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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 25/03/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Costantino De Robbio Presidente dott. Roberto Colonnello Giudice dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore nel procedimento ex artt. 473bis.51 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 123/2025 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Fara in Sabina (RI), alla C.F._2
Via XXIV Maggio n.21, presso e nello studio dell'Avv. ta Federica De Santis che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero interventore ex lege
Oggetto: modifica delle condizioni della separazione
Conclusioni congiunte:
Ciascuno dei coniugi, provvederà personalmente, autonomamente ed integralmente, al proprio sostentamento e mantenimento economico.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 23.1.2025 anno chiesto Parte_1 Parte_2
la modifica delle seguenti condizioni della separazione omologata con decreto depositato il 10.7.2020:“1. I coniugi vivranno separati in condizioni di mutuo rispetto, potendo ciascuno di essi stabilire la propria residenza ovunque voglia;
2. I coniugi si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio del passaporto;
3. I figli, essendo tutti maggiorenni potranno stabilire la residenza con l'uno o con l'altro dei genitori;
4. La casa coniugale in Via Strada degli Inglesi n.9 in Fara in Sabina (RI) rimane assegnata al marito;
5. Il marito concederà alla moglie, a titolo di mantenimento, l'assegno di Lire
1 350.000 mensili entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese a partire dal mese di maggio
c.a., che viene versato contestualmente al presente atto. Tale assegno sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. 6. L'Assegno di mantenimento dovrà essere corrisposto mediante invio di vaglia postale, entro il termine sopradetto, presso
l'abitazione della ricorrente, attualmente in Passo Corese (RI) alla Via Domiziano n.
11.”
I ricorrenti hanno dedotto che, dopo la separazione, il ha subito un drastico Pt_1
mutamento delle proprie condizioni economiche a causa delle patologie cliniche dalle quali risulta affetto e che, allo stato, lo stesso percepisce l'assegno sociale e la pensione per la invalidità civile pari ad € 1.500 circa mensili, mentre la attualmente Pt_2 percepisce l'assegno sociale di importo pari ad € 514,89 mensili e dall'anno 2016 è assegnataria dell'alloggio residenziale pubblico sito in Fara in Sabina (RI).
Con note scritte depositate per la udienza del 30.1.2025 i ricorrenti si sono riportate alle conclusioni di cui al ricorso chiedendone l'accoglimento e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***
Le modifiche concordate sono conformi alla legge e si dispone conseguentemente nel senso concordemente richiesto dalle parti.
Nulla sulle spese in ragione della domanda congiunta delle parti.
P. Q. M.
decidendo sul ricorso congiunto proposto da e a Parte_1 Parte_2
modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione omologata con decreto del
10.7.2020:
- recepisce l'accordo delle parti alle condizioni di cui in epigrafe da intendersi qui integralmente trascritte;
- nulla sulle spese.
Cosi deciso in Rieti, il 21 marzo 2025
Il giudice del.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Costantino De Robbio Presidente dott. Roberto Colonnello Giudice dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore nel procedimento ex artt. 473bis.51 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 123/2025 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Fara in Sabina (RI), alla C.F._2
Via XXIV Maggio n.21, presso e nello studio dell'Avv. ta Federica De Santis che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero interventore ex lege
Oggetto: modifica delle condizioni della separazione
Conclusioni congiunte:
Ciascuno dei coniugi, provvederà personalmente, autonomamente ed integralmente, al proprio sostentamento e mantenimento economico.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 23.1.2025 anno chiesto Parte_1 Parte_2
la modifica delle seguenti condizioni della separazione omologata con decreto depositato il 10.7.2020:“1. I coniugi vivranno separati in condizioni di mutuo rispetto, potendo ciascuno di essi stabilire la propria residenza ovunque voglia;
2. I coniugi si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio del passaporto;
3. I figli, essendo tutti maggiorenni potranno stabilire la residenza con l'uno o con l'altro dei genitori;
4. La casa coniugale in Via Strada degli Inglesi n.9 in Fara in Sabina (RI) rimane assegnata al marito;
5. Il marito concederà alla moglie, a titolo di mantenimento, l'assegno di Lire
1 350.000 mensili entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese a partire dal mese di maggio
c.a., che viene versato contestualmente al presente atto. Tale assegno sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. 6. L'Assegno di mantenimento dovrà essere corrisposto mediante invio di vaglia postale, entro il termine sopradetto, presso
l'abitazione della ricorrente, attualmente in Passo Corese (RI) alla Via Domiziano n.
11.”
I ricorrenti hanno dedotto che, dopo la separazione, il ha subito un drastico Pt_1
mutamento delle proprie condizioni economiche a causa delle patologie cliniche dalle quali risulta affetto e che, allo stato, lo stesso percepisce l'assegno sociale e la pensione per la invalidità civile pari ad € 1.500 circa mensili, mentre la attualmente Pt_2 percepisce l'assegno sociale di importo pari ad € 514,89 mensili e dall'anno 2016 è assegnataria dell'alloggio residenziale pubblico sito in Fara in Sabina (RI).
Con note scritte depositate per la udienza del 30.1.2025 i ricorrenti si sono riportate alle conclusioni di cui al ricorso chiedendone l'accoglimento e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***
Le modifiche concordate sono conformi alla legge e si dispone conseguentemente nel senso concordemente richiesto dalle parti.
Nulla sulle spese in ragione della domanda congiunta delle parti.
P. Q. M.
decidendo sul ricorso congiunto proposto da e a Parte_1 Parte_2
modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione omologata con decreto del
10.7.2020:
- recepisce l'accordo delle parti alle condizioni di cui in epigrafe da intendersi qui integralmente trascritte;
- nulla sulle spese.
Cosi deciso in Rieti, il 21 marzo 2025
Il giudice del.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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