Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/04/2025, n. 1195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1195 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Chiara Cutolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7142/2013 R.G. proposta da rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Casciabanca, Parte_1
domiciliato come in atti, giusta mandato in atti
-parte attrice- nei confronti di
, nella esposta qualitas imprenditoriale, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Gennaro Antonio Rociola, domiciliato come in atti, giusta mandato in atti
-parte convenuta- nonchè
- , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giorgio Manfredi e Silvia Triggiani, domiciliata come in atti, giusta mandato in atti;
- in persona del legale rappresentante Controparte_3
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Basciani, domiciliata come in atti, giusta mandato in atti
-terzi chiamati-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note cartolari depositate in vista dell'udienza del
26/09/2024.
1
MOTIVI
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Con atto di citazione notificato il 14/06/2013 e successivi, Parte_1
quale acquirente/consumatore, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari la ditta individuale , quale CO venditrice dell'autovettura Controparte_4
usata Lancia tg. DL383XE, meglio identificata in atti, premettendo in fatto quanto segue:
- di aver acquistato l'autovettura con contratto di compravendita n. 62 del 12/10/2012, versando alla venditrice il prezzo di complessivi €11.000,00, comprensivo del passaggio di proprietà;
- che a due mesi dall'acquisto, efficace la garanzia, si era reso necessario un primo intervento di manutenzione presso la , per problematiche concernenti CP_5
l'impianto elettrico;
- che l'intervento non si era dimostrato risolutivo, seguendone ulteriori segnalazioni di malfunzionamenti della stessa natura rivolte alla CO, anche quale officina;
- che alle ore 03.00 del 24/01/2013 si era verificato l'incendio dell'autovettura, parcheggiata nel complesso di abitazione dell'attore, con conseguenti danni a un veicolo ivi parcheggiato e all'area condominiale circostante;
danni, in tesi, in parte già ripristinati con oneri a proprio carico;
- che i Vigili del Fuoco, intervenuti per domare l'incendio, ne avevano escluso la natura dolosa e che il proprio CTP, nominato al fine di indagare le cause del sinistro, aveva individuato l'origine dell'incendio in un guasto elettrico;
- di aver, invano, richiesto di provvedere alla sostituzione del bene.
Sulla base di quanto esposto, l'attore, invocando la tutela consumeristica, ha domandato la risoluzione del contratto di compravendita, per gravi vizi del bene tali da renderlo inidoneo all'uso di destinazione, nonchè la condanna della CO convenuta alla restituzione del prezzo pagato, pari a €11.000,00, e al risarcimento del danno patito in considerazione degli esborsi sostenuti per il ripristino dello stato dei luoghi condominiali (€6.252,00) e per la demolizione, oltre che per il mancato uso del veicolo a fini lavorativi.
I.2.- , in qualità di titolare della ditta individuale convenuta Controparte_1
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CO e dell'officina Repair 2000 (tale sulla base delle Controparte_4 complessive difese di causa, all'origine non inequivoche), costituendosi in giudizio con comparsa di risposta depositata in data 06/11/2013, ha in primo luogo sollevato eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Bari in favore del Tribunale di
Trani, sulla scorta del foro pattizio esclusivo di cui all'art. 16 (in quanto “giudice del luogo dove ha sede il venditore”).
Nel merito, eccependo l'infondatezza delle avverse pretese, ha domandando il rigetto della domanda attorea, negando la propria responsabilità circa il difetto di conformità del veicolo, per esserne in tesi responsabile in via esclusiva Controparte_6
dalla quale la CO medesima lo aveva acquistato;
sicchè, ha
[...]
chiesto autorizzarsene la chiamata in causa. Altresì, ha dedotto: di non aver utilizzato il mezzo prima della vendita al;
di aver effettuato la consueta manutenzione in Parte_1 officina prima della compravendita e di aver verificato l'assenza di vizi;
che, a fronte delle segnalazioni di malfunzionamenti da parte del consumatore, nessuna anomalia era stata riscontrata in esito alle verifiche sul mezzo (riconsegnato all'acquirente in data
18/12/2012); la mancata prova della causa effettiva dell'incendio, insufficiente all'uopo la perizia di parte;
la mancata prova del pregiudizio subito.
