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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 13/12/2024, n. 2325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 2325 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
Proc. n. 2450 /2024 RG
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, composto dai Sigg. Magistrati: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni giudice rel. dott.ssa Ermanna Grossi giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2450 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Guido Cammarella in virtù di mandato allegato al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Paola (CS), alla via
San Rocco n. 2
- RICORRENTE -
E
(C.F. ), rappresentata e difesa per CP_1 C.F._2 mandato in calce alla comparsa di costituzione dall'Avv. Tiziano Giuseppe Gigli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Spezzano della
Sila (CS), alla via Mattia Preti 4/A
- RESISTENTE -
NONCHÉ P.M. presso la Procura della Repubblica in sede.
- INTERVENIENTE NECESSARIO–
2
OGGETTO: modifica della regolamentazione di affido e mantenimento di minore nato da convivenza more uxorio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 2.12.2024 dinanzi al relatore, i difensori delle parti chiedevano recepirsi l'accordo tra le medesime parti intervenuto nel corso dell'udienza. Il PM, ricevuti gli atti, nulla opponeva all'accoglimento della domanda introduttiva.
FATTO E DIRITTO
Il presente procedimento nasce dal ricorso proposto da al fine di Parte_1
ottenere la modifica delle condizioni di affido e mantenimento della figlia nata dalla convivenza more uxorio con ( , nata il [...]), come CP_1 Persona_1
contenute nella sentenza n. 1365/2024 di questo Tribunale, che omologava l'accordo intervenuto tra le parti nell'ambito del procedimento n. 794/2024 Rg
(sentenza di cui si è comprovato il passaggio in giudicato). Si costituiva la resistente, opponendosi all'accoglimento della domanda. All'udienza del
2.12.2024, a seguito dell'audizione delle parti, le stesse raggiungevano un accordo del seguente tenore:
1. Fermo l'affido condiviso della minore e il suo collocamento presso la madre, il sig. terrà con sé la bambina la domenica dalle ore 9:30 alle ore 19:30.. Il Pt_1
papà potrà inoltre sentire quotidianamente la bambina, per telefono o videochiamata, ogni giorno dalle 16:00 alle 17:00. In occasione della festa del papà
e del compleanno di quest'ultimo la bambina trascorrerà la giornata con il padre
(dalle 9:00 alle 19:30), in sostituzione della domenica successiva ove tali festività non cadano di domenica. In occasione della festa della mamma la bambina trascorrerà con quest'ultima l'intera giornata e il padre la terrà con sé il sabato precedente dalle 9:30 alle 19:30. In occasione del periodo estivo, compiendo la bambina 3 anni il 5 agosto, il papà terrà con sé la minore per una settimana da concordarsi o in mancanza di accordo dall'11 agosto al 17 agosto, nonché una settimana a settembre che in mancanza di accordi si individua dall'1 al sette per il
2025. Per gli anni successivi la bambina trascorrerà con il padre due settimane anche non consecutive da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno. In occasione del compleanno della bambina quest'ultima trascorrerà l'intera giornata con il papà
o con la mamma (a cominciare dalla mamma per il 2025) ad anni alterni, con la precisazione che ove il giorno del compleanno non dovesse cadere di domenica il sig. non eserciterà il diritto di visita la domenica successiva. Resta ferma, Pt_1 3
nell'assetto di visita, la regolamentazione dei restanti profili contenuta nella sentenza che ha recepito il primo accordo tra le parti per quanto non diversamente disposto in questa sede;
2. Il sig. verserà a titolo di concorso al mantenimento ordinario la somma Pt_1 di euro 200,00 oltre quota dell'assegno unico di sua spettanza. In proposito il sig.
autorizza la sig.ra a richiedere la diretta corresponsione in suo favore Pt_1 CP_1
della quota dell'assegno unico familiare che a lui spetterebbe. Sulla somma indicata decorrerà la rivalutazione monetaria come per legge e resta fermo il riparto delle spese straordinarie come stabilito nella sentenza n. 1365/2024 di questo Tribunale.
Il sig. , al fine inoltre di rientrare dalla morosità ad oggi maturata rispetto Pt_1 all'assegno di mantenimento previsto in sentenza, si impegna a versare la somma di euro 50,00 al mese in aggiunta a quanto dovuto in forza del presente accordo, fino al raggiungimento della somma di euro 2.100,00.
La nuova regolamentazione prevista in punto di collocamento e diritto di visita appare conforme all'interesse della minore (della quale è previsto Persona_1
l'affido condiviso in conformità al modello legale e rispetto alla quale gli incontri con il genitore non collocatario risultano disciplinati in modo da assicurare l'equo contemperamento del diritto alla bigenitorialità con le esigenze connesse alla tenera età della minore). L'accordo intervenuto tra i genitori può, pertanto, essere recepito dal collegio, apparendo congruo anche il mantenimento a carico del in Pt_1 ragione delle condizioni economiche complessive di quest'ultimo (come emerse nel presente giudizio) e del consenso prestato alla percezione per l'intero - da parte della - dell'assegno unico familiare. CP_1
Resta ferma - per quanto non diversamente disposto in sede di modifica - la regolamentazione dei restanti profili di cui alla sentenza che ha recepito il primo accordo tra le parti e il collegio prende atto dell'impegno assunto dal a Pt_1
sanare la morosità maturata rispetto agli obblighi economici posti a suo carico dalla sentenza n. 1365/2024, impegno pienamente vincolante nel rapporto negoziale con la madre della minore.
Le spese di lite vengono compensate in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, sentito il giudice relatore, così provvede: 4
1. A modifica dell'assetto disposto dal Tribunale con la sentenza 1365/2024, valida per quanto non diversamente disposto nel presente giudizio, regola il collocamento e il mantenimento della minore in conformità Persona_1 all'accordo raggiunto tra le parti, come compendiato in motivazione;
2. Dichiara compensate tra le parti le spese e competenze di lite.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 11.12.2024
Il giudice est. Il Presidente dott.ssa Giusi Ianni dott. Andrea Palma