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Decreto 4 aprile 2025
Decreto 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, decreto 04/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Il Consigliere della Sezione Lavoro della Corte di Appello di Potenza, Dr.ssa Aida Sabbato, nella causa nr. 114/2025 R.G.V.G.;
- visto il ricorso depositato in data 24/02/2025 con cui , Parte_1 Controparte_1
e tutti in qualità di eredi di deceduto il Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1
7 luglio 2007, hanno chiesto la condanna del al pagamento dell'indennizzo Controparte_4
ex lege n. 89/2001, già modificata dall'art. 55 d.l. n. 83/2012 conv. nella l. n. 134/2012 e modificata dalla legge n. 208/2015, entrata in vigore il 1°gennaio 2016;
- dato atto che la causa presupposta ha avuto origine con atto di citazione notificato in data 21.4.2005, con cui e – il primo dante causa degli attuali ricorrenti – Parte_2 Parte_3
convenivano in giudizio, innanzi il Tribunale di Matera, la per sentirsi Controparte_5 accertare e dichiarare il diritto all'estinzione anticipata dei finanziamenti agrari di soccorso contratti con essa banca e in precedenza con la , oltre condanna al Controparte_6
risarcimento del danno per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede;
che si costituiva ritualmente la , contestando nel merito e chiedendo il rigetto;
che a Controparte_5
seguito di vari rinvii, anche per invitare le parti a un bonario componimento della lite, veniva emessa sentenza n. 962/2014 pubblicata il 4.11.2014, di rigetto della domanda attorea;
che la sentenza veniva impugnata da , , e quali Parte_4 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
eredi di , con atto di appello notificato in data 18.12.2014; che con sentenza non Parte_2
definitiva n. 669/2021 pubblicata il 26.10.2021, la Corte accertava e dichiarava il diritto degli appellanti a procedere all'estinzione anticipata dei finanziamenti agrari di soccorso e rimetteva la causa sul ruolo per procedere, previa nomina c.t.u., alla rideterminazione dell'effettiva bonaria degli appellati, e rinviava a una nuova udienza;
che in data 30.3.2023 si costituivano gli eredi di Parte_3
, riportandosi alle conclusioni già contenute nell'atto introduttivo;
che con sentenza
[...] definitiva n. 57/2024 pubblicata il 6.2.2024 veniva dichiarata l'estinzione del giudizio, a seguito di intervenuta transazione, e veniva ordinata la cancellazione della causa dal ruolo;
- rilevato che il giudizio de quo, alla data del deposito del ricorso, è divenuto definitivo in data
6.9.2024;
- rilevato che la domanda di equa riparazione è stata depositata in cancelleria il 12/02/2025;
- ritenuto, pertanto, tempestivo il ricorso de quo;
- rilevato che la ragionevole durata del processo si considera superata solo iure proprio quanto al giudizio di secondo grado e non anche iure hereditatis, tenuto conto che il de cuius Controparte_1
decedeva in data 7 luglio 2007 e, quindi, prima del termine triennale della durata ragionevole del
1 giudizio presupposto di primo grado e che gli eredi di non si costituivano in quel Parte_2
giudizio;
- rilevato, altresì, quanto al giudizio di secondo grado, che la sua durata irragionevole, detratta quella ragionevole pari ad anni due, è stata di anni sette e mesi due e , quindi, anni sette;
- ritenuto che occorra attenersi ai criteri dettati dall'art. 2 bis legge n. 89/2001, come modificato dalla richiamata legge di stabilità n. 208/2015 e basarsi sul valore pari ad euro 400,00 per anno, tenuto conto dell'oggetto e della non particolare complessità del procedimento come descritto;
- rilevato pertanto che, procedendosi al calcolo di cui sopra, si addiviene alla somma di euro 2.800,00
(euro 400,00 x 7 anni) quale indennizzo spettante a ciascun ricorrente iure proprio;
- reputato che sulle somme così attribuite spettino gli interessi legali dalle domande al saldo;
- considerato che le spese processuali debbano seguire la soccombenza e che si applicano i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 per i procedimenti monitori, scaglione fino a € 26.000,00 da attribuirsi al procuratore anticipatario, Avv.ti Cristofaro Russiello e Vincenzo Pallotta;
- ritenuto, quanto alle spese vive, che risultano documentate per un ammontare pari ad euro 27,00 per anticipazione forfettaria;
INGIUNGE al di pagare in favore, rispettivamente, di , Controparte_4 Parte_1
, e a titolo di danno iure proprio Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
da irragionevole durata del processo, la somma di euro 2.800,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, nonché le spese processuali, liquidate in complessivi euro 567,00, oltre I.V.A.,
C.P.A. e R.F. come per legge, nonché euro 27,00 per spese vive, da liquidarsi in favore del procuratore anticipatario, Avv.ti Cristofaro Russiello e Vincenzo Pallotta, per dichiarato anticipo;
avverte il debitore che entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente decreto ha facoltà di proporre opposizione;
dispone che a cura della Cancelleria il presente decreto venga comunicato al Procuratore Generale della Corte dei Conti, nonché ai titolari dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati.