In ogni caso, ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in garanzia anche l'assicuratrice giusta polizza n. 2010-10-2303434 Parte_2 stipulata a copertura dei danni derivanti dall'attività di impresa, ovverosia dall'esecuzione delle opere in officina.
I.3.- Autorizzata la chiamata in causa di entrambi i terzi, con comparsa di risposta depositata in data 23/05/2014, si è costituita in giudizio Controparte_6
in primo luogo facendo propria l'eccezione, sollevata dalla parte convenuta, di
[...]
incompetenza per territorio del Tribunale di Bari, anche in relazione agli artt. 18, 19 e
20 c.p.c..
Nel merito, ha negato la propria responsabilità, domandando il rigetto della domanda di manleva, avendo la parte convenuta proceduto all'acquisto dell'autovettura in data
20/02/2012, al prezzo di €8.739,01, per mezzo del sito internet “Clickar.biz”, all'uopo predisposto dal terzo chiamato, corredato nell'inserzione dalla descrizione del bene, dalla relativa scheda tecnica, dalla perizia e dalla dettagliata documentazione (anche fotografica) illustrativa delle caratteristiche e delle condizioni del veicolo, rappresentato nella menzionata perizia come perfettamente funzionante al momento dell'acquisto da
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parte della CO convenuta. Inoltre, ha: evidenziato la sussistenza nel regolamento delle vendite online di una clausola di esclusione della proponibilità di eccezioni per vizi o difetti del bene;
in relazione al nesso causale, rimarcato il significativo arco temporale (undici mesi) intercorso tra l'acquisto dell'autovettura da parte della ditta e il sinistro e contestato l'attendibilità della consulenza tecnica di parte attrice in ordine alla cause dell'incendio.
Ha pertanto concluso per l'accoglimento dell'eccezione pregiudiziale, nonché per il rigetto della domanda di manleva, con vittoria di spese.
I.4.- Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28/05/2014, si è costituito in giudizio anche l'altro terzo chiamato in manleva, la Parte_2
allineandosi all'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale
[...] adito, e, nel merito, affermando l'inoperatività della polizza sulla scorta dell'art.
6.4 del contratto di assicurazione, in tesi non potendosi ricomprendere nell'oggetto della copertura (relativa ai rischi connessi all'attività professionale, e dunque ai danni cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività di officina meccanica) i profili di responsabilità dedotti in giudizio (da ricollegarsi invece alla vendita di auto viziata).
Ha pertanto concluso per l'accoglimento dell'eccezione pregiudiziale, nonché per il rigetto della domanda di manleva, con vittoria di spese.
I.5.- La causa è stata istruita con prove documentali, con interrogatorio formale delle parti (v. ord. 21/11/2017 e 17/07/2018), nonché mediate CTU espletata dall'Ing.
, come da relazione depositata in data 06/02-29/03/2017, sulla scorta Persona_1 dei quesiti di cui all'ord. 19/01/2016 e 05/04/2016 e sulla base dei documenti in atti (“al fine di accertare alla stregua della produzione documentale in atti la riconducibilità dell'evento incendio al vizio lamentato da parte attrice”).
Con ord. 17/07/2018 sono state disattese le ulteriori istanze di prova testimoniale;
la parte attrice non vi ha insistito, mentre vi ha insistito la terza chiamata istante
[...]
(va rilevato che le circostanze si prospettano di evidente Controparte_6
formulazione valutativa o comunque irrilevanti sulla scorta del corredo documentale dell'esponendo esito della lite).
