuncia (declaratoria di inammissibilità dell'appello), deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto dell'art 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. Parte_1
1348/2023, pubblicata il 22.8.2023 e non notificata, così provvede:
- dichiara l'appello inammissibile;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore della , delle spese di lite Controparte_2 del grado che liquida in € 4.996,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti per imporre all'appellante il pagamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio del 28.3.2025.
Il Consigliere rel. ed estensore Il Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
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