Versione
11 dicembre 1998
11 dicembre 1998
Art. 6. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 6.266.000.000 per l'anno 1998, in L. 4.197.000.000 annue a decorrere dall'anno 1999, nonche' in ulteriori L. 25.790.000.000 per l'anno 1999 e L. 10.692.000.000 per l'anno 2000, si provvede:
a) quanto a L. 6.266.000.000 per l'anno 1998, a L. 17.330.000.000 per l'anno 1999 e a L. 14.889.000.000 per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; b) quanto a L. 12.657.000.000 per l'anno 1999, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
a) quanto a L. 6.266.000.000 per l'anno 1998, a L. 17.330.000.000 per l'anno 1999 e a L. 14.889.000.000 per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; b) quanto a L. 12.657.000.000 per l'anno 1999, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Giurisprudenza • 6
- 1. Trib. Catania, sentenza 14/11/2024, n. 5459Provvedimento: N. R.G. 16184/2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Lidia Greco ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 16184/2019 promossa da: Parte_1 , (C.F. C.F._1 ), domiciliato in Indirizzo Telematico; rappresentato e difeso dall'avv. FORMICA SILVANA giusta procura in atti. ATTORE contro Controparte_1 (C.F. P.IVA_1 ), in persona del CP_2 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO CATANIA ed ivi domiciliato ex lege. CONVENUTO CONCLUSIONI All'udienza di precisazione …Leggi di più...
- rigetto domanda·
- interpretazione giurisprudenza legittimità·
- art. 6 legge 302/1990·
- decadenza domanda benefici vittime del dovere·
- spese di lite·
- art. 152 disp. att. cod. civ.·
- tardività domanda·
- parità di trattamento beneficiari·
- irretroattività modifica normativa