Dopo plurimi rinvii in altro ruolo, la causa è stata riassegnata a questo giudice in data
06/12/2023 e all'ud. 26/09/2024 è stata riservata in decisione, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, con l'assegnazione dei termini per le memorie conclusionali e le repliche (a fronte della corposità delle avverse difese finali, l'attore ha reso difese di
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appena tre pagine complessive).
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio devono seguire l'ordine logico- giuridico, sul preliminare rilievo che le parti non hanno effettivamente delineato la disciplina applicabile, la cui ricostruzione è frutto esclusivamente dell'opera esegetica del giudicante.
II.1.- In punto di inquadramento giuridico della fattispecie, occorre premettere che il contratto di cui si controverte soggiace inequivocamente alla disciplina recata dal d.lgs. n. 206/2005 (c.d. codice del consumo), nella formulazione applicabile ratione temporis.
Non è invero in contestazione tra le parti né la qualità di consumatore di Parte_1
che ha sottoscritto il contratto di compravendita del 12/10/2012 per il
[...] perseguimento di finalità che esulano dall'esercizio di un'attività professionale o imprenditoriale, secondo il disposto dell'art. 3 cod. cons., né la qualità di Professionista della CO, controparte negoziale che ha stipulato il contratto nell'esercizio dell'attività d'impresa; altresì, il contratto ha per oggetto un'autovettura usata, bene di consumo, e in relazione a ciò, alla luce dell'art. 128 cod. cons. (nella formulazione ratione temporis applicabile), opera la normativa consumeristica, apprestata dall'ordinamento al fine di garantire tutela rafforzata al contraente debole.
In particolare, giusta Cass., n. 13148/2020, nell'attuale assetto normativo della compravendita, ove ricorrano i presupposti individuati dall'art. 128 cod. cons. e, dunque, si tratti di vendita di “beni di consumo” (intendendosi per tale “qualsiasi bene mobile”) operata da un soggetto qualificabile in termini di “venditore” alla stregua di tale disciplina speciale (e, cioè, “qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma 1”), trovano applicazione innanzitutto le norme del codice del consumo, potendosi ricorrere a quelle fissate dal codice civile solo per quanto ivi non previsto (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva erroneamente applicato le norme civilistiche in materia di vendita, anzichè la disciplina relativa ai contratti di consumo, pur risultando dalla decisione impugnata che la compravendita aveva per oggetto un'autovettura, alienata da una concessionaria di rivendita di autovetture usate - e, quindi, un operatore commerciale - a una persona fisica, che l'aveva acquistata per ragioni personali).
In termini si pone l'art. 135 cod. cons., nella formulazione temporalmente applicabile.
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II.2.- Tanto chiarito, si deve rilevare l'infondatezza dell'eccezione pregiudiziale di incompetenza per territorio del Tribunale di Bari sollevata dalla parte convenuta e dai terzi chiamati in causa in favore del Tribunale di Trani, quale foro del venditore, sulla scorta del foro pattizio esclusivo di cui all'art. 16 del contratto di vendita del
12/10/2012; ciò, atteso che, come rimarcato dalla Suprema Corte, “sul tema della natura del foro del consumatore, la giurisprudenza consolidata di questa Corte regolatrice afferma che si tratta di foro esclusivo e inderogabile, a meno che la previsione di altri fori sia stata oggetto di trattativa tra le parti, giusta la previsione del
D. Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, comma 2, lett. u), e che la prova di tale circostanza costituisce un onere preliminare a carico del professionista che intenda avvalersi della clausola di deroga, ponendosi l'esistenza della trattativa come un prius logico rispetto alla dimostrazione della natura non vessatoria di siffatta clausola (tra le molte, Cass.
26/09/2008, n. 24262; Cass. 10/07/2013, n. 17083; Cass. 12/03/2014, n. 5703; Cass.
12/01/2015, n. 181)” (Cass., 25/01/2018, n. 1951; v. anche Cass., 28/04/2020, n. 8268).
