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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/08/2025, n. 4074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4074 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE FERIALE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr.ssa Maria Teresa Onorato Consigliera
Dr. Giovanni Galasso Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 2516/2025 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto: reclamo ex art. 51 d.lgs. 14/2019;
TRA
c.f. ), costituitasi in persona del direttore generale Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata e trasmessa con le Controparte_1 modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dall'Avv. Federico Mantellini (c.f.
); C.F._1
RECLAMANTE
E
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL PATRIMONIO DI Per_1
FO IE E OS LI
INTIMATA NON COSTITUITA
NONCHÉ
(c.f. E Controparte_2 C.F._2 [...]
(c.f. , entrambi rappresentati e difesi, in virtù di CP_3 C.F._3
_______________________________________________________________________ n. 2516/2025 r.g.a.c.c. 1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE FERIALE
procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dall'Avv.
Rosario D'Isep (c.f. ); C.F._4
RESISTENTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 37 del 10-15/4/2025, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dichiarava, su richiesta dei debitori, l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di e In particolare, il Tribunale dopo Controparte_2 CP_3 aver ritenuto superfluo il contraddittorio, essendo l'istanza proposta dai debitori e non essendo individuabili “specifici contraddittori” (secondo quanto affermato dalla S.C. con sentenza 20187/2017 in ordine all'art. 14 l.f.), osservava che
- non era di ostacolo all'apertura della procedura il precedente rigetto dell'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti avvenuto nel 2023, essendo venuto meno il divieto di cui all'art. 7 l. 3/2012;
- sussistevano i presupposti per l'apertura di una procedura familiare ex art. 66
CCII, in considerazione del rapporto di coniugio tra i debitori e della parziale comunanza del debito;
- la relazione dell'OCC conteneva una valutazione positiva circa la completezza della documentazione a corredo ed un'illustrazione dettagliata della situazione economica dei debitori;
- i debitori erano lavoratori dipendenti e, dunque, consumatori, sicché sussisteva il presupposto soggettivo;
- sussisteva altresì quello oggettivo, in quanto gli stessi si trovavano in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c) CCII e, più precisamente, di crisi, in considerazione della loro incapacità di far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi;
- dalla relazione del gestore della crisi non emergevano atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni o di straordinaria amministrazione.
Avverso tale sentenza ha proposto reclamo la deducendo che: Parte_1
- i debitori avevano già proposto ricorso per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti che non aveva avuto buon esito anche in considerazione della
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non meritevolezza;
il reclamo dagli stessi proposto avverso il provvedimento negativo era stato rigettato dalla Corte d'Appello;
- l'OCC della presente procedura è lo stesso di quella di ristrutturazione dei debiti che, dunque, aveva espresso un giudizio di meritevolezza già disatteso dal Tribunale;
- in considerazione della modifica dell'art. 269 comma 2° CCII il Tribunale avrebbe dovuto compiere un giudizio di “non immeritevolezza” in quanto “se si considera, (…) che, per l'accesso alla esdebitazione, quale momento conclusivo della procedura da sovra indebitamento ad oggi concessa, è richiesta, tra l'altro, la valutazione del mancato ricorso al credito in modo abusivo (art. 280 b CCII), si può concludere, anche al di là dei dubbi che possono sorgere in ordine alla rilevanza, anche nella liquidazione controllata, del requisito della meritevolezza, che dopo la novella dell'art. 269 CCII, esiste dal 2024 un legame importante tra le procedure da sovra indebitamento e la loro fase terminale, tale per cui, risulta del tutto utile valutare, già in sede di richiesta di apertura della liquidazione controllata la non immeritevolezza, quantomeno, per decidere se concederla, anche ove, in previsione, risultino fin da subito delle criticità intorno alla possibilità che la esdebitazione non intervenga”;
- nel caso di specie, la meritevolezza era stata esclusa nei due gradi di giudizio relativi alla procedura di ristrutturazione dei debiti;
- il credito della reclamante veniva soddisfatto nella procedura di liquidazione controllata nella misura del 5,41%, senza considerare gli ulteriori pregiudizi derivanti dal fatto che si trattava di un credito per finanziamento con cessione del quinto dello stipendio.
