Articolo 6 della Legge 23 novembre 1998, n. 407
Articolo 5
Versione
11 dicembre 1998
Art. 6. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 6.266.000.000 per l'anno 1998, in L. 4.197.000.000 annue a decorrere dall'anno 1999, nonche' in ulteriori L. 25.790.000.000 per l'anno 1999 e L. 10.692.000.000 per l'anno 2000, si provvede:
a) quanto a L. 6.266.000.000 per l'anno 1998, a L. 17.330.000.000 per l'anno 1999 e a L. 14.889.000.000 per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; b) quanto a L. 12.657.000.000 per l'anno 1999, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 11 dicembre 1998
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