L'eccezione di incompetenza territoriale non merita positivo riscontro in ragione della natura inderogabile dell'art. 66bis cod. cons. (prima, art. 63), laddove stabilisce che “per le controversie civili all'applicazione delle Sezioni da I a IV del presente capo la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato”, e della vessatorietà ex art. 33 cod. cons. della clausola di cui all'art. 16 del contratto, neppure oggetto di trattativa individuale (non è stata fornita alcuna prova, da parte del professionista gravatone, dell'esistenza di una trattativa prodromica alla specifica approvazione per iscritto della pattuizione del foro convenzionale, pertanto operando la presunzione juris tantum di vessatorietà di detta clausola).
Di talchè, il giudizio è stato regolarmente instaurato dal consumatore-attore presso questo Tribunale, quale foro del consumatore in ragione del luogo (Bari; dato incontestato) di residenza del consumatore medesimo.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Bari, ritualmente adito.
II.3.- Nel merito, in ordine alla disciplina normativa, nella fattispecie vengono in rilievo le disposizioni di cui agli artt. 128-135 cod. cons., nella formulazione ratione temporis applicabile, che delineano l'obbligo in capo al venditore di assicurare la garanzia legale di conformità al contratto di vendita del bene di consumo,
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regolamentando altresì il regime di responsabilità del venditore per qualsiasi difetto di conformità del bene esistente al momento della relativa consegna, ove tale difetto si manifesti entro il termine di due anni dalla consegna medesima.
Nella specie, l'art. 130 cod. cons. contempla i rimedi esperibili dal consumatore, i quali sono graduati, per volontà dello stesso legislatore, secondo un preciso ordine: in primo luogo, il consumatore ha diritto, a sua scelta, a ottenere dal proprio dante causa la riparazione ovvero la sostituzione del bene entro un congruo termine;
solo in un secondo momento egli potrà richiedere, a sua scelta, “una congrua riduzione del prezzo oppure la risoluzione del contratto”, al ricorrere delle condizioni di cui al co. 7 (“a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5; c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore”).
Inoltre, l'art. 132 cod. cons. individua, al comma 2, il termine decadenziale di due mesi, decorrente dalla data di scoperta del vizio di conformità, entro il quale l'acquirente ha l'onere di procederne alla denuncia al venditore, mentre, al comma 3, pone a carico di quest'ultimo una presunzione juris tantum favorevole al consumatore, prevedendo che
“salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità”; pertanto, qualora il difetto si manifesti entro tale termine, il contraente debole gode di un'agevolazione probatoria, sicchè “è onere del consumatore allegare la sussistenza del vizio, gravando sulla controparte l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita. Superato il suddetto termine, trova nuovamente applicazione la disciplina generale in materia di onere della prova posta dall'art. 2697
c.c.” (Cass., 30/06/2020, n. 13148, cit.; v. anche Cass., 07/02/2022, n. 3695).
II.4.- Ciò posto, applicando le predette coordinate normative e pretorie alla fattispecie in esame e alla luce delle emergenze istruttorie, la domanda di risoluzione del contratto di compravendita del 12/10/2012 è fondata, per le ragioni che seguono.
In primo luogo, è documentata e incontestata la stipula in data 12/10/2012 tra le parti principali (attore e CO) del menzionato contratto di compravendita di un veicolo usato (sono irrilevanti le difese attoree relative alla consistenza della produzione negoziale, a fronte delle effettive produzioni e risultanze di causa).
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Secondo la prospettazione attorea, manifestando detto veicolo anomalie di funzionamento dell'impianto elettrico e frenante entro i due mesi dalla consegna, in attivazione della garanzia (anche convenzionale), era stato richiesto dall'acquirente medesimo l'intervento dell'officina Repair 2000 di , titolare della Controparte_1
ditta venditrice CO . Controparte_4
La tempestiva denuncia non è stata oggetto di contestazione, né sono stati effettivamente sollevati profili decadenziali.