Ha rassegnato pertanto le seguenti conclusioni: “in riforma del provvedimento impugnato, in accoglimento del presente reclamo emetta provvedimento di rigetto della apertura della liquidazione controllata proposta da e Controparte_2 [...]
. CP_3
Si sono costituiti i debitori, con comparsa depositata il 24/7/2025, eccependo l'inammissibilità del reclamo ex art. 124 bis T.U.L.B. e 69 comma 2 CCII;
nel merito ha evidenziato che, come si ricava dall'art. 268 CCII, la meritevolezza o la “non immeritevolezza” non sono requisiti per l'ammissibilità della procedura di liquidazione controllata, con la quale il debitore mette a disposizione dei creditori tutto il suo patrimonio. Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “a) in via preliminare, dichiarare
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l'inammissibilità – improcedibilità del reclamo promosso da per violazione, Parte_1 da parte della stessa, dell'art. 124, T.U.B., e per la mancata corretta valutazione del merito creditizio;
b) nel merito, rigettare il reclamo in quanto infondato in fatto e diritto e, per
l'effetto, confermare la sentenza impugnata del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, con cui è stata dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei reclamati, con ogni conseguenza di legge;
c) in caso di rigetto del reclamo, condannare , ex art. 96, cpc, al Parte_1 risarcimento del danno in favore dei sigg. – Liberti, a liquidarsi in via Controparte_2 equitativa, ex art. 1226, c.c.;
d) il tutto con vittoria delle spese e competenze di lite, con attribuzione al sottoscritto procuratore”.
All'esito dell'udienza del 13/8/2025, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte si è riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.
Ed infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal reclamante, non può ritenersi che la modifica dell'art. 269 comma 2° CCII ad opera del d.lgs. 136/2024 – che ha stabilito che, nella propria relazione, l'OCC debba indicare anche “le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni” - abbia introdotto l'ulteriore requisito della “non immeritevolezza” per l'ammissione alla procedura della liquidazione controllata. Ed infatti, , si è osservato che, con l'entrata in vigore del CCII,
è avvenuto un avvicinamento tra la liquidazione controllata, che ha sostituito la liquidazione del patrimonio di cui alla sezione seconda della l. 3/2012, e la liquidazione giudiziale, evidenziata dall'eliminazione, tra i requisiti per l'apertura della prima, dell'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (sempreché tale requisito non si fosse ritenuto già implicitamente eliminato per effetto della modifica dell'art. 14 decies l. 3/2012 ad opera del d.l. 137/2020 conv. in l. 176/2020, che riconosceva al liquidatore la possibilità di agire in revocatoria per far dichiarare l'inefficacia di tali atti) prevista dall'art. 14 quinquies l. 3/2012, nonché dell'ulteriore sbarramento che impediva
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l'accesso alla stessa ove si fosse fatto ricorso alle procedure di cui all'art. 7 comma 2 lett.
b) l. 3/2012 nei cinque anni precedenti (art. 14 ter comma 1° l. 3/2012).
In definitiva, alla luce di tali novità, si è affermato che la liquidazione controllata non può considerarsi un beneficio, da concedere, in quanto tale, solo a chi si sia dimostrato meritevole, ma un ordinario strumento, avente carattere liquidatorio coattivo, di concorso dei creditori sul patrimonio del debitore.
Orbene, non sembra che tali conclusioni siano destinate a mutare esclusivamente per la modifica sopra indicata dell'art. 269 comma 2° CCII ad opera del d.lgs. 136/2024 che ha arricchito il contenuto della relazione redatta dall'OCC, ma non ha aggiunto alcunché ai requisiti per l'ammissione alla procedura di liquidazione controllata, né ha mutato la natura di tale procedura che non può considerarsi di tipo premiale. Né elementi in tal senso si rinvengono nella relazione illustrativa del d.lgs. 136/2024 (cd. correttivo ter) nella quale al riguardo si legge solo che “si inserisce inoltre un secondo periodo nel quale sono arricchiti i contenuti necessari della relazione dell'OCC, parallelamente a quanto previsto nell'ipotesi di domanda presentata dal creditore, al fine di agevolare
l'efficienza ed efficacia della procedura. È previsto, in particolare, che la relazione debba anche indicare le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e deve contenere l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3 (relativa al fatto che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie)”.
