Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 02/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa Daniela Quartarone ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 10820 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 promossa da
(p.i. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con il dom. proc. avv.to Carolina Albano, delega in atti
-attrice opponente- contro
(p.i. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2
con il proc. dom. avv.to Giuseppe Scorza, delega in atti
-convenuta opposta- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n. 56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
La società attrice ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2959/2018, emesso dall'intestato Tribunale, con cui le era stato intimato il pagamento in favore di della somma di € 24.570,00 a titolo di corrispettivo per la consulenza CP_1
amministrativa fornitale ai fini dell'ammissione al finanziamento delle PMI campane. pagina 1 di 3
Sull'assunto che quest'ultimo non fosse stato appunto mai erogato e, conseguentemente, che il credito di non fosse esigibile, l'opponente concludeva per la revoca del decreto opposto.
Costituitasi, la società convenuta prendeva atto della mancata contestazione in ordine al conferimento dell'incarico ed all'importo pattuito e deduceva che non solo controparte era stata ammessa al contributo ma che la stessa aveva altresì stipulato il previsto contratto di finanziamento incassando la somma di € 117.600,00.
Concludeva pertanto per il rigetto dell'opposizione.
Negata la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto con ordinanza del 5.9.2019 e preso atto dal precedente giudice assegnatario che la prova orale ammessa non poteva essere assunta per intervenuto decesso dell'unico teste citato, la causa veniva assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del 9.9.2024 e discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del 17.12.2024 alla quale il
Tribunale si riservava, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
L'opposizione è infondata e va respinta per avere parte convenuta assolto all'onere della prova sulla stessa gravante.
Premesso infatti che non vi è stata alcuna contestazione in ordine al conferimento di incarico professionale sottoscritto inter partes in data 30.4.2014 (doc. 2 fascicolo monitorio), deve prendersi atto che parte convenuta ha altresì versato in atti la comunicazione del 28.10.2015 con cui aveva comunicato alla Parte_2
l'ammissione al finanziamento (misure Start up Fondo PMI FESR - P.O. Parte_1
Campania 2007/2013) richiesto € 117.600,00 (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio) oltre che il conseguente contratto di finanziamento stipulato tra l'attrice e la citata Pt_2
pagina 2 di 3 in data 9.3.2016 (doc. 1 allegato memoria del 29.10.2019), per € 117.600,00 Pt_2
nel quale si legge (art. 4) che l'importo di € 70.560,00 veniva erogato contestualmente alla sottoscrizione dell'atto ed il restante 40% entro 6 mesi dal primo accredito.
Considerato allora che il contratto di finanziamento de quo non è stato disconosciuto, né è stato altrimenti dimostrato che lo stesso non ha avuto esecuzione, deve ritenersi assolto l'onere della prova gravante su parte opposta.
La società ha infatti dimostrato il proprio credito e la sua esibigilità, CP_1
nonché il corretto calcolo del compenso pattuito con l'attrice e cioè € 2.500,00 per la predisposizione della domanda di accesso e il 15% sull'importo “approvato” (cfr. foglio
5 doc. 1 fasc. mon. cit.) e nella specie anche erogato.
Tanto basta dunque per la conferma del decreto ingiuntivo
Le spese di lite liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2959/2018 reso inter partes dal
Tribunale di Salerno in data 16-19.11.2018 che, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo; condanna la società alla refusione in favore di delle Parte_1 CP_2
spese di lite che si liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Salerno, lì 2.1.2025
IL GIUDICE
Daniela Quartarone
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