In esito a tale intervento, secondo la CO, non era stato riscontrato alcun malfunzionamento (rapporto di officina del 10/12/2012).
Ciò nonostante, in data 23/01/2013 (perciò, entro i sei mesi dalla consegna, giusta art. 132, co. 3, cit.) si era verificato l'incendio dell'autovettura, ferma in stato di parcheggio presso il Condominio di abitazione dell'attore (trattasi di dati pacifici;
è in contestazione soltanto l'aspetto eziologico, ossia le cause dell'incendio).
In seguito all'incendio dell'autovettura, l'attore ha previamente proposto alla venditrice il rimedio della sostituzione del bene senza tuttavia ricevere positivo riscontro (dati anch'essi pacifici), determinando tale inerzia la necessità della presente azione giudiziale caducatoria.
Orbene, venendo alle cause dell'incendio, le deduzioni di cui alla CTP attorea, che ha ascritto origine non dolosa all'incendio, discorrendo di guasti di natura elettrica, sono state in sostanza confermate dalla CTU redatta in questo giudizio, sia pure nei termini della ragionevole probabilità (si sottolinea, sufficiente, come noto, a fini civilistici) e non della certezza (prospettata dal CTU solo in ordine alla causa non dolosa).
In proposito, il CTU, Ing. , nominato al fine di verificare il nesso Persona_1 eziologico tra l'evento incendio e il difetto di conformità lamentato dal consumatore, fornendo risposte argomentate, logiche ed esaustive, come tali meritevoli di adesione da parte del giudicante anche in assenza di più convincenti riscontri peritali di parte
(compiutamente replicati), ha escluso sia la natura dolosa dell'innesco, sia l'ascrivibilità dell'evento a una causa fortuita o al surriscaldamento durante il moto dell'autovettura
(si è detto, al momento dell'incendio pacificamente in stato di sosta), e ha concluso che
“a vettura ferma, il difetto, con elevato grado di probabilità, può essere attribuito a una delle componenti elettriche o elettroniche (numerose nella PHEDRA) che usualmente rimangono alimentate dalla corrente della batteria (per garantire l'avviamento del motore diesel è di elevata capacità, 70-75 Ampere-ora) e, quindi, possono
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surriscaldarsi, anche a motore spento e con la chiave estratta dal quadro. Altra possibilità di incendio deriva da un possibile malfunzionamento del filtro antiparticolato, vizio non immediatamente rilevabile con la semplice diagnosi elettronica”, identificando così le più probabili cause dell'incendio in un guasto dell'impianto elettrico, della parte elettronica o del filtro antiparticolato del veicolo.
Alla luce di quanto riportato, nella vicenda risultano pertanto a ben vedere integrate tutte le condizioni di cui al comma 7 dell'art. 130 cod. cons. (“a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5; c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore”), in ragione del perimento del bene, dell'inerzia sostitutiva del venditore e dell'insufficienza della precedente attività di manutenzione.
Di talchè, il rimedio caducatorio sussidiario della risoluzione del contratto è stato correttamente attivato dall'attore/consumatore e, quanto alla dedotta responsabilità della venditrice sulla scorta della disciplina consumeristica, la sussistenza dei difetti di conformità al contratto del bene alienato è stata attestata dalle esposte risultanze della
CTU.
Gli accertati e oltremodo gravi difetti di conformità (v. anche art. 130, co. 10, cod. cons.), che hanno reso evidentemente inidoneo il bene di consumo all'ordinario uso
(fino a determinarne il perimento a breve distanza dal primo utilizzo), poiché manifestatisi estrinsecamente entro il termine di sei mesi dalla consegna dell'autovettura, devono presumersi come sussistenti già al momento della consegna, sulla scorta dell'art. 132, co. 3, cod. cons..
