Cass. civ., sez. III, sentenza 08/08/1984, n. 4639
CASS
Sentenza 8 agosto 1984

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

A norma degli artt. 5 e 10 cod. proc. civ., il valore della causa, ai fini della Competenza, deve essere determinato in base, non al decisum, ma al deductum e valutando la domanda con ogni suo accessorio al momento della relativa proposizione, sicché, in ipotesi di domanda di risarcimento dei danni, occorre avere riguardo non già ai limiti entro cui questa potrebbe essere accolta, bensì alla somma complessivamente pretesa dall'attore, sommando con il capitale gli interessi già scaduti e, limitatamente al periodo tra l'evento dannoso e la domanda stessa, l'indennizzo del danno da svalutazione monetaria. ( V 2282/83, mass n 427124; ( V 4711/82, mass n 422658; ( V 6301/80, mass n 410044; ( V 5485/80, mass n 409352).*

Commentario1

  • 1Il valore della domanda e la rilevanza delle clausole di stile
    Pasquale Fornaro · https://www.diritto.it/ · 20 ottobre 2017

    Il principio codificato all'art. 10 cpc, in base al quale il valore della causa è determinato dalla somma indicata nella domanda, è consacrato all'interno dell'art. 14 cpc in base al quale:“Nelle cause relative a somme di danaro o a beni mobili, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore; in mancanza di indicazione o dichiarazione, la causa si presume di competenza del giudice adito. Il convenuto può contestare, ma soltanto nella prima difesa, il valore come sopra dichiarato o presunto; in tal caso il giudice decide, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e senza apposita istruzione .Se il convenuto non contesta …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 08/08/1984, n. 4639
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4639
Data del deposito : 8 agosto 1984

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