Potenza, 3 aprile 2025
Il Consigliere
dr. Aida Sabbato
2
Il Consigliere della Sezione Lavoro della Corte di Appello di Potenza, Dr.ssa Aida Sabbato, nella causa nr. 114/2025 R.G.V.G.;
- visto il ricorso depositato in data 24/02/2025 con cui , Parte_1 Controparte_1
e tutti in qualità di eredi di deceduto il Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1
7 luglio 2007, hanno chiesto la condanna del al pagamento dell'indennizzo Controparte_4
ex lege n. 89/2001, già modificata dall'art. 55 d.l. n. 83/2012 conv. nella l. n. 134/2012 e modificata dalla legge n. 208/2015, entrata in vigore il 1°gennaio 2016;
- dato atto che la causa presupposta ha avuto origine con atto di citazione notificato in data 21.4.2005, con cui e – il primo dante causa degli attuali ricorrenti – Parte_2 Parte_3
convenivano in giudizio, innanzi il Tribunale di Matera, la per sentirsi Controparte_5 accertare e dichiarare il diritto all'estinzione anticipata dei finanziamenti agrari di soccorso contratti con essa banca e in precedenza con la , oltre condanna al Controparte_6
risarcimento del danno per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede;
che si costituiva ritualmente la , contestando nel merito e chiedendo il rigetto;
che a Controparte_5
seguito di vari rinvii, anche per invitare le parti a un bonario componimento della lite, veniva emessa sentenza n. 962/2014 pubblicata il 4.11.2014, di rigetto della domanda attorea;
che la sentenza veniva impugnata da , , e quali Parte_4 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
eredi di , con atto di appello notificato in data 18.12.2014; che con sentenza non Parte_2
definitiva n. 669/2021 pubblicata il 26.10.2021, la Corte accertava e dichiarava il diritto degli appellanti a procedere all'estinzione anticipata dei finanziamenti agrari di soccorso e rimetteva la causa sul ruolo per procedere, previa nomina c.t.u., alla rideterminazione dell'effettiva bonaria degli appellati, e rinviava a una nuova udienza;
che in data 30.3.2023 si costituivano gli eredi di Parte_3
, riportandosi alle conclusioni già contenute nell'atto introduttivo;
che con sentenza
[...] definitiva n. 57/2024 pubblicata il 6.2.2024 veniva dichiarata l'estinzione del giudizio, a seguito di intervenuta transazione, e veniva ordinata la cancellazione della causa dal ruolo;
- rilevato che il giudizio de quo, alla data del deposito del ricorso, è divenuto definitivo in data
6.9.2024;
- rilevato che la domanda di equa riparazione è stata depositata in cancelleria il 12/02/2025;
- ritenuto, pertanto, tempestivo il ricorso de quo;
- rilevato che la ragionevole durata del processo si considera superata solo iure proprio quanto al giudizio di secondo grado e non anche iure hereditatis, tenuto conto che il de cuius Controparte_1
decedeva in data 7 luglio 2007 e, quindi, prima del termine triennale della durata ragionevole del
1 giudizio presupposto di primo grado e che gli eredi di non si costituivano in quel Parte_2
giudizio;
- rilevato, altresì, quanto al giudizio di secondo grado, che la sua durata irragionevole, detratta quella ragionevole pari ad anni due, è stata di anni sette e mesi due e , quindi, anni sette;
- ritenuto che occorra attenersi ai criteri dettati dall'art. 2 bis legge n. 89/2001, come modificato dalla richiamata legge di stabilità n. 208/2015 e basarsi sul valore pari ad euro 400,00 per anno, tenuto conto dell'oggetto e della non particolare complessità del procedimento come descritto;
- rilevato pertanto che, procedendosi al calcolo di cui sopra, si addiviene alla somma di euro 2.800,00
(euro 400,00 x 7 anni) quale indennizzo spettante a ciascun ricorrente iure proprio;
- reputato che sulle somme così attribuite spettino gli interessi legali dalle domande al saldo;
- considerato che le spese processuali debbano seguire la soccombenza e che si applicano i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 per i procedimenti monitori, scaglione fino a € 26.000,00 da attribuirsi al procuratore anticipatario, Avv.ti Cristofaro Russiello e Vincenzo Pallotta;
- ritenuto, quanto alle spese vive, che risultano documentate per un ammontare pari ad euro 27,00 per anticipazione forfettaria;
INGIUNGE al di pagare in favore, rispettivamente, di , Controparte_4 Parte_1
, e a titolo di danno iure proprio Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
da irragionevole durata del processo, la somma di euro 2.800,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, nonché le spese processuali, liquidate in complessivi euro 567,00, oltre I.V.A.,
C.P.A. e R.F. come per legge, nonché euro 27,00 per spese vive, da liquidarsi in favore del procuratore anticipatario, Avv.ti Cristofaro Russiello e Vincenzo Pallotta, per dichiarato anticipo;
avverte il debitore che entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente decreto ha facoltà di proporre opposizione;
dispone che a cura della Cancelleria il presente decreto venga comunicato al Procuratore Generale della Corte dei Conti, nonché ai titolari dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati.
Potenza, 3 aprile 2025
Il Consigliere
dr. Aida Sabbato
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