Art. 1. Articolo unico.
Per la ferrovia Trento-Male' il divieto posto dall' articolo 1 della legge 6 gennaio 1963, n. 14 , riguarda soltanto la concessione di ulteriori contributi per il potenziamento degli impianti fissi della ferrovia in applicazione dell' articolo 3 della legge 2 agosto 1952, n. 1221 , anche se in forma di integrazione, variazione o rettifica dei contributi elevati a norma dell' articolo 27 della legge 24 luglio 1959, n. 622 .
Potranno invece essere incluse nei piani finanziari da istituirsi per la determinazione o revisione della sovvenzione ordinaria di esercizio le quote di ammortamento e interessi della parte di spesa per lavori e provviste restata a carico della concessionaria perche' non coperta dai contributi statali.
Per la ferrovia Trento-Male' il divieto posto dall' articolo 1 della legge 6 gennaio 1963, n. 14 , riguarda soltanto la concessione di ulteriori contributi per il potenziamento degli impianti fissi della ferrovia in applicazione dell' articolo 3 della legge 2 agosto 1952, n. 1221 , anche se in forma di integrazione, variazione o rettifica dei contributi elevati a norma dell' articolo 27 della legge 24 luglio 1959, n. 622 .
Potranno invece essere incluse nei piani finanziari da istituirsi per la determinazione o revisione della sovvenzione ordinaria di esercizio le quote di ammortamento e interessi della parte di spesa per lavori e provviste restata a carico della concessionaria perche' non coperta dai contributi statali.