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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 01/04/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2604/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2604/2023
All'udienza del 1 aprile 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.;
- Per il l'avv. Di Zitti Sergio ha concluso come da note sostitutive di E_
udienza depositate in data 21.3.2025;
- Per il l'avv. Gargano Alessia ha concluso come da note Parte_2
sostitutive di udienza depositate in data 31.3.2025;
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento e le note sostitutive di udienza depositate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2604/2023 promossa da:
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, E_ P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Di Zitti Sergio ed elettivamente domiciliata in , presso il E_
Comune di – Servizio Avvocatura, sito in Piazza del Municipio n° 1, giusta procura in E_
atti;
ATTORE
Contro
(c.f. ), in persona del pro tempore, Parte_2 P.IVA_2 CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Gargano Alessia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cassino, Corso Della Repubblica n. 171, giusta procura in atti;
CONVENUTO
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 1.4.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note sostitutive di udienza da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il conveniva in giudizio il E_
, proponendo opposizione avverso il precetto notificato in data 11.5.2023, Parte_2 con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 229.795,56, oltre interessi di mora e spese di registrazione, in forza dell'avviso di accertamento esecutivo patrimoniale ex L. 160/2019
pagina 2 di 9 n. 4694 emesso dal in data 16.05.2022 e notificato in pari data per la Parte_2
riscossione del c.d. benefit ambientale.
A sostegno dell'opposizione, il deduceva: 1) la nullità del titolo e del E_
precetto per carenza di legittimazione passiva rispetto alla pretesa creditoria, non essendo il suddetto vincolato da alcun accordo negoziale né con il (presunto Pt_1 Parte_2
creditore) né tantomeno con la EN (creditore effettivo delle somme Controparte_2 ma non nei confronti della scrivente Amministrazione) che gestisce l'impianto di trattamento meccanizzato dei rifiuti urbani nel territorio del Comune di . Rappresentava, in Parte_2
proposito, che il c.d. benefit ambientale è una quota parte della tariffa di smaltimento rifiuti ed essa deve necessariamente essere corrisposta solo ed esclusivamente dalla società concessionaria del servizio di smaltimento rifiuti che riceveva un canone annuo dal E_ pertanto, il rapporto creditorio in merito all'esigibilità del benefit ambientale sussisteva esclusivamente tra il nel cui territorio insiste l'impianto di trattamento dei rifiuti nei Pt_1
confronti della società che tale impianto gestisce. Nella specie, quindi, dato che i rifiuti si si trovavano nell'impianto di smaltimento rifiuti della EN Servizi Ambientali S.r.l. ricadente nel territorio del Comune di era tale società a dover corrispondere il c.d. contributo Parte_2
ambientale; 2) la nullità del titolo e del precetto per avvenuta prescrizione della maggior parte del credito preteso, giacché le somme corrisposte a titolo di ristoro ambientale dai soggetti gestori di impianto di smaltimento dovevano qualificarsi come aventi “natura risarcitoria nei confronti dei
Comuni beneficiari”, con conseguente applicazione del termine di prescrizione breve quinquennale.
Formulava, quindi, istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, e concludeva chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, in via cautelare, sospendere, anche inaudita altera parte e con la massima urgenza, l'efficacia esecutiva del titolo che si pretende di azionare;
nel merito, accertare e dichiarare la nullità del precetto notificato il
11/05/2023 per carenza di legittimazione passiva nonché per avvenuta prescrizione (di gran parte) del credito opposto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, CAP e spese generali come per legge.”.
Si costituiva in giudizio il , contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed Parte_2
esponendo che: 1) nel Comune di , in Loc. Viario, era in esercizio un impianto di Parte_2
pagina 3 di 9 trattamento meccanico di rifiuti urbani gestito dalla EN Servizi Ambientali srl (di seguito
CSA), autorizzato con Determinazione G16605 del 1/12/2017 e G01886 del 21/2/2019 della
Direzione Ciclo dei Rifiuti della Regione Lazio;
2) con il Decreto del Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti n.15 del 11/03/2005, Allegato A, Cap.