A fronte dell'assolvimento da parte dell'attore dell'onere di allegazione, come innanzi delineato sulla scorta della menzionata giurisprudenza di legittimità e confortato dalle risultanze dello studio peritale, la parte convenuta non ha fornito l'apporto probatorio idoneo a vincere detta presunzione relativa, posta a tutela della parte debole del rapporto contrattuale (in altri termini, la venditrice non ha dimostrato l'inesistenza delle anomalie riscontrate dal consumatore sull'autovettura al momento della consegna).
Né gli interrogatori formali hanno apportato dati rilevanti utili a superare le riferite conclusioni, prospettandosi nel complesso sostanzialmente neutrali per la decisione.
In conclusione, sono ascrivibili alla venditrice i profili di responsabilità invocati dalla parte attrice, in forza della garanzia legale consumeristica di conformità al contratto.
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A escludere l'esclusiva responsabilità della convenuta nei confronti di CP_5
parte attrice non vale nemmeno la circostanza che in data 20/02/2012 la stessa abbia acquistato l'autovettura colpita dall'evento dalla detta Controparte_6
(indicata dalla CO quale unica responsabile dei difetti di conformità).
Infatti, correttamente la parte attrice ha rivolto la propria domanda nei confronti della convenuta, venditrice finale del bene, posto che il rapporto contrattuale di consumo dedotto in giudizio è intercorso esclusivamente tra la quest'ultima e il consumatore;
e invero, dalla disciplina consumeristica applicabile alla fattispecie in esame si ricava che all'acquirente è preclusa l'azione diretta nei confronti dei precedenti venditori, potendo gli autonomi e distinti negozi conclusi tra professionisti nell'ambito della medesima catena distributiva rilevare, al più, sul piano dei rapporti interni, e dunque dell'esercizio del diritto di regresso attribuito al venditore finale dall'art. 131 cod. cons. (sulla domanda di manleva si tornerà nel seguito).
Nel caso di specie si apprezzano, quindi, i presupposti per la risoluzione del contratto di compravendita per cui è causa.
II.5.- Deve perciò passarsi alla disamina delle istanze restitutorie e risarcitorie conseguenti all'accoglimento della domanda di risoluzione.
II.5.1.- Quanto agli effetti restitutori, discendenti ai sensi dell'art. 1458 c.c. dalla retroattività della risoluzione, l'art. 130, co. 8, cod. cons. prevede che nella determinazione della somma da restituire si debba tener conto dell'uso del bene fatto dall'acquirente, in tal modo evitando l'indebita locupletazione del consumatore.
Nondimeno, “occorre, quanto alla valutazione globale dell'effetto restitutorio, che…il computo della perdita di valore per l'utilizzazione comunque fattane fino alla pronuncia risolutoria - e, quindi, il riconoscimento di un effetto compensativo di quest'ultima (con la possibile riduzione del prezzo da restituire) - venga richiesta espressamente da parte della venditrice” (Cass., 28/07/2020, n. 16077).
Nella fattispecie in esame, in rapporto alla domanda di restituzione della somma di
€11.000,00 versata dalla parte attrice a titolo di prezzo per la compravendita dell'autovettura, successivamente distrutta dalle fiamme, la convenuta a riguardo nulla ha eccepito, richiedendo esclusivamente in via principale il rigetto delle avverse pretese.
Peraltro, le tempistiche di causa e l'entità dei vizi dedotti consentono di ritenere insussistente un qualche fattivo impiego del bene.
Ne discende la condanna della convenuta alla restituzione in favore dell'attore della
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somma di €11.000,00, pacificamente versata a titolo di prezzo nei confronti della parte convenuta, oltre interessi legali dalla domanda (in assenza di differenti istanze) sino al soddisfo, trattandosi di ripetizione di indebito oggettivo a seguito della risoluzione del contratto.
Quanto agli interessi, l'art. 2033 c.c. stabilisce che “Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”.
