Sentenza 8 agosto 1984
Massime • 1
A norma degli artt. 5 e 10 cod. proc. civ., il valore della causa, ai fini della Competenza, deve essere determinato in base, non al decisum, ma al deductum e valutando la domanda con ogni suo accessorio al momento della relativa proposizione, sicché, in ipotesi di domanda di risarcimento dei danni, occorre avere riguardo non già ai limiti entro cui questa potrebbe essere accolta, bensì alla somma complessivamente pretesa dall'attore, sommando con il capitale gli interessi già scaduti e, limitatamente al periodo tra l'evento dannoso e la domanda stessa, l'indennizzo del danno da svalutazione monetaria. ( V 2282/83, mass n 427124; ( V 4711/82, mass n 422658; ( V 6301/80, mass n 410044; ( V 5485/80, mass n 409352).*
Commentario • 1
- 1. Il valore della domanda e la rilevanza delle clausole di stilePasquale Fornaro · https://www.diritto.it/ · 20 ottobre 2017
Il principio codificato all'art. 10 cpc, in base al quale il valore della causa è determinato dalla somma indicata nella domanda, è consacrato all'interno dell'art. 14 cpc in base al quale:“Nelle cause relative a somme di danaro o a beni mobili, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore; in mancanza di indicazione o dichiarazione, la causa si presume di competenza del giudice adito. Il convenuto può contestare, ma soltanto nella prima difesa, il valore come sopra dichiarato o presunto; in tal caso il giudice decide, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e senza apposita istruzione .Se il convenuto non contesta …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/08/1984, n. 4639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4639 |
| Data del deposito : | 8 agosto 1984 |
Testo completo
A norma degli artt. 5 e 10 cod. proc. civ., il valore della causa, ai fini della Competenza, deve essere determinato in base, non al decisum, ma al deductum e valutando la domanda con ogni suo accessorio al momento della relativa proposizione, sicché, in ipotesi di domanda di risarcimento dei danni, occorre avere riguardo non già ai limiti entro cui questa potrebbe essere accolta, bensì alla somma complessivamente pretesa dall'attore, sommando con il capitale gli interessi già scaduti e, limitatamente al periodo tra l'evento dannoso e la domanda stessa, l'indennizzo del danno da svalutazione monetaria. ( V 2282/83, mass n 427124; ( V 4711/82, mass n 422658; ( V 6301/80, mass n 410044; ( V 5485/80, mass n 409352).*