Trib. Salerno, sentenza 02/01/2025, n. 2
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Sentenza 2 gennaio 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale di Salerno dalla dott.ssa Daniela Quartarone, riguarda un'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da una società nei confronti di un'altra. L'attrice contestava il decreto ingiuntivo che le imponeva il pagamento di un corrispettivo per consulenza amministrativa, sostenendo che il compenso fosse dovuto solo in caso di effettiva erogazione del contributo, non semplicemente per l'ammissione. La convenuta, al contrario, sosteneva di aver adempiuto all'incarico e di aver ricevuto il finanziamento, dimostrando così l'esigibilità del credito.

Il giudice ha respinto l'opposizione, ritenendo che la parte convenuta avesse assolto l'onere della prova, presentando documentazione che attestava l'ammissione al finanziamento e il contratto stipulato. La sentenza ha evidenziato che non vi era stata contestazione sul conferimento dell'incarico e che il contratto di finanziamento non era stato disconosciuto. Pertanto, il giudice ha confermato il decreto ingiuntivo, condannando l'attrice al pagamento delle spese legali. La decisione si fonda su una chiara interpretazione delle pattuizioni contrattuali e sull'adempimento degli obblighi da parte della convenuta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Salerno, sentenza 02/01/2025, n. 2
    Giurisdizione : Trib. Salerno
    Numero : 2
    Data del deposito : 2 gennaio 2025

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