È evidente allora che tale modifica rileva solo al fine di agevolare il giudizio che il Tribunale deve formulare qualora venga richiesta l'esdebitazione e ciò appare coerente con le modifiche apportate dallo stesso d.lgs. 136/2024 all'art. 282 CCII dal quale è scomparso ogni riferimento (prima contenuto anche nella rubrica) all'”esdebitazione di diritto”; sarà in questa sede, infatti, che dovrà valutarsi il comportamento del debitore, giacché l'esdebitazione potrà essere concessa solo in presenza dei requisiti di cui all'art. 280 CCII e sempre che il debitore non sia stato condannato con sentenza definitiva per i reati di cui all'art. 344 CCII e non abbia “determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave malafede o frode” (art. 282 comma 2° CCII). Il contenuto della relazione potrà dunque essere di aiuto nel procedimento previsto dall'art. 282 CCII – che può condurre alla concessione di un beneficio, peraltro di notevole rilevanza, per il debitore - al quale, ove l'istanza sia proposta dal debitore, potranno prendere parte i creditori
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ammessi al passivo che hanno la facoltà di presentare osservazioni ed eventualmente di proporre reclamo.
Deve dunque escludersi che in sede di apertura della liquidazione controllata debba valutarsi il requisito della “non immeritevolezza”, giacché ogni valutazione del comportamento dei debitori rileva esclusivamente ai fini della esdebitazione.
2. Del tutto irrilevanti sono poi le contestazioni mosse dalla reclamante in ordine alla percentuale di soddisfazione del proprio credito, in quanto si tratta di mere previsioni e non di una proposta che deve costituire oggetto di valutazione, come nel caso del piano di ristrutturazione dei debiti (e del resto l'eventuale credito residuo viene meno solo per effetto dell'esdebitazione).
Pertanto, il reclamo va rigettato.
3.1 In considerazione dell'esito del giudizio, le spese di lite vanno poste a carico della reclamante e liquidate - in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificato dal d.m. 147/2022) per i giudizi di valore indeterminabile - in € 5.100 (€ 1.050 per la fase di studio, € 750 per la fase introduttiva,
€ 1.550 per la fase istruttoria, € 1.750 per la fase decisoria).
3.2 Non sussistono i presupposti per la condanna della reclamante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. richiesta dai debitori resistenti. Premesso che questi ultimi non hanno specificato a quale tra le ipotesi previste dai diversi commi dell'articolo in questione abbiano inteso fare riferimento, sembra, dal testo riportato nella loro comparsa di costituzione, che gli stessi abbiano chiesto la condanna ai sensi del 1° comma;
sennonché tale norma presuppone l'onere di allegazione degli elementi di fatto idonei a dimostrare l'effettività del danno (Cass. 17902/2010; Cass. 13395/2007) cui i resistenti non hanno adempiuto.
Né potrebbe trovare applicazione il 3° comma dell'art. 96 c.p.c. che prevede una sanzione che il Giudice può disporre d'ufficio, ma che presuppone, in ogni caso,
“l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile” (Cass. 21570/2012; Cass. 27534/14; Cass. 22120/2016). Nel caso di specie, si ritiene che tali elementi non ricorrano, in considerazione delle ripetute modifiche intervenute con riguardo alla disciplina della procedura in esame (e,
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precedentemente, di quella di liquidazione del patrimonio contenuta negli artt. 14 bis e ss. l. 3/2012) che danno luogo a non pochi dubbi interpretativi.
3.3 Deve invece darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della reclamante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, secondo la previsione dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/02, in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla Parte_1 avverso la sentenza n. 37/2025 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 10-
15/4/2025:
1. rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna la al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_2
e delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 5.100 CP_3 per compenso professionale ed € 765 per spese generali di rappresentanza e difesa, con attribuzione al difensore, Avv. Rosario D'Isep;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, di un ulteriore importo,
a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo.
Così deciso in Napoli, il 13 agosto 2025.
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.ssa Caterina Molfino
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