Ebbene, in tema di indebito oggettivo, la buona fede dell'accipiens al momento del pagamento è presunta per principio generale, sicché grava sul solvens che faccia richiesta di ripetizione dell'indebito, al fine del riconoscimento degli interessi con decorrenza dal giorno del pagamento stesso e non dalla data della domanda, l'onere di dimostrare la mala fede dell'accipiens all'atto della ricezione della somma non dovuta, ossia la consapevolezza da parte dello stesso accipiens della insussistenza di un suo diritto al pagamento (tra le molte, Cass., nn. 11259/2002; 10815/2013).
Di tale stato soggettivo in capo alla parte convenuta non è stata fornita alcuna prova.
Su detto importo non spetta, di contro, la rivalutazione, richiesta in via del tutto eventuale dall'attore in comparsa conclusionale, e non dovuta in ragione della circostanza che l'obbligo restitutorio dell'originaria prestazione pecuniaria rimasta senza causa ha natura di debito di valuta, come tale non soggetto a rivalutazione monetaria;
in proposito, la Suprema Corte ha precisato che “in caso di risoluzione per inadempimento di un contratto, le restituzioni a favore della parte adempiente non ineriscono a un'obbligazione risarcitoria, derivando dal venir meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni, e, quando attengono a somme di danaro, danno luogo a debiti non di valore, ma di valuta, non soggetti a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c. che va, peraltro, provato dal richiedente” (Cass., 04/06/2018, n. 14289; v. anche Cass., 12/03/2014, n. 5639).
Nulla, quindi, può riconoscersi a titolo di rivalutazione per mancanza di allegazione e prova del danno ulteriore, stante la natura di valuta del credito oggetto di domanda.
Va rilevata l'inammissibilità, per evidente tardività (oltre che in verosimile assenza dei presupposti normativi), della richiesta di condanna in solido della parte convenuta e dei terzi chiamati.
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II.5.2.- Per quanto concerne il profilo risarcitorio, sebbene l'art. 130 cod. cons. non annoveri, tra i rimedi accordati al consumatore per il caso di difetti di conformità, il diritto al risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento del professionista, al contraente debole che ha acquistato un bene non conforme al contratto non è preclusa la tutela risarcitoria, atteso che, a norma dell'art. 135 cod. cons., nella formulazione temporalmente applicabile, le disposizioni dettate dal titolo III, capo I, cod. cons. “non escludono né limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico”, ivi compreso il diritto al ristoro del pregiudizio subito.
Tanto premesso, la domanda di risarcimento non è meritevole di accoglimento per difetto di prova del pregiudizio lamentato da parte attrice.
Posto che consta contestazione di parte avversa circa l'affermato pregiudizio subito, in primo luogo va evidenziata l'evidente totale genericità delle asserzioni circa le spese di trasporto presso il centro di autodemolizione, le spese future per lo stazionamento, e il mancato uso del veicolo;
genericità da sola sufficiente a disattendere la relativa pretesa, in assenza dell'allegazione, pure solo embrionale, di elementi idonei anche a eventuale valutazione equitativa.
Quanto agli asseriti oneri di ripristino dell'area condominiale attinta dall'incendio, la parte attrice si è limitata a produrre alcune fatture e un preventivo di spesa, insufficienti a ritenere assolto l'onere di dimostrare la perdita patrimoniale in concreto sofferta, in assenza della prova dell'esecuzione dei lavori e dei reali esborsi: in altri termini, l'attore non ha provato di aver effettivamente subito un danno, non avendo egli dimostrato convincentemente nemmeno gli esborsi riferiti (a titolo esemplificativo, l'attore non ha finanche versato in atti le relative quietanze di pagamento ovvero le ricevute dei bonifici).
Ne deriva il rigetto della domanda di risarcimento del danno.
II.5.3.- Dall'infondatezza delle pretese risarcitorie vantate da parte attrice discende, in ragione del perimetro della domanda, l'assorbimento della domanda di manleva spiegata dalla parte convenuta nei confronti della Parte_2
(ciò, pur nell'astratta operatività della polizza: contrariamente alle difese
[...] della Compagnia, dall'analisi delle condizioni di polizza e della documentazione integrativa del contratto di assicurazione, in atti, emerge come la polizza responsabilità civile n. 2010-10-2303434 attribuisca il diritto all'indennizzo di quanto l'assicurato civilmente responsabile sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento del danno cagionato
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a terzi nell'esercizio delle attività dichiarate nel modulo di polizza, ivi compresa l'“attività di esposizione e vendita di autoveicoli in genere nuovi e usati”, come espressamente specificato nella documentazione allegata al contratto).
II.5.4.- Dall'infondatezza delle pretese risarcitorie vantate da parte attrice discende, in ragione del perimetro della domanda, l'assorbimento anche della domanda di manleva spiegata dalla parte convenuta nei confronti dell'originario venditore
[...]
domanda, nel silenzio delle parti, da inquadrarsi ex art. 131 cod. Controparte_6
cons..
Solo per completezza (l'aspetto viene puntualizzato per le complessive valutazioni in ordine alle spese di lite, con riguardo al comportamento processuale), è invece nulla (la questione è oggetto di rilievo d'ufficio, ma la relativa sottoposizione al contraddittorio si prospetta ultronea, in ragione dell'esposto approdo), in difetto di specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341, co. 2, c.c., la clausola di esclusione della proponibilità di eccezioni nei confronti del venditore per il caso di vizi o difetti della cosa venduta, di cui al Regolamento delle vendite online predisposto unilateralmente dalla terza chiamata al fine di regolare una serie indefinita di rapporti
(sul punto, tra le molte, v. Cass., 28/09/2020, n. 20461).
II.6.- Rimane assorbita ogni ulteriore questione.
III.- Le spese, legali e peritali, vanno regolate secondo soccombenza come da dispositivo.
Alla liquidazione del compenso, nel rapporto tra parte attrice e parte convenuta soccombente, deve provvedersi come da dispositivo, secondo i parametri medi fissati dal d.m. 10/03/2014 n. 55 (d.m. 147/2022, arg. ex Cass., Sez. Un., n. 17405/2012 e art. 6 d.m. 147/2022), tenendo conto della natura della causa, dell'effettivo valore (ossia, del valore del credito riconosciuto fondato) e della difficoltà delle questioni trattate.
Con riguardo alla posizione dei terzi chiamati, in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora, come nella specie, la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate (nella specie, infondate con riguardo al rilevante profilo risarcitorio) o non valutabili per ragioni di rito (Cass., n. 31889/2019; C. App. Milano, 14/01/2021, n.
111).
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A ogni modo, il complessivo esito della lite, la peculiarità della vicenda sostanziale, nonché l'esposta infondatezza delle argomentazioni difensive e dell'eccezione di incompetenza anche dei terzi chiamati giustificano la totale compensazione delle spese legali tra le altre parti costituite.
P.q.m.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 18/06/2013 da nei confronti di Parte_1 CP_1
, nell'esposta qualitas, e altri, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
[...]
1) ACCOGLIE la domanda di risoluzione, per quanto di ragione, e per l'effetto:
a) DICHIARA la risoluzione del contratto di causa stipulato tra la parte attrice e la parte convenuta in data 12/10/2012;
b) CONDANNA la parte convenuta alla restituzione in favore della parte attrice della somma di €11.000,00, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
2) RIGETTA la domanda attorea risarcitoria;
3) CONDANNA la parte convenuta al pagamento in favore della parte attrice delle spese legali, liquidate in €228,12 per esborsi documentati ed €5.077,00 per compensi, oltre a rimborso spese forf., Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
4) SPESE compensate tra le altre parti;
5) PONE le spese peritali, come liquidate con decreto del 05/05/2017, definitivamente a carico della parte convenuta soccombente, condannando quest'ultima a rifondere controparte di quanto eventualmente versato dalla stessa a tale titolo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Bari, 01/04/2025
Il Giudice
Chiara Cutolo
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