9.3.6.2 e smi, integrato e modificato dalla DGR Lazio n 516 del 18.08.2008 n.760/2008, era stato istituito un ristoro da corrispondersi a tutti i Comuni sede di impianto e trattamento dei rifiuti definito “benefit ambientale”- in attuazione della Legge Regionale n.27/1998, art. 29 comma 2; 3) in aderenza al citato disposto normativo, la che gestiva un impianto di trattamento rifiuti nel territorio del Comune di _3
, fatturava ed incassava il benefit ambientale dai Comuni e dagli altri soggetti Parte_2
conferitori per poi riversarlo, unitamente al report completo di tutti i conferitori per i quali si applica il principio impositivo, al Comune comparente quale beneficiario del ristoro;
4) nel caso di specie, con nota del 5/1/2022, la notiziava il Comune di dell'omesso _3 Parte_2
versamento da parte del della quota di benefit ambientale maturata negli E_
anni dal 2013 a 2021; 5) con successiva nota prot. n 3333 del 17.3.22, il Parte_2 notificava al l'avviso ex artt. 7 e 8 L. 241/90 per l'avvio del procedimento E_
di riscossione del benefit ambientale relativo alle annualità 2013-2021, per un importo complessivo pari ad € 228.385,86. L'avviso suddetto non veniva opposto e, per l'effetto, in data
16.05.2022, il notificava al l'avviso di accertamento Parte_2 E_ esecutivo patrimoniale ex L.160/2019 (prot. 4694) intimando all' il Parte_3 pagamento della somma di € 228.385,86 oltre interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
infine, con successivo atto di precetto, notificato a mezzo pec in data 11.5.23, il Parte_2
intimava al di pagare, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica, la E_ complessiva somma di € 229.795,56 oltre interessi fino al soddisfo;
6) nelle more, con ricorso ex art. 702 bis per accertamento negativo del credito del 26.9.2022, il E_
richiedeva al Tribunale di Latina di: “accertare e dichiarare non dovuta, da parte del E_
, la somma di euro 228.385,86, oggetto dell'avviso di accertamento, in ragione della
[...]
carenza di legittimazione passiva rispetto allo stesso. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Ciò premesso, il eccepiva in primo luogo l'inammissibilità Parte_2 dell'opposizione come proposta richiamando il perimetro normativo che caratterizza l'opposizione ex art 615 cpc. attraverso la quale si contesta il diritto del creditore a procedere ad pagina 4 di 9 esecuzione forzata, anche in considerazione del fatto che le medesime doglianze erano state già rappresentare dal medesimo Comune di nel giudizio RGN 4798/2022, con il quale E_
l'Ente opponente invocava l'accertamento negativo del medesimo credito azionato con l'impugnato atto di precetto.
Nel merito, quanto alla dedotta carenza di legittimazione passiva del E_ evidenziava che dalla piana lettura dell'Art.29 della L.R. 27/98 e del DC 15/2005, Allegato A,
Cap.9.3.6.2, si evinceva che i soggetti debitori del benefit ambientale ed obbligati al pagamento di quest'ultimo, erano i Comuni che conferivano rifiuti urbani indifferenziati EER 200301 agli impianti TMB o TM;
pertanto, i gestori degli impianti TMB o TM rivestivano il ruolo di meri intermediari, delegati e/o mandatari ex lege per l'incasso del benefit dai Comuni debitori e la successiva restituzione ai Comuni beneficiari, poiché la normativa regionale indicava come soli soggetti portatori d'interesse i Comuni debitori ed i Comuni destinatari del benefit.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione, osservava che la giurisprudenza di legittimità aveva definitivamente sancito la natura del benefit ambientale quale entrata di natura prettamente patrimoniale e non tributaria, con conseguente applicazione del termine ordinario di prescrizione decennale.
Assumeva, quindi, l'insussistenza dei presupposti per la richiesta sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, e concludeva chiedendo: “Affinchè il Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, domanda, deduzione ed eccezione, voglia: -dichiarare inammissibile e comunque infondata l'opposizione come proposta con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite”.
Effettuate le verifiche preliminari, concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 171-ter c.p.c., non depositate dalle parti, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, la causa veniva rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 1.4.2025.
Tanto premesso in fatto, deve innanzitutto darsi atto del pagamento parziale effettuato in corso di causa da parte dell'opponente, come riconosciuto e documentato dalle parti nelle note rispettivamente depositate in data 15.11.2024 e 17.11.2024.
Tuttavia, ciò non esime il Giudicante dal pronunciarsi nel merito dell'opposizione, non potendosi dar seguito alla richiesta di parte opponente di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
pagina 5 di 9 Ed infatti, la cessazione della materia del contendere, istituto giuridico non regolamentato dal codice di procedura civile ma di elaborazione giurisprudenziale, costituisce una particolare forma di estinzione del processo che si verifica quando sopravviene una situazione tale da eliminare la ragione di contrasto e, con ciò, il venir meno dell'interesse delle parti ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice con riguardo all'azione proposta e alle difese svolte (Cass. civ., Sez. III, 15/06/2021, n. 16891). Dunque, “la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice;
nel caso in cui, invece, un fatto sopravvenuto sia assunto da una sola parte come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere, al giudice spetta comunque la pronuncia sul merito dell'azione. In ogni caso, la pronuncia di cessazione della materia del contendere non implica affatto e necessariamente una statuizione di compensazione delle spese, restando infatti il dovere del giudice, in mancanza di diverso accordo tra le parti di valutare la soccombenza virtuale e di statuire in conseguenza sulle spese di lite”
(Cass. Civ., sez. II, 23/09/2022 , n. 27979).
Nel caso di specie, le parti non hanno formulato conclusioni conformi in punto di declaratoria di cessazione della materia del contendere, avendo il espressamente insistito Parte_2 per l'accoglimento delle conclusioni spiegate, con rigetto dell'avversa opposizione e vittoria delle spese di lite.
Ciò posto, l'opposizione spiegata, da ascriversi all'ipotesi di cui all'art. 615, comma I, c.p.c., avendo il debitore contestato il diritto della controparte di agire in executivis per l'importo di cui al precetto opposto, è infondata e non merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Il precetto opposto trova fondamento nell'avviso di accertamento esecutivo patrimoniale ex
L.160/2019, emesso dal Comune di per la riscossione del c.d. benefit ambientale Parte_2 previsto dall'art. 29 della legge regione Lazio del 9 luglio 1998 n.27. In particolare, il suddetto avviso di accertamento è stato emesso dal in quanto sede dell'impianto di Parte_2
trattamento meccanico di rifiuti urbani gestito dalla EN Servizi Ambientali S.r.l., a seguito della segnalazione, da parte della C.S.A., dell'omesso versamento da parte del E_
del benefit ambientale per le annualità dal 2013 al 2021, per un importo complessivo
[...] pari ad € 228.385,86.
pagina 6 di 9 Come noto, il benefit ambientale è previsto dall'art. 29 della L. Regione Lazio del 09/07/1998 n.
27, ai sensi della quale “La Regione o a Provincia [..] autorizzano l'esercizio degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e delle discariche [..]” (art. 29, comma 1) Il provvedimento di autorizzazione all'esercizio degli impianti e delle discariche di cui al comma 1 deve contenere, tra l'altro, la determinazione delle tariffe e della quota percentuale della tariffa dovuta dagli eventuali comuni utenti al soggetto gestore dell'impianto o della discarica a favore del comune sede dell'impianto o della discarica stessi, che deve essere compresa tra il dieci ed il venti per cento della tariffa (art. 29, comma 2)”.
Quindi, in attuazione della predetta norma, con il Decreto del Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti n.15 del 11/03/2005, Allegato A, Cap.
9.3.6.2 e smi, integrato e modificato dalla DGR Lazio n 516 del 18.08.2008 n.760/2008, è stato istituito un ristoro da corrispondersi a tutti i Comuni sede di impianto e trattamento dei rifiuti definito “benefit ambientale”. L'allegato
A al citato decreto, in particolare, ha disciplinato la procedura per la determinazione della tariffa
“dovuta dai Comuni utenti ai soggetti gestori delle discariche a favore dei Comuni sedi delle discariche stesse”, prevedendo che “ai comuni sede di discarica, di impianti di preselezione, di impianti di termovalorizzazione e di stazioni di trasferenza spetta da parte dei comuni conferenti il riconoscimento di un benefit ambientale. Il benefit massimo complessivo viene stabilito pari al
12% della tariffa determinata dalla Regione Lazio. Dovrà essere corrisposto dai comuni conferenti al gestore dell'impianto di preselezione, che provvederà a restituirlo ai comuni, con cadenza quadrimestrale, nel rispetto di quanto di seguito riportato: 1) 2% al comune ove ha sede la stazione di trasferenza in base alle quantità effettivamente conferite. Tale importo dovrà essere versato solo dai comuni che si avvalgono del servizio;
2) 4% al comune ove ha sede
l'impianto di preselezione;
3) 5% al comune ove ha sede la discarica;
4) 4% al comune ove ha sede l'impianto di termovalorizzazione”.
Si appalesa, dunque, del tutto evidente l'infondatezza del motivo di opposizione concernente la presunta carenza di legittimazione passiva del atteso che, secondo quanto E_
previsto espressamente dall'art. 29 della citata l. n. 27/98, i soggetti tenuti al pagamento del benefit ambientale sono i Comuni che conferiscono rifiuti urbani.
In tal senso, peraltro, si sono pronunciate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che – nello statuire in ordine alla sussistenza della giurisdizione ordinaria nelle controversie in materia – hanno precisato che “per come espressamente disposto, dall'art. 29 della citata legge della
pagina 7 di 9 Regione 2 Lazio, soggetti passivi cui è imposto il pagamento del benefit sono i Comuni conferenti
i rifiuti”, richiamando a sua volta l'ordinanza della Corte Costituzionale n. 179 del 2014, secondo cui “una piana lettura della norma induce ad individuare quali titolari passivi del rapporto giuridico in esame i Comuni (singoli o consorziati) e non il gestore dell'impianto di smaltimento” (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 26.2.2021, n. 5418).
In definitiva, ex art. 29, co. 2, l.r. n. 27/98, titolare dal lato passivo del rapporto obbligatorio avente ad oggetto il c.d. benefit ambientale è esclusivamente il comune che conferisce i rifiuti presso l'impianto di trattamento e smaltimento ubicato all'esterno del proprio territorio, e dunque, nel caso di specie, il laddove il gestore dell'impianto di E_
trattamento e smaltimento dei rifiuti ricopre il ruolo di mero soggetto cui è attribuita ex lege la funzione di ricevere le somme dovute dal conferente nell'interesse del che Pt_1 Pt_1
ospita la discarica e della Provincia di appartenenza quali beneficiari finali, cui infatti le somme incassate a tale titolo devono essere riversate.
Parimenti non coglie nel segno l'eccezione di prescrizione sollevata dal opponente, in Pt_1
quanto fondata sulla tesi della durata quinquennale del relativo termine prescrizione.
In proposito, va rammentato che, secondo quanto chiarito dalle stesse S.U. della Corte di
Cassazione, il benefit ambientale costituisce una prestazione di natura patrimoniale, non tributaria, con funzione indennitaria finalizzata al ristoro dei danni ambientali causati dal trattamento e smaltimento dei rifiuti.
In altri termini, la quota di ristoro ambientale è pretesa che attiene ad una questione meramente patrimoniale connessa al mancato adempimento di una prestazione pecuniaria nascente da un rapporto obbligatorio (ex lege), e la ratio del benefit ambientale è quella di compensare i Comuni che ricevono determinate categorie di rifiuti od ospitano determinati impianti di smaltimento del sacrificio ambientale che da tale attività deriva.
Ed allora, nella misura in cui trae origine da un'obbligazione ex lege, di natura indennitaria e non risarcitoria, derivante pertanto non da fatto illecito, ma da un altro fatto idoneo a produrla secondo l'ordinamento giuridico (cfr. art. 1173 cod. civ.), il benefit ambientale soggiace all'ordinario termine di prescrizione decennale.
In conclusione, si impone l'integrale rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia ed applicando i valori pagina 8 di 9 minimi alla luce della scarsa complessità giuridica delle questioni affrontate, con esclusione della fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione;
- Condanna il in persona del pro tempore, al pagamento E_ CP_1 delle spese di lite in favore del che liquida in € 4.217,00 per Parte_2
compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 1 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2604/2023
All'udienza del 1 aprile 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.;
- Per il l'avv. Di Zitti Sergio ha concluso come da note sostitutive di E_
udienza depositate in data 21.3.2025;
- Per il l'avv. Gargano Alessia ha concluso come da note Parte_2
sostitutive di udienza depositate in data 31.3.2025;
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento e le note sostitutive di udienza depositate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2604/2023 promossa da:
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, E_ P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Di Zitti Sergio ed elettivamente domiciliata in , presso il E_
Comune di – Servizio Avvocatura, sito in Piazza del Municipio n° 1, giusta procura in E_
atti;
ATTORE
Contro
(c.f. ), in persona del pro tempore, Parte_2 P.IVA_2 CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Gargano Alessia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cassino, Corso Della Repubblica n. 171, giusta procura in atti;
CONVENUTO
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 1.4.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note sostitutive di udienza da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il conveniva in giudizio il E_
, proponendo opposizione avverso il precetto notificato in data 11.5.2023, Parte_2 con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 229.795,56, oltre interessi di mora e spese di registrazione, in forza dell'avviso di accertamento esecutivo patrimoniale ex L. 160/2019
pagina 2 di 9 n. 4694 emesso dal in data 16.05.2022 e notificato in pari data per la Parte_2
riscossione del c.d. benefit ambientale.
A sostegno dell'opposizione, il deduceva: 1) la nullità del titolo e del E_
precetto per carenza di legittimazione passiva rispetto alla pretesa creditoria, non essendo il suddetto vincolato da alcun accordo negoziale né con il (presunto Pt_1 Parte_2
creditore) né tantomeno con la EN (creditore effettivo delle somme Controparte_2 ma non nei confronti della scrivente Amministrazione) che gestisce l'impianto di trattamento meccanizzato dei rifiuti urbani nel territorio del Comune di . Rappresentava, in Parte_2
proposito, che il c.d. benefit ambientale è una quota parte della tariffa di smaltimento rifiuti ed essa deve necessariamente essere corrisposta solo ed esclusivamente dalla società concessionaria del servizio di smaltimento rifiuti che riceveva un canone annuo dal E_ pertanto, il rapporto creditorio in merito all'esigibilità del benefit ambientale sussisteva esclusivamente tra il nel cui territorio insiste l'impianto di trattamento dei rifiuti nei Pt_1
confronti della società che tale impianto gestisce. Nella specie, quindi, dato che i rifiuti si si trovavano nell'impianto di smaltimento rifiuti della EN Servizi Ambientali S.r.l. ricadente nel territorio del Comune di era tale società a dover corrispondere il c.d. contributo Parte_2
ambientale; 2) la nullità del titolo e del precetto per avvenuta prescrizione della maggior parte del credito preteso, giacché le somme corrisposte a titolo di ristoro ambientale dai soggetti gestori di impianto di smaltimento dovevano qualificarsi come aventi “natura risarcitoria nei confronti dei
Comuni beneficiari”, con conseguente applicazione del termine di prescrizione breve quinquennale.
Formulava, quindi, istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, e concludeva chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, in via cautelare, sospendere, anche inaudita altera parte e con la massima urgenza, l'efficacia esecutiva del titolo che si pretende di azionare;
nel merito, accertare e dichiarare la nullità del precetto notificato il
11/05/2023 per carenza di legittimazione passiva nonché per avvenuta prescrizione (di gran parte) del credito opposto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, CAP e spese generali come per legge.”.
Si costituiva in giudizio il , contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed Parte_2
esponendo che: 1) nel Comune di , in Loc. Viario, era in esercizio un impianto di Parte_2
pagina 3 di 9 trattamento meccanico di rifiuti urbani gestito dalla EN Servizi Ambientali srl (di seguito
CSA), autorizzato con Determinazione G16605 del 1/12/2017 e G01886 del 21/2/2019 della
Direzione Ciclo dei Rifiuti della Regione Lazio;
2) con il Decreto del Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti n.15 del 11/03/2005, Allegato A, Cap.
9.3.6.2 e smi, integrato e modificato dalla DGR Lazio n 516 del 18.08.2008 n.760/2008, era stato istituito un ristoro da corrispondersi a tutti i Comuni sede di impianto e trattamento dei rifiuti definito “benefit ambientale”- in attuazione della Legge Regionale n.27/1998, art. 29 comma 2; 3) in aderenza al citato disposto normativo, la che gestiva un impianto di trattamento rifiuti nel territorio del Comune di _3
, fatturava ed incassava il benefit ambientale dai Comuni e dagli altri soggetti Parte_2
conferitori per poi riversarlo, unitamente al report completo di tutti i conferitori per i quali si applica il principio impositivo, al Comune comparente quale beneficiario del ristoro;
4) nel caso di specie, con nota del 5/1/2022, la notiziava il Comune di dell'omesso _3 Parte_2
versamento da parte del della quota di benefit ambientale maturata negli E_
anni dal 2013 a 2021; 5) con successiva nota prot. n 3333 del 17.3.22, il Parte_2 notificava al l'avviso ex artt. 7 e 8 L. 241/90 per l'avvio del procedimento E_
di riscossione del benefit ambientale relativo alle annualità 2013-2021, per un importo complessivo pari ad € 228.385,86. L'avviso suddetto non veniva opposto e, per l'effetto, in data
16.05.2022, il notificava al l'avviso di accertamento Parte_2 E_ esecutivo patrimoniale ex L.160/2019 (prot. 4694) intimando all' il Parte_3 pagamento della somma di € 228.385,86 oltre interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
infine, con successivo atto di precetto, notificato a mezzo pec in data 11.5.23, il Parte_2
intimava al di pagare, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica, la E_ complessiva somma di € 229.795,56 oltre interessi fino al soddisfo;
6) nelle more, con ricorso ex art. 702 bis per accertamento negativo del credito del 26.9.2022, il E_
richiedeva al Tribunale di Latina di: “accertare e dichiarare non dovuta, da parte del E_
, la somma di euro 228.385,86, oggetto dell'avviso di accertamento, in ragione della
[...]
carenza di legittimazione passiva rispetto allo stesso. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Ciò premesso, il eccepiva in primo luogo l'inammissibilità Parte_2 dell'opposizione come proposta richiamando il perimetro normativo che caratterizza l'opposizione ex art 615 cpc. attraverso la quale si contesta il diritto del creditore a procedere ad pagina 4 di 9 esecuzione forzata, anche in considerazione del fatto che le medesime doglianze erano state già rappresentare dal medesimo Comune di nel giudizio RGN 4798/2022, con il quale E_
l'Ente opponente invocava l'accertamento negativo del medesimo credito azionato con l'impugnato atto di precetto.
Nel merito, quanto alla dedotta carenza di legittimazione passiva del E_ evidenziava che dalla piana lettura dell'Art.29 della L.R. 27/98 e del DC 15/2005, Allegato A,
Cap.9.3.6.2, si evinceva che i soggetti debitori del benefit ambientale ed obbligati al pagamento di quest'ultimo, erano i Comuni che conferivano rifiuti urbani indifferenziati EER 200301 agli impianti TMB o TM;
pertanto, i gestori degli impianti TMB o TM rivestivano il ruolo di meri intermediari, delegati e/o mandatari ex lege per l'incasso del benefit dai Comuni debitori e la successiva restituzione ai Comuni beneficiari, poiché la normativa regionale indicava come soli soggetti portatori d'interesse i Comuni debitori ed i Comuni destinatari del benefit.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione, osservava che la giurisprudenza di legittimità aveva definitivamente sancito la natura del benefit ambientale quale entrata di natura prettamente patrimoniale e non tributaria, con conseguente applicazione del termine ordinario di prescrizione decennale.
Assumeva, quindi, l'insussistenza dei presupposti per la richiesta sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, e concludeva chiedendo: “Affinchè il Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, domanda, deduzione ed eccezione, voglia: -dichiarare inammissibile e comunque infondata l'opposizione come proposta con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite”.
Effettuate le verifiche preliminari, concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 171-ter c.p.c., non depositate dalle parti, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, la causa veniva rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 1.4.2025.
