Art. 2.
All' art. 108 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , e' aggiunto il seguente comma:
"Quando le condizioni previste dall'art. 73 si verificano nei confronti dei genitori, del collaterale o dell'assimilato, dopo la morte del militare o del civile, il termine di cinque anni decorre dal verificarsi di tali condizioni, ma la pensione ha inizio dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda".
All' art. 108 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , e' aggiunto il seguente comma:
"Quando le condizioni previste dall'art. 73 si verificano nei confronti dei genitori, del collaterale o dell'assimilato, dopo la morte del militare o del civile, il termine di cinque anni decorre dal verificarsi di tali condizioni, ma la pensione ha inizio dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda".