Articolo 5 della Legge 8 maggio 1949, n. 285
Articolo 4Articolo 6
Versione
16 giugno 1949
Art. 5.
Al testo del primo comma, dell'art. 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , e' sostituito il seguente:
"La Commissione centrale per le cooperative costituisce nel suo seno un Comitato composto dal presidente, o dal vicepresidente, da due membri scelti tra quelli indicati ai numeri 1) e 2) dell'art. 3 e da due membri scelti fra quelli indicati al n. 3) dell'articolo predetto".
Entrata in vigore il 16 giugno 1949