Tanto premesso in fatto, deve innanzitutto darsi atto del pagamento parziale effettuato in corso di causa da parte dell'opponente, come riconosciuto e documentato dalle parti nelle note rispettivamente depositate in data 15.11.2024 e 17.11.2024.
Tuttavia, ciò non esime il Giudicante dal pronunciarsi nel merito dell'opposizione, non potendosi dar seguito alla richiesta di parte opponente di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
pagina 5 di 9 Ed infatti, la cessazione della materia del contendere, istituto giuridico non regolamentato dal codice di procedura civile ma di elaborazione giurisprudenziale, costituisce una particolare forma di estinzione del processo che si verifica quando sopravviene una situazione tale da eliminare la ragione di contrasto e, con ciò, il venir meno dell'interesse delle parti ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice con riguardo all'azione proposta e alle difese svolte (Cass. civ., Sez. III, 15/06/2021, n. 16891). Dunque, “la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice;
nel caso in cui, invece, un fatto sopravvenuto sia assunto da una sola parte come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere, al giudice spetta comunque la pronuncia sul merito dell'azione. In ogni caso, la pronuncia di cessazione della materia del contendere non implica affatto e necessariamente una statuizione di compensazione delle spese, restando infatti il dovere del giudice, in mancanza di diverso accordo tra le parti di valutare la soccombenza virtuale e di statuire in conseguenza sulle spese di lite”
(Cass. Civ., sez. II, 23/09/2022 , n. 27979).
Nel caso di specie, le parti non hanno formulato conclusioni conformi in punto di declaratoria di cessazione della materia del contendere, avendo il espressamente insistito Parte_2 per l'accoglimento delle conclusioni spiegate, con rigetto dell'avversa opposizione e vittoria delle spese di lite.
Ciò posto, l'opposizione spiegata, da ascriversi all'ipotesi di cui all'art. 615, comma I, c.p.c., avendo il debitore contestato il diritto della controparte di agire in executivis per l'importo di cui al precetto opposto, è infondata e non merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Il precetto opposto trova fondamento nell'avviso di accertamento esecutivo patrimoniale ex
L.160/2019, emesso dal Comune di per la riscossione del c.d. benefit ambientale Parte_2 previsto dall'art. 29 della legge regione Lazio del 9 luglio 1998 n.27. In particolare, il suddetto avviso di accertamento è stato emesso dal in quanto sede dell'impianto di Parte_2
trattamento meccanico di rifiuti urbani gestito dalla EN Servizi Ambientali S.r.l., a seguito della segnalazione, da parte della C.S.A., dell'omesso versamento da parte del E_
del benefit ambientale per le annualità dal 2013 al 2021, per un importo complessivo
[...] pari ad € 228.385,86.
pagina 6 di 9 Come noto, il benefit ambientale è previsto dall'art. 29 della L. Regione Lazio del 09/07/1998 n.
27, ai sensi della quale “La Regione o a Provincia [..] autorizzano l'esercizio degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e delle discariche [..]” (art. 29, comma 1) Il provvedimento di autorizzazione all'esercizio degli impianti e delle discariche di cui al comma 1 deve contenere, tra l'altro, la determinazione delle tariffe e della quota percentuale della tariffa dovuta dagli eventuali comuni utenti al soggetto gestore dell'impianto o della discarica a favore del comune sede dell'impianto o della discarica stessi, che deve essere compresa tra il dieci ed il venti per cento della tariffa (art. 29, comma 2)”.
Quindi, in attuazione della predetta norma, con il Decreto del Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti n.15 del 11/03/2005, Allegato A, Cap.
9.3.6.2 e smi, integrato e modificato dalla DGR Lazio n 516 del 18.08.2008 n.760/2008, è stato istituito un ristoro da corrispondersi a tutti i Comuni sede di impianto e trattamento dei rifiuti definito “benefit ambientale”. L'allegato
A al citato decreto, in particolare, ha disciplinato la procedura per la determinazione della tariffa
“dovuta dai Comuni utenti ai soggetti gestori delle discariche a favore dei Comuni sedi delle discariche stesse”, prevedendo che “ai comuni sede di discarica, di impianti di preselezione, di impianti di termovalorizzazione e di stazioni di trasferenza spetta da parte dei comuni conferenti il riconoscimento di un benefit ambientale. Il benefit massimo complessivo viene stabilito pari al
12% della tariffa determinata dalla Regione Lazio. Dovrà essere corrisposto dai comuni conferenti al gestore dell'impianto di preselezione, che provvederà a restituirlo ai comuni, con cadenza quadrimestrale, nel rispetto di quanto di seguito riportato: 1) 2% al comune ove ha sede la stazione di trasferenza in base alle quantità effettivamente conferite. Tale importo dovrà essere versato solo dai comuni che si avvalgono del servizio;
2) 4% al comune ove ha sede
l'impianto di preselezione;
3) 5% al comune ove ha sede la discarica;
4) 4% al comune ove ha sede l'impianto di termovalorizzazione”.
Si appalesa, dunque, del tutto evidente l'infondatezza del motivo di opposizione concernente la presunta carenza di legittimazione passiva del atteso che, secondo quanto E_
previsto espressamente dall'art. 29 della citata l. n. 27/98, i soggetti tenuti al pagamento del benefit ambientale sono i Comuni che conferiscono rifiuti urbani.
In tal senso, peraltro, si sono pronunciate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che – nello statuire in ordine alla sussistenza della giurisdizione ordinaria nelle controversie in materia – hanno precisato che “per come espressamente disposto, dall'art. 29 della citata legge della
pagina 7 di 9 Regione 2 Lazio, soggetti passivi cui è imposto il pagamento del benefit sono i Comuni conferenti
i rifiuti”, richiamando a sua volta l'ordinanza della Corte Costituzionale n. 179 del 2014, secondo cui “una piana lettura della norma induce ad individuare quali titolari passivi del rapporto giuridico in esame i Comuni (singoli o consorziati) e non il gestore dell'impianto di smaltimento” (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 26.2.2021, n. 5418).
In definitiva, ex art. 29, co. 2, l.r. n. 27/98, titolare dal lato passivo del rapporto obbligatorio avente ad oggetto il c.d. benefit ambientale è esclusivamente il comune che conferisce i rifiuti presso l'impianto di trattamento e smaltimento ubicato all'esterno del proprio territorio, e dunque, nel caso di specie, il laddove il gestore dell'impianto di E_
trattamento e smaltimento dei rifiuti ricopre il ruolo di mero soggetto cui è attribuita ex lege la funzione di ricevere le somme dovute dal conferente nell'interesse del che Pt_1 Pt_1
ospita la discarica e della Provincia di appartenenza quali beneficiari finali, cui infatti le somme incassate a tale titolo devono essere riversate.
Parimenti non coglie nel segno l'eccezione di prescrizione sollevata dal opponente, in Pt_1
quanto fondata sulla tesi della durata quinquennale del relativo termine prescrizione.
In proposito, va rammentato che, secondo quanto chiarito dalle stesse S.U. della Corte di
Cassazione, il benefit ambientale costituisce una prestazione di natura patrimoniale, non tributaria, con funzione indennitaria finalizzata al ristoro dei danni ambientali causati dal trattamento e smaltimento dei rifiuti.
In altri termini, la quota di ristoro ambientale è pretesa che attiene ad una questione meramente patrimoniale connessa al mancato adempimento di una prestazione pecuniaria nascente da un rapporto obbligatorio (ex lege), e la ratio del benefit ambientale è quella di compensare i Comuni che ricevono determinate categorie di rifiuti od ospitano determinati impianti di smaltimento del sacrificio ambientale che da tale attività deriva.
Ed allora, nella misura in cui trae origine da un'obbligazione ex lege, di natura indennitaria e non risarcitoria, derivante pertanto non da fatto illecito, ma da un altro fatto idoneo a produrla secondo l'ordinamento giuridico (cfr. art. 1173 cod. civ.), il benefit ambientale soggiace all'ordinario termine di prescrizione decennale.
In conclusione, si impone l'integrale rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia ed applicando i valori pagina 8 di 9 minimi alla luce della scarsa complessità giuridica delle questioni affrontate, con esclusione della fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione;
- Condanna il in persona del pro tempore, al pagamento E_ CP_1 delle spese di lite in favore del che liquida in € 4.217,00 per Parte_2
compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 1 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
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